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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11207 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carmela Italiano, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. 13401/2023 Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023 promossa da:
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marco Ferrari
(attrice)
CONTRO
p.iva/c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Via Giovanni Porzio, IS G1, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Della Mura;
(convenuta)
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice, in esito all'udienza cartolare del 1.12.2025, viste le conclusioni delle parti di cui alle note scritte depositate entro il 20.11.2025 e le note di udienza a trattazione scritte pure depositate telematicamente nei termini ivi concessi;
ritenuta la causa matura per la decisione;
PQM
Il Giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., omessane la lettura stante la trattazione cartolare dell'udienza.
Il Giudice dott.ssa Carmela Italiano
1
N. R.G. 13401/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Carmela Italiano, ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13401/2023 Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023 promossa da:
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marco Ferrari
(attrice)
CONTRO
p.iva/c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Via Giovanni Porzio, IS G1, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Della Mura;
(convenuta)
Oggetto: contratto di consulenza professionale. Azione di risoluzione per inadempimento, ripetizione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI:
Per l'attrice “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria Parte_2 del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte della Controparte_1 in danno della
[...] Parte_2
2 2. Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla ripetizione delle somme versate dall'attrice per la prestazione inadempiuta, pari ad €
18.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di pagamento;
3. Per l'effetto, condannare altresì la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento, in favore dell'attrice di tutti i danni da perdita di chance subiti, ossia al pagamento della somma di € 56.000,00 (oltre IVA), pari ai canoni di locazione sostenuti dal mese di novembre 2021 al mese di febbraio 2023, oltre alla somma di 180.327,00, pari alle spese sostenute nel medesimo periodo per i servizi di deposito della merce, ovvero diversa somme come sarà ritenuto di Giustizia;
4. Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione di spese, diritti ed onorari di causa da corrispondersi al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”. Reiterata l'istanza di esibizione ex art.210 cpc già formulata nelle memorie ex art.183 comma 6 n.2 cpc.
Per la convenuta “Voglia l'Onorevole Giudicante, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza: in via principale e nel merito, rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche per la temerarietà della lite, maggiorati del 30% ex Decreto del Ministero della
Giustizia del 08/03/2018 n° 37, alla luce dei collegamenti ipertestuali contenuti nel presente ricorso il tutto, con attribuzione al procuratore costituito in quanto antistatario, da liquidarsi secondo il prospetto di parcella allegato alla comparsa conclusionale di replica depositata in data 04/09/2025”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 23/11/2023, la società conveniva in giudizio Parte_2 domandando l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento della Controparte_1 convenuta al contratto di consulenza professionale stipulato il 25.10.2021 con conseguente condanna alla ripetizione della somma di euro 18.300,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento del predetto compenso, nonché al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato nell'importo di € 56.000,00 (oltre IVA), pari ai canoni di locazione sostenuti dal mese di novembre 2021 al mese di febbraio 2023, oltre alla somma di 180.327,00, pari alle spese sostenute nel medesimo periodo per i servizi di deposito della merce.
3 Assumeva di aver sottoscritto in data 25/10/2021 un contratto di consulenza con la convenuta, finalizzato ad ottenere un finanziamento del ND BE – Banca Europea degli Investimenti - a quindici anni a tasso zero dell'importo di cinque milioni di euro, necessario a consentire alla committente di acquistare un magazzino sito in Nola (NA), chiamato Vega 35, destinato a divenire un hub logistico per lo stoccaggio di merci;
che il contratto era conferito in esclusiva sino al 31.12.2024 di tal che l'attrice non aveva potuto avvalersi di soggetti terzi per lo stesso incarico;
che le parti avevano concordato il versamento, a titolo di compenso, di un acconto di euro 15.000,00, oltre IVA al momento della sottoscrizione del contratto e un saldo di euro 100.000,00 all'erogazione del finanziamento, somma effettivamente corrisposta come documentato dalla fattura n.19 del 24.11.2021; che in attesa di ricevere il finanziamento e di poter acquistare il predetto immobile, l'attrice conduceva in locazione due magazzini per i quali corrispondeva rispettivamente la somma di euro 3.500,00 mensili ed euro
180.000,00 annui;
che – trascorsi sedici mesi dalla stipula del predetto contratto – con missiva del
23.2.2023 la convenuta rappresentava che l'iter per l'ottenimento del finanziamento si stava prolungando “visto tempi che corrono e le difficoltà delle banche in questo momento di gestire il credito”, prospettando la possibilità di modificare le originarie condizioni del finanziamento, potendo essere applicato il 2/3% di interesse e con durata di sette anni;
ne seguiva la diffida ad adempiere e contestuale atto di costituzione in mora del 27.2.2023 e la conseguente automatica risoluzione del contratto per inutile decorso del termine concesso per l'adempimento.
