CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7419 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies ult. comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6614/2021 e vertente TRA Parte_1
(Avv. Nicoletta Rauseo)
PARTE APPELLANTE E
CP_1
(Avv. Alessia Alesii) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9495/2021 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9495/2021, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di relativamente alla domanda proposta dalla CP_1
, ora Parte_2 [...]
- al fine di ottenere l'indennizzo, ai sensi Parte_1 dell'art. 26 della Legge 11.2.1992, n. 157, per i danni provocati dalla fauna selvatica - negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 - sui terreni, dalla stessa società condotti in affitto, situati nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e ricadenti (in parte) all'interno del Comune di CP_1
La ha proposto Parte_1 appello e ha chiesto: 1) di condannare al pagamento in suo favore CP_1 dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 26 della Legge 11.2.1992 n. 157, per “i danni provocati da fauna selvatica negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sui terreni condotti in affitto dall'istante, nella misura complessiva di € 222.190,00, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto”; 2) di condannare “alle spese di lite del doppio grado, tenendo CP_1 anche conto di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. per il rifiuto ingiustificato a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 Legge n. 162/14”. , costituitasi, ha domandato che l'appello fosse dichiarato CP_1 inammissibile o infondato e quindi rigettato, con spese di lite del doppio grado. La causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. comma e 275 bis c.p.c..
Il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Parte_3 così motivando: “Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 394/1991 e dall'articolo
[...]
34 della Legge Regionale 29/1997, si prevedeva che le aree naturalistiche regionali provvedessero all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni all'interno dei loro confini. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della legge del 1991, le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più' ecosistemi importanti per le diversità' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. Negli statuti di istituzione si prevedono gli organismi gestori, composti preferenzialmente da soggetti incardinati negli enti del cui territorio queste aree fanno parte. Ai sensi dell'articolo 22 si prevede la compartecipazione delle Province delle Parte_4
e dei Comuni sia all'istituzione che alla gestione delle aree protette. Ed è il
[...] regolamento a stabilire le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno. Analogamente, le aree protette regionali possono corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni”. Ha specificato che: “Il Regolamento adottato dalla Provincia di (Delibera n.122 del 13.3.2006) disciplina l'indennizzo dei danni alle aziende CP_1 agricole ricadenti sul territorio della Provincia di l'accertamento, la valutazione CP_1
e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono rimessi alla Provincia di secondo i criteri di valutazione indicati nello stesso CP_1 provvedimento. Come disposto dalla L. 56 /2014 - disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni - in data 05 ottobre 2014 è stato eletto, con un procedimento di secondo grado, il Consiglio della
[...]
, il nuovo ente che dal 1° gennaio 2015 subentra alla Parte_5
Provincia . Ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 legge 56/2014 da questa data Pt_3 le città' metropolitane sono subentrate alle province omonime e succedute ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità' interno;
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città' metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46”. Sul punto ha concluso che: “appare evidente che la richiesta indennizzatoria avrebbe dovuto esser rivolta nei confronti della , il nuovo ente che, subentrato nella Parte_5 gestione dell'area naturalistica da cui provengono gli animali selvatici, è competente per l'accertamento e la liquidazione degli stessi: non né il CP_1 CP_2
”. Lo stesso Tribunale ha argomentato che l'appellante avrebbe richiesto
[...] non un indennizzo, bensì il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Infine, sempre relativamente al profilo della legittimazione passiva in materia di danni cagionati da fauna selvatica, ha osservato che, nel tempo, si sono fronteggiate opposte tesi fino a giungere, con la sentenza n. 7969/20 e l'Ordinanza n. 8206/21 della Suprema Corte, al principio – ormai consolidato – che la legittimazione passiva spetta esclusivamente alle Regioni. La parte appellante ha censurato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi. Con il primo “La legittimazione passiva di ” l'appellante ha CP_1 censurato la sentenza del Tribunale di Roma sostenendo che: 1) la legittimazione passiva (a differenza di quanto erroneamente ritenuto) spettasse al Parte_3 in quanto i terreni oggetto di causa erano ricompresi all'interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, istituita con Decreto Ministeriale del 29.3.1996 il quale all'art. 5 (Organismo di gestione) ha previsto che “la gestione della riserva è affidata ai comuni di e per le aree di rispettiva competenza”; 2) il mutamento CP_1 CP_2 giurisprudenziale - che individua nella l'ente responsabile dei danni da fauna Pt_6 selvatica – non si possa applicare al caso specifico (“si tratta, con tutta evidenza, di riflessioni, da parte del Giudice di primo grado, sul principio di overruling, non destinato ad incidere sulla sorte della presente causa”, cfr.pag.6 appello) perché la domanda di indennizzo si riferisce ad un arco temporale (2010 -2013) precedente. Con il secondo motivo “nel merito della domanda” l'appellante ritiene di aver dimostrato (documentalmente e con prova per testi) sia l'evento dannoso, sia il nesso causale dei danni alla produzione agricola dei fondi da essa condotti, provocati prevalentemente dai cinghiali. La decisione del Primo Giudice (ovvero la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di ), non si presta a censure. CP_1
L'appellante, dunque, ha invocato l'indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica (cfr. anche pag. 8 atto di citazione di primo grado) richiamando l'art. 26 (“Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”) della Legge 157/92 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) il quale stabilisce che: “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione”. Successivamente, per quel che interessa ai fini del presente giudizio, è stato adottato, dalla Provincia di (Delibera n.122 del 13.3.2006) il Regolamento con cui CP_1 disciplinare l'indennizzo dei danni alle aziende agricole ricadenti sul suo territorio. Nello specifico al comma n.4 dell'art. 1 (“Ambito di Applicazione”) viene stabilito che
“i danni sono indennizzati dalla Provincia di ai sensi delle seguenti normative: CP_1
- leggi nazionali n.281/91 art.3; n.157/92 art.26; - leggi Regionali Lazio n.17/1995 art.42; n.26/1997 punto 5 e 6 Allegato A;
n.39/2002 art.44; n. 14/1999 art. 36 e art.145; n.29 /1997 art.34 (per le aree protette gestite dalla Provincia di . CP_1
Alla Provincia di è poi subentrata (nei rapporti sia attivi che passivi), con Legge CP_1
56/14, la . Pt_5 Parte_5
Dalla normativa fin qui richiamata, emergeva, eventualmente la centralità della Provincia (e/o delle strutture provinciali) in materia di indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica, ma non anche la responsabilità e la asserita legittimazione del
Pt_3
Inoltre, quanto asserito dall'appellante che nel caso specifico si trattava di una Riserva Statale e non Regionale sarebbe stato del tutto irrilevante per affermare la legittimazione passiva del perchè era da escludere anche alla stregua Parte_3 del principio secondo cui “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della e Pt_6 sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla ma all'ente Pt_6
Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della nella suddetta materia” (Cass. Pt_6
Ordinanza n. 2502/2022 ). Comunque, in disparte di quanto evidenziato, appare dirimente nella specie quanto affermato dal primo Giudice, ovvero che “la causa petendi della presente controversia non attiene, infatti, all'indennizzo quella liquidazione forfettaria spesso disconnessa da una imputazione soggettiva del danneggiante presunto e dal pregiudizio sofferto dal danneggiato, che viene erogata dal soggetto titolare in base alla norma attributiva del potere -- quanto al risarcimento del danno subito dalla ditta, integrale e come computato, per il profilo colposo individuato ( se del caso ai sensi dell'articolo 2052 c.c. ) nella mancata protezione delle aree limitrofe. “. Ciò posto, in mancanza di alcuna censura specifica sul punto, avendo altresì la parte appellante esplicitato che “la società appellante lascia al giudicante stabilire se nella specie si tratti di indennizzo, ovvero di risarcimento”, deve ritenersi definitivamente qualificata la domanda come risarcitoria e conseguentemente individuata la parte legittimata passiva tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 2052 c.c.. Infatti, secondo l'orientamento del Giudice di Legittimità (Cass. n. 7969/2020) “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.”. Inoltre, con riguardo alla parte legttimata il principio che occorre richiamare è quello ricordato dal Primo Giudice (cfr. parte motiva sentenza n. 7969/2020), ovvero “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , Pt_6 in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa Pt_6 nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”. Principio anche di recente così ribadito “Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la , anche in caso di delega di funzioni alle Province, è Pt_6 responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (Cass. Ordinanza 3745/2023, cfr. anche Cass. 17253/24; cfr. Cassazione Ordinanza 197/25 – parte motiva “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della Pt_6 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti”). L'argomentazione di parte appellante, ovvero che il mutamento giurisprudenziale (che individua nella l'ente responsabile dei danni da fauna selvatica) non è Pt_6 destinato ad incidere sulla sorte della causa, va disatteso. Il "prospective overruling" garantisce, infatti ,“alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia” (Cass. Ordinanza n. 18290/2024); “La configurabilità di un prospective overruling” inoltre, richiede “la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali”. (Cass. Ordinanza 31681/2024). Ipotesi, queste, che non ricorrono nella nostra fattispecie. In conclusione, la natura risarcitoria della domanda proposta, il quadro normativo di riferimento e il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, comportano che la domanda dell'azienda agricola non poteva, e non può, essere proposta nei confronti di . CP_1
