Art. 1.
Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 875 , e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza puo' essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli, stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.
I titoli presentati devono pero' essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.
Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 875 , e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza puo' essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli, stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.
I titoli presentati devono pero' essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.