2. Con comparsa depositata in data 02/04/2024 la convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto inammissibile, improcedibile e nel merito infondato e rappresentando che la domanda di finanziamento per cui è causa era stata rigettata dal
ND BE.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti e rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 1.12.2025.
2. E' pacifico e documentale che e hanno stipulato in Parte_2 Controparte_1 data 25.10.2021 un contratto di consulenza per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla misura BE – Banca Europea degli Investimenti, con il quale la committente, agli artt.1 e 2, conferiva alla società professionista l'incarico di “elaborazione e stesura del progetto per ottenere i benefici previsti dal ND BEI Banca Europea degli Investimenti, al fine di ottenere un finanziamento a 15 anni a tasso zero dell'importo di cinque milioni di euro: l'incarico viene conferito in esclusiva anche dopo l'ottenimento del contributo” (doc.1).
4 Specificavano che “l'incarico prevede l'elaborazione e la stesura del progetto, la predisposizione della documentazione da presentare presso le competenti autorità, la gestione della pratica, dei contratti con gli uffici competenti e la consulenza ritenuta necessaria dopo l'ottenimento del contributo” con termine in ogni caso entro il 31.12.2024 (doc.1).
Tale accordo negoziale è riconducibile al contratto d'opera intellettuale.
Com' è noto, tale contratto, disciplinato dall'art.2230 c.c., costituisce una sottocategoria del contratto d'opera, disciplinato dagli artt.2222 e ss. c.c., la cui normativa si applica in quanto compatibile con la natura della prestazione professionale.
Il contratto d'opera intellettuale è infatti connotato da alcuni elementi caratterizzanti che lo differiscono dal contratto d'opera di cui all'art.2222 c.c.: a) la prestazione dovuta ha carattere intellettuale, essendo prevalente tale aspetto sul lavoro manuale;
b) il professionista è dotato di discrezionalità nell'esecuzione del suo obbligo;
c) la prestazione dovuta consiste nel diligente compimento di un'attività e dunque prescinde dal risultato.
Proprio in ragione della presenza di tali elementi distintivi del contratto d'opera intellettuale, la
Suprema Corte ha chiarito, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30.10.2001, che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. n. 3855/2020; Cass.
Sez. 3 - , n. 10050 del 29/03/2022; Cass.Sez. 3 - , n. 27142 del 21/10/2024).
Nella fattispecie in esame, è pacifica la fonte della pretesa creditoria attorea, costituita dal contratto d'opera intellettuale e dall'incarico di consulenza conferito a per il Controparte_1 quale la committente ha documentato di aver corrisposto il compenso pattuito di euro 15.000 oltre Iva al momento della sottoscrizione del contratto. ha poi eccepito la sussistenza di errori, omissioni e negligenza della convenuta non Parte_2 certo per il mancato ottenimento del finanziamento, ma per aver proposto condizioni di ammortamento favorevoli e vantaggiose per - che quest'ultima peraltro non avrebbe accettato, ove Parte_1 fossero stato diverse e peggiorative - senza documentarsi sulla loro effettiva rispondenza ai requisiti previsti dal bando del ND BE né fornire alcuna informazione sul bando del finanziamento pubblico
5 all'attrice che aveva dunque fatto legittimo affidamento sulla consulenza di Controparte_1
e sulla rispondenza del contratto al bando;
deduceva, altresì, che solo a distanza di sedici mesi e
[...] su sollecito della committente, la convenuta aveva prospettato condizioni di ammortamento deteriori sia per il tasso di interesse applicato sia per la durata.
Assolvendo al suo onere di allegazione, la società ha dunque allegato Parte_2
l'inadempimento del professionista.
Incombeva sulla professionista convenuta la prova dell'esatto inadempimento o del non imputabilità a se stessa dell'inadempimento.