L'appello non è fondato e va rigettato Rimane assorbito il secondo motivo di appello (“Sul merito della domanda”) e ogni altro rilievo e deduzione evidenziati dalle parti in lite.
Con riferimento alle spese di lite, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/18 è corretto affermare che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi per gravi ed eccezionali ragioni e queste non costituiscono oggetto di una aprioristica tipizzazione. Tanto che i possibili casi di compensazione delle spese di lite, fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità” e della “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione in tal senso, possono essere molteplici;
nel caso di specie, in cui affinché la decisione risponda anche a criteri di giustizia sostanziale devono considerarsi le concrete pecurialità del caso controverso, una rigida applicazione del principio della soccombenza – in considerazione dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali - imporrebbe in capo alla un esborso Parte_1 irragionevolmente gravoso, talchè anche per questa fase di giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del presente grado tra le parti;
dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
(Avv. Nicoletta Rauseo)
PARTE APPELLANTE E
CP_1
(Avv. Alessia Alesii) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9495/2021 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9495/2021, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di relativamente alla domanda proposta dalla CP_1
, ora Parte_2 [...]
- al fine di ottenere l'indennizzo, ai sensi Parte_1 dell'art. 26 della Legge 11.2.1992, n. 157, per i danni provocati dalla fauna selvatica - negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 - sui terreni, dalla stessa società condotti in affitto, situati nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e ricadenti (in parte) all'interno del Comune di CP_1
La ha proposto Parte_1 appello e ha chiesto: 1) di condannare al pagamento in suo favore CP_1 dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 26 della Legge 11.2.1992 n. 157, per “i danni provocati da fauna selvatica negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sui terreni condotti in affitto dall'istante, nella misura complessiva di € 222.190,00, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto”; 2) di condannare “alle spese di lite del doppio grado, tenendo CP_1 anche conto di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. per il rifiuto ingiustificato a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 Legge n. 162/14”. , costituitasi, ha domandato che l'appello fosse dichiarato CP_1 inammissibile o infondato e quindi rigettato, con spese di lite del doppio grado. La causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. comma e 275 bis c.p.c..
Il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Parte_3 così motivando: “Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 394/1991 e dall'articolo
[...]
34 della Legge Regionale 29/1997, si prevedeva che le aree naturalistiche regionali provvedessero all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni all'interno dei loro confini. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della legge del 1991, le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più' ecosistemi importanti per le diversità' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. Negli statuti di istituzione si prevedono gli organismi gestori, composti preferenzialmente da soggetti incardinati negli enti del cui territorio queste aree fanno parte. Ai sensi dell'articolo 22 si prevede la compartecipazione delle Province delle Parte_4
e dei Comuni sia all'istituzione che alla gestione delle aree protette. Ed è il
[...] regolamento a stabilire le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno. Analogamente, le aree protette regionali possono corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni”. Ha specificato che: “Il Regolamento adottato dalla Provincia di (Delibera n.122 del 13.3.2006) disciplina l'indennizzo dei danni alle aziende CP_1 agricole ricadenti sul territorio della Provincia di l'accertamento, la valutazione CP_1
e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono rimessi alla Provincia di secondo i criteri di valutazione indicati nello stesso CP_1 provvedimento. Come disposto dalla L. 56 /2014 - disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni - in data 05 ottobre 2014 è stato eletto, con un procedimento di secondo grado, il Consiglio della
[...]
