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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1774/2022
Oggi 05/11/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Martino Soave per la parte ricorrente personalmente presente;
• l'avv. Nicola Luciani per parte convenuta, che è personalmente presente in persona di nella veste di procuratore speciale dell' convenuto, Parte_1 CP_1 collegato da postazione separata;
• l'avv. Daniela Guarino per , che viene autorizzata a partecipare all'udienza in CP_2 presenza nell'ufficio del giudice per motivi organizzativi, nulla opponendo le parti. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_2
(Avv. SOAVE MARTINO)
Contro
Controparte_3
(Avv. COSTANTINO GIOVANNI)
Con la chiamata in causa di
CP_2
(Avv. GUARINO DANIELA)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società Parte_2
resistente, che liquida in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, e condanna alla rifusione delle Parte_2 spese di lite sostenute dall' , che liquida in complessivi euro 2.500,00 per CP_2
compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge se dovute;
3) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona, 5 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1774/2022
Oggi 05/11/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Martino Soave per la parte ricorrente personalmente presente;
• l'avv. Nicola Luciani per parte convenuta, che è personalmente presente in persona di nella veste di procuratore speciale dell' convenuto, Parte_1 CP_1 collegato da postazione separata;
• l'avv. Daniela Guarino per , che viene autorizzata a partecipare all'udienza in CP_2 presenza nell'ufficio del giudice per motivi organizzativi, nulla opponendo le parti. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_2
(Avv. SOAVE MARTINO)
Contro
Controparte_3
(Avv. COSTANTINO GIOVANNI)
Con la chiamata in causa di
CP_2
(Avv. GUARINO DANIELA)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società Parte_2
resistente, che liquida in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, e condanna alla rifusione delle Parte_2 spese di lite sostenute dall' , che liquida in complessivi euro 2.500,00 per CP_2
compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge se dovute;
3) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona, 5 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto