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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 01/12/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1567/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1567/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BARZAN NUNZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
SE. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. IAVELLI SERGIO ed CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
i) accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali, (c.d lista nera ) ex art. 36 comma
2, lettere a) b), c), nonchè artt. 1469-bis, 1469-sexies c.c., per aver escluso o limitato la responsabilità del professionista in caso di omissione o l'azione del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte, in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto, per le asimmetrie informative e l'inferiorità a negoziare della parte debole, per l'effetto annullare d'ufficio la clausola (c.d nullità di protezione Direttiva 93/13/CEE; Corte di Giustizia Europea 17 maggio 2022; art. 135-sexies decreto legislativo 06 settembre 2005 n. 206, art. 6 Reg. CE n. 593/2008 del
pagina 1 di 9 Parlamento Europeo, Consiglio del 17 giugno 2008, Roma I); in conseguenza dichiarare nullo e/o inefficace il contratto;
ii) revocare il decreto ingiuntivo emesso per vessatorietà delle clausole e difetto funzionale della causa del contratto, connesso allo squilibrio indotto nel sinallagma dell'inadempimento che ha impedito sul nascere il possibile venir meno della causa dell'obbligazione corrispettiva e/o l'inattuazione dello scambio;
iii) annullare il contratto con revoca del decreto ingiuntivo per vizi, omissioni ed errori che riguardano elementi essenziali e/o strutturali del negozio;
iv) annullare il contratto con revoca del decreto ingiuntivo per vizi di conformità e consenso,
(asimmetrie informative) con conseguente inammissibilità, l'infondatezza o l'improcedibilità della domanda;
v) in subordine, accertare e dichiarare che le ripetute inadempienze gli errori nella emissione, esecuzione e nella tempistica dei messaggi, senza porvi rimedio, rendono squilibrato il contratto oltre l'alea tipica, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex artt. 1467 e 1468 c.c…
NEL MERITO
i) accertare e dichiarare il difetto di conformità della prestazione, condannare l'opposto alla riduzione del prezzo e/o alla riparazione o sostituzione del pannello non funzionante, per garantire l'originario rapporto di proporzionalità tra le prestazioni, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto perchè nulla è dovuto;
ii) —in subordine condannare l'opponente alla minore somma rispetto a quella ingiunta per l'inesatta esecuzione della prestazione protrattasi per 3 mesi di cui alle prime due scadenze (30/09/2022 e 31/10/2022) fattura n. 356 del 01/09/2022 per €6100,00=, (per €3050 cadauna) con risoluzione parziale del contratto ai sensi del punto 12 Condizioni Generali del Contratto di noleggio, con rimozione d'ufficio della clausola vessatoria e risarcimento del danno;
iii) condannare l'opposto in via riconvenzionale al risarcimento del danno cagionato all'opponente derivanti dalla vessatorietà delle clausole, dai vizi di conformità e consenso pari alla somma non inferiore alla somma ingiunta, e/o ad altro importo da determinarsi in via equitativa nei limiti di competenza del Giudice adito, per avere agito in giudizio in mala fede e colpa grave a titolo di risarcimento oltre refusione delle spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore dell'opponente, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e c.p.a.”
Per parte opposta:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Verbania - respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione;
nel merito: respingere tutte le domande attoree avanzate da controparte, sia in via preliminare sia nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta e confermare il decreto ingiuntivo n. 448/2022 del 11.11.2022.
Con il favore delle spese di causa e delle competenze di giudizio”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
Con per proporre opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.R.G. 448/2022 emesso CP_1
dal Tribunale di Verbania. In particolare ha esposto:
- che l'esponente aveva stipulato con la controparte un contratto avente ad oggetto la pianificazione e la realizzazione di una campagna di spazi pubblicitari, per la durata di 2 anni e frazione, per 10 secondi su tutti i palinsesti nei giorni pari e dispari nelle località di Busto
Arsizio, Gallarate, Castelletto, SE AL, Gravellona, Cannobio, Pensil VB, ricevendo in omaggio 4 Indsor DB Domo, + futuri LED installati, al prezzo di € 15.000,00, oltre IVA, per il primo anno;
- che aveva, altresì, concordato di pubblicizzare la propria immagine su tabelloni Video, come componente di una scuola di volo elicotteri, pattuendo la strategia di comunicazione, che si sarebbe dovuta realizzare attraverso messaggi pubblicitari nelle ore di transito con maggiore flusso di traffico, nelle località di emissione dei messaggi;
- che, a fronte di ripetuti errori e/o omissione nei messaggi per la mancata diffusione nella località concordata di SE AL, che si trova a 2 km dalla Scuola di volo da pubblicizzare,
l'odierno opponente aveva segnalato all'inserzionista il disservizio nella diffusione dei messaggi pubblicitari, ricevendo come risposta che il tabellone era in manutenzione;
- che il periodo settimanale segnalato dal committente era di particolare importanza ai fini pubblicitari della Scuola di volo, considerato il transito di auto per recarsi al lago;
- che, pertanto, il committente aveva insistito nell'esatta esecuzione della prestazione sino ad essere costretto a dare disdetta, in quanto il display di SE AL continuava ad essere spento;
- che nel contratto era stato escluso il rimedio della risoluzione e, al momento della sua Con conclusione, la non aveva informato il committente delle limitazioni che CP_1
riguardavano l'esclusione della risoluzione per malfunzionamenti, le quali non avevano costituito oggetto di specifica trattazione tra le parti;
pagina 3 di 9 - che tale clausola era vessatoria e che il committente non era stato messo nella condizione di intendere compiutamente il senso delle regole contrattuali;
- che il committente, al momento della conclusione del contratto, era stato indotto ad accettare le condizioni contrattuali a sé sfavorevoli, in quanto allettato dalle prestazioni dell'inserzionista, nei palinsesti per i giorni, la durata e le località indicate, senza ricevere adeguate e consapevoli informazioni sul contenuto del contratto non individuato in modo chiaro e non oggetto di specifica trattativa;
- che, inoltre, le ripetute inadempienze e gli errori nella emissione, esecuzione e nella tempistica dei messaggi, avevano reso oltremodo squilibrato il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- che l'opponente aveva chiesto la riduzione del prezzo ex artt. 1480 e 1492 c.c. e la rideterminazione del contenuto del contratto per garantire l'originario rapporto economico di proporzionalità tra le prestazioni;
- che la controparte era inadempiente ex art. 135-quater, 135-ter commi 2 e 3, Codice del
Consumo, in quanto pretendeva il pagamento a prescindere dalla prestazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita SE. chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione. In particolare ha dedotto:
- che in data 02.06.2022 era stato stipulato un contratto avente ad oggetto l'esposizione di un video/messaggio pubblicitario della durata di dieci secondi (per un totale di passaggi in un giorno pari ad ore 1/1.30) su sei monitor e una pensilina;
- che nel contratto era stato previsto che fino al mese di settembre l'esposizione dei messaggi pubblicitari sarebbe stata gratuita;
- che in data 01.07.2022, ovvero durante un periodo di esposizione gratuita, per cause tecniche Con e quindi, non imputabili a la scheda elettronica di un monitor, e nello specifico CP_1
quello sito in SE AL (VA), aveva subito un guasto;
- che, pertanto, l'opposta era stata costretta ad interrompere il servizio e a dare pronta comunicazione al di SE CA (VA) che aveva concesso l'autorizzazione; CP_3
pagina 4 di 9 - che, a seguito della riparazione, dal 12.07.2022 e, quindi, in meno di una settimana, il servizio era stato riattivato;
- che durante tale periodo nessuna doglianza da parte di né da parte di altri Parte_1
clienti era giunta a Se CP_1
- che l'interruzione del servizio era intervenuta per pochi giorni, durante un periodo di esposizione gratuita, su un monitor su sette contrattualmente previsti, per un guasto tecnico Con non imputabile alla CP_1
- che la mancata esposizione avrebbe potuto essere gratuitamente recuperata alla fine del contratto, come previsto al punto 6) delle condizioni generali di noleggio;
- che, nella specie, non trovava applicazione il Codice del consumo, posto che il contratto era stato concluso dalla controparte nell'esercizio della sua professione;
Con
- che, quindi, non si era resa responsabile di alcuna inadempienza contrattuale CP_1
tale da giustificare la risoluzione del contratto e/o la riduzione del prezzo.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 26.4.2023 non è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con fissazione dell'udienza del 29.11.2023 per la disamina dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi all'udienza del
6.5.2024 e del 14.10.2024. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 18.6.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi mediante trattazione scritta. Con l'ordinanza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
Nella specie, è documento e incontestato tra le parti che sia stato concluso un contratto per il noleggio di spazi pubblicitari avente ad oggetto l'esposizione di un video/messaggio pagina 5 di 9 pubblicitario della durata di dieci secondi su sette monitor siti nelle località di Busto Arsizio,
Gallarate, Castelletto, SE AL, Gravellona, Cannobio e Pensil VB (doc. 1 parte opposta).
L'opponente ha lamentato, in primo luogo, la vessatorietà delle clausole contrattuali, ritenendo applicabile la disciplina consumeristica previsa dal D.lgs. n. 206/2005.
Al riguardo, occorre osservare che l'art. 3 del Codice del Consumo definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. L'opponente è una Parte_1
società di capitali e, quindi, in qualità di persona giuridica, non può rientrare nella nozione di consumatore di cui all'art. 3 cod. cons., che include expressis verbis esclusivamente la persona fisica. Il contratto non è, inoltre, stato concluso per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, considerato che nell'oggetto sociale di Parte_1
rientra, tra le altre, anche la “conduzione di scuole e corsi di pilotaggio” oggetto della
[...]
pubblicità commissionata (cfr. visura allegata alle note scritte del 26.4.2023). Lo svolgimento da parte dell'opponente anche dell'attività d'investigatore privato non esclude, quindi, la funzionalizzazione del contratto alla predetta attività di conduzione di corsi di pilotaggio.
Risulta, quindi, evidente che la società non possa essere qualificata Parte_1
come consumatore e che, conseguentemente, non possa trovare applicazione la disciplina consumeristica invocata da parte opponente.
Non si ravvisa, inoltre, nella specie da parte dell'opposta un inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto. I malfunzionamenti del monitor sito a SE AL sono, difatti, risultati sporadici e, quindi, inidonei ad alterare l'equilibrio delle prestazioni contrattuali.
Tutti i testi escussi alle udienze del 6.5.2024 e del 14.10.2024 sono risultati attendibili e hanno confermato in maniera convincente le prospettazioni della parte opposta, avendo riferito che il monitor è rimasto spento raramente e per archi temporali limitati. La teste Tes_1
, la quale è stata dipendente del fino al settembre 2023 e si
[...] Controparte_4
è sempre occupata delle partiche per la gestione del monitor sito nel predetto ha CP_3
pagina 6 di 9 riferito di ricordare che il monitor fosse rimasto spento solo due volte, per pochi giorni, e per non più di una settimana. Ha, infatti, illustrato che eventuali malfunzionamenti venivano tempestivamente comunicati e ha, quindi, escluso che il monitor possa essere rimasto spento per un lungo periodo senza che nessuno l'abbia segnalato. In tal caso, infatti, anche il avrebbe provveduto a sollevare alla Se. delle contestazioni a fronte del CP_3 CP_1
versamento in favore di quest'ultima del canone per la gestione del monitor. La testimone, che si occupava direttamente della gestione del monitor, ha, quindi, dichiarato che non è mai Con accaduto che lo stesso non funzionasse per più di una settimana e che, in tali rari casi,
[...]
aveva provveduto al ripristino con i necessari tempi tecnici. CP_1
La teste ha confermato che, a parte qualche momentanea interruzione nel Testimone_2
mese di luglio 2022 e nel mese di settembre 2022, il monitor ha sempre regolarmente funzionato, precisando che “di norma il malfunzionamento non dura più di due-quattro giorni a volte anche solo poche ore al giorno”. Ha, altresì, specificato che nell'aprile del 2023 era stato svolto un tentativo d'installare un nuovo software per migliorare la qualità dell'immagine e che, a seguito dell'operazione, il monitor aveva ripreso a funzionare regolarmente.
Infine, anche il teste ha riferito di aver visto il monitor spento soltanto in Testimone_3
un'occasione negli ultimi 4-5 anni e che nessun conoscente gli avesse mai riferito di averlo trovato inattivo (cfr. dichiarazioni “Io abito ad Angera e passo frequentemente davanti al monitor sito in SE AL per andare a prendere l'autostrada. Mi capita a volte di passare 3-4 volte a settimana, altre settimane di non passare affatto. Negli ultimi 4-5 anni mi è capitato soltanto in un'unica occasione, di sera, di vedere il monitor spento. Non so dire con precisione in che anno sia avvenuto. In quell'occasione non avevo neanche fatto la comunicazione, perché non vi avevo dato importanza. Tutte le persone che conosco mi dicevano di aver visto la mia pubblicità sul monitor e nessuno mi ha mai riferito di averlo visto spento”).
All'esito dell'istruttoria orale, risulta, quindi, dimostrato che i malfunzionamenti, peraltro limitati al solo monitor di SE AL, hanno riguardato periodi di tempo limitati e circoscritti a pochi giorni. Difatti, anche dai playlog prodotti emerge, che nel mese di pagina 7 di 9 settembre 2022 il servizio di trasmissione è stato interrotto una sola volta e per meno di tre giorni (doc. 12 parte opposta).
Tale conclusione non è smentita dalla documentazione prodotto da parte opponente. Difatti, il video allegato all'atto di citazione, i primi due video della memoria del 24.4.2023 e quelli prodotti in data 22.12.2023 sono privi di data certa, essendo del tutto irrilevanti le dichiarazioni attoree in essi contenute. I documenti dal n. 2 al n. 4 e gli ultimi due video della memoria del 24.4.2023 sono, invece, riferibili ai giorni 8-9-10 aprile 2022 e, quindi, ad un arco temporale di soli tre giorni, coincidente con il periodo in cui, come riconosciuto dall'opposta e Con come riferito dai testi, la aveva tentato d'installare un nuovo software. CP_1
L'opponente non ha fornito, quindi, elementi per dimostrare gli asseriti malfunzionamenti reiterati e prolungati nel tempo.
Per contro, la parte opposta ha provato di aver adempiuto agli impegni assunti con la stipulazione del contratto, con conseguente obbligo da parte del committente di versare il corrispettivo pattuito, considerato che le interruzioni del servizio hanno riguardato il solo monitor di SE AL e per brevi intervalli limitati nel tempo.
A fronte dell'inapplicabilità delle norme contenute nel Codice del Consumo, non sussiste, dunque, neanche alcun inadempimento di non scarsa importanza imputabile a CP_5 tale da legittimare una domanda di scioglimento del vincolo contrattuale o di riduzione del prezzo. Parimenti, non è ravvisabile alcuna sproporzione tra le prestazioni contrattuali rilevante ai sensi dell'art. 1467 c.c., anche considerato che l'opponente non ha mai corrisposto alcunché per il servizio ricevuto. Sono, quindi, infondate anche le deduzioni in ordine a un eventuale obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, posto che i brevi periodi di spegnimento del monitor non hanno determinato alcuna alterazione del sinallagma contrattuale.
Nell'assetto d'interessi divisato dalle parti, l'equilibrio contrattuale risulta, inoltre, essere stato preservato anche in virtù della previsione contrattuale (punto n. 6 condizioni generali), secondo cui la mancata esposizione avrebbe potuto essere gratuitamente recuperata alla fine pagina 8 di 9 del contratto. Inoltre, i malfunzionamenti, essendo stati circoscritti ai mesi di aprile, luglio e settembre 2022, si sono verificati quando il committente beneficiava a titolo gratuito del servizio d'esposizione dei messaggi.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e, conseguentemente, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
448/2022 emesso dal Tribunale di Verbania. In assenza di profili d'inadempimento contrattuale, non è meritevole d'accoglimento neanche la domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Parte_1
Con condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di che sono liquidate sulla CP_1
base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e della fase monitoria, in complessivi euro 9.207,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 448/2022 emesso dal Tribunale di Verbania;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
Con
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in euro 9.207,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 28.11.2025
Il Giudice
AR NE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1567/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BARZAN NUNZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
SE. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. IAVELLI SERGIO ed CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
i) accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali, (c.d lista nera ) ex art. 36 comma
2, lettere a) b), c), nonchè artt. 1469-bis, 1469-sexies c.c., per aver escluso o limitato la responsabilità del professionista in caso di omissione o l'azione del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte, in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto, per le asimmetrie informative e l'inferiorità a negoziare della parte debole, per l'effetto annullare d'ufficio la clausola (c.d nullità di protezione Direttiva 93/13/CEE; Corte di Giustizia Europea 17 maggio 2022; art. 135-sexies decreto legislativo 06 settembre 2005 n. 206, art. 6 Reg. CE n. 593/2008 del
pagina 1 di 9 Parlamento Europeo, Consiglio del 17 giugno 2008, Roma I); in conseguenza dichiarare nullo e/o inefficace il contratto;
ii) revocare il decreto ingiuntivo emesso per vessatorietà delle clausole e difetto funzionale della causa del contratto, connesso allo squilibrio indotto nel sinallagma dell'inadempimento che ha impedito sul nascere il possibile venir meno della causa dell'obbligazione corrispettiva e/o l'inattuazione dello scambio;
iii) annullare il contratto con revoca del decreto ingiuntivo per vizi, omissioni ed errori che riguardano elementi essenziali e/o strutturali del negozio;
iv) annullare il contratto con revoca del decreto ingiuntivo per vizi di conformità e consenso,
(asimmetrie informative) con conseguente inammissibilità, l'infondatezza o l'improcedibilità della domanda;
v) in subordine, accertare e dichiarare che le ripetute inadempienze gli errori nella emissione, esecuzione e nella tempistica dei messaggi, senza porvi rimedio, rendono squilibrato il contratto oltre l'alea tipica, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex artt. 1467 e 1468 c.c…
NEL MERITO
i) accertare e dichiarare il difetto di conformità della prestazione, condannare l'opposto alla riduzione del prezzo e/o alla riparazione o sostituzione del pannello non funzionante, per garantire l'originario rapporto di proporzionalità tra le prestazioni, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto perchè nulla è dovuto;
ii) —in subordine condannare l'opponente alla minore somma rispetto a quella ingiunta per l'inesatta esecuzione della prestazione protrattasi per 3 mesi di cui alle prime due scadenze (30/09/2022 e 31/10/2022) fattura n. 356 del 01/09/2022 per €6100,00=, (per €3050 cadauna) con risoluzione parziale del contratto ai sensi del punto 12 Condizioni Generali del Contratto di noleggio, con rimozione d'ufficio della clausola vessatoria e risarcimento del danno;
iii) condannare l'opposto in via riconvenzionale al risarcimento del danno cagionato all'opponente derivanti dalla vessatorietà delle clausole, dai vizi di conformità e consenso pari alla somma non inferiore alla somma ingiunta, e/o ad altro importo da determinarsi in via equitativa nei limiti di competenza del Giudice adito, per avere agito in giudizio in mala fede e colpa grave a titolo di risarcimento oltre refusione delle spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore dell'opponente, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e c.p.a.”
Per parte opposta:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Verbania - respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione;
nel merito: respingere tutte le domande attoree avanzate da controparte, sia in via preliminare sia nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta e confermare il decreto ingiuntivo n. 448/2022 del 11.11.2022.
Con il favore delle spese di causa e delle competenze di giudizio”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
Con per proporre opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.R.G. 448/2022 emesso CP_1
dal Tribunale di Verbania. In particolare ha esposto:
- che l'esponente aveva stipulato con la controparte un contratto avente ad oggetto la pianificazione e la realizzazione di una campagna di spazi pubblicitari, per la durata di 2 anni e frazione, per 10 secondi su tutti i palinsesti nei giorni pari e dispari nelle località di Busto
Arsizio, Gallarate, Castelletto, SE AL, Gravellona, Cannobio, Pensil VB, ricevendo in omaggio 4 Indsor DB Domo, + futuri LED installati, al prezzo di € 15.000,00, oltre IVA, per il primo anno;
- che aveva, altresì, concordato di pubblicizzare la propria immagine su tabelloni Video, come componente di una scuola di volo elicotteri, pattuendo la strategia di comunicazione, che si sarebbe dovuta realizzare attraverso messaggi pubblicitari nelle ore di transito con maggiore flusso di traffico, nelle località di emissione dei messaggi;
- che, a fronte di ripetuti errori e/o omissione nei messaggi per la mancata diffusione nella località concordata di SE AL, che si trova a 2 km dalla Scuola di volo da pubblicizzare,
l'odierno opponente aveva segnalato all'inserzionista il disservizio nella diffusione dei messaggi pubblicitari, ricevendo come risposta che il tabellone era in manutenzione;
- che il periodo settimanale segnalato dal committente era di particolare importanza ai fini pubblicitari della Scuola di volo, considerato il transito di auto per recarsi al lago;
- che, pertanto, il committente aveva insistito nell'esatta esecuzione della prestazione sino ad essere costretto a dare disdetta, in quanto il display di SE AL continuava ad essere spento;
- che nel contratto era stato escluso il rimedio della risoluzione e, al momento della sua Con conclusione, la non aveva informato il committente delle limitazioni che CP_1
riguardavano l'esclusione della risoluzione per malfunzionamenti, le quali non avevano costituito oggetto di specifica trattazione tra le parti;
pagina 3 di 9 - che tale clausola era vessatoria e che il committente non era stato messo nella condizione di intendere compiutamente il senso delle regole contrattuali;
- che il committente, al momento della conclusione del contratto, era stato indotto ad accettare le condizioni contrattuali a sé sfavorevoli, in quanto allettato dalle prestazioni dell'inserzionista, nei palinsesti per i giorni, la durata e le località indicate, senza ricevere adeguate e consapevoli informazioni sul contenuto del contratto non individuato in modo chiaro e non oggetto di specifica trattativa;
- che, inoltre, le ripetute inadempienze e gli errori nella emissione, esecuzione e nella tempistica dei messaggi, avevano reso oltremodo squilibrato il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- che l'opponente aveva chiesto la riduzione del prezzo ex artt. 1480 e 1492 c.c. e la rideterminazione del contenuto del contratto per garantire l'originario rapporto economico di proporzionalità tra le prestazioni;
- che la controparte era inadempiente ex art. 135-quater, 135-ter commi 2 e 3, Codice del
Consumo, in quanto pretendeva il pagamento a prescindere dalla prestazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita SE. chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione. In particolare ha dedotto:
- che in data 02.06.2022 era stato stipulato un contratto avente ad oggetto l'esposizione di un video/messaggio pubblicitario della durata di dieci secondi (per un totale di passaggi in un giorno pari ad ore 1/1.30) su sei monitor e una pensilina;
- che nel contratto era stato previsto che fino al mese di settembre l'esposizione dei messaggi pubblicitari sarebbe stata gratuita;
- che in data 01.07.2022, ovvero durante un periodo di esposizione gratuita, per cause tecniche Con e quindi, non imputabili a la scheda elettronica di un monitor, e nello specifico CP_1
quello sito in SE AL (VA), aveva subito un guasto;
- che, pertanto, l'opposta era stata costretta ad interrompere il servizio e a dare pronta comunicazione al di SE CA (VA) che aveva concesso l'autorizzazione; CP_3
pagina 4 di 9 - che, a seguito della riparazione, dal 12.07.2022 e, quindi, in meno di una settimana, il servizio era stato riattivato;
- che durante tale periodo nessuna doglianza da parte di né da parte di altri Parte_1
clienti era giunta a Se CP_1
- che l'interruzione del servizio era intervenuta per pochi giorni, durante un periodo di esposizione gratuita, su un monitor su sette contrattualmente previsti, per un guasto tecnico Con non imputabile alla CP_1
- che la mancata esposizione avrebbe potuto essere gratuitamente recuperata alla fine del contratto, come previsto al punto 6) delle condizioni generali di noleggio;
- che, nella specie, non trovava applicazione il Codice del consumo, posto che il contratto era stato concluso dalla controparte nell'esercizio della sua professione;
Con
- che, quindi, non si era resa responsabile di alcuna inadempienza contrattuale CP_1
tale da giustificare la risoluzione del contratto e/o la riduzione del prezzo.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 26.4.2023 non è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con fissazione dell'udienza del 29.11.2023 per la disamina dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi all'udienza del
6.5.2024 e del 14.10.2024. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 18.6.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi mediante trattazione scritta. Con l'ordinanza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
Nella specie, è documento e incontestato tra le parti che sia stato concluso un contratto per il noleggio di spazi pubblicitari avente ad oggetto l'esposizione di un video/messaggio pagina 5 di 9 pubblicitario della durata di dieci secondi su sette monitor siti nelle località di Busto Arsizio,
Gallarate, Castelletto, SE AL, Gravellona, Cannobio e Pensil VB (doc. 1 parte opposta).
L'opponente ha lamentato, in primo luogo, la vessatorietà delle clausole contrattuali, ritenendo applicabile la disciplina consumeristica previsa dal D.lgs. n. 206/2005.
Al riguardo, occorre osservare che l'art. 3 del Codice del Consumo definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. L'opponente è una Parte_1
società di capitali e, quindi, in qualità di persona giuridica, non può rientrare nella nozione di consumatore di cui all'art. 3 cod. cons., che include expressis verbis esclusivamente la persona fisica. Il contratto non è, inoltre, stato concluso per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, considerato che nell'oggetto sociale di Parte_1
rientra, tra le altre, anche la “conduzione di scuole e corsi di pilotaggio” oggetto della
[...]
pubblicità commissionata (cfr. visura allegata alle note scritte del 26.4.2023). Lo svolgimento da parte dell'opponente anche dell'attività d'investigatore privato non esclude, quindi, la funzionalizzazione del contratto alla predetta attività di conduzione di corsi di pilotaggio.
Risulta, quindi, evidente che la società non possa essere qualificata Parte_1
come consumatore e che, conseguentemente, non possa trovare applicazione la disciplina consumeristica invocata da parte opponente.
Non si ravvisa, inoltre, nella specie da parte dell'opposta un inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto. I malfunzionamenti del monitor sito a SE AL sono, difatti, risultati sporadici e, quindi, inidonei ad alterare l'equilibrio delle prestazioni contrattuali.
Tutti i testi escussi alle udienze del 6.5.2024 e del 14.10.2024 sono risultati attendibili e hanno confermato in maniera convincente le prospettazioni della parte opposta, avendo riferito che il monitor è rimasto spento raramente e per archi temporali limitati. La teste Tes_1
, la quale è stata dipendente del fino al settembre 2023 e si
[...] Controparte_4
è sempre occupata delle partiche per la gestione del monitor sito nel predetto ha CP_3
pagina 6 di 9 riferito di ricordare che il monitor fosse rimasto spento solo due volte, per pochi giorni, e per non più di una settimana. Ha, infatti, illustrato che eventuali malfunzionamenti venivano tempestivamente comunicati e ha, quindi, escluso che il monitor possa essere rimasto spento per un lungo periodo senza che nessuno l'abbia segnalato. In tal caso, infatti, anche il avrebbe provveduto a sollevare alla Se. delle contestazioni a fronte del CP_3 CP_1
versamento in favore di quest'ultima del canone per la gestione del monitor. La testimone, che si occupava direttamente della gestione del monitor, ha, quindi, dichiarato che non è mai Con accaduto che lo stesso non funzionasse per più di una settimana e che, in tali rari casi,
[...]
aveva provveduto al ripristino con i necessari tempi tecnici. CP_1
La teste ha confermato che, a parte qualche momentanea interruzione nel Testimone_2
mese di luglio 2022 e nel mese di settembre 2022, il monitor ha sempre regolarmente funzionato, precisando che “di norma il malfunzionamento non dura più di due-quattro giorni a volte anche solo poche ore al giorno”. Ha, altresì, specificato che nell'aprile del 2023 era stato svolto un tentativo d'installare un nuovo software per migliorare la qualità dell'immagine e che, a seguito dell'operazione, il monitor aveva ripreso a funzionare regolarmente.
Infine, anche il teste ha riferito di aver visto il monitor spento soltanto in Testimone_3
un'occasione negli ultimi 4-5 anni e che nessun conoscente gli avesse mai riferito di averlo trovato inattivo (cfr. dichiarazioni “Io abito ad Angera e passo frequentemente davanti al monitor sito in SE AL per andare a prendere l'autostrada. Mi capita a volte di passare 3-4 volte a settimana, altre settimane di non passare affatto. Negli ultimi 4-5 anni mi è capitato soltanto in un'unica occasione, di sera, di vedere il monitor spento. Non so dire con precisione in che anno sia avvenuto. In quell'occasione non avevo neanche fatto la comunicazione, perché non vi avevo dato importanza. Tutte le persone che conosco mi dicevano di aver visto la mia pubblicità sul monitor e nessuno mi ha mai riferito di averlo visto spento”).
All'esito dell'istruttoria orale, risulta, quindi, dimostrato che i malfunzionamenti, peraltro limitati al solo monitor di SE AL, hanno riguardato periodi di tempo limitati e circoscritti a pochi giorni. Difatti, anche dai playlog prodotti emerge, che nel mese di pagina 7 di 9 settembre 2022 il servizio di trasmissione è stato interrotto una sola volta e per meno di tre giorni (doc. 12 parte opposta).
Tale conclusione non è smentita dalla documentazione prodotto da parte opponente. Difatti, il video allegato all'atto di citazione, i primi due video della memoria del 24.4.2023 e quelli prodotti in data 22.12.2023 sono privi di data certa, essendo del tutto irrilevanti le dichiarazioni attoree in essi contenute. I documenti dal n. 2 al n. 4 e gli ultimi due video della memoria del 24.4.2023 sono, invece, riferibili ai giorni 8-9-10 aprile 2022 e, quindi, ad un arco temporale di soli tre giorni, coincidente con il periodo in cui, come riconosciuto dall'opposta e Con come riferito dai testi, la aveva tentato d'installare un nuovo software. CP_1
L'opponente non ha fornito, quindi, elementi per dimostrare gli asseriti malfunzionamenti reiterati e prolungati nel tempo.
Per contro, la parte opposta ha provato di aver adempiuto agli impegni assunti con la stipulazione del contratto, con conseguente obbligo da parte del committente di versare il corrispettivo pattuito, considerato che le interruzioni del servizio hanno riguardato il solo monitor di SE AL e per brevi intervalli limitati nel tempo.
A fronte dell'inapplicabilità delle norme contenute nel Codice del Consumo, non sussiste, dunque, neanche alcun inadempimento di non scarsa importanza imputabile a CP_5 tale da legittimare una domanda di scioglimento del vincolo contrattuale o di riduzione del prezzo. Parimenti, non è ravvisabile alcuna sproporzione tra le prestazioni contrattuali rilevante ai sensi dell'art. 1467 c.c., anche considerato che l'opponente non ha mai corrisposto alcunché per il servizio ricevuto. Sono, quindi, infondate anche le deduzioni in ordine a un eventuale obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, posto che i brevi periodi di spegnimento del monitor non hanno determinato alcuna alterazione del sinallagma contrattuale.
Nell'assetto d'interessi divisato dalle parti, l'equilibrio contrattuale risulta, inoltre, essere stato preservato anche in virtù della previsione contrattuale (punto n. 6 condizioni generali), secondo cui la mancata esposizione avrebbe potuto essere gratuitamente recuperata alla fine pagina 8 di 9 del contratto. Inoltre, i malfunzionamenti, essendo stati circoscritti ai mesi di aprile, luglio e settembre 2022, si sono verificati quando il committente beneficiava a titolo gratuito del servizio d'esposizione dei messaggi.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e, conseguentemente, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
448/2022 emesso dal Tribunale di Verbania. In assenza di profili d'inadempimento contrattuale, non è meritevole d'accoglimento neanche la domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Parte_1
Con condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di che sono liquidate sulla CP_1
base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e della fase monitoria, in complessivi euro 9.207,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 448/2022 emesso dal Tribunale di Verbania;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
Con
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in euro 9.207,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 28.11.2025
Il Giudice
AR NE
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