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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/09/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1099 / 2023
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 653/2023 emessa dal Tribunale di Massa e pubblicata in data 30/10/2023
tra
(C.F./P.I. , con il patrocinio dell'avv. RT C.F._1 FRANCESCO GIANNARELLI e dell'avv. MARCO PERFETTI come da mandato in atti
appellante
e
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. RICCARDO BENASSI come da mandato in atti appellata nonché appellante incidentale
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
appellato contumace
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per RT
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione delle controparti, e rigettato l'appello incidentale proposto da , previa rimessione in istruttoria come richiesto Controparte_3 (compresa ctu dinamica non effettuata in primo grado) così giudicare: Nel merito In accoglimento dell'appello principale proposto da per la riforma parziale RT della sentenza del Tribunale di Massa n. 653/2023 pubblicata il 30 ottobre 2023 resa al termine del giudizio civile r.g.n. 684/2019, notificata il 31/10/2023 dal Procuratore di previe le necessarie Controparte_3 declaratorie, a) riformare il capo della sentenza di primo grado che ha attribuito al sig. il 20% di colpa RT nella causazione del sinistro oggetto di causa avvenuto in Marina di Carrara, Carrara, in viale D. Zaccagna il 27/08/2017 tra la Lancia Y tg. FH 387 PM di - cui è stato riconosciuto nella impugnata CP_4 sentenza l'80% di responsabilità- e lo scooter Yamaha tg. EF80928 di attribuendo RT conseguentemente l'intera responsabilità dell'occorso al conducente del veicolo Lancia Y tg. FH 387 PM - ass.to per la r.c. auto con e liquidando a tutti i danni a lui derivati dal Controparte_3 RT sinistro oggetto di causa, patrimoniali e non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione, nella misura del 100%, condannando gli appellati in solido tra loro ad ogni conseguente pagamento e ristoro in favore di;
RT b) riformare il capo della sentenza di primo grado che ha negato a l'integrale risarcimento RT di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, a lui derivati in conseguenza del sinistro oggetto di causa e per l'effetto in accoglimento dell'appello principale, motivi 1 e 2, condannare gli appellati _2
e in persona del legale rappresentante p.t. , in solido tra loro a versare a
[...] Controparte_3 RT
l'importo di euro 192.244,44 oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto al saldo, o la somma
[...] maggiore o minore che risulterà equa e provata al termine del giudizio;
c) dichiarare ed accertare che ha diritto ad ottenere in accoglimento dei motivi esposti
RT nell'appello principale motivo sub. n. 3 la somma di euro 113. 906,87 o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa dalla Ecc.ma Corte a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante o danno al reddito ed in accoglimento del terzo motivo di gravame riconoscere e liquidare tale posta di danno, condannando gli appellati in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_3 Controparte_2 in solido tra loro a versare a il sopraddetto importo oltre interessi e rivalutazione, dalla
RT data del sinistro al saldo;
d) dichiarare ed accertare che ha subito un danno non patrimoniale per inabilità
RT temporanea e permanente in conseguenza del sinistro oggetto di causa quantificabile in almeno euro 192.244,44 ed in accoglimento del secondo motivo di gravame riconoscere e liquidare tale posta di danno in favore di , condannando gli appellati in persona del legale rapp.te p.t. e
RT Controparte_3
in solido tra loro a versare all'appellante il sopraddetto importo oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione, dalla data del sinistro al saldo;
e) sempre in accoglimento del presente appello condannare comunque, previe le necessarie declaratorie,
e in persona del legale rapp.te pro tempore in solido tra loro a Controparte_2 Controparte_5 risarcire integralmente l'appellante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - per come descritti nei motivi di appello- a lui derivati in conseguenza del sinistro avvenuto in Carrara, frazione di Marina, il giorno 27/08/2017 alle ore 20.30 per esclusiva colpa e responsabilità dell' appellato alla guida Controparte_2 del veicolo tg. FH 387 PM assicurato per la r.c. auto con -anch'essa appellata- con il Controparte_3 motociclo tg. EF 80928 condotto dall'appellante , per come esposti nel presente atto di RT appello. In via istruttoria Ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate dagli odierni appellanti nei due gradi di giudizio e non ammesse e disporsi ctu dinamica. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio,.
