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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 3535/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
dott. Francesco Saverio Moscato Presidente
dott. Edoardo Sirza Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta promossa
DA
C.F. , con l'avv. Enrico Bran (C.F. Parte_1 P.IVA_1
); C.F._1
- ATTORE -
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Responsabilità degli amministratori di s.r.l.
1
PER L'ATTORE voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis:
- in via principale, nel merito, per le ragioni esposte nell'atto di citazione, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore del CP_1
nella misura di euro 963.000,00, oltre agli interessi legali dalla Parte_1
data della domanda, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che il Tribunale riterrà dovuta all'esito del giudizio;
- condannare la convenuta alla rifusione a favore del di diritti, spese e Parte_1
onorari del procedimento, indicando altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 59, 1° co., lett. d), e 60, 2° co., d.p.r. 26.4.1986, n. 131, nella persona della convenuta medesima la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro sulla sentenza di condanna, da prenotarsi a debito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Udine con sentenza n. 48 Parte_1
del 13/12/2021.
Con l'atto di citazione notificato a mani della convenuta il 12/7/2024, il fallimento di ha esperito l'azione di responsabilità contro , Parte_1 CP_1
amministratrice unica della società dal 28/12/2017.
La convenuta è rimasta contumace.
Si elencano di seguito i fatti su cui l'attore ha fondato la propria domanda, tutti documentalmente provati.
1. Il 28/12/2017 faceva parte del patrimonio della società un impianto “Syngas” di conversione di biomassa in gas per la produzione di energia termica ed elettrica (cfr. docc.
9-14 att.).
2 2. L'impianto è costato alla società 1.053.132,37 euro, valore contabilmente incrementato al 31/12/2017, sotto la gestione amministrativa della convenuta, di ulteriori 11.015,60 euro.
3. Il 17/10/2018 la comunicava alla società la risoluzione per CP_2
inadempimento di un contratto di mutuo e il 17/11/2018 otteneva un decreto ingiuntivo per la restituzione di 550.000 euro.
4. Il 31/12/2018 l'impianto “Syngas” è stato contabilmente svalutato di 780.000 euro per “scissione”, operazione indicata come “storno cespite”, ma non giustificata da alcuna operazione sostanziale.
5. Il 31/12/2019 il cespite è stato svalutato di 33.000 euro per “vendita” e al
31/12/2020 di ulteriori 66.000 euro per un'altra “vendita”. Risulta infatti che abbia ceduto a società interamente posseduta e Parte_1 CP_3
amministrata dalla stessa , i componenti essenziali CP_1
dell'impianto (i tre motori, completi di quadri elettrici, centraline, strumenti e altri accessori, oltre a uno stock di cavi), senza ottenere però alcun pagamento del corrispettivo, peraltro spedendo i componenti alienati direttamente a una terza società, tale “Gas Exchange Ltd”, nel Regno Unito.
6. Alla data della dichiarazione di fallimento, il valore contabile residuo dell'impianto era di 96.870 euro.
7. Il 22/12/2021, il Curatore fallimentare accedeva ai locali aziendali e rinveniva l'impianto non funzionante, incompleto e smontato. Il valore veniva stimato in circa 5.000 euro.
È evidente la mala gestio distrattiva e, in quanto tale, anche penalmente illecita, operata dall'amministratrice odierna convenuta in danno della CP_1
società Parte_1
Infatti, in un periodo nel quale lo stato di insolvenza della società era già conclamato dall'incapacità di ripagare il prestito bancario di oltre 500.000 euro,
3 l'impianto “Syngas”, principale cespite della società di valore superiore al Parte_1
milione di euro nel dicembre 2017, come risultante dalla contabilità della società, è stato dall'amministratrice convenuta smembrato e reso essenzialmente privo di valore. In particolare, ha alienato i componenti principali CP_1
dell'impianto a una società integralmente riferibile alla medesima convenuta, senza incassare un benché minimo corrispettivo dalla società acquirente, inviando peraltro i beni all'estero, a un soggetto terzo, così da renderli materialmente non reintegrabili nel patrimonio della società.
In ordine alla quantificazione del danno, merita di essere accolto il criterio offerto dall'attore: muovendo dal costo storico, risultante dai libri contabili, di
1.064.147,97 euro al 31/12/2017, si sottrae il 9% per l'ammortamento fiscale (ex d.M. Fin. 13/12/1988 e s.m.i.) fino al 31/12/2018, momento ultimo in cui l'impianto risultava integro, giungendo così ad un valore di 968.374,65 euro;
a quest'ultimo importo si sottrae quindi il valore residuo dell'impianto accertato in sede fallimentare, pari a 5.000 euro.
In conclusione, in accoglimento dell'azione attorea, va CP_1
condannata a risarcire al fallimento il danno da reato, liquidato in 963.000 Parte_1
euro.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133, d.P.R. n. 115/2002.
In applicazione degli artt. 59, 1° co., lett. d), e 60, 2° co., d.P.R. 26.4.1986, n.
131, si indica nella persona della convenuta la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro sulla sentenza di condanna, da prenotarsi a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in accoglimento della domanda attorea, così provvede:
1. condanna a risarcire al 963.000 euro;
CP_1 Parte_1
4 2. condanna a rifondere al le spese processuali CP_1 Parte_1
che liquida in 11.653 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge, oltre al contributo unificato, le spese di notifica e il bollo, con pagamento da eseguirsi direttamente a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R.
n. 115/2002;
3. indica nella persona della convenuta la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro sulla sentenza di condanna, da prenotarsi a debito.
Così deciso a Trieste, il 24/04/2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Edoardo Sirza dott. Francesco Saverio Moscato
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