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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/12/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1290 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a IL (ME) il 20/10/1970 Parte_1
E
, n. a IL (ME) il 19/08/1972, Parte_2
rappresentati dall'avv. COPPOLINO GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , premesso Parte_1 Parte_2
di avere contratto matrimonio civile il 05/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IL;
che dall'unione non erano nati figli;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 15 settembre 2020; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
1 era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 05/05/2011
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IL, tra
[...]
e , come generalizzati in Parte_1 Parte_2 intestazione, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di IL di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 18/12/25.
Il Presidente est. (Antonino Orifici)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1290 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a IL (ME) il 20/10/1970 Parte_1
E
, n. a IL (ME) il 19/08/1972, Parte_2
rappresentati dall'avv. COPPOLINO GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , premesso Parte_1 Parte_2
di avere contratto matrimonio civile il 05/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IL;
che dall'unione non erano nati figli;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 15 settembre 2020; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
1 era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 05/05/2011
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IL, tra
[...]
e , come generalizzati in Parte_1 Parte_2 intestazione, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di IL di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 18/12/25.
Il Presidente est. (Antonino Orifici)
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