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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/03/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4899/2024 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A CP_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, all'esito della scadenza delle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4899/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti CHIANESE
MAURIZIO (c.f.: ) e GASSANI ETTORE (c.f.: C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo C.F._3
sito in Napoli alla P.tta Matilde Serao n. 7
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._4
in Sant'Antimo alla via G. La Pira n. 10, presso lo studio dell'Avv. BRUNACCINO
FILIPPO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._5
procura in atti
RESISTENTE
E
(c.f.: Controparte_3 C.F._6
E
(c.f.: ), in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t.
RESISTENTI CONTUMACI
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Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione delle spese di giustizia ex art. 15 del
D.lgs. n. 150/2011
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2024 nella qualità di attrice Parte_1 nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell' CP_4
iscritto al n. 13731/22 r.g., proponeva opposizione al decreto emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord di liquidazione dei compensi ai CTU, dott.ssa CP_2
e dott.ssa , chiedendo la riforma del decreto depositato in
[...] Controparte_3
data 14.5.2024 e comunicato a mezzo pec dalla Cancelleria il 15.5.2024.
L'opponente deduceva: di aver notificato atto di citazione Parte_1 chiedendo di “sentire accogliere la domanda attorea, sentir dichiarare la responsabilità della in persona del legale rapp.te p.t., nella Controparte_4 produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, sentir condannare essa CP_4
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi,
[...]
patrimoniali e non, passati, presenti e futuri, alla vita di relazione, biologico, con adeguata personalizzazione, morale, esistenziale (nulla, in breve, di escluso o di eccettuato) riportati dalla Sig.ra nella misura del 6% (sei Parte_1
percento) così come quantificata dal CTU in sede di ATP, nonchè sentire condannare la stessa alla rifusione delle spese per il CTU e il CTP in sede di Controparte_4
ATP”; che la causa veniva iscritta al ruolo generale con n. 13731/22; che, instaurato il contraddittorio, in via istruttoria, veniva disposta “CTU medica finalizzata all'accertamento ed alla quantificazione dei postumi riportati”; che all'udienza del
31.3.2023 il Giudice ammetteva la consulenza e rinviava per il giuramento e per il conferimento dell'incarico al 4.7.2023; che all'udienza del 4.7.2023 i nominati CTU accettavano telematicamente l'incarico conferitogli;
che i CTU svolgevano le operazioni peritali presso lo studio sito in Sant'Antimo alla via La Pira n. 10 in un unico incontro con inizio alle ore 14,00 e termine alle ore 14,30; che in data 12.3.2024 i
CTU depositavano la relazione finale;
che in data 14.5.2024 il Giudice liquidava con decreto ai CTU la parcella nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre accessori di legge;
che il decreto veniva comunicato dalla Cancelleria in data 15.5.2024.
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La ricorrente deduceva che la CTU espletata era stata semplice poiché relativa ad una lesione contenuta, limitata ad una cicatrice al volto valutata dai CTU nella misura del
1%, e che la documentazione medica esaminata dai consulenti era stata molto scarna.
Assumeva, altresì, che i CTU non avevano effettuato alcun trasferimento o vacazione precisando, sul punto, che l'incarico, l'invio delle bozze e il deposito della relazione erano avvenuti telematicamente. La ricorrente evidenziava, poi, che le operazioni peritali erano state espletate presso lo studio di Sant'Antimo dove l'opponente si era recata e che le stesse si erano risolte in un unico incontro di mezz'ora.
Riteneva, pertanto, ricorrenti e provati nel caso di specie sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per ottenere la sospensione della esecutività del decreto . Quanto al primo profilo, la ricorrente richiamava i già esposti motivi comprovanti l'illegittimità della liquidazione del compenso degli ausiliari con conseguente fondatezza dell'opposizione. Del pari, riteneva provato il periculum in mora, in quanto sarebbe stata costretta a pagare forzatamente un importo non dovuto e/o comunque eccessivo e sproporzionato. Rappresentava, poi, che in caso di mancato pagamento, avrebbe subito un'ingiusta esecuzione sui propri beni personali. Insisteva, pertanto, per la sospensione dell'esecutività del decreto di liquidazione in attesa della definizione dell'opposizione in applicazione dell'art. 5 D. Lgs. 150/2011.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRELIMINARE, inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 14 maggio 2024 del Giudice Cons. dott.ssa
Marrazzo, R.G. n. 13731/22 ex art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE, liquidare il compenso del CTU nella misura giusta ed equa, comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Cons. dott.ssa Marrazzo di Euro
3.000,00#, per tutti i motivi su esposti nel corpo del presente atto;
- IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. Con vittoria di spese e compensi oltre le spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.”
