Articolo 5 della Legge 5 giugno 2012, n. 86
Articolo 4Articolo 6
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12 luglio 2012
Art. 5. Relazione al Parlamento 1. Ogni due anni il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge.
Entrata in vigore il 12 luglio 2012
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