TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3175/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3175/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3175 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, n.q. F.G.V.S, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv Luigi Tuccillo e con questi elettiva- mente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli (NA) alla via
San Tommaso D'Acquino n.15;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Franco Roberti e presso di questi elettivamente domiciliato in Maddaloni
(CE) alla via Roma n. 42;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
03.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, le , n.q., F.G.V.S., con- Controparte_1
2
venivano in giudizio il al fine di sentir dichiarare la riforma Controparte_2 della sentenza n. 161/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Maddaloni, depositata in Cancelleria in data 04.04.2024 nella parte in cui dichiarava la contumacia dell'appellante compagnia e, per l'effetto, la condannava al ri- sarcimento dei danni subiti a causa del sinistro oggetto del giudizio e alla re- fusione delle spese di lite.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure aveva errato nel dichiarare la contumacia della convenuta compagnia, atteso che, la stessa veniva a conoscenza del procedimento svoltosi solo a seguito della notifica della sentenza da parte del procuratore della
contro
- parte in data 10.04.2024. 2. Il Giudice di prime cure non effettuava corret- tamente il dovuto controllo di regolare instaurazione del contraddittorio dando per “buono” il deposito di un atto di citazione a comparire asserita- mente notificato a mezzo pec in data 02.09.2019 alle ore 11:20; 3. Il Giudice di prime cure ha errato nel non constatare che il carteggio depositato era privo della asseverazione, sottoscritta dal legale costituito in giudizio nell'interesse del sig. , di conformità della copia cartacea Controparte_2 dell'atto notificato in formato telematico via PEC;
4. Il Giudice di prime cu- re non rilevava la contraddizione tra la data di presunta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero 02.09.2019 e, la data del rilascio della procura alle liti, ovvero 20.09.2019 che, risulta essere la medesima data di deposito indicata sulla relata di notifica a mezzo pec dell'atto di citazione.
5. L'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non ha reso possibile la conoscenza del giudizio alla compagnia convenuta e, pertanto, tutti gli atti successivi alla stessa, compresa la sentenza impugnata sono inesistenti e, pertanto, nulli in quanto svolti in assenza di contraddito- rio integro.
6. Chiede la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
IN VIA PRELIMINARE, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecuti- va e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
NEL MERITO. 2) Accertare e dichia- rare l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
3) per l'effetto, annullare la sentenza n. 161/2024 del Giudice di Pace di Mad- daloni, dott.ssa Emanuela Cariati, emessa il giorno 02.04.2024 all'esito del procedimen- to civile recante N.R.G. 1964/2019 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in da- ta 04.04.2024; 4) n via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della notifica
3
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
5) per l'effetto, emettere sen- tenza di rimessione della causa al Giudice di Pace di Maddaloni ai sensi dell'art. 354
c.p.c.; 6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE, il difetto dei presupposti ex art 351 c.p.c. per richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva in quanto la somma di € 5.300,00 come da sentenza emessa è esigua per una compagnia come quella convenu- ta/appellante e, altresì, in quanto tale somma è stata già liquidata dalla com- pagnia spontaneamente in data 24.04.c.a., ovvero prima della notifica dell'appello; 2) L'atto di citazione veniva regolarmente notificato e corredato dalle relative notifiche come si può accertare dalla documentazione conte- nuta nel fascicolo di primo grado;
3) La procura post datata rispetto alla no- tifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è un semplice errore di battitura, 20.09 in luogo di 02.09.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRELI-
MINARE, 1. Rigettare, se ancora richiesta e per gli assorbenti motivi, la sospensione dell'esecuzione della sentenza de qu;
NEL MERITO, 2. Rigettare l'atto di appello odierno poiché inammissibile oltre che infondato nel merito;
3. Condannare la parte ricor- rente alle spese di giudizio, in conformità alle evidenti argomentazioni, ampiamente com- provate e/o documentate in atti, con richiesta di attribuzione al procuratore antistatario.
Nel merito l'appello è fondato.
In via preliminare si osserva che il presente giudizio verte unicamente sulla regolarità o meno della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Invero, la società n.q. F.G.V.S., ha chiesto di accertare e di- Controparte_1 chiarare la nullità della sentenza impugnata per irregolarità della notifica dell'atto di citazione e conseguente violazione del principio del contraddit- torio.
In particolare, la società in seguito alla notifica della sentenza impugnata ef- fettuava dei controlli presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Maddaloni.
A tal proposito, rilevava che nel giudizio di primo grado la controparte ave- va depositato un atto di citazione a comparire dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Maddaloni per l'udienza del 04.11.2019, asseritamente notificato a mezzo PEC alla – F.G.V.S. in data 02.09.2019, ore Controparte_1
11,20. Tale deposito veniva dichiarato idoneo dal Giudice di prime cure ai
4
fini della dichiarazione di contumacia della società, nonostante l'assenza dal- la asseverazione, sottoscritta dal legale costituito in giudizio nell'interesse del sig. , di conformità della copia cartacea dell'atto notificato Controparte_2 in formato telematico via PEC, richiesta ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, commi 1 bis ed 1 ter, della Legge n. 53/94 e 16 undecies, comma 1, del D.L.
n. 179/2012.
Orbene, codesto Tribunale, valutata la documentazione di primo grado, nonché la documentazione depositata in questo giudizio da parte appellata, ritiene non provata l'esistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado nei confronti della società odierna appellante, stante l'assenza sia dell'asseverazione di conformità della copia cartacea e sia dei fi- le xmls.
Sul punto va richiamata la sentenza della Cassazione secondo la quale “ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9 (ed avuto riguardo anche all'art.
19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della no- tifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml". Solo qualora non si possa procedere al deposito con mo- dalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del 1994, cit., art. 9, comma 1-bis). Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di po- sta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, comma 3, c.p.c.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato.
La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 11, che prevede ap- punto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notifica- zioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed
5
oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.
Pertanto, nell'ipotesi in cui - come nella fattispecie in esame - la notifica te- lematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale. Tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario - nel senso che questi ne abbia avuto notizia - sia stato portato nella sua disponi- bilità appunto nella sua interezza.
La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando - ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (co- me, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritra- smettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) - viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario. Vicever- sa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accet- tazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova”.
Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato ".eml" e ".msg", la appellante ha dedotto di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo dopo aver ricevuto a mezzo pec, la notifica della stessa in data 10.04.2024 da parte del difensore dell'appellato.
In mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte de- stinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in oppo- sizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare
6
appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vi- zio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC.
Deve quindi ritenersi la inesistenza della notifica, anche alla luce della sen- tenza della Suprema Corte a sezioni unite Cassazione civile, sez. un.,
20/07/2016, n. 14917 in quanto è stata realizzata un'attività priva degli ele- menti costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabi- le come notificazione.
Orbene “In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione che deduca esclusivamente il vizio processuale, avendo l'appel- lante l'onere di proporre anche le censure relative al merito della causa solo in caso di nul- lità e non anche di inesistenza della notificazione” (Cassazione civile, sez. III,
20/10/2016, n. 21219).
Ed ancora “La elencazione delle ipotesi in cui, ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c., la causa deve essere rimessa dal giudice di appello a quello di primo grado ha carattere tassa- tivo. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando il giudice di appello rileva non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (contemplata dall'art. 354, comma 1, c.p.c.) bensì l'inesistenza della stessa notificazione (ipotesi non contemplata dalla predetta norma) il giudice di appello deve limitarsi a dichiarare la nul- lità del primo giudizio e della conseguente sentenza, senza rimettere la causa al giudice di prime cure” (Cassazione civile, sez. III, 18/09/2007, n. 19358).
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente dichia- razione di inesistenza della notifica introduttiva del giudizio e, per l'effetto, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
Alla riforma del titolo di prime cure consegue la condanna dell'appellata e del difensore dichiaratosi anticipatorio, anche se non evocato in giudizio
Cassazione n. 9280/2019, alla restituzione di quanto ricevuto in ragione del- la sentenza impugnata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
7
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
In accoglimento dell'appello, dichiara, la nullità della sentenza impugnata ed assegna i termini di legge per la riassunzione del giudizio;
Condanna e l'avv.to Franco Roberti, quale procuratore Controparte_2 dichiaratosi anticipatario nel giudizio di prime cure, alla restituzione del- le somme ricevute dall'appellante in ragione della sentenza impugnata;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in fa- Controparte_2 vore delle , n.q. F.G.V.S., che liquida in € 1.278,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 03.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
8
n. 3175/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3175/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3175 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, n.q. F.G.V.S, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv Luigi Tuccillo e con questi elettiva- mente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli (NA) alla via
San Tommaso D'Acquino n.15;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Franco Roberti e presso di questi elettivamente domiciliato in Maddaloni
(CE) alla via Roma n. 42;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
03.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, le , n.q., F.G.V.S., con- Controparte_1
2
venivano in giudizio il al fine di sentir dichiarare la riforma Controparte_2 della sentenza n. 161/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Maddaloni, depositata in Cancelleria in data 04.04.2024 nella parte in cui dichiarava la contumacia dell'appellante compagnia e, per l'effetto, la condannava al ri- sarcimento dei danni subiti a causa del sinistro oggetto del giudizio e alla re- fusione delle spese di lite.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure aveva errato nel dichiarare la contumacia della convenuta compagnia, atteso che, la stessa veniva a conoscenza del procedimento svoltosi solo a seguito della notifica della sentenza da parte del procuratore della
contro
- parte in data 10.04.2024. 2. Il Giudice di prime cure non effettuava corret- tamente il dovuto controllo di regolare instaurazione del contraddittorio dando per “buono” il deposito di un atto di citazione a comparire asserita- mente notificato a mezzo pec in data 02.09.2019 alle ore 11:20; 3. Il Giudice di prime cure ha errato nel non constatare che il carteggio depositato era privo della asseverazione, sottoscritta dal legale costituito in giudizio nell'interesse del sig. , di conformità della copia cartacea Controparte_2 dell'atto notificato in formato telematico via PEC;
4. Il Giudice di prime cu- re non rilevava la contraddizione tra la data di presunta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero 02.09.2019 e, la data del rilascio della procura alle liti, ovvero 20.09.2019 che, risulta essere la medesima data di deposito indicata sulla relata di notifica a mezzo pec dell'atto di citazione.
5. L'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non ha reso possibile la conoscenza del giudizio alla compagnia convenuta e, pertanto, tutti gli atti successivi alla stessa, compresa la sentenza impugnata sono inesistenti e, pertanto, nulli in quanto svolti in assenza di contraddito- rio integro.
6. Chiede la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
IN VIA PRELIMINARE, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecuti- va e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
NEL MERITO. 2) Accertare e dichia- rare l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
3) per l'effetto, annullare la sentenza n. 161/2024 del Giudice di Pace di Mad- daloni, dott.ssa Emanuela Cariati, emessa il giorno 02.04.2024 all'esito del procedimen- to civile recante N.R.G. 1964/2019 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in da- ta 04.04.2024; 4) n via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della notifica
3
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
5) per l'effetto, emettere sen- tenza di rimessione della causa al Giudice di Pace di Maddaloni ai sensi dell'art. 354
c.p.c.; 6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE, il difetto dei presupposti ex art 351 c.p.c. per richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva in quanto la somma di € 5.300,00 come da sentenza emessa è esigua per una compagnia come quella convenu- ta/appellante e, altresì, in quanto tale somma è stata già liquidata dalla com- pagnia spontaneamente in data 24.04.c.a., ovvero prima della notifica dell'appello; 2) L'atto di citazione veniva regolarmente notificato e corredato dalle relative notifiche come si può accertare dalla documentazione conte- nuta nel fascicolo di primo grado;
3) La procura post datata rispetto alla no- tifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è un semplice errore di battitura, 20.09 in luogo di 02.09.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRELI-
MINARE, 1. Rigettare, se ancora richiesta e per gli assorbenti motivi, la sospensione dell'esecuzione della sentenza de qu;
NEL MERITO, 2. Rigettare l'atto di appello odierno poiché inammissibile oltre che infondato nel merito;
3. Condannare la parte ricor- rente alle spese di giudizio, in conformità alle evidenti argomentazioni, ampiamente com- provate e/o documentate in atti, con richiesta di attribuzione al procuratore antistatario.
Nel merito l'appello è fondato.
In via preliminare si osserva che il presente giudizio verte unicamente sulla regolarità o meno della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Invero, la società n.q. F.G.V.S., ha chiesto di accertare e di- Controparte_1 chiarare la nullità della sentenza impugnata per irregolarità della notifica dell'atto di citazione e conseguente violazione del principio del contraddit- torio.
In particolare, la società in seguito alla notifica della sentenza impugnata ef- fettuava dei controlli presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Maddaloni.
A tal proposito, rilevava che nel giudizio di primo grado la controparte ave- va depositato un atto di citazione a comparire dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Maddaloni per l'udienza del 04.11.2019, asseritamente notificato a mezzo PEC alla – F.G.V.S. in data 02.09.2019, ore Controparte_1
11,20. Tale deposito veniva dichiarato idoneo dal Giudice di prime cure ai
4
fini della dichiarazione di contumacia della società, nonostante l'assenza dal- la asseverazione, sottoscritta dal legale costituito in giudizio nell'interesse del sig. , di conformità della copia cartacea dell'atto notificato Controparte_2 in formato telematico via PEC, richiesta ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, commi 1 bis ed 1 ter, della Legge n. 53/94 e 16 undecies, comma 1, del D.L.
n. 179/2012.
Orbene, codesto Tribunale, valutata la documentazione di primo grado, nonché la documentazione depositata in questo giudizio da parte appellata, ritiene non provata l'esistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado nei confronti della società odierna appellante, stante l'assenza sia dell'asseverazione di conformità della copia cartacea e sia dei fi- le xmls.
Sul punto va richiamata la sentenza della Cassazione secondo la quale “ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9 (ed avuto riguardo anche all'art.
19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della no- tifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml". Solo qualora non si possa procedere al deposito con mo- dalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del 1994, cit., art. 9, comma 1-bis). Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di po- sta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, comma 3, c.p.c.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato.
La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 11, che prevede ap- punto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notifica- zioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed
5
oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.
Pertanto, nell'ipotesi in cui - come nella fattispecie in esame - la notifica te- lematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale. Tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario - nel senso che questi ne abbia avuto notizia - sia stato portato nella sua disponi- bilità appunto nella sua interezza.
La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando - ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (co- me, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritra- smettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) - viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario. Vicever- sa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accet- tazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova”.
Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato ".eml" e ".msg", la appellante ha dedotto di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo dopo aver ricevuto a mezzo pec, la notifica della stessa in data 10.04.2024 da parte del difensore dell'appellato.
In mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte de- stinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in oppo- sizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare
6
appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vi- zio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC.
Deve quindi ritenersi la inesistenza della notifica, anche alla luce della sen- tenza della Suprema Corte a sezioni unite Cassazione civile, sez. un.,
20/07/2016, n. 14917 in quanto è stata realizzata un'attività priva degli ele- menti costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabi- le come notificazione.
Orbene “In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione che deduca esclusivamente il vizio processuale, avendo l'appel- lante l'onere di proporre anche le censure relative al merito della causa solo in caso di nul- lità e non anche di inesistenza della notificazione” (Cassazione civile, sez. III,
20/10/2016, n. 21219).
Ed ancora “La elencazione delle ipotesi in cui, ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c., la causa deve essere rimessa dal giudice di appello a quello di primo grado ha carattere tassa- tivo. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando il giudice di appello rileva non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (contemplata dall'art. 354, comma 1, c.p.c.) bensì l'inesistenza della stessa notificazione (ipotesi non contemplata dalla predetta norma) il giudice di appello deve limitarsi a dichiarare la nul- lità del primo giudizio e della conseguente sentenza, senza rimettere la causa al giudice di prime cure” (Cassazione civile, sez. III, 18/09/2007, n. 19358).
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente dichia- razione di inesistenza della notifica introduttiva del giudizio e, per l'effetto, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
Alla riforma del titolo di prime cure consegue la condanna dell'appellata e del difensore dichiaratosi anticipatorio, anche se non evocato in giudizio
Cassazione n. 9280/2019, alla restituzione di quanto ricevuto in ragione del- la sentenza impugnata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
7
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
In accoglimento dell'appello, dichiara, la nullità della sentenza impugnata ed assegna i termini di legge per la riassunzione del giudizio;
Condanna e l'avv.to Franco Roberti, quale procuratore Controparte_2 dichiaratosi anticipatario nel giudizio di prime cure, alla restituzione del- le somme ricevute dall'appellante in ragione della sentenza impugnata;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in fa- Controparte_2 vore delle , n.q. F.G.V.S., che liquida in € 1.278,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 03.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
8