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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19923 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione QU Serrao D'Aquino, che ha concluso per il non accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19923 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 15/12/2022, il Tribunale del riesame di Napoli, per quanto è qui di interesse, ha confermato l'ordinanza del 25/11/2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata aveva applicato a IO ZO (nonché a VA Di ST e a MA ZO) la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di furto in abitazione in danno di PE ON (capo A) e ricettazione (capo B). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione IO ZO, attraverso il difensore Avv. Elena Rannpado, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 125, 192 e 273 cod. proc. pen. Illogicamente l'ordinanza impugnata ha valorizzato in rinvenimento di un paio di guanti neri durante la perquisizione domiciliare nei confronti dell'indagato, affermando apoditticamente una connessione tra detti guanti e quelli usati per il furto. Del pari illogica è la motivazione nella parte in cui ravvisa l'idoneità dei tabulati a collocare il ricorrente sul luogo dei fatti, laddove, analizzando le distanze dei luoghi e la collocazione delle abitazioni, i tabulati sono idonei solo a collocare ZO nei pressi del luogo dove vive e a rilevare i contatti con la compagna con cui vive. Del pari illogico è il riferimento all'intercettazione nella quale Di IE si mostra infastidita per la convocazione da parte della polizia, riferimento privo di connessione con il fatto contestato, mentre apodittici sono i rilievi circa il riconoscimento effettuato dalla P.G. attraverso i sistemi di videosorveglianza. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto il rinvenimento di un mosaico di origine illecita dimostrativo del fatto che l'indagato sarebbe dedito alla commissione di delitti contro il patrimonio, in quanto, se così fosse, ZO avrebbe evitato di far rinvenire presso la proprie abitazione oggetti di provenienza furtiva, tanto più che la compagna ha riferito che l'oggetto era stato comprato attraverso intemet diverso tempo prima. Il rilievo dei precedenti è del tutto svincolato dalle emergenze processuali, dalle quali risulta che ZO è incensurato, laddove l'ordinanza impugnata è carente in ordine alla valutazione della documentazione depositata circa l'acquisita disponibilità della madre a ospitare il figlio agli arresti domiciliari. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 309 e 178 cod. proc. pen. Fin dall'inizio delle indagini, ZO era assistito dall'Avv. Paola Palomba, i successivamente affiancata dall'Avv. Rampado, ma le notifiche per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame sono state effettuate solo nei confronti della seconda, con conseguente nullità del provvedimento. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione QU Serrao D'Aquino ha concluso per il non accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal terzo motivo, esso è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso di fissazione dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (così, in una fattispecie in tema di riesame avverso un'ordinanza applicativa di misura custodiale in carcere, Sez. 6, n. 17267 del 16/04/2010, Gabriele, Rv. 247086; conf., ex plurimis, Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187; Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620). Ora, premesso che dall'ordinanza impugnata risulta la presenza in udienza dei difensori di fiducia degli indagati, il ricorso neppure deduce di avere tempestivamente eccepito la denunciata nullità, sicché il motivo è inammissibile. 3. Il primo motivo non è fondato. I dati offerti dai tabulati telefonici, invero, sono valorizzati dall'ordinanza impugnata (in particolare, a pag. 9) per dar conto delle celle agganciate nei momenti del furto, ma anche per "incrociarli" (in particolare, quelli relativi a telefonate con Di IE) con quelli offerti dalle telecamere. In questo modo, i giudici del riesame hanno potuto rilevare che la "scansione temporale" dei tabulati acquisiti tra la donna e il ricorrente ripercorre l'iter del furto. Il ricorso, per un verso, fa leva su una lettura atomistica dei vari elementi indiziari, a fronte della valutazione unitaria e non parcellizzata del giudice del riesame, mentre, per altro verso, non mette compiutamente a fuoco i tratti essenziali del ragionamento dell'ordinanza impugnata;
in alcune parti, peraltro, il ricorso (ad esempio, lì dove fa riferimento alle distanze dei luoghi e alla collocazione delle abitazioni) risulta versato in fatto. 3 Gli ulteriori elementi indiziari (il rinvenimento dei guanti, la frase di Di IE intercettata) assumono valenza confermativa del quadro di gravità indiziaria, sicché le relative censure non risultano in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 4. Anche il secondo motivo non è fondato. La sussistenza del pericolo, concreto e attuale, di reiterazione è argomentata dall'ordinanza impugnata sulla base del rilievo delle specifiche modalità dei fatti, tali da denotare un'indubbia potenzialità offensiva, all'evidenza non compatibile con un carattere occasionale della condotta, mentre il giudizio di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere è sostenuto dalla considerazione della "storia criminale" dell'indagato, tale da rendere inadeguata la misura degli arresti domiciliari. Il ricorso fa leva sull'incensuratezza di ZO, ma, sul punto, il tribunale del riesame ha fatto riferimento al rinvenimento, nell'abitazione dell'indagato, di un mosaico rubato, a riprova - sottolinea l'ordinanza impugnata - del suo essere dedito alla commissione di reati contro il patrimonio. Al riguardo, del tutto aspecifica è la deduzione incentrata sulle dichiarazioni di Di IE, mentre il riferimento alla disponibilità ad essere ospitato da un congiunto in regime di arresti domiciliari non inficia il rilievo dell'inadeguatezza di tale misura correlato alla valutazione complessiva operata dal giudice del riesame in ordine alla gravità del periculum libertatis. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/04/2023.
