Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 186/24, est. Dott. Francesco Manfredi, posta in decisione all'udienza collegiale del 23/1/25 e promossa
DA
(c.f. ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
Predabissi e residente a [...], ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Mancini del Foro di Lodi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Casalpusterlengo, Via Enrico Fermi 10, giusta procura ad litem allegata/depositata con il ricorso in appello in sostituzione dei precedenti difensori di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), con sede in Roma, Via IV Novembre n.
[...] P.IVA_1
144, in persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore della
[...]
, giuste determine presidenziali del 13.06.2019 n.203 e Controparte_2 del 2.8.2022 n. 181, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti 18.9.2019 per Notaio di Milano, n. 31279 di Repertorio, Raccolta n. Per_1
17648, registrato in Milano il 19.9.2019, dall'Avv. Paola Scalmanini ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Milano, Via Mazzini n.7
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza e dell'ordinanza impugnate:
A)Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del rifiuto di all'erogazione CP_1 dell'indennizzo per la malattia professionale richiesto dalla Sig.a e per l'effetto, Parte_1 accertati e dichiarati i relativi presupposti, condannare l' al pagamento dell'indennizzo stesso CP_1 a favore dell'appellante nella misura prevista dalla legge ovverosia di € 18.820,97 o di quella superiore di giustizia, con il minimo di € 16.125,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a far data dalla presentazione delle domanda all' (14.1.2019) ed al tasso di cui CP_1 all'art. 1284 comma 4 giorno c.c. dalla data della domanda giudiziale (2.9.2022), fino al saldo.
B)In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni, già dedotti con gli stessi numeri nella premessa del ricorso di primo grado e nel paragrafo “In via istruttoria” di pagg. 21 e ss. del ricorso medesimo, da ritenersi preceduti dalla dizione “Vero che”: - omissis –
ordinare ex art. 210 c.p.c. ad di esibire in giudizio i seguenti Parte_2 documenti: a)la stampa della nota inserita nei programmi gestionali aziendali (GTU) per i giorni 15 e 16 marzo 2014 recante l'indicazione che la non sarebbe stata disponibile per alcun turno Pt_1 supplementare (acronimo N.D.); b)la stampa dell'annotazione e di tutte le evidenze relative con le quali il 21.6.2014 la è stata chiamata per un turno supplementare, da svolgersi il giorno Pt_1 successivo, dopo tutti gli altri colleghi e di quelle con cui l'operatrice del CEO, ha Persona_2 assegnato con precedenza al collega di Milano Sud la turnazione pomeridiana a Testimone_1 Parma per il giorno 22.6.14; c)la cont a agli operatori Parte_2 del CEO, e , per l'assegnazione del turni di cui al precedente punto b), a Persona_2 Testimone_2 seguito della segnalazione alla Direzione fatta dal delegato sindacale d)la stampa del Pt_3 riepilogo dettagliato annuale dei turni notturni svolti e previsti per negli anni 2014, CP_3 2013 e 2012; e)la stampa del riepilogo delle turnazioni annuali, dal 2004 al 2017 compresi, specificato per mese, per giorno e per turno, comprensivo delle indicazioni relative ai luoghi delle trasferte di;
f)la stampa del riepilogo delle turnazioni annuali dal 2009 al 2017, con Parte_1 specificazione per mese, per giorno e per turno, comprese le indicazioni relative ai luoghi delle trasferte di , , , , Parte_1 Persona_3 Testimone_1 Persona_4 CP_3 [...]
, , , , , , Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , , Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 Per_15 Per_16
[...] Persona_17 Persona_18 Persona_19 Persona_20 Per_21 ; g)la stampa dell'annotazione e di tutte le evidenze relative al giorno 29.4.2016, quando la
[...] non è stata chiamata per un turno supplementare a Fiorenzuola, compreso l'inserimento della Pt_1 Co nota identificata con l'acronimo h)la stampa delle presenze giornaliere delle stazioni della tratta A1 divise per turno dei giorni 7 e 12 febbraio 2017.
ordinare ex art. 118 c.p.c. ad di consentire l'ispezione, a mezzo di Parte_2 C.T.U. all'uopo designato, sui matici e cartacei e sulle email, onde confermare i fatti di cui ai punti a), b), c) d), e), f), g) ed h) oggetto della suddette richiesta ex art. 210 c.p.c. sia quelli di cui alla premessa del ricorso nonché: *il fatto che la ricorrente, fin dalla prima assunzione a tempo determinato del 1997, è stata impegnata in tutti i turni richiestile e che quello pomeridiano le è stato richiesto/assegnato frequentemente come prestazione supplementare;
**il fatto che per i colleghi di stazione della Sigg.i e Pt_1 Persona_17 Persona_19 esentati anch'essi dal turno notturno, l'assegnazione in sostituzione è avvenuta con regolare cadenza alternata, prevedendo una volta i turni pomeridiani e la volta successiva quelli mattutini;
***il fatto che, nel periodo ottobre 2014–febbraio 2016, per la le terzine di II turno sono state Pt_1 15 mentre quelle di III turno 5, con rapporto quindi pari al 25% mentre ai citati colleghi di stazione e è stata applicata la perfetta alternanza, con rapporto pari al 50%; Per_17 Per_19
disporre C.T.U. sui sistemi gestionali e di email di nonché Parte_2 Parte_2 sull'acquisenda documentazione, onde confermare tutte le predette circostanze e quelle della premessa del ricorso, non avendo potuto tecnicamente e direttamente accedere ai Parte_1 detti sistemi, nonostante specifica richiesta;
acquisire i fascicoli telematici integrali del Tribunale di Milano, sez. lav., R.G. n° 7916/2017 e della Corte d'appello di Milano, sez., lav., R.G. n° 128/2020; ammettere tutte le nuove prove ritenute indispensabili. C) Condannare l' a rifondere integralmente alla Sig.a tutte le competenze e le CP_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ed anche quelle di C.T.U., pagate dall'appellante per € 305,00, e di C.T.P., pari queste ultime ad € 1.500,00, oltre C.U., rimborso forfetario 15%, C.N.A. ed I.V.A.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Milano sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: rigettare l'impugnazione ex adverso interposta e tutte le domande ed eccezioni formulate dalla ricorrente nei confronti di , in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria si CP_1 CP_1 oppone all'ammissione di prove di cui controparte abbia chiesto l'ammissione per la prima volta nel giudizio d'impugnazione, in quanto tardive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver svolto istruttoria testimoniale e disposto una c.t.u. medico-legale, con la sentenza n. 186/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da Parte_1
- dipendente con orario part time verticale di quale Parte_2
“addetta all'esazione pedaggi” di cui al CCNL Società e Consorzi concessionari di Autostrade e trafori, in servizio presso la stazione di Casalpusterlengo – Ospedaletto Lodigiano sulla tratta autostradale A 1 Milano/Parma, che in forza della pronuncia n. 1107/20 della Corte di Appello di Milano era stata risarcita dalla datrice di lavoro a titolo di danno differenziale ex art. 2087 c.c. nella misura di € 20.957,72, al netto del danno indennizzabile dall' pari a € CP_1
16.125,00, per il comportamento posto in essere dal suo superiore gerarchico,
, consistente in vari tentativi di approccio a sfondo sessuale - Parte_4 ricorso diretto ad ottenere dall' previo accertamento della malattia CP_1 professionale da cui era affetta (“sindrome depressiva con ricorrenti attacchi di panico conseguenti a molestie e vessazioni subite sul luogo di lavoro”), l'indennizzo di legge che non le era stato riconosciuto in sede amministrativa (“il caso non è tutelabile da quale malattia professionale. Come emerge dalla vostra CP_1 documentazione prodotta le azioni intimidatorie, vessatorie all'origine della patologia manifestata rientrano nella sfera di responsabilità individuale del persecutore non essendo viceversa provate azioni identificabili come “costrittività organizzativa” che coinvolgono direttamente ed in modo esplicito l'organizzazione del lavoro”).
Il giudice a quo precisava che la sentenza n. 128/20 della Corte di Appello di Milano, resa nel giudizio tra ed era Parte_1 Parte_2 priva di efficacia, anche riflessa, nei confronti dell' “il diritto della ricorrente CP_1 all'accertamento della malattia professionale è autonomo dal diritto al risarcimento del danno accertato con sentenza passata in giudicato, perché investe un differente ordinamento, quello delle prestazioni assicurative CP_1
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato ed in particolare quanto espresso nella sentenza definitiva n. 1949/2019 pubbl. in data 05.08.2019 sull'importo indennizzabile da CP_ in misura pari alla percentuale del 10% (pag. 11 della sentenza definitiva, doc. n. 9 fasc. ric.) non vincola le parti del presente giudizio.
è soggetto estraneo al giudizio definito con sentenza passata in giudicato e nei suoi confronti CP_1 viene azionato in questa sede un diritto differente e non dipendente da una domanda risarcitoria….
Le sentenze rese nei precedenti giudizi verranno valutate quali documenti ….”.
Ricordata la giurisprudenza di legittimità nel caso di malattie professionali non tabellate ad eziologia multifattoriale che poneva a carico del danneggiato la prova dell'origine lavorativa della patologia, il giudice di prime cure affermava che “né l'indimostrato mobbing né le molestie sessuali accertate con sentenza del Tribunale di Milano, seppur foriere di responsabilità risarcitoria ex art. 2087 c.c., potrebbero essere oggetto di CP_ indennizzo in quanto coinvolgono direttamente l'autore delle stesse e rappresentano un rischio che è scollegato dalla prestazione di lavoro ed ancor più da una organizzazione del lavoro, non potendo rappresentare causa di lavoro ai fini della qualificazione come malattia professionale”; e che era onere di dimostrare di essere stata Parte_1 destinataria di una serie di comportamenti del datore tali da rientrare nell'alveo della “costrittività organizzativa”, fattispecie diversa al mobbing, da intendersi quali azioni che “coinvolgono direttamente e in modo esplicito l'organizzazione del lavoro, la posizione lavorativa, assumendo pertanto un diverso rilievo dal punto di vista del riconoscimento della natura professionale del danno conseguente” (così brochure doc. 25 CP_1 ricorrente) e a causa dell'ambito organizzativo del lavoro di aver contratto una malattia di natura professionale.
Richiamava, a conferma di tale assunto, quanto esposto dal c.t.u. dr. : Per_22
“I disturbi psichici (vedasi a riguardo la circolare interna 71/2003) sono considerati dall'Ente CP_1 di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro. Ad essere tutelata non è la patologia psichica in sé e per sé considerata, ma quella che può derivare da una situazione di cosiddetta “costrittività organizzativa”….
All'interno della citata circolare viene altresì precisato che sono da considerarsi irrilevanti ai fini del rischio tutelato i comportamenti puramente soggettivi delle persone che operano nell'ambiente di lavoro, a meno che tali condotte, reiterate, non si traducano e non si concretizzino in documentabili ed oggettivamente riscontrabili incongruenze del processo organizzativo. Ovverosia, qualora sussista la costrittività organizzativa è irrilevante l'esistenza o meno di specifiche responsabilità soggettive;
dette responsabilità potranno costituire uno degli elementi di prova una volta verificate nella competente sede giudiziaria….
…. quanto addotto dalla sig.ra in fase di raccolta anamnestica in merito alle ricadute sulla Pt_1 sfera lavorativa delle molestie, delle minacce e degli agiti vessatori perpetrati dal sig. ai Pt_4 danni della stessa, configurerebbe, per come riferito, a tutti gli effetti una situazione di costrittività organizzativa, andando ad integrare i caratteri della marginalizzazione dall'attività lavorativa, dell'esercizio esasperato ed eccessivo delle forme di controllo e dell'alterata distribuzione del carico di lavoro. Tuttavia, stante l'impossibilità di fornire una prova di quanto riferito ovverosia di
“documentabili ed oggettivamente riscontrabili incongruenze del processo organizzativo”, si rimanda alle opportune sedi istruttorie l'approfondimento di quanto riferito dalla Ricorrente anche tramite confronto delle turnazioni e delle mobilitazioni dei colleghi di pari grado di parte Ricorrente, nel periodo intercorso fra il 2009 e il 2017. “
Tanto premesso, riteneva non assolto l'onere probatorio a carico della Pt_1 condividendo le argomentazioni spese dal Tribunale di Milano nella sentenza, poi confermata in appello, sulla accertata insussistenza di un dedotto “mobbing gestionale”: “I verbali delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio avente r.g. 7916/2017, conclusosi con sentenza non definitiva n. 597/2018 (doc. prodotto in data 10.02.2023 su autorizzazione del Giudice) non contengono, come già ritenuto dal Giudice del Lavoro di Milano, elementi probatori atti a ravvisare una anomalia organizzativa che coinvolgesse direttamente la ricorrente. Le uniche deposizioni rese in quel giudizio, come già rilevato dal Tribunale di Milano, sono quelle del teste (“Abbiamo disposto il suo trasferimento in quanto avevo rilevato, un Tes_3 po' su tutte le tratte una gestione dei turni non in linea con la policy aziendale, quindi ho deciso di far girare tutti i gestori di tratta. Non in linea con la policy aziendale nel senso che c'erano troppe trasferte incrociate, troppe trasferte, in misura maggiore sulla A1 Sole, troppi turni cambiati, troppi cambiamenti richiesti e non approvati. Ho ritenuto più opportuno far girare le persone in modo che ci fosse più trasparenza. Ho fatto girare tutti i gestori dell'epoca tranne uno che era malato. Non ricordo quando la rotazione ha avuto luogo. Forse metà 2015”) e del teste (“Ho Pt_3 accompagnato a parlare in azienda solo per problematiche relative ai turni. […] La Pt_1 Pt_1 si lamentò con me del fatto che avesse segnato la sua indisponibilità a turni supplementari Pt_4 senza contattarla”), che, come già ritenuto, devono intendersi non risolutive.
Nel presente giudizio, le deposizioni rese dai testimoni escussi il giorno 20.02.2024 non hanno fornito alcun apporto probatorio utile alla tesi attorea.
L'istruttoria orale si è concentrata su quei capitoli del ricorso volti a permettere di dimostrare, anche a livello indiziario, circostanze di obiettiva costrittività, che permettessero di discernere l'origine professionale (eventuale) della malattia denunciata e dunque potessero ritenere provato il nesso di occasionalità con la prestazione di lavoro.
Tuttavia, i testimoni hanno reso deposizioni lacunose che non permettono di ritenere dimostrata tale situazione obiettivamente lesiva.
Il primo teste escusso, , ha riferito: “in generale posso dire che i cambi di turno Persona_8 avvenivano, per la copertura del presidio autostradale. I cambi turni sono azioni che si mettono in campo. Credo che la turnazione dei lavoratori di Milano coinvolgesse anche chi più chi Pt_1 meno, dipendeva dai turni assegnati. Dipendeva dalle necessità della copertura dei posti. Non ricordo nello specifico di mutamenti di turno improvvisi o forzosi che coinvolsero la ricorrente. Ricordo che vennero chiesti degli approfondimenti sulla turnazione per la tratta della A1 Casalpusterlengo, ma non ricordo di aver riscontrato mai nulla di particolare” e in ordine al documento n. 30 del fascicolo della ricorrente, esibito in udienza, ha riferito: “non ricordo di aver mai riscontrato nulla di particolare in punto di anomalie nella gestione dei turni di rispetto Pt_1 alle segnalazioni ricevute ed alla mia verifica”.
Il secondo teste escusso, ha reso una deposizione priva di riferimenti precisi alla posizione Tes_3 lavorativa della ricorrente, rettificando la circostanza del cambio/assegnazione turno a Fiorenzuola (o a Casalpusterlengo).
Il teste ha reso una deposizione lacunosa a causa del riferimento a fatti avvenuti ormai Tes_3 dieci anni orsono – come riferito dal teste medesimo –, che dipingono una situazione interna lavorativa di “scarsa attenzione” generalizzata. Il testimone, per vero, riferisce altresì di condizioni di lavoro della ricorrente “migliori” rispetto ad altri colleghi, nel senso di essere organizzate attenzionando le esigenze di salute della medesima (orario di lavoro part time, esenzione dal turno notturno per motivi di salute, esenzione dal “primo turno” per motivi medici). Si tratta di una deposizione scarsamente attendibile a causa del contenuto generico e riguardando un episodio isolato che non può, a parere del Giudice, definirsi risolutivo per la prova di una situazione di disagio organizzativo e lavorativo, all'infuori delle molestie accertate con sentenza, che abbia coinvolto in prima persona la ricorrente.
La deposizione del terzo teste escusso, deve essere considerata con attenzione, dacché il Pt_3 testimone all'epoca dei fatti era delegato sindacale e si occupava di “perorare” (come riferito) la causa della ricorrente presso la datrice di lavoro. Riferisce di una organizzazione del lavoro da lui reputata “anomala”, in cui venivano negati i cambi di turno alla ricorrente, senza ricordare episodi precisi. Soprattutto, riferisce di circostanze a sua volta riferitegli dalla ricorrente. Per la parzialità della deposizione e per la sua genericità, oltre che per l'essere de relato, non è possibile ritenere provati gli elementi della costrittività organizzativa basandosi sul solo narrato del teste ” Pt_3
Il Tribunale di Lodi evidenziava come nemmeno il dossier dell'attività sindacale della (doc. n. 30 fasc. ric.) fosse risolutivo, in quanto, “oltre a non aver CP_5 trovato conferma nell'istruttoria orale quanto ad una precisa organizzazione dei turni CP_ obiettivamente lesiva ed indennizzabile in sede contiene la descrizione di episodi di molestie a sfondo sessuale di Gestore all'epoca della tratta di Milano Sud, nei confronti della Pt_4 ricorrente, il quale, stando al documento prodotto, garantiva alla stessa il “blocco dei cambi di turno notturni per turni diurni”, favorendola (pag. 1).
Le attenzioni che il Gestore rivolgeva alla ricorrente, per favorirla nei turni, è un fatto che riguarda l'ordine di rapporti che intercorrevano, all'epoca, tra la ricorrente e il Gestore e che nulla a che vedere con una costrittività indennizzabile…
Per vero, è emerso che la ricorrente, nel rispetto delle condizioni di salute, fosse stata esentata dal turno notturno e che fosse stata trasferita ad altra sede, prossima al domicilio, dietro richiesta e prescrizione del medico competente.
Consimili risultanze sono state confermate dall'accertamento contenuto nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel primo grado, a sua volta confermato all'esito del giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte d'Appello di Milano….”
ha proposto appello, affidandosi a sette ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo (pag. 9 e seg.) impugna la sentenza n. 186/24 nella parte in cui il Tribunale di Lodi ha affermato che “La ricorrente domanda l'accertamento della malattia professionale correlata alla peculiare organizzazione del lavoro in Parte_2 ed in relazione al servizio di tratta cui era adibita”.
Sostiene che il giudice a quo non ha correttamente individuato il petitum e la causa petendi contenuti nel ricorso introduttivo, in quanto nell'ottica del gravame ha erroneamente ritenuto che ella avesse abbia chiesto l'indennizzo per una malattia professionale cagionata solo da mobbing ovvero da anomalie organizzative afferenti direttamente le turnazioni/trasferte e le modalità concrete di svolgimento della prestazione d'opera, mentre è stato giudizialmente accertato che il “disturbo all'adattamento con ansia e umore depresso misti persistente” di cui soffre è stato cagionato dalle molestie sessuali poste in essere dal suo superiore Pt_4 in luoghi ed orari di lavoro: “Il riferimento alle discriminazioni/ingiustizie subite dalla dipendente nell'ambito propriamente dell'organizzazione del lavoro è stato fatto nel ricorso al fine soprattutto di evidenziare le ripicche/vendette attuate dal superiore gerarchico contro la lavoratrice, avallato in ciò da per non essersi la medesima Parte_2 assoggettata alle sue avance ed avere, anzi, denunciato ripetutamente le condotte illecite (v. ad es. punti 7 e 8 nonché paragrafo II ricorso primo grado).
Questo “sviamento” iniziale nell'identificazione del petitum e della causa petendi da parte del Tribunale di Lodi ha determinato errori anche nell'ammissione/valutazione delle prove (v. pure infra in punto impugnazione ordinanza 23.11.2023)….”
Con il secondo motivo (pag. 11 e seg.) impugna la sentenza n. 186/24 nella parte in cui il Tribunale di Lodi ha negato che le molestie sessuali di cui è stata vittima possano essere causa di malattia indennizzabile dall' poiché tali CP_1 condotte restano nella sfera personale dell'autore e sono un rischio privo di collegamento con la prestazione lavorativa e l'organizzazione del lavoro.
Osserva che ai sensi degli articoli 3 e 211 del D.P.R. n. 1124/1965 per l'indennizzabilità della malattia professionale basta che essa sia stata contratta nell'esercizio di attività assicurate e che, nel caso di patologia non tabellata, venga provato il collegamento causale con le mansioni lavorative svolte, condizioni entrambe provate nel caso concreto sia dalle c.t.u. medico legali espletate l'una nella causa n. 7916/2017 R.G. Trib. Milano e l'altra nel presente giudizio, sia dalle deposizioni raccolte nella causa n. 7916/2017 R.G. Trib. Milano: “le violenze sono state perpetrate sul luogo e in orario di lavoro dal diretto superiore gerarchico della lavoratrice. era il Gestore della Tratta autostradale alla quale era adibita Pt_4 la ed egli esercitava, tra le altre, le mansioni di coordinamento delle risorse umane, di Pt_1 controllo delle attività nelle stazioni e di organizzazione delle turnazioni/trasferte….
Trattasi di collegamenti, oggettivi e soggettivi, tali da fare ritenere pienamente integrato il nesso di causalità tra molestie, malattia ed esercizio delle mansioni affidate alla dipendente. È di tutta evidenza che il ruolo svolto dal Gestore di Tratta gli ha offerto l'opportunità di avvicinare, spesso e con facilità, la donna, indipendentemente da un appuntamento concordato o da un incontro casuale, come sarebbe avvenuto, invece, in un ambito prettamente privato/extralavorativo. Le modalità di espletamento della mansioni affidate a alla cui organizzazione Pt_1 Pt_4 partecipava, hanno sicuramente creato le condizioni affinché il medesimo ponesse in essere molto agevolmente le molestie, che hanno poi causato la malattia, il tutto nella più completa inerzia di
Parte_2
L'uomo, nell'esercizio delle proprie incombenze, ha potuto avvicinare e andare a trovare la Pt_1 sul posto di lavoro quando più gli aggradasse o gli convenisse, anche senza preavviso né motivo alcuno, sapendo perfettamente quando la donna si trovasse da sola in ufficio, visto che i turni li organizzava lui….
D'altra parte, la lavoratrice, stante la propria soggezione gerarchica, non era in grado di modificare l'organizzazione né d'impedire o di vietare anticipatamente le indesiderate visite/condotte del superiore….”
Invoca sentenze di legittimità che hanno ricondotto alla tutela patologie CP_1 causate da condotte vessatorie integranti il mobbing (cfr. Cass. n. 8948/20), osservando che non vi è alcuna ragione giuridica perché detta tutela debba invece essere esclusa nel caso in cui gli stessi disturbi psichici siano conseguente a ripetute molestie sessuali poste in essere durante lo svolgimento della attività lavorativa.
Con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo (pag. 15 e seg.) impugna la sentenza n. 186/24 nella parte in cui il Tribunale di Lodi ha ritenuto, valutando (secondo l'appellante) erroneamente i riscontri documentali e testimoniali, non provato il nesso causale tra la malattia denunciata e l'ambiente di lavoro da intendersi quale sussistenza di una c.d. costrittività organizzativa e nella parte in cui ha inteso questa fattispecie secondo la definizione di cui alla brochure e circolare CP_1
Richiama quanto dedotto nel precedente motivo di appello in ordine alla dimostrazione del nesso causale, ribadendo che “ le protratte e reiterate molestie sono state attuate da un superiore gerarchico della il quale, come figura apicale della struttura Pt_1 lavorativa di partecipava all'organizzazione delle mansioni della Parte_2 medesima (turnazioni, trasferte, dislocazioni, ecc.)….”
E sostiene che “ è stata, di fatto, la circolare n° 71/2003 dello stesso a “valorizzare” CP_1
l'espressione de qua, ma col chiaro fine di limitare (illegittimamente) l'indennizzabilità delle malattie professionali….
Il Tribunale di Lodi non poteva, quindi, motivare il rigetto della domanda semplicemente sulla base di quanto affermato dall' nelle proprie circolari/brochure, che si sostanziano in una mera CP_1 difesa/interpretazione di parte, scollegata dalla normativa vigente. L'estensione dell'eziologia delle malattie non tabellate comporta, inevitabilmente, l'applicazione della tutela a qualunque patologia connotata dalla stessa occasionalità lavorativa, senza poter operare alcuna selezione all'interno del medesimo nesso eziologico…
In sintesi, quindi, le molestie sul luogo e in orario di lavoro sono state dimostrate e, comunque, non sono mai state messe in discussione dall' (l'appellato si limita a dedurre che rimarrebbero CP_1 nella sfera individuale dell'agente e sarebbero scollegate dall'attività lavorativa). Esse sono viepiù di per sé sufficienti a qualificare come malattia professionale indennizzabile il disturbo psichico che hanno causato e che è stato accertato da due diversi C.T.U. nonché sancito da tre sentenze dei Giudici del Lavoro di Milano, ormai definitive. Anche a volere ritenere indispensabile per l'indennizzo la cosiddetta “costrittività organizzativa”, deve riconoscersi che essa esiste già in rapporto alle molestie, a prescindere da una marginalizzazione e/o da un esasperato ed eccessivo controllo e/o dell'alterata distribuzione del carico di lavoro, che massimamente sono, come detto, le vendette e le rivalse di consentite dal datore di lavoro, per il fatto che non si Pt_4 Pt_1 sottomettesse al do ut des….”
Osserva altresì che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la deposizione del teste non deve essere intesa nel senso di ritenere Tes_3 sussistenti condizioni lavorative migliori a suo favore rispetto a quelle dei colleghi, poiché la differente situazione deriva da disposizioni datoriali che si sono conformate alle prescrizioni del Medico Competente adottate a seguito delle patologie da cui è affetta.
Infine, propone impugnazione anche avverso l'ordinanza del 23/11/24, chiedendo che, qualora la Corte adita non dovesse ritenere sufficientemente provate le molestie nei suoi confronti ed il nesso che avvince queste ultime al contesto lavorativo, vengano ammessi i capitoli di prova per testimoni dedotti nella premessa del ricorso di primo grado nn° 7); 10) e 12), nonché quelli articolati nel paragrafo “In via istruttoria”.
Insiste, quindi, per l'accoglimento del gravame, chiedendo che vengano riconosciuti dalla domanda giudiziale gli interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, atteso il recente indirizzo della Suprema Corte che non reputa applicabile automaticamente il comma 4 dell'art. 1284 c.c. in assenza di una precisa statuizione sul punto da parte del giudice (v. Cass. n. 12449/24).
L' resiste in giudizio, difendendo la sentenza impugnata. CP_1
Evidenzia innanzitutto, come già fatto in primo grado, che le decisioni rese nel separato giudizio radicato dalla lavoratrice
contro
Parte_2 non hanno efficacia nei suoi confronti, essendo estraneo a quel processo.
Nel merito rileva come la sentenza impugnata sia logica, coerente, ben motivata e priva di qualsiasi vizio motivazionale. Ribadisce che le molestie sessuali in ambiente di lavoro sono veri e propri illeciti di natura dolosa perpetrati a prescindere dall'attività lavorativa e, pertanto, sono idonei a generare il diritto della vittima ad ottenere il ristoro dei danni da parte del danneggiante e del datore di lavoro – ex art. 2049 c.c. – ma non ad ottenere le prestazioni previdenziali: “Affinché una lesione sia tutelabile dall' occorre che sia CP_1 originata dall'attività lavorativa ovverossia che sia correlata ad un rischio lavorativo non certo da attività che, pur perpetrandosi nell'ambiente di lavoro, non abbiano correlazione con l'attività lavorativa.
La prova di tale correlazione è mancata nel caso concreto, come perfettamente esplicitato dal Tribunale di Lodi nella motivazione dell'impugnata decisione: è sufficiente leggere le deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado, contenute nel verbale di udienza del 20.02.24 per rilevare che nessuna prova della correlazione tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata risulta acquisita nel presente giudizio”.
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui venisse ritenuta configurabile una malattia professionale, contesta la quantificazione ex adverso formulata e fa presente che occorre accertare la lesione ed il grado di danno secondo le tabelle nonché il corrispondente ammontare delle prestazioni economiche per i CP_1 postumi permanenti secondo i criteri rigorosamente stabiliti dalla legge poiché, in ambito previdenziale, ogni discrezionalità è da escludersi.
Sempre in via subordinata, in ordine alla richiesta di rifusione delle spese sostenute per il proprio consulente tecnico, insiste per il rigetto di tale domanda, eccependone l'eccessivo costo.
All'udienza del 23/1/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Individuazione del petitum e causa petenti (I motivo)
La censura è priva di pregio.
Il Tribunale di Lodi ha correttamente individuato sia il petitum che la causa petendi del ricorso ex art. 442 c.p.c., affermando, però, che né il mobbing (peraltro non ravvisato nemmeno nella sentenza passata in giudicato nel giudizio tra la lavoratrice e la propria datrice di lavoro, né le molestie sessuali (accertate invece dalla citata sentenza) possano essere oggetto di tutela a CP_1 differenza della fattispecie della c.d. cosiddetta “costrittività organizzativa” come delineata nella brochure dell' (doc. 25 ricorrente). CP_1
*Indennizzabilità delle molestie sessuali (II motivo)
La doglianza coglie nel segno, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi.
Innanzi tutto occorre ricordare che, seppure l'accertamento condotto nel giudizio tra la lavoratrice ed non può costituire giudicato Parte_2 nel presente giudizio (tale passaggio motivazionale nemmeno è stato aggredito dall'attuale appellante), è indubbio che il materiale probatorio raccolto in quel procedimento possa essere qui valutato per verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la malattia da cui è affetta e l'ambiente Parte_1 lavorativo. Per quanto concerne quest'ultimo, il Collegio condivide le argomentazioni – di seguito riportate ex art. 118 disp. att. c.p.c. – svolte da questa Corte nella pronuncia n. 1107/20: “Se è vero che nessun teste ha assistito alle molestie descritte da cosa che peraltro non consente di escludere che esse siano state poste in essere dal Pt_1 momento che questo tipo di condotte è attuato quando la parte lesa è da sola e in condizioni di minorata difesa, dalle deposizioni assunte nel corso dell'istruttoria, e non oggetto di censura da parte dell'appellante, sono emersi una serie di elementi che unitariamente considerati consentono di ravvisare un quadro presuntivo rispetto al quale parte appellante non ha offerto prove contrarie.
Si evidenzia che sentita a sommarie informazioni dalla polizia il 27.7.15 e il 17.8.15 Pt_1 nell'ambito dell'inchiesta avviata a seguito della denuncia per molestie presentata dalla collega
, riferiva gli stessi episodi (telefonate a , complimenti, tentativi di approccio, baci Pt_5 Pt_6 sulla guancia, mani su seno e sedere) compreso quello del 6.12.12 dove specificava che Pt_4 arrivava verso le 18,30, le faceva i soliti complimenti e cercava di allungare le mani per abbracciarla e toccarle il sedere. In quella stessa occasione aggiungeva l'episodio del 10.8.14 a Casalpusterlengo quando recatosi da lei per chiederle di mettere una pietra sopra e fare la Pt_4 pace, si sedeva dietro di lei e cercava di toccarla e di abbracciarla.
Il teste esattore e sindacalista, confermando la chiamata di del 6.12.12, ricordava lo Pt_3 Pt_1 stato di agitazione della donna, riferiva che egli chiamava subito così come gli era stato Pt_4 chiesto, appurava che si trovava da solo nella stazione con e che lo stesso non Pt_4 Pt_1 giustificava la sua presenza al casello di Melegnano benché fosse fuori dal suo orario di lavoro. Il teste riferiva altresì che in un'altra occasione si lamentava con lui che l'aveva Pt_1 Pt_4 abbracciata e baciata con eccessiva confidenza e che continuava a fare apprezzamenti Pt_4 sulla sua persona. Certamente significativo è che ricevuta la chiamata di non si sia Pt_3 Pt_1 stupito della richiesta e del suo stato di inquietudine ma provvedeva a telefonare senza indugio a
Pt_4
impiegato amministrativo presso la direzione di tronco di , sentito a SIT CP_6 CP_7 dalla polizia il 22.9.15 riferiva di aver ricevuto 4/5 volte confidenze da (oltre che da e Pt_1 CP_8
) circa i tentativi di di metterle le mani addosso;
direttore di tronco, Pt_5 Pt_4 Tes_3 verso la fine del 2014 riceveva da lamentele per essere stata oggetto di condotte Pt_1 inappropriate da parte di dopo che da lui era già andata a lamentare identiche Pt_4 Pt_5 condotte poste in essere nei suoi confronti;
riferiva che si lasciava andare Per_16 Pt_4 abbastanza facilmente a commenti “fuori dalle righe” sulle colleghe;
riferiva che “ CP_8 Pt_4 pubblicamente, in sala pausa, parlò della dinnanzi a me definendola “zoccola” e chiariva Pt_1 che si trattava di una “cosa che faceva sempre”;
Concorrono a chiarire l'ambiente in cui i fatti esposti da erano avvenuti nonché la Pt_1 personalità di le parole riferite dal teste il quale, pur negando di aver ricevuto le
Pt_4 Pt_6 due telefonate di in cui questi esprimeva commenti pesanti e insolenti sull'aspetto fisico
Pt_4 della collega, ammetteva che era solito dire che “le donne che lavorano in autostrade sono
Pt_4 tutte zoccole, basta essere sindacalisti per scoparsele tutte” e dalla teste che sentiva in più Pt_5 occasioni dare della “zoccola” a e che un giorno del 2014 nel turno pomeridiano
Pt_4 Pt_1 riceveva le confidenze della collega che le riferiva che l'aveva molestata con
Pt_4 comportamenti analoghi a quelli che aveva subito lei.
Vanno infine richiamate le dichiarazioni rese da e da , che riferivano di essere Pt_5 Tes_4 state entrambe molestate in quello stesso periodo da il quale in più occasioni allungava le Pt_4 mani toccando loro il seno o il sedere con modalità del tutto identiche a quelle riferite da . Per_23 Quanto fin qui esposto consente di ritenere assolto da parte della lavoratrice l'onere probatorio posto a suo carico. Osserva invero il collegio che l'insieme di quanto riportato configuri un quadro i cui elementi sufficientemente precisi e concordanti (oltre che gravi) conducono a ritenere provato che sia stata vittima di reiterati comportamenti indesiderati, a connotazione sessuale, Pt_1 espressi in forma sia fisica che verbale, da parte del suo superiore all'interno dell'ambiente Pt_4 di lavoro, in un clima certamente ostile, umiliante e degradante.
Come osservato dal tribunale “emerge un vero e proprio schema comportamentale consolidato e reiterato in danno, quantomeno, di tre colleghe a lui funzionalmente e gerarchicamente sottoposte (cfr. teste , favorito peraltro da un contesto ambientale degradato e da rapporti di Tes_3 colleganza improntati in parte su una malcelata connivenza”.. (così sentenza citata).
Può ritenersi dunque accertato – nemmeno l' lo mette più di tanto in CP_1 discussione – che sia stata per diversi anni oggetto delle sgradite Parte_1 attenzioni rivoltele nel contesto lavorativo ed in modo continuativo dal suo superiore gerarchico.
Per quanto concerne, invece, l'origine professionale della patologia denunciata, il c.t.u. dr. , a fronte del quesito formulatogli ( “Dica il C.T.U., visitata parte Per_22 ricorrente, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari ed utili, se la patologia da cui è affetta parte ricorrente ed oggetto di denuncia all' sia CP_1 riconducibile causalmente al contesto lavorativo ed alle molestie per come accertate;
in caso di esito positivo, accerti il grado complessivo di invalidità con riferimento al danno biologico, secondo i criteri normativamente imposti ex art. 13 D.L.vo n°38/00 di cui alla c.d. tabella delle menomazioni, con espressa indicazione delle voci tabellari di legge previste in ambito ”), ha CP_1 così risposto: “La sig.ra è affetta da un “Disturbo dell'Adattamento con ansia e Parte_1 umore depresso misti”, così come già inquadrato in più occasioni e da diversi specialisti nel corso dell'iter diagnostico-terapeutico svolto dalla perizianda e così come confermabile ad una epicrisi medicolegale odierna.
Tale disturbo si caratterizza per una sintomatologia disadattiva con ansia e deflessione del tono dell'umore, irritabilità, preoccupazione, turbe attentive e alterazione del ciclo sonno-veglia. Quadro sindromico che, nel corso del tempo, è andato strutturandosi in una modalità di funzionamento di tipo fobico ed evitante, tale da intaccare grandemente l'autonomia funzionale del soggetto e ridurla ai minimi termini.
I comportamenti documentati e sopra descritti presentano idoneità lesiva assolutamente adeguata a determinare una reazione psichica strutturata come quella riportata da parte ricorrente. In via generale, si precisa come le vessazioni e le gravi umiliazioni subite sul posto di lavoro, presentino una portata psico-lesiva elevata, collocandosi fra le posizioni più alte nelle scale di valutazione degli eventi stressanti. Portata psico-lesiva tanto più elevata se si considera la prolungatissima e quasi ininterrotta esposizione (circa 8-9 anni) a tali eventi psico-traumatici.
È bene sottolineare, infatti, per quanto concerne lo stato anteriore, come non siano emersi, in base a quanto documentato ed anamnesticamente raccolto in sede di visita medico-legale, antecedenti psichiatrici né patologie preesistenti o sopravvenute che possano aver giocato un ruolo causale o anche solo concausale nello sviluppo del disturbo psichico oggetto di valutazione.
Quanto sopra in termini generali rispetto alle “molestie per come accertate”…. .
E' altresì assodato, pertanto (ed alle stesse conclusioni è pervenuta la perizia espletata nel giudizio risarcitorio), che il disturbo psichico da cui è affetta la attuale appellante trovi origine nell'ambiente lavorativo, essendo state le ripetute molestie sessuali di cui è stata vittima a provocarlo.
ha quindi assolto l'onere probatorio a suo carico, trattandosi di Parte_1 malattia non tabellata.
Tutto ciò premesso, il Tribunale di Lodi ha aderito alla tesi difensiva dell' CP_1
(circolare interna n. 71/03, tra l'altro annullata dal Tar del Lazio con la sentenza n. 5454/05, decisione confermata dalla sentenza del C.d.S., sez. VI, n. 1945/15), in forza della quale i disturbi psichici sono considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro.
Il Collegio non ritiene condivisibile detta prospettazione, che limita la copertura assicurativa della patologia psichica alla c.d. “costrittività organizzativa” di cui la richiamata circolare riporta alcune esemplificazioni (svuotamento delle mansioni;
mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata;
mancata assegnazione degli strumenti di lavoro;
ripetuti trasferimenti ingiustificati).
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 29611/22) è ormai consolidata nell'affermare che sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;
dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, in quanto il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica, come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del TU n. 81/08).
In particolare con la sentenza n. 29515/22 la Cassazione ha chiarito che
“Nell'ambito del sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.”
Ha evidenziato che, ciò che conta è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione, ma collegato con la prestazione stessa: “come questa Corte ha affermato in svariate occasioni (per le attività prodromiche, per le attività di prevenzione, per gli atti di locomozione interna, le pause fisiologiche, le attività sindacali) ai sensi dell'art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16, Cass. 7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass. 7633/2004, Cass. 3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass. 1944/2002, Cass. 6894/2002, Cass. 5841/2002" Cass. 5354/2002). Lo stesso orientamento è stato riaffermato da questa Corte, a proposito dell'art. 3 T.U. e delle malattie professionali, nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come "rischio assicurato"), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente” (così Cass. n. 8948/20).
La conclusione a cui perviene la Suprema Corte, dunque, è che ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' pur se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi CP_1 tabellati, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
Si tratta (cfr. Cass. n. 29611/22) di una soluzione coerente con il fondamento della tutela assicurativa, “il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona;
dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé”, posto che “oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela" (Corte cost. 2 marzo 1991, n. 100).”
Ne consegue che è oggetto di tutela qualsiasi malattia che sia stata CP_1 contratta in occasione ed a causa del lavoro espletato, compresa quella derivante non solo dal mobbing o dallo straining, ma anche quella derivante da ripetute vessazioni di natura sessuale, come è stato appurato nella fattispecie concreta, poiché pure in questo caso è stato l'inadempimento ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro – che non ha garantito alla attuale appellante un ambiente sicuro per rendere la propria prestazione – ad avere provocato l'insorgenza del disturbo psichico di cui soffre.
Per quanto riguarda il grado di menomazione alla integrità psico-fisica, il c.t.u.
- con condivisibili argomentazioni non oggetto di contestazione - ha stabilito che “Allo stato attuale, trascorsi oltre dieci anni dall'evento, i postumi possono ritenersi ampiamente stabilizzati. A mente di quanto fin qui argomentato, ai sensi del D.Lgs. 38/00, il danno biologico può essere quantificato nella misura del 11%, con riferimento ai codici tabellari 180 e 181”.
In riforma della sentenza di primo grado, assorbita ogni altra questione, l' va CP_1 dunque condannato ad erogare a l'indennizzo in capitale ex Parte_1 art.13, comma 2, lettera a) del D.L.vo n. 38/00 rapportato ad un danno biologico dell'11% - da calcolare secondo le tabelle - oltre ad interessi legali e CP_1 rivalutazione nei limiti di cui all'art.16, comma 6, della legge n. 412/91.
Le spese del doppio grado - liquidate ex D.M. 147/22 in base al valore della controversia (€ 5.201-26.001) ed all'espletamento o meno di istruttoria - seguono la soccombenza.
Le spese della c.t.u. disposta nel primo grado del giudizio sono definitivamente a carico dell' che va pertanto condannato a restituire (doc. 6 appellante) la CP_1 somma pagata da a tale titolo (€ 305,00) al dr. . Parte_1 Per_22
Non può invece essere accolta la domanda di rimborso di € 1.500,00 di cui alle fatture n. 182/23 e n. 253/23 del c.t.p. dr. saldate a mezzo bonifico Per_24 bancario (doc. n. 7 e 8 appellante), in quanto trattasi di istanza nuova, non essendo stata formulata nel corso del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 186/24 del Tribunale di Lodi, accertata la natura professionale della patologia da cui è affetta , condanna l' al Parte_1 CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del D.L.vo n. 38/00, rapportato ad un danno biologico dell'11%, oltre interessi e rivalutazione ex art.16, comma 6, della legge n.412/91.
Condanna l' alle spese del primo grado, che si liquidano in € 2.700,00 ed alle CP_1 spese del secondo grado, che si liquidano in € 2.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Pone le spese di c.t.u, come liquidate nel giudizio di primo grado, a carico dell' e condanna quest'ultimo a restituire la somma di € 305,00 pagate a tale CP_1 titolo dalla attuale appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Milano, 23/1/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Picciau