Orbene, ha in primo luogo eccepito di aver adempiuto esattamente Controparte_1 all'obbligazione. Essa ha infatti allegato e documentato (ma il dato è pacifico) di aver eseguito la sua prestazione professionale, predisponendo e presentando il progetto commissionato dall'attrice, caricandolo sulla piattaforma della Comunità Europea che, infatti, aveva rilasciato un codice PIC a nove cifre (participant Identification Code), volto ad identificare le organizzazioni che partecipavano al piano di finanziamento europeo. Produceva in giudizio i link di accesso a tale progetto, dai quali era evincibile chiaramente che la domanda di concessione del finanziamento era stata respinta.
In secondo luogo, ha sottolineato che l'effettiva erogazione del finanziamento non costituiva l'oggetto del contratto, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato.
Quanto alla modifica delle condizioni del finanziamento rispetto alla pattuizione iniziale ne ha evidenziato l'ascrivibilità al mutamento delle condizioni di mercato e di erogazione da parte della banca, assumendo che non si trattava di circostanze imputabili alla convenuta.
Se è pacifico che la prestazione del professionista si connota nella fattispecie in esame come obbligazione di mezzi e non di risultato, non avendo certamente ad oggetto l'effettiva erogazione del finanziamento, ma la consulenza destinata ad ottenerlo e se è altrettanto incontestato che
[...] aveva effettivamente provveduto ad elaborare e depositare il progetto e l'istanza Controparte_1 di finanziamento, questo giudice osserva, in conformità ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, che “la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi.” (Cass., Sez. 6, Ord. n. 12407 del 24.6.2020).
6 In particolare, il consulente aziendale e contabile deve porre in essere un comportamento conforme alla diligenza qualificata cui egli è vincolato per l'incarico professionale conferito, poiché è obbligato a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo privatistico o pubblicistico dell'operazione, ma anche al conseguimento degli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa e a rispettare gli obblighi da essa imposti, sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve (arg. da Cass. Sez. 3, 16/12/2014, n.
26369; Cass. Sez. 2 - , n. 13828 del 22/05/2019).
Nella fattispecie in esame, essendo pacifico e documentale che la società convenuta svolge professionalmente servizi di consulenza imprenditoriale, di consulenza amministrativo – gestionale e di pianificazione aziendale (cfr. visura camerale), è indubbio che il suo incarico non poteva esaurirsi nel compilare la domanda di concessione del finanziamento e caricarla sulla piattaforma della
Comunità Europea, ma doveva certamente connotarsi nei termini tipici della consulenza, che prevede necessariamente lo studio preliminare dei requisiti di accesso, del bando europeo e della fattibilità dell'operazione richiesta dalla committente, nonché di costante informazione a favore della cliente su eventuale documentazione supplettiva o sul mutamento delle condizioni necessarie a conseguire il risultato utile.
Del resto, il contratto specificamente rimanda alla prestazione di una consulenza professionale, specialistica e tecnica in quanto afferente all'erogazione di peculiari finanziamenti europei, tanto da prevedere anche l'ausilio di altri professionisti;
sancisce espressamente il dovere di adempiere con la diligenza qualificata richiesta al prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, nonché l'obbligo di trasparenza e di comunicazione al cliente delle informazioni relative all'esecuzione dell'incarico (art.5 contratto doc.1).
Ciò chiarito, la convenuta non ha assolto all'onere sulla stessa incombente di provare l'esatto adempimento della sua prestazione, connotata come dianzi precisato, in quanto non ha né allegato né documentato: a) i requisiti richiesti nel bando di gara del ND BE (mai prodotto ed in tal senso non poteva sopperire l'istanza di esibizione ex art.210 cpc), per il cui studio e per la cui conoscenza l'attrice si era appunto rivolta ed affidata alla convenuta;
b) la conformità delle condizioni stabilite nel contratto del 25.10.2021 a tale bando;
c) di aver effettuato uno studio di fattibilità finalizzato al concreto raggiungimento del risultato utile per il cliente. Anche successivamente alla stipula del contratto, è rimasta silente ed anzi, come si legge nella corrispondenza di cui al doc.6, ha rassicurato l'attrice in ordine all'assenza di notizie sull'esito della domanda, assumendo che tale circostanza dovesse interpretarsi come propedeutica all'effettiva concessione del finanziamento.
7 Anche con riferimento al mutamento delle condizioni di mercato, dedotto ex novo dopo sedici mesi di silenzio solo nella missiva del 23.2.2023, l'allegazione è rimasta generica e non supportata da documentazione idonea ed adeguata al fine di provarne l'imprevedibilità, oltre che il nesso di causalità tra tale condizione e il mutamento dei requisiti di accesso al finanziamento.
Né può dirsi che tale aspetto non rientrasse nell'oggetto stesso della consulenza, posto che l'attività professionale svolta dalla convenuta era necessariamente diretta anche all'approfondimento della prevedibile mutevolezza del mercato e del credito erogato dalle banche, tanto più che si operava in un arco temporale breve e non in un lungo periodo.
Anche a voler ritenere che le condizioni di finanziamento indicate nel contratto del 25.10.2021 fossero state “volute” esclusivamente dall'attrice, la diligenza qualificata della società di consulenza professionale avrebbe imposto di sconsigliarle tale operazione o comunque di informarla dettagliatamente dei rischi e dei possibili mutamenti futuri.
Da tali considerazioni emerge quindi, indubitabilmente, la sussistenza della responsabilità di
[...] per grave inadempimento contrattuale, in ordine all'infausto esito della Controparte_1 domanda di concessione del credito europeo, atteso che:
- l'art. 1176 co. 2 c.c., prevede, infatti, per l'esercente un'attività professionale, un obbligo di diligenza qualificata nell'esecuzione della prestazione, diligenza che deve essere valutata in rapporto “alla natura dell'attività esercitata”.
- come dianzi ricordato, non può invece essere considerato esente da responsabilità il prestatore intellettuale che non compia quanto necessario ai fini della buona riuscita del proprio lavoro;
- in particolare, l'irrealizzabilità dell'opera per errore o inadeguatezza del progetto affidato ad un professionista (anche per colpa lieve) costituisce inadempimento dell'incarico
(Cass.02/11728; Cass. Sez. 2 - , n. 9063 del 31/03/2023).
è pertanto tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da Controparte_1 tale inadempimento ai sensi dell'art. 1223 c.c.
3. Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile, esso è riferibile solo a quanto risulti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del contratto d'opera intellettuale e, quindi, ai costi sostenuti dalla società committente per la concessione del finanziamento europeo, non potendo essere addossate alla convenuta, contrariamente a quanto richiesto da parte attrice, le spese di locazione e deposito della merce in attesa della realizzazione dell'hub logistico, trattandosi di costi sostenuti dalla stessa per proseguire l'esercizio della sua attività imprenditoriale (come peraltro desumibile dal
8 progetto sub doc.2) e dei quali non vi è adeguata prova della stretta interdipendenza e connessione rispetto alla domanda di concessione del finanziamento.
Pertanto, la società convenuta deve essere condannata a rifondere alla società committente, a titolo risarcitorio, solo le spese sostenute per il compenso a lei corrisposto, pari ad euro 15.000,00 (oltre IVA se dovuta), come documentato dalla fattura n.19 del 24.11.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento (24.11.2021) al saldo effettivo.
La domanda attorea di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno è dunque fondata solo limitatamente ai capi 1 e ) della stessa, dovendosi rigettare la domanda di cui al capo 3).
4. In considerazione dell'esito vittorioso dell'attrice solo in relazione alle prime due domande svolte nel presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare in ragione di un terzo le spese processuali, liquidate in dispositivo per l'intero, con conseguente condanna della convenuta prevalentemente soccombente ex art.91 c.p.c. alla rifusione, in favore di dei residui Parte_1 due terzi (cfr. Cass.S.U. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di al Controparte_1 contratto stipulato il 25.10.2021 con Parte_2 per l'effetto, condanna a titolo risarcitorio, al pagamento Controparte_1
a favore di ella somma di euro 15.000,00 (oltre IVA se dovuta), oltre interessi Parte_2 legali e rivalutazione monetaria dal 24.11.2021 al saldo effettivo.
Compensa tra le parti in ragione di un terzo le spese processuali, che liquida per l'intero in euro 759,00 per esborsi, euro 8433,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, condannando alla rifusione a favore di ei residui Controparte_1 Parte_2 due terzi.
Sentenza resa ex art.281 sexies c.p.c.
Napoli, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmela Italiano
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