Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 novembre 1966
Art. 3. (Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria)

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:
1) nell'ambito delle attivita' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la ricerca e la sperimentazione agraria saranno ordinate per grandi settori di attivita' in modo da assicurare la necessaria specializzazione ed Il coordinamento dei compiti degli organismi ad esse preposti;
2) a tale ricerca e sperimentazione provvederanno istituti scientifici e tecnologici, aventi sede nelle zone dove la loro specifica attivita' riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura.
Gli istituti suddetti avranno personalita' giuridica di diritto pubblico, ordinamento uniforme, grado pari agli istituti scientifici universitari, e potranno essere articolati in sezioni operative. Per ciascun istituto sara' fissata una pianta organica del personale nell'ambito dei ruoli statali di cui al successivo punto 4.
Gli istituti svolgeranno i compiti istituzionali con finanziamenti statali, riguardanti anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attivita' medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni:
3) le stazioni agrarie sperimentali consorziali saranno trasformate in istituti scientifici e tecnologici, ai sensi del precedente n. 2), quando la trasformazione risulti utile alla migliore organizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria: in tal caso il relativo patrimonio e' devoluto ai costituendi istituti e lo Stato corrispondera' agli enti partecipanti al consorzio una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio. Entro due anni dal termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo lo Stato cessera' di far parte dei consorzi delle stazioni sperimentali agrarie che non saranno state trasformate in Istituti scientifici e tecnologici;
4) saranno istituiti appositi ruoli del personale dei servizi della ricerca e della sperimentazione delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria, con trattamento economico assimilato, per i ruoli delle carriere direttive scientifiche, a quello dei personale universitario delle corrispondenti qualifiche e sara' prevista la nomina dei direttori degli istituti con procedure analoghe a quelle stabilite per la nomina dei docenti a cattedre universitarie.
La dotazione dei ruoli organici di cui al precedente capoverso sara' costituita dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria, accresciuta, per non piu' di 700 posti, di cui 300 riservati alle carriere direttive, e nel limite delle disponibilita' che risulteranno nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1965, n. 1653 , tenuto conto delle domande di partecipazione al concorsi allo scadere del termine stabilito per la loro presentazione. Nei decreti delegati saranno altresi' determinate le norme per la sistemazione nei predetti organici, in sede di prima attuazione, degli Impiegati assunti dagli istituti e stazioni di sperimentazione agraria, a tutto il 31 dicembre 1965, con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, prescrivendo la procedura del concorso.
Ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive scientifiche potranno essere ammessi I dottori in scienze agrarie e i laureati In altre discipline scientifiche, secondo le prescrizioni dei bandi di concorso:
5) sara' prevista la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza, con esperti altamente qualificati nel campo scientifico ed applicativo, non cittadini italiani, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Tale facolta' potra' esercitarsi per l'assunzione di non piu' di 50 esperti;
6) sara' istituito un Comitato nazionale della sperimentazione agraria.
Sull'attuazione e sul coordinamento degli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concetto con il Ministero del bilancio, nonche' sui risultati ottenuti nella realizzazione di detti programmi, dovra' esprimere il proprio parere il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Esso sara' presieduto dal direttore generale della produzione agricola, e composto: da un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da direttori di istituti sperimentali o universitari e da direttori di sezione e sperimentatori eletti in modo da consentire la rappresentanza delle varie branche della ricerca. I componenti del Comitato dureranno in carica un triennio.
Il Comitato avra' facolta' di proporre programmi di ricerca.
Le norme del presente articolo sono applicabili anche agli enti consorziali aventi compiti analoghi a quelli delle stazioni sperimentali agrarie consorziali.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966
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