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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1936/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1936/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Emanuele ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio di quest'ultimo, in Nicosia Piazzetta Leone II n.4;
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.12.2022, la ricorrente di cui in epigrafe si rivolgeva al Giudice
del Lavoro del Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso l' ordinanza di ingiunzione
1023533 prot. INPS.2800.10/11/2022.0137919, relativa all'annualità 2016, notificatale il 28/11/2022
con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di €.10.006,60, oltre spese di notifica, in esito all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relativa all'anno
2016; con essa l'Inps aveva irrogato la sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, con L. 638/83, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 8/16.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per omessa notifica dell'atto prodromico ( accertamento).
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS rassegnando che il competente Ufficio amministrativo della Sede di Enna aveva provveduto a rettificare l'Ordinanza in argomento.
Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
L'INPS ha rassegnato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo
23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 161,12. Il ricorrente pur a fronte della rettifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e della rideterminazione dell'importo ingiunto nella misura ridotta non ha provveduto al pagamento di cui sopra di guida che risulta preclusa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In seno alle note conclusionali il ricorrente ha dichiarato di insistere nei motivi di ricorso.
Segnatamente ha insistito nell'unico motivo afferente alla denunciata omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Ciò posto il ricorso va rigettato.
L' ha infatti offerto riprova della intervenuta notifica dell'accertamento della violazione CP_2
prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Segnatamente, l'accertamento risulta notificato all'opponente, in data 22.05.2018 (vedi avviso di ricevimento recante la sottoscrizione della ricorrente).
Sul punto, peraltro, ovvero in ordine alla regolarità della suddetta notifica, nessuna contestazione specifica è stata mossa dall'opponente nella prima difesa utile. Ed invero le difese della si Pt_1
appuntano sulla pretesa tardività della produzione documentale in esame, laddove invece il deposito di tali documenti, per quanto successivo a quello della memoria di costituzione, giacchè intervenuto
(il 06.03.2024) nel rispetto del termine di cui all'art 416 cpc ( 10 gg antecedenti la prima udienza fissata per il giorno 19.03.2024), deve ritenersi rituale e tempestivo, tanto più che in seno alla memoria di costituzione (depositata già in data 28.02.2024) l'INPS deduceva di aver chiesto al competente
Ufficio amministrativo della Sede Inps di Enna la trasmissione di tutta la documentazione afferente
l'ordinanza-ingiunzione opposta (anche al fine di verificare se sussistano i presupposti per
“rettificare” l'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 23, DL 48/23 nonché ai sensi del Messaggio
Inps n.1931/2023) e si riservava di versare in atti la predetta documentazione, come di fatto poi avvenuto. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite considerata la rettifica degli importi in corso di causa vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Rigetta il ricorso confermando l'ordinanza ingiunzione rettificata;
compensa le spese.
Enna, 08.04.2025.