Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice unico dott.
Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10350/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ardito Adriana, giusta procura Parte_1 in atti;
-appellante-
contro
:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Daniele Antonio, giusta procura in atti;
-appellato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 12/2/2025, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 313/2023, Parte_1 depositata in data 10/2/2023, con cui il Giudice di Pace di Bari ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso pagina 1 di 5
2. Costituendosi in giudizio, l'agente della riscossione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'integrale rigetto dello stesso.
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'odierna udienza nella quale viene discussa oralmente e decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi ai sensi degli artt. 281 sexies-359 c.p.c.
4. In via preliminare e assorbente (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014, tra le molte), è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dall'Agente.
Va osservato che l'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da
[...]
nel primo grado di giudizio va qualificata Parte_1 come opposizione all'esecuzione essendo contestata la sussistenza del diritto degli enti impositori ad agire in executivis per intervenuta prescrizione dei crediti.
La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che “la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dal R.D. n.
12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c.” (di recente, Cass., nn. 14544/2022, che richiama Cass., n. 21568/2017).
Ancora, per Cass., n. 8874/2020, “ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1
e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, poiché tale disciplina si riferisce al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di Cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, mentre opera, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia in concreto dato all'azione proposta in giudizio e non in
pagina 2 di 5 base al rito reputato più correttamente applicabile (Cass. ord. 11/01/2012, n.
171; Cass. ord. 14/12/2015, n. 25116). E, nella specie, univocamente il giudice che ha pronunciato la sentenza qui impugnata ha qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi, senza considerare che, quand'anche fosse fondata la tesi dell'odierno ricorrente sulla necessità di una sua qualificazione quale opposizione ad esecuzione, il risultato finale dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini non muterebbe, poichè a tale regola sono, per giurisprudenza del pari consolidata, assoggettate tutte le opposizioni esecutive, pure anteriori allo stesso inizio del processo esecutivo”.
Quanto all'applicabilità all'atto di appello del termine ordinario dell'impugnazione non soggetto a sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. anche già Cass.,
n. 12250/2007, per cui “Il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (ordinamento giudiziario) dispone che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione. Tra questi procedimenti sono compresi: quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui al successivo art. 619 c.p.c.; quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c., come questa Corte ha affermato a partire da Cass. SS.UU. n.
2221 del 1975, seguita da numerose altre e, tra le più recenti, da Cass. 15 marzo
2006, n. 5684. Nella fattispecie non è contestato che l'oggetto del giudizio era costituito da opposizione all'esecuzione. Se ne ricava l'applicabilità all'atto di appello del termine ordinario dell'impugnazione non soggetto a sospensione dei termini nel periodo feriale”.
Nel caso di specie, posto che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, deve assumersi, quale dies a quo, la data di deposito della decisione appellata (10/02/2023), il gravame risulta tardivo: la notifica dell'atto di appello, intervenuta in data 08/09/2023 (prima notifica), è avvenuta successivamente allo scadere del termine di mesi sei di cui all'art. 327 c.p.c., non potendo trovare applicazione la c.d. sospensione feriale.
pagina 3 di 5 Ne consegue l'inammissibilità per tardività dell'appello, con assorbimento di ogni ulteriore aspetto.
5. Quanto alle spese del primo grado, non risulta mossa dalla parte appellata costituita alcuna censura specifica in merito alla statuizione compensativa, perciò non rivisitabile.
Le spese processuali del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso tra le parti costituite deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m.
147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e non rilevante difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato, e pertanto ai valori minimi (al netto dell'insussistente fase istruttoria).
6. – Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data 08/09/2023 e successivi, da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello;
pagina 4 di 5 2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del giudizio di impugnazione, che liquida in €
852,00, oltre rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge;
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 12/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Andrea Chibelli
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