Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Il G. O. P.
a scioglimento della riserva assunta, così provvede
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9682/2024 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Luigi Culora )
Opponente
e :
, titolare dell'impresa edile Geometra Controparte_1 Controparte_1
( avv.ti Giancarlo e Sofia Savagnone )
Opposto
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
1. rilevato che , titolare dell'impresa edile Geometra Controparte_1 CP_1
, ha agito in sede monitoria per ottenere dalla il pagamento
[...] Parte_1 dell'importo di € 67.903,42 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) per i lavori eseguiti presso il sito in Palermo in forza di apposito Controparte_2
contratto di subappalto stipulato dalle parti in causa in data 6.07.23.
1
2. osservato, altresì, che parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito per esser competente il Tribunale di TI ( ME ) in ragione della espressa previsione di un foro convenzionale esclusivo di cui all'art. 17 del predetto contratto;
3. rilevato ex actis come la previsione sopra menzionata, secondo cui “Competente per ogni
controversia è il Foro di TI (ME), da intendersi quale Foro unico ed esclusivo, anche in
deroga agli artt. 18,19,20 c.p.c. e di ogni altro Foro previsto dal codice di procedura civile”, integri pienamente gli estremi di una clausola derogativa della competenza territoriale.
4. ritenuto, d'altro canto, che la piena efficacia di detta clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c. consegue dalla espressa accettazione della stessa a cura delle odierne parti in causa,
attesa la specifica sottoscrizione apposta in calce al contratto dai rappresentanti delle stesse muniti dei necessari poteri;
5. osservato, a fronte delle censure mosse sul punto da parte opposta, come sia inapplicabile alla fattispecie de qua la normativa prevista ex art. 33 dal Codice del Consumo ( D. Lgs.
n. 206/05 ) che, come noto, opera nei rapporti tra consumatori e professionisti aventi ad oggetto beni di consumo;
6. evidenziato che nel caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ( alla cui eccezione ha invero, seppur in via subordinata, aderito parte opposta ), il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo ( cfr. sul punto: Cass.
civ., sez. lav. n. 11748/07; Cass. civ. n. 15720/06 ); inoltre, secondo l'orientamento di legittimità prevalente, nei suddetti casi il giudice dell'opposizione deve fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente
( cfr. sul punto: Cass. civ. n. 15694/06; Cass. civ. n. 13353/05 );
7. considerato, alla luce dei superiori principi e argomentazioni, che andrà, pertanto, dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo a emettere il decreto ingiuntivo opposto, che per l'effetto va revocato, per esser competente il Tribunale di TI ( ME ) in forza della previsione di cui all'art. 17 del contratto di subappalto sottoscritto dalle odierne parti in causa;
andrà conseguentemente assegnato il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione, risultando assorbita ogni altra questione.
8. ritenuto opportuno, essendosi arrestata la disamina ad una questione di natura preliminare,
2 disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase di cognizione;
quelle della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
P. Q. M.
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo per essere competente il
Tribunale di TI ( ME );
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2528/24 emesso dal Tribunale di Palermo in data 5.07.24 su istanza di , titolare dell'impresa edile Geometra Giambertone Arnaldo;
Controparte_1
- assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Palermo il 18.06.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
3