5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione QU Serrao D'Aquino, che ha concluso per il non accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19923 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 15/12/2022, il Tribunale del riesame di Napoli, per quanto è qui di interesse, ha confermato l'ordinanza del 25/11/2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata aveva applicato a IO ZO (nonché a VA Di ST e a MA ZO) la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di furto in abitazione in danno di PE ON (capo A) e ricettazione (capo B). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione IO ZO, attraverso il difensore Avv. Elena Rannpado, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 125, 192 e 273 cod. proc. pen. Illogicamente l'ordinanza impugnata ha valorizzato in rinvenimento di un paio di guanti neri durante la perquisizione domiciliare nei confronti dell'indagato, affermando apoditticamente una connessione tra detti guanti e quelli usati per il furto. Del pari illogica è la motivazione nella parte in cui ravvisa l'idoneità dei tabulati a collocare il ricorrente sul luogo dei fatti, laddove, analizzando le distanze dei luoghi e la collocazione delle abitazioni, i tabulati sono idonei solo a collocare ZO nei pressi del luogo dove vive e a rilevare i contatti con la compagna con cui vive. Del pari illogico è il riferimento all'intercettazione nella quale Di IE si mostra infastidita per la convocazione da parte della polizia, riferimento privo di connessione con il fatto contestato, mentre apodittici sono i rilievi circa il riconoscimento effettuato dalla P.G. attraverso i sistemi di videosorveglianza. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto il rinvenimento di un mosaico di origine illecita dimostrativo del fatto che l'indagato sarebbe dedito alla commissione di delitti contro il patrimonio, in quanto, se così fosse, ZO avrebbe evitato di far rinvenire presso la proprie abitazione oggetti di provenienza furtiva, tanto più che la compagna ha riferito che l'oggetto era stato comprato attraverso intemet diverso tempo prima. Il rilievo dei precedenti è del tutto svincolato dalle emergenze processuali, dalle quali risulta che ZO è incensurato, laddove l'ordinanza impugnata è carente in ordine alla valutazione della documentazione depositata circa l'acquisita disponibilità della madre a ospitare il figlio agli arresti domiciliari. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 309 e 178 cod. proc. pen. Fin dall'inizio delle indagini, ZO era assistito dall'Avv. Paola Palomba, i successivamente affiancata dall'Avv. Rampado, ma le notifiche per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame sono state effettuate solo nei confronti della seconda, con conseguente nullità del provvedimento. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione QU Serrao D'Aquino ha concluso per il non accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal terzo motivo, esso è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso di fissazione dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (così, in una fattispecie in tema di riesame avverso un'ordinanza applicativa di misura custodiale in carcere, Sez. 6, n. 17267 del 16/04/2010, Gabriele, Rv. 247086; conf., ex plurimis, Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187; Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620). Ora, premesso che dall'ordinanza impugnata risulta la presenza in udienza dei difensori di fiducia degli indagati, il ricorso neppure deduce di avere tempestivamente eccepito la denunciata nullità, sicché il motivo è inammissibile. 3. Il primo motivo non è fondato. I dati offerti dai tabulati telefonici, invero, sono valorizzati dall'ordinanza impugnata (in particolare, a pag. 9) per dar conto delle celle agganciate nei momenti del furto, ma anche per "incrociarli" (in particolare, quelli relativi a telefonate con Di IE) con quelli offerti dalle telecamere. In questo modo, i giudici del riesame hanno potuto rilevare che la "scansione temporale" dei tabulati acquisiti tra la donna e il ricorrente ripercorre l'iter del furto. Il ricorso, per un verso, fa leva su una lettura atomistica dei vari elementi indiziari, a fronte della valutazione unitaria e non parcellizzata del giudice del riesame, mentre, per altro verso, non mette compiutamente a fuoco i tratti essenziali del ragionamento dell'ordinanza impugnata;
in alcune parti, peraltro, il ricorso (ad esempio, lì dove fa riferimento alle distanze dei luoghi e alla collocazione delle abitazioni) risulta versato in fatto. 3 Gli ulteriori elementi indiziari (il rinvenimento dei guanti, la frase di Di IE intercettata) assumono valenza confermativa del quadro di gravità indiziaria, sicché le relative censure non risultano in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 4. Anche il secondo motivo non è fondato. La sussistenza del pericolo, concreto e attuale, di reiterazione è argomentata dall'ordinanza impugnata sulla base del rilievo delle specifiche modalità dei fatti, tali da denotare un'indubbia potenzialità offensiva, all'evidenza non compatibile con un carattere occasionale della condotta, mentre il giudizio di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere è sostenuto dalla considerazione della "storia criminale" dell'indagato, tale da rendere inadeguata la misura degli arresti domiciliari. Il ricorso fa leva sull'incensuratezza di ZO, ma, sul punto, il tribunale del riesame ha fatto riferimento al rinvenimento, nell'abitazione dell'indagato, di un mosaico rubato, a riprova - sottolinea l'ordinanza impugnata - del suo essere dedito alla commissione di reati contro il patrimonio. Al riguardo, del tutto aspecifica è la deduzione incentrata sulle dichiarazioni di Di IE, mentre il riferimento alla disponibilità ad essere ospitato da un congiunto in regime di arresti domiciliari non inficia il rilievo dell'inadeguatezza di tale misura correlato alla valutazione complessiva operata dal giudice del riesame in ordine alla gravità del periculum libertatis. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/04/2023.