Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2025, proposto da
IO PE, RA ZZ, MM NI TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosina Vennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto di accoglimento cronologico 302/2022 emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro nell’ambito del giudizio di equa riparazione ex lege 89/2001 n. 792/2021 instaurato con ricorso del 15/07/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- che gli istanti agiscono per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata del decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 302/2022 cron. pubblicato il 31 gennaio 2022, ex art. 3 l. n. 89/2001, con il quale è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 2.400,00 oltre interessi legali fino al soddisfo, nonché le spese processuali da distrarsi;
- che il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
Considerato che:
- la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001 non risulta compilata integralmente da parte dei richiedenti;
- in mancanza non sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che:
- la domanda va respinta;
- nulla va disposto per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ST, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MI | ER ST |
IL SEGRETARIO