Con decreto del 11.9.2024, il Giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti cautelari, non dedotti e non provati, rigettava l'istanza di sospensione della esecutività del decreto di liquidazione dei compensi avanzata dalla ricorrente.
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Mentre e la , benché ritualmente evocati, non si Controparte_3 Controparte_4
costituivano in giudizio onde, ne viene dichiarata la contumacia, con comparsa di costituzione depositata in data 5.2.2025 si costituiva in giudizio . Controparte_2
La resistente eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle competenze professionali. Assumeva, infatti, che il decreto di liquidazione oggetto della vertenza era corretto nella forma ed era stato compiutamente motivato. Assumeva, inoltre, che il riconoscimento della somma complessiva di € 3.000,00 (da intendersi di € 1.500,00 per ciascun medico) non era abnorme, vista la delicatezza della materia trattata. Contestava poi le avverse affermazioni circa l'eccessività dell'importo riconosciuto ai CTU evidenziando che l'odierna ricorrente aveva intrapreso un giudizio nei confronti dell' Controparte_4
per vedersi riconoscere un risarcimento danni per responsabilità medica nella misura del
6% di danno biologico. Orbene, la resistente precisava che l'onorario dei consulenti, come già indicato dal Giudice nel riferimento normativo indicato nel decreto di liquidazione, non aveva alcun legame con le risultanze emergenti al termine delle operazioni peritali.
Con note scritte per l'udienza di comparizione del 20.2.2025, depositate in maniera disgiunta, la parte ricorrente e la parte resistete chiedevano la decisione del ricorso.
L'opposizione è infondata e va rigettata .
Va innanzitutto rilevato che la materia dell'accertamento peritale vertente in tema di responsabilità professionale medica è demandato ad un collegio peritale secondo la previsione dell'art. 15 della Legge 24/17, comma 1, che prescrive che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” precisando - al comma 4 - che, "nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio" (con ciò stabilendo l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare) in considerazione proprio della tendenziale complessità di tali in carichi e delle indagini dei consulenti in tale materia. Infatti gli incarichi collegiali sono previsti proprio quando le indagini esibiscono un tasso di complessità tecnico-scientifica tale da rendere opportuna la condivisione della responsabilità della valutazione peritale tra più esperti.
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Nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l'esigenza di perseguire una verifica dell'an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis. Lo scopo della disciplina dell'istituto processuale va, infatti, identificato con l'esigenza di assicurare un livello di precisione tecnica e di attendibilità dei risultati delle indagini confacente alla complessità della materia e alla delicatezza degli interessi coinvolti.
Nel caso di specie il mandato conferito al collegio di CTU, composto dalla dott.
, specialista in chirurgia generale, e dalla dott. Controparte_2 Controparte_3
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, non è stato affatto limitato ,come indicato genericamente dalla opponente, “all'accertamento ed alla quantificazione dei postumi riportati” dall'attrice ma ha riguardato una pluralità di quesiti complessi per l'accertamento della responsabilità professionale medica dei sanitari del
[...]
appartenente alla , Controparte_5 Controparte_4 per le cicatrici residuate alla paziente a seguito dell'intervento chirurgico per asportazione di una neoformazione mediana del collo .
A Collegio peritale furono infatti posti i seguenti quesiti:
“ 1)esaminati gli atti in causa, esclusivamente quelli acquisiti agli atti con preclusione di acquisizione di nuova documentazione, verifichino se nella condotta di assistenza al paziente siano ravvisabili negligenze o omissioni.
