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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1379/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
ER MO, TO
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16546/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marino - Piazza Della Repubblica, 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marino.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240165467941000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240165467941000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 738/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Sig.ra Nominativo_1 per la Ricorrente 1. ha proposto impugnazione avverso la cartella n. 09720240165467941000 notificata a mezzo del servizio postale in data 01/07/2024 con cui le ha richiesto il pagamento dell'importo di €.
7.008,88 per omesso versamento della TARI-TEFA anni 2014-2015., e ne ha chiesto l'annullamento con vittorie di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Questioni sollevate: decadenza e l'illegittimità della cartella per violazione dell' art. 1, comma 163, della L.
296/2006, essendo alla data di notifica della cartella trascorso il termine triennale di decadenza decorrente dalla definitività dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituendosi ritualmente ha controdedotto evidenziando: a)
l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione di parte ricorrente attesa l'avvenuta abrogazione dell'art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992, prevista dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 220 del 2023, ed applicabile ai ricorsi notificati successivamente al 4 gennaio 2024; b) la propria carenza di legittimazione passiva sulla questione dedotta di competenza esclusiva dell'Ente impostore.
L'AdeR ha concluso, pertanto, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in via subordinata, per il rigetto nel merito dello stesso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, a parte ricorrente in data 1.07.2024 è stata notificata la cartella n. 09720240165467941000, emessa su ruoli n. 2024 / 7599 e n. 2024 / 7600 trasmessi da Comune di Marino per TARI - Tassa sui
Rifiuti euro 7.008,88.
L' eccezione sollevata dall'AdeR di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso non avendo l'odierna ricorrente tenuto conto della intervenuta abrogazione dell'art.17 bis della legge nr. 546/92 per effetto dell'entrata in vigore della previsione contenuta nell'art.2, comma 3, d.lgs. nr. 220/23, applicabile ai ricorsi notificati, come quello in esame, dopo il 4 gennaio 2024, è destituita di fondamento.
Il successivo art. 4 dello stesso decreto, infatti, differisce gli effetti dell'abrogazione de qua ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, tra cui rientra il presente giudizio.
Al contrario, l'eccezione sulla decadenza, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 163 della
L.296/2006 che recita: “ nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo” appare accoglibile.
Dalla documentazione prodotta appare provato che l'Ente impositore sia decaduto dal potere di iscrivere a ruolo l'imposta accertata.
Difatti, pur essendo stati gli avvisi di accertamento notificati in data 11/09/2017, gli stessi dovevano ritenersi definitivi alla data del 10/11/2017 e, da tale data, doveva computarsi il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.
In ragione di ciò, l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento entro
10/11/2020, mentre la notifica dell'atto riscossivo è avvenuta in data 01/07/2024 e quindi con estremo ritardo e questo anche tenuto conto del termine sospensivo massimo previsto dai vari decreti che si sono succeduti durante l'emergenza Covid.
Infatti, L'articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall'8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell'articolo 67 e dell'articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell'anno 2020.
La norma emergenziale, volta a mitigare l'impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L'ambiguità del dettato normativo ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.
Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e
AR (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l'equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva.
Dall'altro lato, corti come quella di AT (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.
Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 960/2025), secondo cui, la proroga non riguarderebbe solamente il primo anno ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività.
Secondo la Cassazione l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
La soccombente deve pagare le spese da liquidarsi in euro 800,00 da pagarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 800, oltre oneri accessori di legge se dovuti, da pagarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
ER MO, TO
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16546/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marino - Piazza Della Repubblica, 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marino.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240165467941000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240165467941000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 738/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Sig.ra Nominativo_1 per la Ricorrente 1. ha proposto impugnazione avverso la cartella n. 09720240165467941000 notificata a mezzo del servizio postale in data 01/07/2024 con cui le ha richiesto il pagamento dell'importo di €.
7.008,88 per omesso versamento della TARI-TEFA anni 2014-2015., e ne ha chiesto l'annullamento con vittorie di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Questioni sollevate: decadenza e l'illegittimità della cartella per violazione dell' art. 1, comma 163, della L.
296/2006, essendo alla data di notifica della cartella trascorso il termine triennale di decadenza decorrente dalla definitività dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituendosi ritualmente ha controdedotto evidenziando: a)
l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione di parte ricorrente attesa l'avvenuta abrogazione dell'art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992, prevista dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 220 del 2023, ed applicabile ai ricorsi notificati successivamente al 4 gennaio 2024; b) la propria carenza di legittimazione passiva sulla questione dedotta di competenza esclusiva dell'Ente impostore.
L'AdeR ha concluso, pertanto, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in via subordinata, per il rigetto nel merito dello stesso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, a parte ricorrente in data 1.07.2024 è stata notificata la cartella n. 09720240165467941000, emessa su ruoli n. 2024 / 7599 e n. 2024 / 7600 trasmessi da Comune di Marino per TARI - Tassa sui
Rifiuti euro 7.008,88.
L' eccezione sollevata dall'AdeR di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso non avendo l'odierna ricorrente tenuto conto della intervenuta abrogazione dell'art.17 bis della legge nr. 546/92 per effetto dell'entrata in vigore della previsione contenuta nell'art.2, comma 3, d.lgs. nr. 220/23, applicabile ai ricorsi notificati, come quello in esame, dopo il 4 gennaio 2024, è destituita di fondamento.
Il successivo art. 4 dello stesso decreto, infatti, differisce gli effetti dell'abrogazione de qua ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, tra cui rientra il presente giudizio.
Al contrario, l'eccezione sulla decadenza, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 163 della
L.296/2006 che recita: “ nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo” appare accoglibile.
Dalla documentazione prodotta appare provato che l'Ente impositore sia decaduto dal potere di iscrivere a ruolo l'imposta accertata.
Difatti, pur essendo stati gli avvisi di accertamento notificati in data 11/09/2017, gli stessi dovevano ritenersi definitivi alla data del 10/11/2017 e, da tale data, doveva computarsi il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.
In ragione di ciò, l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento entro
10/11/2020, mentre la notifica dell'atto riscossivo è avvenuta in data 01/07/2024 e quindi con estremo ritardo e questo anche tenuto conto del termine sospensivo massimo previsto dai vari decreti che si sono succeduti durante l'emergenza Covid.
Infatti, L'articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall'8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell'articolo 67 e dell'articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell'anno 2020.
La norma emergenziale, volta a mitigare l'impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L'ambiguità del dettato normativo ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.
Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e
AR (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l'equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva.
Dall'altro lato, corti come quella di AT (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.
Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 960/2025), secondo cui, la proroga non riguarderebbe solamente il primo anno ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività.
Secondo la Cassazione l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
La soccombente deve pagare le spese da liquidarsi in euro 800,00 da pagarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 800, oltre oneri accessori di legge se dovuti, da pagarsi al difensore dichiaratosi antistatario.