Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1379
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza dell'ente impositore

    La Corte ha ritenuto che l'Ente impositore fosse decaduto dal potere di iscrivere a ruolo l'imposta accertata, poiché la cartella di pagamento è stata notificata oltre il termine di decadenza triennale decorrente dalla definitività degli avvisi di accertamento, anche considerando le sospensioni dovute all'emergenza Covid-19.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

    L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agente della Riscossione per tardiva costituzione della ricorrente è stata respinta, poiché l'abrogazione dell'art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992, prevista dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 220 del 2023, è applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, data successiva alla notifica del presente ricorso.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte non si è espressa sulla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, accogliendo il ricorso sulla base dell'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1379
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1379
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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