2) in particolare dicano se siano stati correttamente eseguiti gli accertamenti e gli interventi chirurgici cui è stata sottoposta all'attrice presso la struttura convenuta;
3) chiariscano se gli interventi di cui è causa possono qualificarsi in astratto e in concreto interventi di routine o di particolare difficoltà;
4) chiariscano se dagli interventi per cui è causa è derivata quale conseguenza un'alterazione in senso peggiorativo delle condizioni di vita del periziando eventualmente specificando la natura di tali alterazioni (danni organici e/o estetici, altre menomazioni);
5) accertino la durata dell'eventuale malattia derivante dagli interventi tenendo distinte
l'inabilità temporanea assoluta da quella parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
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6) accertino l'esistenza di eventuali esiti di carattere permanente sulla preesistente integrità psicofisica del soggetto, provvedendo a specificare la misura in termini percentuali;
7) quantifichino il danno differenziale, distinguendo il danno iatrogeno effettivo, rispetto alle generali condizioni di salute in cui già versava la parte attrice, direttamente riferibile alle cure prestate dai sanitari rispetto alla patologia di base ed alle conseguenze comunque inevitabili dell'esecuzione del sia pur corretto intervento chirurgico e così pure i periodi di ITT ed ITO conseguenti a detto danno differenziale”
L'accertamento dei consulenti ha avuto per oggetto, pertanto, la valutazione della natura dell'intervento in relazione al caso concreto, la verifica della corretta esecuzione e dell'iter dell'intervento chirurgico oltre che l'esame obiettivo della paziente e dall'esame e studio del caso i consulenti sulla base delle relative competenze specialistiche hanno formulato la necessarie valutazioni e redatto la risposta ai plurimi quesiti del mandato peritale.
Trattasi , infatti di indagine complessa implicante valutazioni specialistiche specifiche che giustificano l'entità del compenso liquidato globalmente al collegio costituito da due consulenti( e pertanto non al singolo specialista) e che prescindono al gradiente di danno biologico riscontrato. Neppure è significativo il tempo dedicato all'esame obiettivo della perizianda rispetto alla complessità dell'indagine demandata al collegio .
Il principio di collegialità esige una partecipazione congiunta degli esperti alle indagini e alle valutazioni peritali in vista dell'elaborazione di conclusioni che, anche se raggiunte attraverso la ripartizione di particolari attività in base alle specifiche competenze di ciascuno, risultino condivise e compendiate in un unico elaborato.
Il Giudice ha dato atto nel decreto di liquidazione dei criteri di calcolo utilizzati con riguardo alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico incaricato in tema di responsabilità medica, sulla scorta del riferimento alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sistema di calcolo dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e
21 della Tabella allegata al decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) è applicabile solo agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona. Ne consegue che, ove la consulenza abbia ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole
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della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 25 novembre 2011, n.
24992).
L'entità del compenso è altresì giustificata tenuto conto anche del fatto che con sentenza n.102/2021 (pubbl. in g.u. 26.5.2021) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) nella parte in cui prevede espressamente che nei casi di C.T.U. collegiale svolta in tema di responsabilità sanitaria il compenso peritale vada determinato globalmente, non applicandosi l'aumento del 40% previsto dall'art. 53, D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese
Giustizia) sicché, a seguito della predetta pronuncia di incostituzionalità parziale, è venuta meno anche l'espressa deroga alla previsione ordinaria di cui all'art. 53 D.P.R.
115/2002 per la determinazione del compenso al collegio degli ausiliari, il quale va dunque determinato globalmente sulla base di quanto spettante al singolo, aumentato del
40% per ciascuno degli altri componenti del collegio
Anche alla luce di tale previsione risulta congrua la misura determinata nel decreto di liquidazione impugnato, che risulta adeguato rispetto all'opera prestata e conforme alle regole generali sulla liquidazione dei compensi affidati ad un collegio di periti.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della costituita come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. Controparte_2
n. 55/14, e nei valori minimi dello scaglione di riferimento , tenuto conto della natura dell'affare, della semplicità delle questioni trattate e dell'opera prestata ( con mera trattazione ed assenza di istruttoria e semplificazione della fase decisoria) .
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto di liquidazione delle spese e compensi dei CTU emesso dal Tribunale di Napoli
Nord nell'ambito del giudizio recante n. 13731/22 r.g., così provvede:
- dichiara la contumacia di e della;
Controparte_3 Controparte_4
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto di liquidazione opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta Controparte_2 delle spese di lite , che liquida in €. 1276,00 per compenso professionale, oltre IVA,
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CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Filippo
Brunaccino antistatario.
Così deciso in Aversa, 08/03/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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