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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
Il Giudice Cinzia Ferreri, letti gli atti nel proc. n. 13103/2023 R.G.; lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti;
decide la causa a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Si comunichi.
Palermo, 17/02/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13103 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente tra
(avv. Filippo Polizzi); Parte_1
Attore
e in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Controparte_1
Alessandro Palmigiano);
Convenuto
Oggetto: responsabilità contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore , cittadino italiano e residente in Italia, ha agito per far valere la Parte_1
responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale della , con Controparte_1
sede nel Regno Unito, la quale, tramite il corpo docente e amministrativo, avrebbe adottato un comportamento discriminatorio nei confronti del proprio studente.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione Controparte_1
del Giudice Italiano essendo competente il Tribunale Inglese e del Galles.
L'eccezione è fondata.
L'art. 14 del contratto concluso tra le parti stabilisce che «Both and you agree to the non-exclusive jurisdiction of and to accept the authority of the courts of England and Wales» ossia
«Sia l' che l'utente accettano la giurisdizione non esclusiva e accettano l'autorità dei tribunali di
Inghilterra e Galles».
Trattasi di un patto di scelta del foro con esclusivo, in quanto le parti prorogano la giurisdizione in favore dei giudici di uno o più Stati, senza derogare dalla giurisdizione dei giudici di altri Stati.
Occorre allora verificare se il giudice italiano abbia giurisdizione in base all'art. 3 della Legge
31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).
2 Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, l'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, stabilisce che, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato.
La legge dello Stato italiano alla quale rinvia l'art. 6 del Regolamento n. 1215/2012 è costituita, appunto, dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il quale, al secondo comma, per le materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, "anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente", disciplina la giurisdizione secondo i criteri stabiliti dalla medesima Convenzione e dalle sue successive modificazioni in vigore per l'Italia.
Pertanto, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna non sia più un paese membro dell'Unione Europea, in tema di giurisdizione del giudice italiano sono applicabili in via generale i criteri di radicamento della giurisdizione stabiliti nella Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968 e dalle sue successive modificazioni, in virtù del rinvio che la legge italiana fa ad essa.
In conclusione, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno
Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE)
n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass. S.U. n. 18299/2021).
Ciò premesso, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 per le controversie in materia contrattuale individua l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo, salvo diversa convenzione, nel caso della compravendita di beni, consiste nel luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi (come nella specie), si identifica col luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Come chiarito dalla giurisprudenza, assume rilievo determinante, ai fini della giurisdizione, il concetto di "prestazione caratteristica", ossia l'obbligazione che caratterizza il contratto cui accede l'obbligazione risarcitoria (Cass. S.U. n. 21191/09; Cass. S.U. n. 23593/2010), onde, nel caso di specie, avendo avuto la prestazione didattica integrale esecuzione nel Regno Unito, ove la convenuta ha la sede, il giudice competente a conoscere dell'instaurata controversia non può che essere quello di
Inghilterra, con riguardo a tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto (ivi compresa quella strettamente risarcitoria conseguente ad un preteso inesatto adempimento dell'obbligazione).
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ipotizzando la natura extracontrattuale della prestazione, atteso che il luogo dell'"evento dannoso", ai sensi dell'art. 5 n. 3 della Convenzione di
3 Bruxelles, è sia il luogo ove l'azione o l'omissione è stata compiuta, sia il luogo del cd. "danno iniziale", con conseguente esclusione - ai soli fini della giurisdizione - dei cd. "danni conseguenza" (Cass. S.U. n.
23593/2010).
Non è condivisibile l'assunto di parte attrice, secondo cui, rivestendo egli la qualità di consumatore, sussisterebbe la giurisdizione del giudice italiano in base all'art. 18 del Regolamento
(UE) n. 1215/2012, ai sensi del quale “l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore”.
Invero, ai sensi dell'art 17 “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività”.
Risulta evidente che, avendo la convenuta espletato la propria attività nel Regno Unito, ed esulando il contratto dal novero delle previsioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 17 (che radicano sempre la giurisdizione nel luogo di domicilio del consumatore), è possibile affermare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana solo nel caso in cui si dimostri che l'attività professionale sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro di domicilio del consumatore o verso una pluralità di
Stati che comprende tale Stato membro.
La Corte di Giustizia UE grande sezione, (con riferimento all'art. 15, n. 1, lett. c), Reg. n.
44/2001 previgente, il cui contenuto è identico all'art. 17, par. 1, lett. c), Reg. UE n. 1215/2012), ha precisato che la nozione di attività «diretta verso» lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato dev'essere interpretata in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne la piena efficacia
(CGUE, n. 585/2010).
In particolare, la norma ha sostituito le precedenti nozioni di “proposta specifica” e di
“pubblicità” di cui all'art. 13 della Convenzione di Bruxelles, con l'espressione ampia “ogni mezzo” e ciò in un'ottica di rafforzamento della tutela del consumatore, imposta dallo sviluppo delle
4 comunicazioni Internet, che rende più difficile la determinazione del luogo in cui sono stati compiuti gli atti necessari ai fini della conclusione del contratto.
Il giudice UE ha, altresì, precisato che non necessariamente il fatto che il professionista effettui la pubblicità della propria attività a mezzo Internet deponga per la specifica volontà di indirizzare la stessa all'estero, e ciò in ragione del fatto che tale forma di comunicazione ha per sua natura portata mondiale, e che quindi una pubblicità effettuata su un sito Internet da parte di un commerciante è accessibile, in linea di principio, in tutti gli Stati, senza necessità di un dispiego di risorse supplementari e indipendentemente dalla volontà del commerciante di rivolgersi o meno a consumatori al di fuori dello Stato in cui sia stabilito.
Ai fini dell'applicabilità della normativa a tutela del consumatore, occorre allora verificare se, prima dell'eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, vi fossero indizi che evidenziavano che il professionista intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori.
La Corte di Giustizia ha precisato che “Tra gli indizi che consentono di stabilire se un'attività sia «diretta verso» lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore risiede figurano tutte le espresse manifestazioni di volontà di avviare rapporti commerciali con i consumatori di detto Stato membro” e che tra le altre espresse manifestazioni di tale volontà del commerciante figura
“l'indicazione secondo cui questi offre i propri servizi ovvero i propri beni in uno o più Stati membri specificamente indicati”, “l'impegno di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su
Internet presso il gestore di un motore di ricerca al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in Stati membri differenti l'accesso al sito del commerciante”. Altri indizi idonei a dimostrare l'esistenza di un'attività «diretta verso» lo Stato membro di domicilio del consumatore, sono la natura internazionale dell'attività de qua, quali talune attività turistiche, la menzione di recapiti telefonici con indicazione del prefisso internazionale, l'utilizzazione della denominazione di un sito di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito, ad esempio «.de» o, ancora, l'utilizzazione di denominazioni di siti di primo livello neutri quali «.com» o «.eu»,
l'indicazione di itinerari a partire da uno o più altri Stati membri verso il luogo della prestazione dei servizi nonché la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri diversi, in particolare mediante la presentazione di testimonianze provenienti dai clienti medesimi. Ancora, se il sito Internet consenta ai consumatori di utilizzare lingue o monete diverse, la lingua e/o la moneta possono assumere rilevanza e costituire un indizio che consenta di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso altri Stati membri.
5 Come chiarito dalla Suprema Corte il giudice deve verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale sulla base degli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende (Cass. S.U. n. 15364/2024), sempre che il materiale probatorio sia stato versato in atti nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti non emergono indizi che consentano di ritenere che la abbia diretto la propria attività verso l'Italia né l'attore ha formulato richieste istruttorie in tal senso, non essendo indizio sufficiente la circostanza che la convenuta abbia un proprio sito internet.
Invero, la pubblicazione sul sito internet non implica di per sé un'attività rivolta ad una pluralità di Stati, compreso quello in cui l'attore era residente. Mentre nel contratto e dalla ulteriore documentazione emerge l'utilizzazione della denominazione del sito .uk e la menzione di recapiti telefonici senza indicazione del prefisso internazionale, inoltre nel documento n. 2 prodotto dall'attore vi è il riferimento ad altri paesi Europei ma non all'Italia. Infine, non può tenersi conto dei link richiamati dall'attore nelle note di trattazione scritta del 07/02/2025, trattandosi di un elemento di prova introdotto dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM
55/2014.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
condanna l'attore alla rifusione a favore di parte convenuta delle spese del giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Palermo, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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