, il nuovo ente che dal 1° gennaio 2015 subentra alla Parte_5
Provincia . Ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 legge 56/2014 da questa data Pt_3 le città' metropolitane sono subentrate alle province omonime e succedute ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità' interno;
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città' metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46”. Sul punto ha concluso che: “appare evidente che la richiesta indennizzatoria avrebbe dovuto esser rivolta nei confronti della , il nuovo ente che, subentrato nella Parte_5 gestione dell'area naturalistica da cui provengono gli animali selvatici, è competente per l'accertamento e la liquidazione degli stessi: non né il CP_1 CP_2
”. Lo stesso Tribunale ha argomentato che l'appellante avrebbe richiesto
[...] non un indennizzo, bensì il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Infine, sempre relativamente al profilo della legittimazione passiva in materia di danni cagionati da fauna selvatica, ha osservato che, nel tempo, si sono fronteggiate opposte tesi fino a giungere, con la sentenza n. 7969/20 e l'Ordinanza n. 8206/21 della Suprema Corte, al principio – ormai consolidato – che la legittimazione passiva spetta esclusivamente alle Regioni. La parte appellante ha censurato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi. Con il primo “La legittimazione passiva di ” l'appellante ha CP_1 censurato la sentenza del Tribunale di Roma sostenendo che: 1) la legittimazione passiva (a differenza di quanto erroneamente ritenuto) spettasse al Parte_3 in quanto i terreni oggetto di causa erano ricompresi all'interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, istituita con Decreto Ministeriale del 29.3.1996 il quale all'art. 5 (Organismo di gestione) ha previsto che “la gestione della riserva è affidata ai comuni di e per le aree di rispettiva competenza”; 2) il mutamento CP_1 CP_2 giurisprudenziale - che individua nella l'ente responsabile dei danni da fauna Pt_6 selvatica – non si possa applicare al caso specifico (“si tratta, con tutta evidenza, di riflessioni, da parte del Giudice di primo grado, sul principio di overruling, non destinato ad incidere sulla sorte della presente causa”, cfr.pag.6 appello) perché la domanda di indennizzo si riferisce ad un arco temporale (2010 -2013) precedente. Con il secondo motivo “nel merito della domanda” l'appellante ritiene di aver dimostrato (documentalmente e con prova per testi) sia l'evento dannoso, sia il nesso causale dei danni alla produzione agricola dei fondi da essa condotti, provocati prevalentemente dai cinghiali. La decisione del Primo Giudice (ovvero la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di ), non si presta a censure. CP_1
L'appellante, dunque, ha invocato l'indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica (cfr. anche pag. 8 atto di citazione di primo grado) richiamando l'art. 26 (“Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”) della Legge 157/92 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) il quale stabilisce che: “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione”. Successivamente, per quel che interessa ai fini del presente giudizio, è stato adottato, dalla Provincia di (Delibera n.122 del 13.3.2006) il Regolamento con cui CP_1 disciplinare l'indennizzo dei danni alle aziende agricole ricadenti sul suo territorio. Nello specifico al comma n.4 dell'art. 1 (“Ambito di Applicazione”) viene stabilito che
“i danni sono indennizzati dalla Provincia di ai sensi delle seguenti normative: CP_1
- leggi nazionali n.281/91 art.3; n.157/92 art.26; - leggi Regionali Lazio n.17/1995 art.42; n.26/1997 punto 5 e 6 Allegato A;
n.39/2002 art.44; n. 14/1999 art. 36 e art.145; n.29 /1997 art.34 (per le aree protette gestite dalla Provincia di . CP_1
Alla Provincia di è poi subentrata (nei rapporti sia attivi che passivi), con Legge CP_1
56/14, la . Pt_5 Parte_5
Dalla normativa fin qui richiamata, emergeva, eventualmente la centralità della Provincia (e/o delle strutture provinciali) in materia di indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica, ma non anche la responsabilità e la asserita legittimazione del
Pt_3
Inoltre, quanto asserito dall'appellante che nel caso specifico si trattava di una Riserva Statale e non Regionale sarebbe stato del tutto irrilevante per affermare la legittimazione passiva del perchè era da escludere anche alla stregua Parte_3 del principio secondo cui “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della e Pt_6 sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla ma all'ente Pt_6
Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della nella suddetta materia” (Cass. Pt_6
Ordinanza n. 2502/2022 ). Comunque, in disparte di quanto evidenziato, appare dirimente nella specie quanto affermato dal primo Giudice, ovvero che “la causa petendi della presente controversia non attiene, infatti, all'indennizzo quella liquidazione forfettaria spesso disconnessa da una imputazione soggettiva del danneggiante presunto e dal pregiudizio sofferto dal danneggiato, che viene erogata dal soggetto titolare in base alla norma attributiva del potere -- quanto al risarcimento del danno subito dalla ditta, integrale e come computato, per il profilo colposo individuato ( se del caso ai sensi dell'articolo 2052 c.c. ) nella mancata protezione delle aree limitrofe. “. Ciò posto, in mancanza di alcuna censura specifica sul punto, avendo altresì la parte appellante esplicitato che “la società appellante lascia al giudicante stabilire se nella specie si tratti di indennizzo, ovvero di risarcimento”, deve ritenersi definitivamente qualificata la domanda come risarcitoria e conseguentemente individuata la parte legittimata passiva tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 2052 c.c.. Infatti, secondo l'orientamento del Giudice di Legittimità (Cass. n. 7969/2020) “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.”. Inoltre, con riguardo alla parte legttimata il principio che occorre richiamare è quello ricordato dal Primo Giudice (cfr. parte motiva sentenza n. 7969/2020), ovvero “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , Pt_6 in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa Pt_6 nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”. Principio anche di recente così ribadito “Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la , anche in caso di delega di funzioni alle Province, è Pt_6 responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (Cass. Ordinanza 3745/2023, cfr. anche Cass. 17253/24; cfr. Cassazione Ordinanza 197/25 – parte motiva “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della Pt_6 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti”). L'argomentazione di parte appellante, ovvero che il mutamento giurisprudenziale (che individua nella l'ente responsabile dei danni da fauna selvatica) non è Pt_6 destinato ad incidere sulla sorte della causa, va disatteso. Il "prospective overruling" garantisce, infatti ,“alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia” (Cass. Ordinanza n. 18290/2024); “La configurabilità di un prospective overruling” inoltre, richiede “la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali”. (Cass. Ordinanza 31681/2024). Ipotesi, queste, che non ricorrono nella nostra fattispecie. In conclusione, la natura risarcitoria della domanda proposta, il quadro normativo di riferimento e il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, comportano che la domanda dell'azienda agricola non poteva, e non può, essere proposta nei confronti di . CP_1
L'appello non è fondato e va rigettato Rimane assorbito il secondo motivo di appello (“Sul merito della domanda”) e ogni altro rilievo e deduzione evidenziati dalle parti in lite.
Con riferimento alle spese di lite, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/18 è corretto affermare che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi per gravi ed eccezionali ragioni e queste non costituiscono oggetto di una aprioristica tipizzazione. Tanto che i possibili casi di compensazione delle spese di lite, fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità” e della “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione in tal senso, possono essere molteplici;
nel caso di specie, in cui affinché la decisione risponda anche a criteri di giustizia sostanziale devono considerarsi le concrete pecurialità del caso controverso, una rigida applicazione del principio della soccombenza – in considerazione dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali - imporrebbe in capo alla un esborso Parte_1 irragionevolmente gravoso, talchè anche per questa fase di giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del presente grado tra le parti;
dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin