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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 27.02.2025
R.N.G. 8596/2017
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Anna Viscardi, anche per delega dell'avv. Alfonso Viscardi;
- per parte convenuta l'avv. Anna Aversa, anche per delega dell'avv. Roberta Di Giacomo.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Si riportano alle note difensive redatte congiuntamente ed istano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N.R.G. 8596/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 27.02.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 8596/2017 avente ad oggetto: azione di regolamento di confini
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale allegata comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.03.2022
dagli avv.ti Alfonso Viscardi ed Anna Viscardi, presso il cui studio, sito in Salerno,
alla via Leopoldo Cassese n. 30, elettivamente domicilia
ATTORE
E
c.f.: ), , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._3 Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4
2 costituzione e riposta, dagli avv.ti Anna Aversa e Roberta Di Giacomo, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via Lucio Petrone, n. 1/4 elettivamente domiciliano
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e esponendo di essere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
proprietario, giusta atto di compravendita del 28.06.2016, dell'immobile sito in
Salerno alla località Brignano Inferiore, via Casa dei Pazzi, riportato in catasto terreni del predetto comune al foglio 16, particella 110, come risultante dal frazionamento del 02.08.2002, con il quale l'originaria particella 110 di are 48,21 veniva frazionata nell'attuale particella 110 di are 24,54 e nella particella 522 di are 23,67 con la quale confina.
Deduceva altresì che la particella 522 apparteneva a per la nuda Controparte_1
proprietà e ai coniugi e per il diritto di usufrutto. Controparte_2 Controparte_3
Sosteneva che, a causa della presenza di un muretto, la particella 522 sconfinava di are 3,53 in danno della particella 110 e che, pertanto, quest'ultima risultava avere un'estensione pari ad are 21,01 piuttosto che ad are 24,54, come da atto di compravendita e dalle risultanze catastali.
Per tali ragioni, esperito validamente e senza buon esito il tentativo di mediazione,
ricorreva all'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l'esatto confine tra gli immobili indicati in narrativa, con la condanna delle controparti al risarcimento dei danni per indebita occupazione del suolo, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta e Controparte_1 Controparte_2
deducevano di aver acquistato, in data 10.10.1987, il terreno Controparte_3
3 confinante con la proprietà degli attori, ossia l'immobile di cui al foglio 16, particella n. 522 derivata dalla particella 110/B di are 14,18 (e non 23,67 come erroneamente indicato dall'attore) e che la particella n. 110 (ex 110/A) era di are 24,54, mentre quella n. 523 (ex 110/C) era di 9,49, dovendosi aver riguardo al frazionamento avvenuto nel 1983.
Inoltre, i convenuti negavano lo sconfinamento evidenziando che il muro a confine fu costruito poco dopo il loro acquisto da parte di , per delimitare il Controparte_2
confine con la proprietà del sig. dante causa dei venditori dell'attore, Persona_1
in accordo con lo stesso e che il muro non fu mai né modificato né contestato. Per tali motivi, in via subordinata, sollevavano eccezione di usucapione relativamente alla striscia di terreno in contesa.
Concludevano, dunque, per il rigetto della domanda perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, per l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, con condanna alle spese di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari.
3. In seguito all'autorizzazione del Tribunale, si costituivano in giudizio
[...]
, e , terzi chiamati in causa da CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, eccependo la nullità dell'atto introduttivo, il difetto di legittimazione passiva Pt_1
e di titolarità passiva. In particolare, evidenziavano l'estraneità al contestato sconfinamento della particella n. 523, foglio 16 di proprietà di non citata Per_2
nemmeno dal consulente tecnico di parte attrice nella descrizione dei luoghi di causa per individuare gli sconfinamenti. Aggiungevano, inoltre, che la particella 110
dell'attore confinava soltanto con le particelle 522, 801, 799 e 71 e trovava ubicazione unicamente a sud, mentre la particella 523 era orientata a nord della particella 522. In
via subordinata, sollevavano eccezione di usucapione.
4 Per tali ragioni concludevano, in via preliminare per la nullità della domanda,
l'inammissibilità della stessa e, nel merito, per il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
per accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva in capo ai convenuti;
in via subordinata, accogliere l'eccezione di usucapione e la condanna per lite temeraria, alle spese e onorari del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
4. All'udienza del 07.11.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata a sentenza con rinuncia delle parti ai termini ai sensi dell'art 190 c.p.c.
5. Con sentenza parziale n. 3952/2019, rep. 6625/2019 del 07.12.2019 il Tribunale
definiva il giudizio tra l'attore e i terzi chiamati , Parte_1 Controparte_4
e , dichiarando la domanda proposta nei loro Controparte_5 Controparte_6
confronti inammissibile per difetto di legittimazione passiva, condannando l'attore al pagamento di spese e competenze, con rimessione sul ruolo del giudizio sulle domande di regolamento di confini e risarcitoria proposte dall'attore Parte_1
nei confronti dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 [...]
. CP_3
6. Il giudizio proseguiva e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
7. Conclusasi l'istruttoria, con note di trattazione scritta redatte congiuntamente per l'udienza del 11.12.2024 i difensori rappresentavano che, nel corso dell'espletata
CTU, le parti addivenivano ad un accordo per transigere la presente controversia,
chiedendo un rinvio al fine di formalizzare la conciliazione, ed il CTU allegava il relativo verbale di conciliazione.
8. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 27.02.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., assegnando termine per note entro 10
giorni dalla predetta udienza.
5 9. Con note difensive redatte congiuntamente del'11.02.2025, i difensori delle parti,
dando atto dell'avvenuta conciliazione innanzi al CTU con verbale già depositato agli atti di causa, deducevano:
“1.Voglia Codesto Onorevole Tribunale accertare e dichiarare che l'effettivo confine
tra i fondi contigui siti nel Comune di Salerno, in località Brignano Inferiore, alla via
Casa dei Pazzi, rispettivamente riportati nel catasto terreni del Comune de quo al
foglio 16, p.lla 110 (di proprietà ) e p.lla 522 (appartenente, per la nuda Pt_1
proprietà a e, per il diritto di usufrutto, ai Signori coniugi Controparte_1 [...]
e ) è rappresentato dal muretto con recinzione e con la CP_2 Controparte_3
linea di confine graficamente evidenziata dal CTU con colore rosso nell'estratto di
mappa catastale con sovrapposto rilievo topografico, versato in atti, che si allega alle
presenti note e che si chiede venga allegato alla emananda Sentenza, costituendone
parte integrante;
2. accertare e dichiarare che, pertanto, risulta errata la linea di confine riportata in
Catasto ed evidenziata con linea blu nel richiamato estratto di mappa;
3. Accertare e dichiarare che, per effetto di quanto sopra, il suolo realmente
acquistato dal Sig. mediante l'atto di compravendita per Notar Parte_1 [...]
sottoscritto in Salerno in data 28/6/2016 (Rep. n. 43207 - Racc. n. Persona_3
20285) e registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno il 4/7/2016 al n. 7863 Serie
1T, confinante con il suolo acquistato dal sig. per la nuda Controparte_1
proprietà, e dai signori e , per l'usufrutto, con Controparte_2 CP_3
atto di compravendita del l0/l0/l987 per notaio (Rep. N. 191615 Persona_4
6 raccolta 17403) e registrato in Salerno il 28/10/1987 n.2288, consta della estensione
effettiva di are 21.01;
4. Con ordine al Conservatore di trascrizione della Sentenza dichiarativa, unitamente
all'estratto di mappa catastale, che ne costituirà parte integrante;
5. spese integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza di discussione le parti si riportavano ai rispettivi atti ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
***
1. Il Tribunale dà atto che nel corso del giudizio è intervenuto accordo conciliativo in sede di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio tra l'attore ed Parte_1
i convenuti e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Con tale accordo le parti hanno conciliato la presente controversia ed ogni eventuale lite avente la materia di confini, sconfinamento e vedute, in relazione alle rispettive proprietà, individuando l'effettivo confine tra i fondi nel muretto con recinzione e nella linea di confine graficamente evidenziata con colore rosso nella mappa catastale che segue a conclusione del presente paragrafo, sottoscritta dalle parti e dal CTU,
costituente parte integrante dell'accordo di conciliazione.
Per effetto di tale accordo, il suolo realmente acquistato dall'attore Parte_1
consta della estensione effettiva di are 21.01.
Deve darsi atto altresì che i convenuti, avendo tratto utilità dall'azione incardinata dall'attore, gli hanno riconosciuto un contributo per le spese sostenute per la proposizione del giudizio pari ad euro 1.200,00.
7 8 2. Conclusioni e spese processuali.
Per tali motivi, alla luce delle risultanze della CTU e dell'accordo tra le parti, va dichiarato l'esatto confine tra i fondi come da mappa allegata nel corpo della presente sentenza, con compensazione delle spese di lite, mentre tutte le altre spese e competenze successive occorrende, ivi comprese le spese di CTU, restano a carico delle odierne parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nell'ambito del giudizio RNG 8596/2017, disattesa ogni diversa e/o Parte_1
ulteriore istanza così provvede:
1) accerta e dichiara che l'effettivo confine tra i fondi contigui siti nel Comune di
Salerno, in località Brignano Inferiore, alla via Casa dei Pazzi, rispettivamente riportati nel catasto terreni del Comune de quo al foglio 16, p.lla 110 (di proprietà
) e p.lla 522 (appartenente, per la nuda proprietà a e, per il Pt_1 Controparte_1
diritto di usufrutto, ai Signori coniugi e ) è Controparte_2 Controparte_3
rappresentato dal muretto con recinzione e con la linea di confine graficamente evidenziata dal CTU con colore rosso nell'estratto di mappa catastale con sovrapposto rilievo topografico di cui in narrativa, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. accerta e dichiara che risulta errata la linea di confine riportata in Catasto ed evidenziata con linea blu nel richiamato estratto di mappa;
3. accerta e dichiara che, per effetto di quanto sopra, il suolo realmente acquistato dal
Sig. mediante l'atto di compravendita per Notar Parte_1 Persona_3
sottoscritto in Salerno in data 28/6/2016 (Rep. n. 43207 - Racc. n. 20285) e registrato
9 all'Agenzia delle Entrate di Salerno il 4/7/2016 al n. 7863 Serie 1T, confinante con il suolo acquistato dal sig. per la nuda proprietà, e dai signori Controparte_1 [...]
e , per l'usufrutto, con atto di compravendita del Controparte_2 CP_3
l0/l0/l987 per notaio (Rep. N. 191615 raccolta 17403) e registrato in Persona_4
Salerno il 28/10/1987 n.2288, consta della estensione effettiva di are 21.01;
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno, con esenzione di responsabilità, la trascrizione della presente sentenza unitamente all'estratto di mappa catastale, che ne costituirà parte integrante;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 27.02.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 27.02.2025
R.N.G. 8596/2017
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Anna Viscardi, anche per delega dell'avv. Alfonso Viscardi;
- per parte convenuta l'avv. Anna Aversa, anche per delega dell'avv. Roberta Di Giacomo.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Si riportano alle note difensive redatte congiuntamente ed istano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N.R.G. 8596/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 27.02.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 8596/2017 avente ad oggetto: azione di regolamento di confini
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale allegata comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.03.2022
dagli avv.ti Alfonso Viscardi ed Anna Viscardi, presso il cui studio, sito in Salerno,
alla via Leopoldo Cassese n. 30, elettivamente domicilia
ATTORE
E
c.f.: ), , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._3 Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4
2 costituzione e riposta, dagli avv.ti Anna Aversa e Roberta Di Giacomo, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via Lucio Petrone, n. 1/4 elettivamente domiciliano
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e esponendo di essere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
proprietario, giusta atto di compravendita del 28.06.2016, dell'immobile sito in
Salerno alla località Brignano Inferiore, via Casa dei Pazzi, riportato in catasto terreni del predetto comune al foglio 16, particella 110, come risultante dal frazionamento del 02.08.2002, con il quale l'originaria particella 110 di are 48,21 veniva frazionata nell'attuale particella 110 di are 24,54 e nella particella 522 di are 23,67 con la quale confina.
Deduceva altresì che la particella 522 apparteneva a per la nuda Controparte_1
proprietà e ai coniugi e per il diritto di usufrutto. Controparte_2 Controparte_3
Sosteneva che, a causa della presenza di un muretto, la particella 522 sconfinava di are 3,53 in danno della particella 110 e che, pertanto, quest'ultima risultava avere un'estensione pari ad are 21,01 piuttosto che ad are 24,54, come da atto di compravendita e dalle risultanze catastali.
Per tali ragioni, esperito validamente e senza buon esito il tentativo di mediazione,
ricorreva all'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l'esatto confine tra gli immobili indicati in narrativa, con la condanna delle controparti al risarcimento dei danni per indebita occupazione del suolo, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta e Controparte_1 Controparte_2
deducevano di aver acquistato, in data 10.10.1987, il terreno Controparte_3
3 confinante con la proprietà degli attori, ossia l'immobile di cui al foglio 16, particella n. 522 derivata dalla particella 110/B di are 14,18 (e non 23,67 come erroneamente indicato dall'attore) e che la particella n. 110 (ex 110/A) era di are 24,54, mentre quella n. 523 (ex 110/C) era di 9,49, dovendosi aver riguardo al frazionamento avvenuto nel 1983.
Inoltre, i convenuti negavano lo sconfinamento evidenziando che il muro a confine fu costruito poco dopo il loro acquisto da parte di , per delimitare il Controparte_2
confine con la proprietà del sig. dante causa dei venditori dell'attore, Persona_1
in accordo con lo stesso e che il muro non fu mai né modificato né contestato. Per tali motivi, in via subordinata, sollevavano eccezione di usucapione relativamente alla striscia di terreno in contesa.
Concludevano, dunque, per il rigetto della domanda perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, per l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, con condanna alle spese di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari.
3. In seguito all'autorizzazione del Tribunale, si costituivano in giudizio
[...]
, e , terzi chiamati in causa da CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, eccependo la nullità dell'atto introduttivo, il difetto di legittimazione passiva Pt_1
e di titolarità passiva. In particolare, evidenziavano l'estraneità al contestato sconfinamento della particella n. 523, foglio 16 di proprietà di non citata Per_2
nemmeno dal consulente tecnico di parte attrice nella descrizione dei luoghi di causa per individuare gli sconfinamenti. Aggiungevano, inoltre, che la particella 110
dell'attore confinava soltanto con le particelle 522, 801, 799 e 71 e trovava ubicazione unicamente a sud, mentre la particella 523 era orientata a nord della particella 522. In
via subordinata, sollevavano eccezione di usucapione.
4 Per tali ragioni concludevano, in via preliminare per la nullità della domanda,
l'inammissibilità della stessa e, nel merito, per il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
per accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva in capo ai convenuti;
in via subordinata, accogliere l'eccezione di usucapione e la condanna per lite temeraria, alle spese e onorari del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
4. All'udienza del 07.11.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata a sentenza con rinuncia delle parti ai termini ai sensi dell'art 190 c.p.c.
5. Con sentenza parziale n. 3952/2019, rep. 6625/2019 del 07.12.2019 il Tribunale
definiva il giudizio tra l'attore e i terzi chiamati , Parte_1 Controparte_4
e , dichiarando la domanda proposta nei loro Controparte_5 Controparte_6
confronti inammissibile per difetto di legittimazione passiva, condannando l'attore al pagamento di spese e competenze, con rimessione sul ruolo del giudizio sulle domande di regolamento di confini e risarcitoria proposte dall'attore Parte_1
nei confronti dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 [...]
. CP_3
6. Il giudizio proseguiva e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
7. Conclusasi l'istruttoria, con note di trattazione scritta redatte congiuntamente per l'udienza del 11.12.2024 i difensori rappresentavano che, nel corso dell'espletata
CTU, le parti addivenivano ad un accordo per transigere la presente controversia,
chiedendo un rinvio al fine di formalizzare la conciliazione, ed il CTU allegava il relativo verbale di conciliazione.
8. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 27.02.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., assegnando termine per note entro 10
giorni dalla predetta udienza.
5 9. Con note difensive redatte congiuntamente del'11.02.2025, i difensori delle parti,
dando atto dell'avvenuta conciliazione innanzi al CTU con verbale già depositato agli atti di causa, deducevano:
“1.Voglia Codesto Onorevole Tribunale accertare e dichiarare che l'effettivo confine
tra i fondi contigui siti nel Comune di Salerno, in località Brignano Inferiore, alla via
Casa dei Pazzi, rispettivamente riportati nel catasto terreni del Comune de quo al
foglio 16, p.lla 110 (di proprietà ) e p.lla 522 (appartenente, per la nuda Pt_1
proprietà a e, per il diritto di usufrutto, ai Signori coniugi Controparte_1 [...]
e ) è rappresentato dal muretto con recinzione e con la CP_2 Controparte_3
linea di confine graficamente evidenziata dal CTU con colore rosso nell'estratto di
mappa catastale con sovrapposto rilievo topografico, versato in atti, che si allega alle
presenti note e che si chiede venga allegato alla emananda Sentenza, costituendone
parte integrante;
2. accertare e dichiarare che, pertanto, risulta errata la linea di confine riportata in
Catasto ed evidenziata con linea blu nel richiamato estratto di mappa;
3. Accertare e dichiarare che, per effetto di quanto sopra, il suolo realmente
acquistato dal Sig. mediante l'atto di compravendita per Notar Parte_1 [...]
sottoscritto in Salerno in data 28/6/2016 (Rep. n. 43207 - Racc. n. Persona_3
20285) e registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno il 4/7/2016 al n. 7863 Serie
1T, confinante con il suolo acquistato dal sig. per la nuda Controparte_1
proprietà, e dai signori e , per l'usufrutto, con Controparte_2 CP_3
atto di compravendita del l0/l0/l987 per notaio (Rep. N. 191615 Persona_4
6 raccolta 17403) e registrato in Salerno il 28/10/1987 n.2288, consta della estensione
effettiva di are 21.01;
4. Con ordine al Conservatore di trascrizione della Sentenza dichiarativa, unitamente
all'estratto di mappa catastale, che ne costituirà parte integrante;
5. spese integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza di discussione le parti si riportavano ai rispettivi atti ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
***
1. Il Tribunale dà atto che nel corso del giudizio è intervenuto accordo conciliativo in sede di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio tra l'attore ed Parte_1
i convenuti e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Con tale accordo le parti hanno conciliato la presente controversia ed ogni eventuale lite avente la materia di confini, sconfinamento e vedute, in relazione alle rispettive proprietà, individuando l'effettivo confine tra i fondi nel muretto con recinzione e nella linea di confine graficamente evidenziata con colore rosso nella mappa catastale che segue a conclusione del presente paragrafo, sottoscritta dalle parti e dal CTU,
costituente parte integrante dell'accordo di conciliazione.
Per effetto di tale accordo, il suolo realmente acquistato dall'attore Parte_1
consta della estensione effettiva di are 21.01.
Deve darsi atto altresì che i convenuti, avendo tratto utilità dall'azione incardinata dall'attore, gli hanno riconosciuto un contributo per le spese sostenute per la proposizione del giudizio pari ad euro 1.200,00.
7 8 2. Conclusioni e spese processuali.
Per tali motivi, alla luce delle risultanze della CTU e dell'accordo tra le parti, va dichiarato l'esatto confine tra i fondi come da mappa allegata nel corpo della presente sentenza, con compensazione delle spese di lite, mentre tutte le altre spese e competenze successive occorrende, ivi comprese le spese di CTU, restano a carico delle odierne parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nell'ambito del giudizio RNG 8596/2017, disattesa ogni diversa e/o Parte_1
ulteriore istanza così provvede:
1) accerta e dichiara che l'effettivo confine tra i fondi contigui siti nel Comune di
Salerno, in località Brignano Inferiore, alla via Casa dei Pazzi, rispettivamente riportati nel catasto terreni del Comune de quo al foglio 16, p.lla 110 (di proprietà
) e p.lla 522 (appartenente, per la nuda proprietà a e, per il Pt_1 Controparte_1
diritto di usufrutto, ai Signori coniugi e ) è Controparte_2 Controparte_3
rappresentato dal muretto con recinzione e con la linea di confine graficamente evidenziata dal CTU con colore rosso nell'estratto di mappa catastale con sovrapposto rilievo topografico di cui in narrativa, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. accerta e dichiara che risulta errata la linea di confine riportata in Catasto ed evidenziata con linea blu nel richiamato estratto di mappa;
3. accerta e dichiara che, per effetto di quanto sopra, il suolo realmente acquistato dal
Sig. mediante l'atto di compravendita per Notar Parte_1 Persona_3
sottoscritto in Salerno in data 28/6/2016 (Rep. n. 43207 - Racc. n. 20285) e registrato
9 all'Agenzia delle Entrate di Salerno il 4/7/2016 al n. 7863 Serie 1T, confinante con il suolo acquistato dal sig. per la nuda proprietà, e dai signori Controparte_1 [...]
e , per l'usufrutto, con atto di compravendita del Controparte_2 CP_3
l0/l0/l987 per notaio (Rep. N. 191615 raccolta 17403) e registrato in Persona_4
Salerno il 28/10/1987 n.2288, consta della estensione effettiva di are 21.01;
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno, con esenzione di responsabilità, la trascrizione della presente sentenza unitamente all'estratto di mappa catastale, che ne costituirà parte integrante;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 27.02.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
10