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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12907/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.04.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti Mariangela Lavorano e Anna Maria Saporito presso le quali ha eletto domicilio telematico contro
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Antonietta Cocuzzo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ID AN (PZ) il 6 ottobre 2007
(anno 2007, atto n. 16, parte II, serie A)
separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2730/2023 del 15.03.2023
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 04.04.2024 la Sig.ra ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig.
l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, la regolamentazione CP_1 Pt_2 Pt_3 delle visite padre-figli, porre a carico del marito l'obbligo di contribuire sia al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 06.1.2024 si è costituita in giudizio il Sig. , il quale si è CP_1 associato alla domanda di divorzio e di affidamento esclusivo dei figli minori ma si è opposto alle restanti domande della ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 29 ottobre 2024, hanno raggiunto un accordo per la risoluzione complessiva della controversia ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiararsi, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a ID AN (PZ) tra i signori Parte_1
e in data 6 ottobre 2007, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
ID AN (PZ) al n. 16, Parte II, Serie A, anno 2007;
2) i due figli minorenni, e , rimangono affidati in via esclusiva alla madre con Pt_2 Pt_3 collocamento presso la di lei abitazione, sita in Milano alla via Bruzzesi n. 41, ang. via Savona n.120;
3) in merito al diritto di visita e di permanenza dei minori con il padre, quest'ultimo potrà vedere, incontrare e tenere con sé i due figli ogni qualvolta lo stesso potrà recarsi a Milano (per fine settimana, ponti e festività), compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi dei figli ed in ogni caso previo accordo con la madre e fatta salva la facoltà per la signora di regolamentare Pt_1 modalità e tempistiche degli incontri padre/figli;
4) per i periodi di vacanza più lunghi come Natale, Pasqua e le vacanze estive, i genitori si accorderanno di volta in volta sui tempi e le modalità di incontro e permanenza dei figli con il padre, avendo cura di concordarli almeno 15 giorni prima dell'inizio delle vacanze e di garantire ad anni alterni la permanenza del giorno di Natale e di Pasqua con il padre;
5) il contributo per il mantenimento dei due figli, posto a carico di , viene quantificato CP_1 in € 800 mensili (€ 400 per ciascun figlio) comprensivo delle spese straordinarie. Il contributo paterno al mantenimento verrà corrisposto dal padre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità, con le seguenti modalità: € 700 verranno versati a mezzo bonifico bancario alla signora e la somma residua di € 100 sarà versata direttamente ai figli, tramite una ricarica Parte_1 su carta ricaricabile di € 50 per ciascun figlio, per un totale di € 800 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) l'assegno unico per i figli minori sarà interamente percepito dalla signora quale Parte_1 genitore affidatario esclusivo dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto la conversione del rito e hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha assegnando all'uopo termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 18.12.2024 il Giudice delegato, dato atto del deposito di note scritte depositate nei termini prescritti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto a ID
AN (PZ) in data 6 ottobre 2007 (anno 2007, atto n. 16, parte II, serie A), tra i signori e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ID AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Potenza dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.04.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti Mariangela Lavorano e Anna Maria Saporito presso le quali ha eletto domicilio telematico contro
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Antonietta Cocuzzo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ID AN (PZ) il 6 ottobre 2007
(anno 2007, atto n. 16, parte II, serie A)
separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2730/2023 del 15.03.2023
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 04.04.2024 la Sig.ra ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig.
l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, la regolamentazione CP_1 Pt_2 Pt_3 delle visite padre-figli, porre a carico del marito l'obbligo di contribuire sia al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 06.1.2024 si è costituita in giudizio il Sig. , il quale si è CP_1 associato alla domanda di divorzio e di affidamento esclusivo dei figli minori ma si è opposto alle restanti domande della ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 29 ottobre 2024, hanno raggiunto un accordo per la risoluzione complessiva della controversia ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiararsi, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a ID AN (PZ) tra i signori Parte_1
e in data 6 ottobre 2007, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
ID AN (PZ) al n. 16, Parte II, Serie A, anno 2007;
2) i due figli minorenni, e , rimangono affidati in via esclusiva alla madre con Pt_2 Pt_3 collocamento presso la di lei abitazione, sita in Milano alla via Bruzzesi n. 41, ang. via Savona n.120;
3) in merito al diritto di visita e di permanenza dei minori con il padre, quest'ultimo potrà vedere, incontrare e tenere con sé i due figli ogni qualvolta lo stesso potrà recarsi a Milano (per fine settimana, ponti e festività), compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi dei figli ed in ogni caso previo accordo con la madre e fatta salva la facoltà per la signora di regolamentare Pt_1 modalità e tempistiche degli incontri padre/figli;
4) per i periodi di vacanza più lunghi come Natale, Pasqua e le vacanze estive, i genitori si accorderanno di volta in volta sui tempi e le modalità di incontro e permanenza dei figli con il padre, avendo cura di concordarli almeno 15 giorni prima dell'inizio delle vacanze e di garantire ad anni alterni la permanenza del giorno di Natale e di Pasqua con il padre;
5) il contributo per il mantenimento dei due figli, posto a carico di , viene quantificato CP_1 in € 800 mensili (€ 400 per ciascun figlio) comprensivo delle spese straordinarie. Il contributo paterno al mantenimento verrà corrisposto dal padre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità, con le seguenti modalità: € 700 verranno versati a mezzo bonifico bancario alla signora e la somma residua di € 100 sarà versata direttamente ai figli, tramite una ricarica Parte_1 su carta ricaricabile di € 50 per ciascun figlio, per un totale di € 800 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) l'assegno unico per i figli minori sarà interamente percepito dalla signora quale Parte_1 genitore affidatario esclusivo dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto la conversione del rito e hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha assegnando all'uopo termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 18.12.2024 il Giudice delegato, dato atto del deposito di note scritte depositate nei termini prescritti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto a ID
AN (PZ) in data 6 ottobre 2007 (anno 2007, atto n. 16, parte II, serie A), tra i signori e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ID AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Potenza dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato