Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2021, proposto dal sig. SA Vicari, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Nasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taurianova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzina Mandaglio e Mariangela Pricoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza di demolizione n. 32 del 03.05.2021, adottata dal Comune di Taurianova e notificata in data 6.05.2021;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurianova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ER ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha premesso di essere proprietario dell'unità immobiliare posta al piano terra di un fabbricato di maggiore consistenza, in Catasto Fabbricati del Comune di Taurianova al foglio n. 31, part. n. 368, sub 1, costruita in forza della concessione edilizia n. 158 dell’11.06.1980, dichiarata abitabile, giusto certificato sindacale n. 19 del 16.10.1980 ed accatastata in data 23.12.1980.
2. A tale titolo, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 32 del 03.05.2021 con cui il predetto Comune, viste le risultanze del verbale di ispezione del Comando di Polizia Municipale n. 16 del 05.02.2021 e della relazione di sopralluogo prot. n. 3915/21 del 16/02/2021, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2021, gli ha ordinato la demolizione delle opere realizzate in totale difformità rispetto al progetto di cui alla concessione n. 158/80, i cui grafici raffigurano un ingombro, in pianta, di 144,00 mq. ed un volume complessivo di 432,00 mc.
2.1 Più precisamente, l’amministrazione ha ritenuto che il piano terra in questione presenti una modifica strutturale rispetto al progetto di cui alla concessione edilizia n. 158/1980, oltre che un ampliamento ed una diversa distribuzione delle tamponature interne , tali da determinare una superficie lorda di circa 159,00 mq. e un volume edificato pari a 477,00 mq, con una eccedenza, rispetto all’assentito, di 29,00 mq. quanto alla superficie e di 45,00 mq. quanto al volume.
3. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati ed ulteriormente ribaditi nei successivi scritti difensivi.
- “ 1. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento. Legittimo affidamento”;
- “2. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di proporzionalità. Violazione della CEDU”;
Il potere sanzionatorio in contestazione violerebbe il legittimo affidamento maturato dal ricorrente al mantenimento dell’opera edilizia in contestazione, la quale costituirebbe l’unica dimora per lo stesso ed il relativo nucleo familiare.
Tale potere è stato, infatti, esercitato a distanza di oltre un quarantennio rispetto all’edificazione del piano terra, ultimata nell’ottobre del 1980, nonché al coevo sopralluogo che l’Ufficio Tecnico ha realizzato al fine di valutarne l’abitabilità (15.10.1980). In tale ultima circostanza, avendo avuto accesso all’immobile, l’amministrazione avrebbe, comunque, potuto verificarne anche la conformità urbanistico/edilizia rispetto a quanto assentito con la concessione n. 158/80.
Siffatte omissioni nell’esercizio del doveroso potere di vigilanza edilizia, siccome protrattesi per oltre un quarantennio, in uno al rilascio del certificato di abitabilità, avrebbero ingenerato nel ricorrente un affidamento giuridicamente rilevante circa la regolarità della propria abitazione, come tale idoneo ad inficiare la legittimità dell’impugnata ordinanza di demolizione.
Ciò tanto più in ragione della mancata valutazione, in sede istruttoria e motivazionale, circa l’esistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, al ripristino dell’assetto edilizio violato – coincidente con un incremento di superficie (15 mq. contra i 29 mq. contestati) e di cubatura più esiguo rispetto a quanto accertato in sede di sopralluogo - da reputarsi prevalente rispetto al legittimo affidamento nutrito dall’interessato.
La misura in concreto azionata, siccome coincidente con la più grave delle sanzioni ripristinatorie previste dall’ordinamento, violerebbe, pertanto, il principio della proporzionalità, di matrice Eurounitaria oltre che Costituzionale, in quanto determinante un’ingiustificata compromissione delle consolidate esigenze abitative del nucleo familiare del ricorrente rispetto ad un presunto e generico interesse pubblico, oggetto di astratta tutela.
Peraltro, l’amministrazione non avrebbe chiarito quale parte di edificio dovrebbe essere demolito, onde renderlo conforme al progetto assentito.
- “3. Applicabilità dell’art. 34, Comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 N. 380”;
Tenuto conto dell’intervenuta sopraelevazione del piano terra in discussione e, dunque, dell’impossibilità di procedere all’ingiunta - e non meglio specificata – demolizione senza pregiudizio per l’integrità dell’intero fabbricato, l’amministrazione avrebbe semmai dovuto procedere, quale sanzione alternativa, alla cd. fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 34 comma 2 D.P.R. n. 380/2001.
4. Il Comune di Taurianova ha resistito al gravame mediante documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
5. L’istanza cautelare è stata respinta, per mancanza di fumus boni iuris , giusta ordinanza n. 267 del 23.09.2021, non appellata.
6. In occasione dell’udienza straordinaria del 27.03.2025, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, essendo in corso la presentazione di una istanza di regolarizzazione delle difformità edilizie, ai sensi della Legge 105/2024, c.d. "Decreto Salva Casa 2024". La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione, anche sulla richiesta di rinvio.
7. Con ordinanza n. 337 dell’8.05.2025, il Tribunale, in adesione alla summenzionata istanza e tenuto conto della mancata opposizione da parte della difesa del Comune resistente, ha rinviato la trattazione alla pubblica udienza del 3.12.2025, in occasione della quale la causa è stata, nuovamente, trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il Collegio rileva la procedibilità del ricorso in esame, giacché alla summenzionata richiesta di rinvio non ha fatto seguito il deposito di alcun provvedimento attestante la sopravvenuta sanatoria degli abusi in discussione.
9. Nel merito, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
10. Privo di pregio si appalesa il primo gruppo di censure afferenti l’omessa motivazione, da parte del Comune di Taurianova, circa l’esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto al ripristino dell’assetto edilizio violato in conseguenza della risalente edificazione, in pretesa lieve difformità dall’assentito, della casa di abitazione del ricorrente (il cui legittimo affidamento risulterebbe ingiustificatamente compromesso, con conseguente deficit di proporzionalità della comminata sanzione demolitoria).
11. È noto al Collegio, avendone fatto applicazione in talune pronunce, quali quelle citate in ricorso, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di abusi edilizi assai risalenti nel tempo purché di lieve entità, ovvero tali non determinare una significativa alterazione dell’assetto edilizio del territorio e, dunque, un apprezzabile incremento del carico urbanistico, ove l’amministrazione, nel corso degli anni, abbia adottato provvedimenti amministrativi espressi, ampliativi della sfera giuridica dell’interessato ed implicanti la pregressa valutazione circa la legittimità delle opere edilizie in contestazione, l’esercizio del potere demolitorio è condizionato dal preventivo accertamento - da disvelarsi mediante la predisposizione di idoneo corredo motivazionale - circa l’esistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, al ripristino della legalità che possa dirsi prevalente rispetto all’affidamento, giuridicamente rilevante, medio tempore maturato al mantenimento delle opere (in termini, TAR Calabria, Reggio Calabria, 24.08.2019, n. 513).
12. Ciò posto, nel caso in esame, non sussistono gli stringenti presupposti che onerano l’amministrazione di una motivazione rafforzata, ovvero di una motivazione che non si limiti, legittimamente, alla descrizione degli abusi siccome ex se compromettenti l’assetto urbanistico-edilizio (circa la natura vincolata del potere ripristinatorio in materia edilizia e la portata del connesso obbligo motivazionale, anche nel caso di decorrenza di un notevole lasso di tempo, si vedano, tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 30/04/2025, n. 3695).
12.1 Ed invero, per come risulta dalla documentazione prodotta, l’amministrazione, in sede istruttoria, ha comparato gli elaborati del progetto edilizio assentito con la concessione edilizia n. 158 dell’11.06.1980 con la planimetria catastale, siccome presentata dal ricorrente in data 23.12.1980 (cfr. relazione di sopralluogo in atti, richiamata per relationem nell’ordinanza di demolizione). Tale confronto ha consentito di rilevare non soltanto un incremento di superficie (29,00 mq. secondo l’amministrazione ma 15 mq. ad avviso del ricorrente) e di volumetria, ma anche l’intervenuta realizzazione di una modifica strutturale dell’intero piano terra.
Siffatta modifica strutturale , apprezzabile ictu oculi dal raffronto delle planimetrie in questione (si veda pag. 7 della relazione di sopralluogo, laddove risultano graficamente riprodotte, a sinistra, la planimetria assentita, e a destra, quella catastale), non è stata oggetto di alcuna contestazione in ricorso ed ha condivisibilmente determinato la realizzazione di un organismo totalmente diverso, per caratteristiche plano-volumetriche, rispetto a quello oggetto della concessione n. 158/1980.
12.2 Rebus sic stantibus e considerati gli interessi pubblici sottesi al certificato di abitabilità rilasciato nel 1980 – non presupponenti il preventivo accertamento della complessiva conformità urbanistico-edilizia tra il realizzato e l’assentito - non può dirsi maturato alcun affidamento giuridicamente rilevante al mantenimento dell’abuso in essere.
Ciò tanto più se si considera la piena consapevolezza del ricorrente circa l’intervenuta edificazione di un organismo edilizio, siccome raffigurato nella planimetria dallo stesso presentata al Catasto, sensibilmente difforme, dal punto di vista strutturale, rispetto a quello autorizzato con la concessione edilizia n. 158/80.
13. Quanto sopra consente di apprezzare l’inconsistenza dell’ulteriore censura tendente a contestare la genericità delle prescrizioni demolitorie.
Con l’impugnata ordinanza, infatti, il Comune di Taurianova ha ingiunto di demolire le opere realizzate in difformità al progetto assentito , con conseguente prescrizione di rendere il piano terra conforme a quegli elaborati progettuali che lo stesso ricorrente ha posto a corredo dell’istanza di autorizzazione edilizia prot. n. 5854 del 26.07.1977, assentita con la concessione n. 158 dell’11.06.1980.
14. Fuori fuoco si appalesa anche il motivo di gravame secondo cui le conseguenze derivanti dall’esecuzione dell’ordine ripristinatorio sarebbero incompatibili con la persistenza del maggior fabbricato di cui il piano terra costituisce parte integrante, di talché l’amministrazione avrebbe dovuto, semmai, disporre la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 comma 2 T.U.E.
Trattasi, invero, di questioni che, afferendo esclusivamente alla fase esecutiva dell’ordine demolitorio di cui all’art. 31 T.U.E., sono inidonee ad inficiarne, a monte, la legittimità (cfr. tra le tante Consiglio di Stato sez. VII, 14/04/2025, n. 3168).
15. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
16. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite oltre che per l’ammissione definitiva di parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con delibera della Commissione n. 1/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ammette, in via definitiva, parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI EN, Presidente
ER ZU, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ZU | RI EN |
IL SEGRETARIO