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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 17/04/2025 , lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 9973 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. FERRARO DANIELA , presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, e che all'esito il C.T.U. nominato, dott. , non riconosceva la prestazione Per_1 richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Rinviata la causa per la discussione e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
Ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente deve contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale del ctu dott. : parte ricorrente deduce infatti Per_1
genericamente che il CTU avrebbe erroneamente considerato e sottovalutato il quadro patologico lamentato.
Rileva il giudicante che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di
ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente, di anni 81 al momento della visita, è affetto da:
- artrosi polidistrettuale a lieve-moderato impegno funzionale;
- diabete mellito di tipo II in trattamento insulinico con complicanze microangiopatiche,
(retinopatia, nefropatia e neuropatia diabetica);
- cardiopatia ipertensiva, inquadrabile in I classe NYHA.
Secondo il ctu il non è in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della Pt_1
prestazione richiesta in quanto la compromissione della funzionalità dell'apparato locomotore è di grado lieve ed è sufficiente un appoggio cautelativo ad un bastone canadese. Secondo il ctu l'interessato esegue in autonomia tutti gli atti elementari dell'esistenza in cui è coinvolto l'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari.
Per quanto riguarda il diabete mellito, il ctu chiarisce che determina una retinopatia con modesta riduzione del visus, riduzione che consente l'individuazione degli ostacoli presenti nel tragitto e quindi non giustifica il riconoscimento della prestazione richiesta.
Quanto alla neuropatia, il ctu precisa che è di grado lieve, che si ripercuote sull'apparato locomotore ma che non compromette gli spostamenti ed infine che la cardiopatia in I classe NYHA non genera dispnea a riposo e quindi è ininfluente anch'essa sull'autonomia personale.
Le risultanze della perizia ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, e sono esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. Ed invero,
“Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 13156/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta il ricorso;
nulla per le spese
Aversa, 18/04/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo