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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 269 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LA VALLE FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/01/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Parte_2
Messina il 03/09/1964, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/06/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 242, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 27/05/2001, il figlio;
Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15924/2016 del 29/07/2016;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Messina in data 04.06.1997, tra e Parte_1
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_2
di Messina, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registi anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di rispettiva residenza;
3)
Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1
Sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 a titolo di Parte_2
contribuzione per il mantenimento del figlio , oltre la Per_1
partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie. Al fine di scongiurare future incomprensioni ed eventuali controversie, i coniugi
2 considerano Spese Straordinarie non comprese nell'assegno di mantenimento - Spese Extra Assegno Obbligatorie - per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri universitari, strumenti informatici
(computer); spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche. I coniugi, inoltre, considerano Spese
Straordinarie non comprese nell'assegno di mantenimento - Spese Extra
Assegno - subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a. Scolastiche: scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuabili tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. c) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti a titolo esemplificativo e non esaustivo cresima, laurea. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 4) dare
3 atto che i Sigg.ri e hanno provveduto Parte_1 Parte_2
a regolamentare tra di loro ogni rapporto di carattere economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e, godendo ciascuno di redditi propri, rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento. 5) dare atto che su espresso accordo dei ricorrenti, il Sig. si obbliga di regalare, a proprie spese, al figlio Parte_1 Per_1
al conseguimento della laurea un'auto utilitaria, mentre la Sig.ra dal suo canto, si obbliga a provvedere ad ogni spesa di Parte_2
manutenzione compreso il cambio di pneumatici ed assicurazione e bollo senza nulla a pretendere dal Sig. ”. Parte_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 18/02/2025.
Alla suddetta udienza del 04/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15924/2016 del 29/07/2016, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
4 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 04/06/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 242, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina il 26/03/1969, e , nata a [...] il Parte_2
03/09/1964, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 05/06/2025.
La Presidente
5 (dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 269 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LA VALLE FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/01/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Parte_2
Messina il 03/09/1964, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/06/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 242, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 27/05/2001, il figlio;
Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15924/2016 del 29/07/2016;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Messina in data 04.06.1997, tra e Parte_1
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_2
di Messina, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registi anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di rispettiva residenza;
3)
Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1
Sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 a titolo di Parte_2
contribuzione per il mantenimento del figlio , oltre la Per_1
partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie. Al fine di scongiurare future incomprensioni ed eventuali controversie, i coniugi
2 considerano Spese Straordinarie non comprese nell'assegno di mantenimento - Spese Extra Assegno Obbligatorie - per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri universitari, strumenti informatici
(computer); spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche. I coniugi, inoltre, considerano Spese
Straordinarie non comprese nell'assegno di mantenimento - Spese Extra
Assegno - subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a. Scolastiche: scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuabili tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. c) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti a titolo esemplificativo e non esaustivo cresima, laurea. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 4) dare
3 atto che i Sigg.ri e hanno provveduto Parte_1 Parte_2
a regolamentare tra di loro ogni rapporto di carattere economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e, godendo ciascuno di redditi propri, rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento. 5) dare atto che su espresso accordo dei ricorrenti, il Sig. si obbliga di regalare, a proprie spese, al figlio Parte_1 Per_1
al conseguimento della laurea un'auto utilitaria, mentre la Sig.ra dal suo canto, si obbliga a provvedere ad ogni spesa di Parte_2
manutenzione compreso il cambio di pneumatici ed assicurazione e bollo senza nulla a pretendere dal Sig. ”. Parte_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 18/02/2025.
Alla suddetta udienza del 04/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15924/2016 del 29/07/2016, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
4 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 04/06/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 242, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina il 26/03/1969, e , nata a [...] il Parte_2
03/09/1964, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 05/06/2025.
La Presidente
5 (dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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