Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/1985, n. 802
CASS
Sentenza 5 febbraio 1985

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La norma dell'art. 1669 cod. civ. tende essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente, in maniera profonda, sugli elementi essenziali di struttura e funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre la disposizione dell'art. 1667 cod. civ., la quale prevede l'Azione di garanzia per i vizi e le difformità, riguarda l'ipotesi delle costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto d'appalto o che siano state eseguite senza osservare le regole della tecnica. ( V 3971/81, mass n 414625; ( V 6298/80, mass n 410039; ( V 2070/78, mass n 391437; ( V 3072/77, mass n 386636; ( V 1426/76, mass n 380139; ( V 3286/75, mass n 367146; ( V 1622/72, mass n 358442; ( Conf 1506/77, mass n 3852233; ( Conf 2928/75, mass n 376989).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/1985, n. 802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 802
    Data del deposito : 5 febbraio 1985

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