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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2761 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2011, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, , e , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Pietro Sinopoli, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, via Leonardo da Vinci n. 15 sono elettivamente domiciliati;
-OPPONENTI-
E
in persona del l.r.p.t., , con sede legale in Milano, Parte_3 P.IVA_1
piazza del Calendario n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rainone e domiciliata in Catanzaro Lido, via Bausan n. 20, presso lo studio dell'Avv. Virgilio Conte;
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 342/2011, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme
Conclusioni: come da verbale in atti;
********
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno
2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
(4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2011, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 24.730,93, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Deduceva parte opponente: 1) l'invalidità e/o la nullità derivata del contratto di finanziamento, presupposto al decreto ingiuntivo impugnato, per: a) nullità del documento di sintesi;
b) vessatorietà delle clausole e conflitto di interessi dell'istituto bancario;
c) mancata indicazione dei tassi di interesse, costi e oneri;
d) carenza di prova scritta;
e) abuso del diritto e violazione del generale dovere di buona fede;
2) l'accertamento dell'applicazione in contratto di interessi anatocistici e/o usurari, con le conseguenze di legge;
3) in via riconvenzionale, il risarcimento del danno patrimoniale e non, ovvero la restituzione delle somme già pagate, per violazione del consenso, inadempimento contrattuale, molestie e stalking. Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto. Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U. tecnico-contabile, precisate le conclusioni all'udienza del
14.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, appare opportuno precisare brevemente i fatti di causa.
La società incardinava presso il Tribunale di Lamezia Terme ricorso Parte_3
per decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni opponenti, rispettivamente, creditore principale il IG. e garante la IG.ra , deducendo di essere creditrice, nei Parte_1 Pt_2
loro confronti, della somma di euro 24.730,93, quale insoluto relativo al contratto di finanziamento n. PT00002594602200, stipulato in data 12.09.2006. oltre interessi moratori, come da domanda, a far data dalla decadenza del beneficio del termine.
Ciò posto, l'Istituto di credito chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo opposto per la debenza asseritamente dovuta, avverso il quale è stata incardinata l'opposizione per cui è causa. Così chiariti, seppur brevemente, i fatti di causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
Deve essere disattesa l'eccezione di parte opponente relativa alla invalidità e/o nullità del sotteso contratto di finanziamento.
Dalla disamina degli atti di causa, emerge incontrovertibilmente come il contratto di finanziamento de quo contenga tutti gli elementi prescritti ex lege a fini di validità, giusto quanto disposto dal T.U.B. (nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
In particolare, è possibile in esso riscontrare l'indicazione dell'ammontare del finanziamento e delle relative modalità; numero, importo e scadenza delle singole rate;
il
T.A.E.G.; il dettaglio analitico delle condizioni alle quali detto tasso possa essere modificato;
la descrizione del bene;
il prezzo di acquisto e l'acconto corrisposto.
In punto di fatto, appare opportuno in questa sede evidenziare come parte opponente non abbia mai provveduto ad impugnare gli estratti conto periodicamente inviati dalla i CP_1
quali, sostanzialmente, replicavano le condizioni generali di contratto;
ne consegue che, alla fattispecie in esame, non potrà che trovare applicazione la disciplina ex art. 119 T.U.B.,
a tenore della quale “in mancanza di opposizione scritta, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche si intendono approvate entro 60 giorni dal ricevimento”.
Quanto alla mancata consegna del documento di sintesi la relativa doglianza è priva di pregio. Infatti, esso è stato allegato in atti da parte opposta e contiene non solo tutte le indicazioni obbligatorie, ex lege previste, ma anche la sottoscrizione del debitore e del garante.
Altrettanto infondata risulta essere quanto eccepito in ordine alla asserita vessatorietà di talune clausole contrattuali.
Invero l'eccezione si appalesa generica e senza alcuna specificazione, posto che gli opponenti si limitano a replicare le disposizioni di cui al Codice del consumo relative alle clausole vessatorie, senza tuttavia farne concreta applicazione al contratto di finanziamento per cui è causa.
Occorre aggiungere, sempre con riferimento a detto contratto, che il carattere vessatorio delle clausole in esso contenuto deve essere escluso, posto che: dette clausole riproducono condizioni di legge (art. 34 Cod. consumo); il carattere vessatorio non può derivare dalle determinazioni in ordine all'oggetto del contratto (art. 2 Cod. consumo); le clausole nn.
3,4,5,8,9,10,11,17,19,20,21,22,23,24 e 25 sono state espressamente sottoscritte dall'opponente e, di conseguenza, la specifica contrattazione e sottoscrizione esclude la vessatorietà di tali clausole.
Relativamente al presunto conflitto di interessi della banca si osserva quanto segue.
La polizza assicurativa stipulata contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento è volta a sollevare il cliente, ed i suoi aventi causa, da inadempimenti dell'obbligazione nei confronti della banca medesima.
Dette polizze, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, seppur funzionalmente collegate al contratto di finanziamento, non determinano ipotesi di
“conflitto di interessi” o violazione del dovere di buona fede, come paventato dall'opponente. L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa.
Quanto, infine, le lagnanze inerenti alla presunta violazione della disciplina consumeristica da parte dell'Istituto bancario occorre evidenziare che, come provato per tabulas, parte opponente riveste la qualifica professionale di imprenditore, e per la sua attività di impresa ha richiesto il finanziamento erogato.
Ciò da solo è sufficiente ad escludere l'applicazione della disciplina del Codice del consumo;
ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie detta normativa, non risulta, in atti, alcuna violazione di tale disciplina.
Risulta essere fondata in parte qua, invece, la doglianza inerente all'applicazione, da parte della Banca, di interessi anatocistici e/o usurari. A tal proposito dirimenti sono le emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni si ritiene di dover convenire, in quanto fondate sul puntuale esame della documentazione in atti e sulla corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia. Dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente, emerge che: a) vi è una differenza di capitale finanziato tra quanto dichiarato in contratto (euro 45.200,00) e quanto indicato nella certificazione ex art. 50 T.U.B. dalla Banca (euro 46.556,00). Detta differenza è pari ad euro 1.356,00 che, probabilmente, sarebbe da imputarsi alla predetta assicurazione ma che, in mancanza di un riscontro documentale, risulta essere non qualificata e, di conseguenza, deve essere defalcata dal capitale complessivo (C.T.U. pag. 5);
b) procedendo ai necessari ricalcoli, emerge come il T.A.E.G. sia pari al 7,93%, a differenza di quanto dichiarato in contratto, ossia 6,64% (C.T.U. pag. 7);
c) da ciò consegue che il tasso di interesse in concreto praticato differisce, per eccesso, rispetto a quello dichiarato in contratto e che, inoltre, detto tasso di interesse in concreto praticato determini usura originaria, superando il tasso soglia dello 0,27%. Dunque, al caso di specie non potrà che essere fatta applicazione di quanto disposto ex art. 1851, c. 2, c.c., a tenore del quale, se il tasso di interessi è usurario, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Ne consegue in via ulteriore che, a fronte di un capitale erogato pari ad euro 45.200,00 ed un totale già saldato di euro 31.120,00, il complessivo rapporto di dare-avere tra le parti, dedotti gli interessi (i quali, appunto, non sono dovuti in quanto usurari) è da quantificarsi in un saldo a debito del correntista pari ad euro 14.080,00 (risposta alle osservazioni di parte opponente C.T.U., pag. 1, all. D). Solo in tale misura è dunque fondata la pretesa formulata dalla banca.
Prive di pregio sono le doglianze dell'opponente inerenti al il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per inadempimento contrattuale, molestie e stalking, in quanto generiche e non supportate da alcun riscontro probatorio e, di conseguenza, devono essere rigettate.
In ragione della fondatezza parziale della domanda proposta, vanno compensate le spese di lite.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte opposta, stante la natura usuraria dei tassi di interesse applicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Anna Destito, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
2761/20101 pendente tra e contro Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto in parte motiva e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta e dichiara che il residuo dovuto in favore della depurato dalle illegittime CP_1
clausole applicate, consiste in un saldo a debito del correntista pari ad euro 14.080,00;
3) compensa integralmente le spese di lite.
4) pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto definitivamente a carico di parte opposta;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 17.03.2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Anna Destito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2761 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2011, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, , e , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Pietro Sinopoli, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, via Leonardo da Vinci n. 15 sono elettivamente domiciliati;
-OPPONENTI-
E
in persona del l.r.p.t., , con sede legale in Milano, Parte_3 P.IVA_1
piazza del Calendario n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rainone e domiciliata in Catanzaro Lido, via Bausan n. 20, presso lo studio dell'Avv. Virgilio Conte;
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 342/2011, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme
Conclusioni: come da verbale in atti;
********
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno
2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
(4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2011, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 24.730,93, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Deduceva parte opponente: 1) l'invalidità e/o la nullità derivata del contratto di finanziamento, presupposto al decreto ingiuntivo impugnato, per: a) nullità del documento di sintesi;
b) vessatorietà delle clausole e conflitto di interessi dell'istituto bancario;
c) mancata indicazione dei tassi di interesse, costi e oneri;
d) carenza di prova scritta;
e) abuso del diritto e violazione del generale dovere di buona fede;
2) l'accertamento dell'applicazione in contratto di interessi anatocistici e/o usurari, con le conseguenze di legge;
3) in via riconvenzionale, il risarcimento del danno patrimoniale e non, ovvero la restituzione delle somme già pagate, per violazione del consenso, inadempimento contrattuale, molestie e stalking. Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto. Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U. tecnico-contabile, precisate le conclusioni all'udienza del
14.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, appare opportuno precisare brevemente i fatti di causa.
La società incardinava presso il Tribunale di Lamezia Terme ricorso Parte_3
per decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni opponenti, rispettivamente, creditore principale il IG. e garante la IG.ra , deducendo di essere creditrice, nei Parte_1 Pt_2
loro confronti, della somma di euro 24.730,93, quale insoluto relativo al contratto di finanziamento n. PT00002594602200, stipulato in data 12.09.2006. oltre interessi moratori, come da domanda, a far data dalla decadenza del beneficio del termine.
Ciò posto, l'Istituto di credito chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo opposto per la debenza asseritamente dovuta, avverso il quale è stata incardinata l'opposizione per cui è causa. Così chiariti, seppur brevemente, i fatti di causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
Deve essere disattesa l'eccezione di parte opponente relativa alla invalidità e/o nullità del sotteso contratto di finanziamento.
Dalla disamina degli atti di causa, emerge incontrovertibilmente come il contratto di finanziamento de quo contenga tutti gli elementi prescritti ex lege a fini di validità, giusto quanto disposto dal T.U.B. (nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
In particolare, è possibile in esso riscontrare l'indicazione dell'ammontare del finanziamento e delle relative modalità; numero, importo e scadenza delle singole rate;
il
T.A.E.G.; il dettaglio analitico delle condizioni alle quali detto tasso possa essere modificato;
la descrizione del bene;
il prezzo di acquisto e l'acconto corrisposto.
In punto di fatto, appare opportuno in questa sede evidenziare come parte opponente non abbia mai provveduto ad impugnare gli estratti conto periodicamente inviati dalla i CP_1
quali, sostanzialmente, replicavano le condizioni generali di contratto;
ne consegue che, alla fattispecie in esame, non potrà che trovare applicazione la disciplina ex art. 119 T.U.B.,
a tenore della quale “in mancanza di opposizione scritta, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche si intendono approvate entro 60 giorni dal ricevimento”.
Quanto alla mancata consegna del documento di sintesi la relativa doglianza è priva di pregio. Infatti, esso è stato allegato in atti da parte opposta e contiene non solo tutte le indicazioni obbligatorie, ex lege previste, ma anche la sottoscrizione del debitore e del garante.
Altrettanto infondata risulta essere quanto eccepito in ordine alla asserita vessatorietà di talune clausole contrattuali.
Invero l'eccezione si appalesa generica e senza alcuna specificazione, posto che gli opponenti si limitano a replicare le disposizioni di cui al Codice del consumo relative alle clausole vessatorie, senza tuttavia farne concreta applicazione al contratto di finanziamento per cui è causa.
Occorre aggiungere, sempre con riferimento a detto contratto, che il carattere vessatorio delle clausole in esso contenuto deve essere escluso, posto che: dette clausole riproducono condizioni di legge (art. 34 Cod. consumo); il carattere vessatorio non può derivare dalle determinazioni in ordine all'oggetto del contratto (art. 2 Cod. consumo); le clausole nn.
3,4,5,8,9,10,11,17,19,20,21,22,23,24 e 25 sono state espressamente sottoscritte dall'opponente e, di conseguenza, la specifica contrattazione e sottoscrizione esclude la vessatorietà di tali clausole.
Relativamente al presunto conflitto di interessi della banca si osserva quanto segue.
La polizza assicurativa stipulata contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento è volta a sollevare il cliente, ed i suoi aventi causa, da inadempimenti dell'obbligazione nei confronti della banca medesima.
Dette polizze, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, seppur funzionalmente collegate al contratto di finanziamento, non determinano ipotesi di
“conflitto di interessi” o violazione del dovere di buona fede, come paventato dall'opponente. L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa.
Quanto, infine, le lagnanze inerenti alla presunta violazione della disciplina consumeristica da parte dell'Istituto bancario occorre evidenziare che, come provato per tabulas, parte opponente riveste la qualifica professionale di imprenditore, e per la sua attività di impresa ha richiesto il finanziamento erogato.
Ciò da solo è sufficiente ad escludere l'applicazione della disciplina del Codice del consumo;
ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie detta normativa, non risulta, in atti, alcuna violazione di tale disciplina.
Risulta essere fondata in parte qua, invece, la doglianza inerente all'applicazione, da parte della Banca, di interessi anatocistici e/o usurari. A tal proposito dirimenti sono le emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni si ritiene di dover convenire, in quanto fondate sul puntuale esame della documentazione in atti e sulla corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia. Dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente, emerge che: a) vi è una differenza di capitale finanziato tra quanto dichiarato in contratto (euro 45.200,00) e quanto indicato nella certificazione ex art. 50 T.U.B. dalla Banca (euro 46.556,00). Detta differenza è pari ad euro 1.356,00 che, probabilmente, sarebbe da imputarsi alla predetta assicurazione ma che, in mancanza di un riscontro documentale, risulta essere non qualificata e, di conseguenza, deve essere defalcata dal capitale complessivo (C.T.U. pag. 5);
b) procedendo ai necessari ricalcoli, emerge come il T.A.E.G. sia pari al 7,93%, a differenza di quanto dichiarato in contratto, ossia 6,64% (C.T.U. pag. 7);
c) da ciò consegue che il tasso di interesse in concreto praticato differisce, per eccesso, rispetto a quello dichiarato in contratto e che, inoltre, detto tasso di interesse in concreto praticato determini usura originaria, superando il tasso soglia dello 0,27%. Dunque, al caso di specie non potrà che essere fatta applicazione di quanto disposto ex art. 1851, c. 2, c.c., a tenore del quale, se il tasso di interessi è usurario, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Ne consegue in via ulteriore che, a fronte di un capitale erogato pari ad euro 45.200,00 ed un totale già saldato di euro 31.120,00, il complessivo rapporto di dare-avere tra le parti, dedotti gli interessi (i quali, appunto, non sono dovuti in quanto usurari) è da quantificarsi in un saldo a debito del correntista pari ad euro 14.080,00 (risposta alle osservazioni di parte opponente C.T.U., pag. 1, all. D). Solo in tale misura è dunque fondata la pretesa formulata dalla banca.
Prive di pregio sono le doglianze dell'opponente inerenti al il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per inadempimento contrattuale, molestie e stalking, in quanto generiche e non supportate da alcun riscontro probatorio e, di conseguenza, devono essere rigettate.
In ragione della fondatezza parziale della domanda proposta, vanno compensate le spese di lite.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte opposta, stante la natura usuraria dei tassi di interesse applicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Anna Destito, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
2761/20101 pendente tra e contro Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto in parte motiva e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta e dichiara che il residuo dovuto in favore della depurato dalle illegittime CP_1
clausole applicate, consiste in un saldo a debito del correntista pari ad euro 14.080,00;
3) compensa integralmente le spese di lite.
4) pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto definitivamente a carico di parte opposta;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 17.03.2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Anna Destito