*
Per Controparte_1
“Respingere l'appello presentato dal signor avverso la sentenza n. 653/2023 del Tribunale RT di Massa che ha deciso la causa RG 684/2019 e accogliere le richieste di appello incidentale di cui ai punti A-BC-D-E-F di questo atto, confermando il rigetto di assunzione dei mezzi istruttori richiesti perché ininfluenti e di pura natura documentale e anche per mancata domanda di revoca dell'ordinanza che l'ha rigettata. In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese legali e tecniche, anche di parte, sia del primo che del secondo grado del giudizio oltre il rimborso delle anticipazioni”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) I fatti di causa ed il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al RT CP_ Tribunale di Massa il Sig. e ( ) rispettivamente nella Controparte_2 Controparte_3 qualità di responsabile civile e assicuratrice di quest'ultimo per chiederne il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro accaduto in Carrara il 27/08/2017 alle ore 20.30. In tali circostanze, il era alla guida del proprio motociclo Yamaha XP 500 tg. EF80928 intento a sorpassare - a RT sinistra - la vettura Lancia Ypsilon tg. FH387PM condotta dal quando quest'ultima lo _2 urtava mentre svoltava a sinistra per raggiungere un parcheggio sulla corsia opposta. L'attore ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro, affermando al contempo di aver subito un danno biologico corrispondente a 36-38 punti percentuali di invalidità permanente, nonché totali giorni 90 di invalidità temporanea, danno psichico per 10-12 punti percentuali, il danno patrimoniale da danno emergente (spese mediche, perizie, tutela legale stragiudiziale) e quello da lucro cessante dovuto alla contrazione del fatturato della propria attività imprenditoriale. Si è costituita in giudizio domandando, in via principale, il rigetto delle domande attoree, in CP_3 quanto infondate in fatto ed in diritto, ed in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande stesse, di ritenere comunque prevalente la responsabilità dell'attore, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale risarcimento del danno, sia per lesioni, che per danni materiali, e conseguentemente ritenere ampiamente satisfattiva l'offerta liquidata ante causam di € 107.000,00 versata all'attore stesso. rimaneva contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita con l'acquisizione di prove documentali, testimoniali ed è stata licenziata CTU medico-legale. Il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe decideva la vertenza, così statuendo:
“il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 684 dell'anno 2019, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di n persona del legale rappresentante RT Controparte_1 pro tempore, e , così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA che la responsabilità relativa al sinistro, per cui è causa, occorso in data 27.08.2017 è da imputarsi, nella misura del 20% a carico di e nella restante misura pari all'80% a carico di RT;
Controparte_2
2. DICHIARA che ha subito un danno non patrimoniale da liquidarsi in € 83.239,42, RT oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dall'evento fino alla data del soddisfo e un danno patrimoniale da liquidarsi in € 8.795,20, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalle singole date di spesa fino alla data del soddisfo;
3. RESPINGE tutte le altre domande attoree;
4. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
5. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di nella misura del 20% e dei RT convenuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 _2
, in solido tra loro, del restante 80%”.
[...]
3 In primo luogo, in effetti, il Tribunale ha ricostruito la dinamica del sinistro accertando una responsabilità concorrente dei due conducenti e rispettivamente del 80% e _2 RT del 20%: il primo per aver omesso di concedere la precedenza ai veicoli in marcia normale (tra cui quello di allorché si accingeva ad immettersi nella carreggiata opposta, il secondo per non RT aver rispettato le prescrizioni di prudenza in capo a chi abbia il diritto di precedenza, in particolare con riferimento al mancato rallentamento in vista del veicolo di anch'esso in _2 rallentamento, dovendosene prevedere una manovra di qualche genere. In merito al danno non patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto la lesione del diritto alla salute, quantificando i postumi stabilizzati nella misura del 32%, mentre ha escluso la sussistenza del danno morale, data la mancanza di allegazioni probatorie in merito, e la personalizzazione del danno, non avendosi conseguenza del sinistro “straordinarie” rispetto a quanto già ristorato dal sistema a punti di cui alle Tabelle utilizzate (Milano 2021). Pertanto, il giudice di prime cure ha riconosciuto a l'importo di € 83.239,42 oltre rivalutazione e interessi. RT CP_ Tuttavia, il Tribunale ha dato atto del fatto che prima della definizione giudiziale la convenuta aveva già integralmente risarcito il danno non patrimoniale, con eccedenza di € 22.321,30. Quanto al danno patrimoniale, esso è stato accertato per € 8.795,20 in quota danno emergente, i quali sono stati imputati all'eccedenza di cui sopra. Il danno da lucro cessante, infine, non è stato riconosciuto per carenza di prove in merito (allegazioni sulla modalità di svolgimento dell'attività di impresa, documenti contabili ecc.). La sentenza non ha comunque disposto restituzioni, siccome ritenute “non richieste”.
*
2) L'appello principale di RT
Propone appello RT
Con primo motivo di appello lamenta l'erroneità dell'attribuzione del 20% di quota di corresponsabilità nella causazione del sinistro. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha erroneamente interpretato le norme del Codice della Strada. In particolare, il Tribunale non ha considerato che stava effettuando un sorpasso a sinistra, di talché non avrebbe avuto senso RT un rallentamento precedente, considerato che lo stesso circolava nei limiti di velocità, e che il non ha dedotto di aver guardato lo specchio retrovisore e di aver azionato l'indicatore di _2 direzione come prescritto. Per tali ragioni chiede di riformare la sentenza con l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo al con ogni conseguenza in punto di responsabilità della sua compagnia _2 CP_ assicuratrice Con il secondo articolato motivo di appello lamenta l'ingiusto rigetto della domanda di risarcimento del danno morale. L'appellante sostiene che la decisione del Tribunale sia errata poiché motivata sulla base di una carenza di prove che, invece, lo stesso ha fornito. L'atto di citazione del conteneva riferimenti al cambiamento del carattere dello stesso, agli RT insorti sentimenti di disistima verso di sé, nonché di paura per le conseguenze dell'evento. Inoltre, il fatto storico, in sé considerato, è un fatto di reato di lesioni colpose, per cui compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze, ai patemi d'animo ed ai disagi complessivamente patiti, apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie della rilevanza dei postumi (32%), del lungo periodo di inabilità assoluta (80 giorni secondo la stima del CTU Dott. , dei due interventi chirurgici presso la Persona_1 [...]
(si veda pag. 14 punto 3 della relazione tecnica d'ufficio del Dott. Controparte_6 Per_1
4 e del lungo periodo di inabilità protrattosi fino al mese di maggio 2018 (il sinistro risale al Per_1
27/08/2017), dati questi ultimi tutti concreti ed idonei a sostenere, per presunzione semplice, la sussistenza di un danno morale. In merito all'apporto probatorio offerto sul punto, l'appellante rileva che la relazione del dott. specialista in neurologia (doc. 8 primo grado) reca “Al colloquio la rievocazione dell'evento Tes_1 traumatico, con la forzata e lunga immobilità a letto, provoca fenomeni di angoscia e di ansia non controllata che si esprime con gestualità finalistica, irrequietezza motoria, alterazione del tono della voce, reazioni vasomotorie al volto, sensazione di bolo e labilità emotiva. Esprime con grande dolore l'enorme cambiamento che l'evento ha determinato sulla sua vita: manifesta sentimenti di minorazione e inadeguatezza, di timore per il futuro, sensazioni di inutilità e manifesta addirittura l'impressione di essere peso per chi gli sta vicino….Si sente umiliato di dover chiedere aiuto per certe manovre come mettere pantaloni o le calze o salire le scale….Ha assunto comportamenti di evitamento sociale per un senso di vergogna per la sua nuova condizione”. Nello stesso motivo di appello l'appellante lamenta anche l'ingiusta limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, avendo il primo giudice utilizzato il parametro giornaliero di € 99,00, in luogo di quello più adeguato di € 148,50, ossia la misura massima, e ciò per via della peculiare sofferenza che ha afflitto il RT
L'appellante censura altresì il mancato riconoscimento dell'aumento dell'importo risarcitorio per personalizzazione;
lamenta che la peculiarità del proprio lavoro di conducente di automezzi per l'impresa di cui è titolare rende più gravoso lo svolgimento delle mansioni in seguito al sinistro per cui è causa. Per tale ragione l'appellante sostiene che la personalizzazione del danno sia provata e che debba essere riconosciuta almeno nella misura del 15%. Con terzo motivo di appello lamenta l'ingiusta negazione del danno patrimoniale con RT riferimento all'attività di impresa. Secondo la difesa appellante la relazione dello Studio Associato Bernardini di Roma avrebbe valore confessorio e costituirebbe un principio di prova, inoltre, il fatto che lo stesso abbia subito un danno pari al 32% di invalidità deve essere valutato in ottica RT presuntiva della sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica utilizzando ai fini liquidatori il criterio del triplo della pensione sociale. Con il quarto motivo di appello chiede la riforma della statuizione sulle spese di giudizio con la CP_ condanna della alla totale refusione delle spese di entrambi i gradi.
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3) L'appello incidentale di CP_5 CP_5
Si costituisce contestando integralmente l'avversario appello e proponendo a sua Controparte_3 volta appello incidentale.
Con primo motivo di appello incidentale contesta le quote di corresponsabilità attribuite dal Tribunale ai due conducenti, sostenendo invece una concausalità paritaria.
Con secondo motivo di appello incidentale contesta il riconoscimento della rivalutazione monetaria con riguardo all'importo di 8.795,20 per il rimborso delle spese a titolo di danno patrimoniale, trattandosi di credito di “valuta”.
Con il terzo motivo di appello chiede la riforma della statuizione sulle spese di consulenza tecnica in conformità all'auspicato accoglimento del primo motivo di appello incidentale.
Con il quarto motivo di appello incidentale chiede il rimborso delle somme che risultino corrisposte in eccesso alla controparte all'esito del presente grado di appello.
*
5 4.1) Motivi di II grado. La dinamica del sinistro e la conferma del riparto di responsabilità.
L'esame dei motivi di gravame impone la trattazione congiunta del primo motivo di appello formulato CP_ in via principale da e del primo motivo incidentale proposto da essendo entrambi RT vertenti sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, divergenti l'uno nell'affermare la totale responsabilità del conducente danneggiante ( , l'altro nel sostenere la paritaria _2 responsabilità dei due veicoli. La Corte osserva che la ricostruzione del sinistro compiuta dal Tribunale è corretta ed incontra in questa sede piena conferma. In particolare, il contesta che sia errato attribuirgli la quota di corresponsabilità del 20% RT sulla base delle ritenute violazioni delle generiche norme di comportamento. Il Tribunale ha accertato che lo stesso si era avveduto con anticipo del rallentamento del veicolo che lo precedeva, condotto da ma, nonostante ciò, ha comunque proceduto al sorpasso del _2 veicolo, con ciò infrangendo gli artt. art. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza), 143 c.d.s. (il quale impone di circolare il più vicino possibile margine destro della carreggiata) e 145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti) . In altre parole, avrebbe infranto il generale dovere di massima prudenza e RT attenzione che compete a tutti i conducenti, anche a quelli aventi "diritto di precedenza", non trovandosi poi nelle condizioni di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (art. 141, comma 2, D.Lgs. n. 285 del 1992). CP_ D'altro canto, sostiene che la manovra di svolta a sinistra del proprio veicolo assicurato era già in fase avanzata al momento dell'impatto, sicché avrebbe dovuto evitare l'impatto RT avendone la piena possibilità. A favore di questa tesi l'appellante incidentale osserva che il punto di collisione si trova sul fianco della vettura all'altezza della portiera del conducente, ossia nel pieno della lunghezza del mezzo, e che il danneggiamento dello specchietto retrovisore sinistro dell'auto indica un impatto avvenuto almeno ad un metro e mezzo dalla parte più anteriore della stessa, con ciò dimostrandosi che il veicolo era già trasversale al momento dell'impatto, e quindi prevedibile sulla traiettoria del Inoltre, ha rilevato che sul sito non sono state trovate tracce di frenata e che RT
l'ampiezza del viale consentiva certamente di schivare la vettura, avendosi così ulteriore elemento a favore della tesi per cui il motociclista non avrebbe evitato l'impatto. CP_ Per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare per prime le doglianze di in quanto afferenti alla responsabilità del veicolo maggiormente responsabile. A parere della Corte le affermazioni in fatto proposte dall'appellante incidentale sono del tutto compatibili con la ricostruzione dinamica data dal Tribunale. L'argomento secondo cui il punto di impatto centrale sulla lunghezza di una vettura di piccole dimensioni sarebbe indicativo di un urto avvenuto in una fase avanzata della manovra di svolta sarebbe sostenibile se le tracce indicassero un impatto perpendicolare. Al contrario, i segni di impatto rilevati nella relazione della Polizia Locale e dalle fotografie versate in atti sono certamente più spiegabili con un urto laterale diagonale (ossia l'urto che deriva dalla deviazione convergente di uno di due veicoli che marciano inizialmente in verso parallelo nella stessa direzione). In particolare, i danni sui due veicoli sono certamente ridotti e poco profondi, come evidente dai rilievi fotografici, circostanza incompatibile con le devastanti conseguenze di un urto ortogonale, poiché in tal caso il motociclo avrebbe riportato gravi danni alla
6 parte frontale, l'auto avrebbe subito danni profondi alla portiera, sicuramente con maggiore rientranza della carrozzeria, e l'impatto avrebbe generato una moltitudine di detriti sul sito. Del resto, il fatto che la manovra di svolta non fosse in una fase avanzata è ammessa dallo stesso conducente
[...]
il quale ha dichiarato ai verbalizzanti “avevo appena iniziato la manovra di svolta” (cfr. _2 prod. 2, pag. 9, . RT
Quanto all'elemento dell'assenza di traccia di frenata, la Corte osserva che anche questo depone a favore della ricostruzione di prime cure, perché se ci fosse stata una traccia della scia dello pneumatico sarebbe stato possibile presumere che il motociclista avesse messo in atto una manovra di emergenza, potendosi sostenere, in ipotesi, una velocità eccessiva o un ritardo nel notare l'ostacolo. Diversamente, la mancanza di segni suggerisce che il pur avendo azzardato il sorpasso, RT sia stato colto di sorpresa dalla svolta di tanto da non avere nemmeno il tempo di frenare _2 istintivamente. CP_ Per tali ragioni le tesi di in merito alla ricostruzione della dinamica sono disattese. La stessa sorte spetta alle doglianze di Il complesso degli accertamenti svolti dal Tribunale RT non consente di superare del tutto la presunzione di concorsualità prevista dall'art. 2054 c.c.. Secondo la Suprema Corte l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, n.29927). Nel caso di specie la colpa dimostrata a carico del conducente del veicolo CP_ assicurato dall'appellata non è di tale gravità da rendere in teoria inevitabile qualsiasi manovra salvifica da parte del danneggiato. Infatti, lo stesso ha dato atto nelle proprie dichiarazioni RT ai verbalizzanti di aver notato il veicolo antagonista esitare sulla direzione da prendere, affermando
“ad un certo punto vedevo questa autovettura rallentare e spostarsi sulla destra. io, senza cambiare la mia traiettoria, proseguivo la marcia diritto iniziando a superare l'autovettura affiancandomi sulla sinistra di questa quando però l'autovettura spostava la sua direzione come per fare inversione di marcia venendomi a urtare sul mio fianco destro” (cfr. prod. 2, pag. 10, . Risulta, quindi,
RT la determinazione del a compiere la manovra di sorpasso dopo aver notato un rallentamento
RT ingiustificato del veicolo da sorpassare. avrebbe dovuto astenersi dal sorpassare il veicolo
RT adoperando il criterio della massima prudenza. E' definitivamente confermata, pertanto, la tesi di una colpa positivamente rilevata del CP_7 non tale da escludere la ricostruzione presuntiva di una più generica imprudenza del e con
RT ciò resta pienamente validato il riparto di responsabilità fissato in primo grado.
*
4.2) Motivi di II grado. Il danno morale
Nel secondo motivo di appello principale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno morale, a suo dire ingiustamente negato dal Tribunale sulla base dell'assenza di prove in merito. La Corte osserva che il materiale prodotto dall'appellante nel giudizio di primo grado è sufficiente a ritenere provata la sussistenza di un'apprezzabile sofferenza umana in capo allo stesso. L'onere probatorio a carico dell'attore è soddisfatto, poiché oltre agli elementi di prova offerti (in particolare le consulenze e le perizie) è opportuno osservare, in prospettiva presuntiva, la gravità e la
7 qualità delle lesioni subite a causa del sinistro, nonché il decorso post-traumatico di stabilizzazione dei postumi in rapporto all'insuccesso dell'auspicato recupero funzionale.
La più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444) in tema di risarcimento del danno alla persona ha fissato i seguenti principi, che è utile ribadire in questa sede in quanto direttamente rilevanti rispetto alla questione posta:
- sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
- la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
- nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e delle modifiche degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), introdotte dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostitutiva della precedente "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
- nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827- 8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");
- nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.);
- non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016.
8 Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale subiettivo come sopra descritto) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne),obiettivamente rilevabili ed autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (Cass. 01/03/2024 n.5547).
Tanto premesso, il Tribunale ha correttamente enunciato la diversità fenomenologica delle componenti del danno non patrimoniale, ma ha errato nel ritenere non provato il danno morale, inteso come sofferenza interiore. Il primo giudice ha ritenuto non sufficiente l'allegazione del solo danno biologico, errando nel non considerare che l'attore ha allegato la perizia del dott. Tes_1
(prod. 8), la quale, pur essendo consulenza di parte, ha valore di puntuale allegazione. Nella relazione il dott. riferisce di una condizione particolarmente compromessa: angoscia, ansia non Tes_1 controllata, gestualità afinalistica, irrequietezza motoria, alterazione del tono della voce, reazioni vasomotorie al volto, sensazione di bolo e labilità emotiva, dolore per il cambiamento, sentimenti di minorazione, inadeguatezza, timore per il futuro, impressione di essere di peso, difficoltà di concentrazione e attenzione, senso di umiliazione nel dover chiedere aiuto, demansionamento lavorativo, vergogna. Tali rilievi non hanno certamente l'autorità di una perizia super partes, ma sono suscettibili di valutazione complessiva insieme con le risultanze della CTU medica, e l'assenza di elementi probatori di senso contrario. ha subito ricovero ospedaliero con arto inferiore destro in trazione, operazione RT chirurgica di riduzione della frattura e sintesi con placca e viti, operazione di artroprotesi d'anca, accertamenti clinico strumentali del caso e ad un lungo periodo di FKT per il recupero funzionale dell'articolarità dell'anca (l'invalidità temporanea è stata di complessivi 210 giorni, di cui 80 gg. al 100%, 60 gg. a parziale al 75%, 30 gg. a parziale al 50% e 40 gg. a parziale al 25%). Allo stato attuale permangono gli: esiti algo-disfunzionali di una frattura complessa (pluriframmentaria ed affondata) dell'acetabolo dx;
esiti algo-disfunzionali di una frattura di L4 con minimo avvallamento della limitante somatica superiore e con irregolarità dello spigolo antero-superiore, disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti (v. CTU) i quali sono responsabili di un danno biologico permanente valutabile complessivamente nella misura del 32% (trentadue per cento).
9 La qualità del danno biologico, con particolare riferimento al citato disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti sono indicativi della predisposizione del paziente a subire una rilevante sofferenza psichica, ulteriore e distinto da quello diagnosticato. Va ricordato, infatti, che il danno morale non afferisce alla sfera patologica, come i disturbi appena detti, ma all'ambito della sofferenza umana del soggetto che ne riduce in modo apprezzabile la qualità di vita. Per gli stessi motivi che inducono al riconoscimento della componente morale del danno, deve riconoscersi anche l'applicazione del punto base, per la liquidazione del danno da IT, nella misura massima (€ 173,00 tab. Milano 2024) per il danno da invalidità temporanea per i primi 80 giorni, considerato che in questo periodo la sofferenza soggettiva è stata ragionevolmente ulteriore alla normale afflizione già ricompresa nella sottospecie di danno biologico, considerate le numerose prestazioni a cui si è dovuto sottoporre come compiutamente indicato in CTU (pp. 5-9). RT
Per i restanti giorni di invalidità temporanea (75%-50%-25%) la misura del punto base è quella media (€ 115,00).
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4.3) Motivi di II grado. La personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
L'appellante ha chiesto, in coda al medesimo secondo motivo di appello, il riconoscimento di un aumento per personalizzazione del danno, almeno nella misura del 15%, disatteso dal Tribunale. La domanda va rigettata, poiché secondo gli insegnamenti più recenti della Suprema Corte in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3114).
Nel caso in esame l'appellante principale a sostegno della propria tesi ha dedotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e una maggiore gravosità nel lavoro, ovvero circostanze che possono rientrare, al più, nella liquidazione del danno patrimoniale per minore redditività del proprio sforzo lavorativo o nella sofferenza che comunemente affligge chi è vittima di un simile sinistro. Non sussistono, invece, le condizioni di anomalia o di peculiare sofferenza che possono colpire soggetti che si distinguono dalla generalità delle vittime di simili sinistri in relazione alla loro peculiare condotta di vita (ad. es. la perdita del dito per un pianista dilettante, inabilità indotta in chi debba assistere famigliari). Oltre alle ripercussioni sull'attività lavorativa, che certamente non è un fatto anomalo, non sono allegati argomenti sul punto, sicché la domanda è disattesa non essendo concepibile la trasposizione in altra voca in questa sede.
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5) Riforma parziale.
Alla luce di tali considerazioni la Corte ritiene equo rideterminare il danno non patrimoniale mediante l'aumento del punto base per sofferenza, entro i parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nella versione più aggiornata in forza del principio di officiosità della liquidazione in via equitativa espresso dalla Suprema Corte, secondo cui allorquando il giudice di appello eserciti il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l'art. 1226 c.c. ha il dovere di applicare la
10 tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l'istanza di parte, giacché il potere ex art. 1226 c.c. (ormai cristallizzatosi in appello nel senso dell'applicazione del relativo sistema tabellare) è potere esercitabile d'ufficio e l'applicazione dell'aggiornamento fa parte del suo contenuto (Cassazione civile sez. III, 01/08/2025, n.22183). La liquidazione del danno è compiuta secondo il seguente prospetto.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni Percentuale di invalidità permanente 32% Punto danno biologico € 5.246,57 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 48%) € 2.518,35 Punto danno non patrimoniale € 7.764,92
Giorni di invalidità temporanea totale 80 (Punto base € 173,00)
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60 (Punto base € 115,00)
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 (Punto base € 115,00)
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40 (Punto base € 115,00)
Danno biologico risarcibile € 125.078,00 Danno non patrimoniale risarcibile (biologico + morale) € 185.116,00
Invalidità temporanea totale € 13.840,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 21.890,00
TOTALE GENERALE € 207.006,00
L'importo così calcolato va ridotto del 20% in ragione del concorso di colpa del danneggiato di cui supra, e l'importo del danno a carico dell'appellata è quindi € 165.604,80 (207.006,00*80%). Trattandosi di debito di valore, e considerato che la liquidazione è compiuta in moneta attuale alla data della decisione, essa va attualizzata al momento del sinistro e a partire da esso deve procedersi al calcolo CP_ degli interessi legali sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Nel caso in esame, tuttavia, ha corrisposto al danneggiato delle somme in acconto in tre diverse occasioni: € 80.000,00 in data 21/08/2018; € 27.000,00 in data 08/03/2019; € 29.000,00 in data 27/10/2022; il dovuto ad oggi è quindi il risultato della sottrazione delle medesime somme nella misura omogenea attualizzata alla data odierna, unitamente agli interessi legali maturati sulle somme via via decrescenti in ragione dei medesimi acconti.
Capitale Rivalutato + Interessi:
€ 165.604,80 (capitale ad oggi)
€ 137.889,09 (capitale devalutato)
€ 183.251,20 (dovuto ad oggi con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata)
Somme degli acconti rivalutate con virtuali interessi legali alla data odierna
€ 104.712,04 a dedurre
€ 35.393,08 a dedurre
€ 32.770,33 a dedurre
€ 10.375,75 CP_8
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L'ammontare degli acconti non è quindi del tutto satisfattivo delle pretese attoree come ritenuto in primo grado conseguendone la liquidazione aggiuntiva di cui a dispositivo da intendersi integrato dai conteggi qui svolti.
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6) I restanti motivi di appello principale non incidenti sulla riforma.
Il terzo motivo di appello principale è infondato. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita di RT capacità lavorativa specifica. Lo stesso contesta i motivi ritenuti dal Tribunale circa la totale assenza di documenti contabili o fiscali che attestino l'effettiva contrazione reddituale, avendo l'appellante affidato la prova a sole presunzioni ed al contenuto della consulenza dello Studio Bernardini. La Corte ritiene corretta la decisione del Tribunale, dato che la prova presuntiva (si affida ad un
“principio di prova”) invocata dal può essere valida al più per la dimostrazione dell'an del RT danno, ma non anche per il quantum. In merito, va esclusa una liquidazione in via equitativa, dato che tale modalità è ammessa solo laddove non sia possibile quantificare l'ammontare del pregiudizio, come fatto in seno al secondo motivo sub danno biologico. In altre parole, non si comprende lo sforzo argomentativo e dimostrativo profuso dall'appellante per dimostrare l'esistenza di un danno per il tramite di una presunzione e di una consulenza di parte acquisita da che incidentalmente CP_5 menziona le dichiarazioni dei redditi del danneggiato, quando la prova sarebbe stata liquida con la produzione delle proprie dichiarazioni fiscali. Anche la censura in merito all'applicazione del criterio vicario dell'ultimo comma dell'art. 137 cod. ass. è infondata, poiché il ricorso a tale ultimo criterio può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cassazione civile sez. III, 09/11/2020 n.24987, in motivazione). Il criterio soccorre quindi ad alla diminuzione di un reddito accertato di consistenza già inferiore alla soglia, imponendo un limite minimo alla quantificazione monetaria della capacità reddituale della persona. Esso non può, quindi, essere utilizzato al fine di evitare l'onere probatorio e ottenere in ogni caso una cifra minima garantita. Il quarto motivo sulle spese viene assorbito dalla rideterminazione delle stesse di cui infra.
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7) I restanti motivi di appello incidentale non incidenti. La correzione in punto liquidazione del danno patrimoniale.
Quanto ai restanti motivi dell'appello incidentale si osserva quanto segue. Il secondo motivo di appello incidentale (lett. “D” nell'atto di parte) è fondato, in quanto il giudice di prime cure ha erroneamente applicato la rivalutazione monetaria a somme già liquide al momento dell'insorgenza del credito, costituendo crediti di valuta. L' ammontare esatto del danno patrimoniale (già decurtato del 20% in ragione della corresponsabilità) è quindi complessivamente di € 8.795,20, ma sulla somma vanno riconosciuti i soli interessi legali dalle date delle singole voci di spesa al saldo finale. Lo stesso è tuttavia assorbito nella complessiva ri liquidazione come sopra compiuta. Il terzo motivo di appello incidentale (“E”) è infondato in quanto condizionato all'accoglimento del primo, vertente sulla responsabilità nella causazione del sinistro, già delibato e rigettato. Il quarto motivo di appello incidentale (“F”) è infondato in quanto le somme pagate da CP_3 non sono satisfattive delle pretese di alla luce dell'odierna decisione. RT
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12 8) Le spese di lite
Le spese processuali devono essere rideterminate in ragione dell'esito complessivo del processo. L'insieme delle domande svolte da ha ricevuto accoglimento e la sua pretesa era RT fondatamente maggiore di quanto già corrisposto da per cui gli viene riconosciuto il CP_5 favore delle spese, che sono liquidate in dispositivo. Tuttavia, la pluralità di domande svolte ha ottenuto un limitato accoglimento nell'insieme, per cui si giustifica la parziale compensazione delle spese nella misura del 50%. Rimane ferma, invece, la ripartizione delle spese di consulenza compiuta dal Tribunale secondo le quote di responsabilità concorsuale.
P.Q.M.
: la Corte di Appello definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa in parziale riforma della gravata sentenza CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_3 la somma di € 10.375,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre RT interessi legali dalla data odierna al saldo. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_3 la somma di € 8.795,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre RT interessi legali dalla data delle singole voci di spesa al saldo. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a CP_5 [...] il 50% delle spese legali del primo grado, che liquida in € 2.538,50 (somma già ridotta) RT per compensi oltre accessori di legge, oltre alla metà del contributo unificato e delle marche da bollo;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a CP_5 [...] il 50% delle spese legali del grado di appello, che liquida in € 1.983,00 (somma già ridotta) RT per compensi oltre accessori di legge, oltre alla metà del contributo unificato e delle marche da bollo;
COMPENSA per il restante 50% le spese di lite. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Genova il 24 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal funzionario AUP dr. Matteo Laganaro.
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