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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 20 maggio 2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: francese Cod. Fisc. C.F._1
con dimora in Rue du Maupas n. 67 – 1004 Lausanne (Svizzera)
con gli avv.ti Cinzia Massaini e Simone F. Bonetti
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'avv. Gaia Spelzini
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SORICO (CO) in data 06.06.2016 (atto iscritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Sorico, Anno 2016, Numero 2, Parte I, Serie-, Ufficio 1), optando per il regime di separazione dei beni.
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale del 04.06.2019 omologato con decreto di omologa n.
cronol. 10739/2019 del 26.06.2019
con i seguenti FIGLI MINORI:
- C.F. ) nata il [...] Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi in data 20 maggio 2025 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1. La figlia minore resta affidata a entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Parte_3
genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti salute, istruzione,
religione, educazione tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con il quale la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
2. resta collocata in via prevalente presso la casa materna e il padre potrà vederla e tenerla Parte_3
con sé secondo il seguente calendario dei tempi di permanenza:
- fine settimana alternati, da venerdì ore 18.30 sino alla domenica alle ore 12.00 con pernotto presso la dimora italiana del padre. Qualora i fine settimana coincidessero con festività e/o ponti svizzeri il padre potrà tenere la figli anche in occasione di detti ponti anche nei giorni antecedenti o successivi il fine settimana di competenza paterna se questi si troverà in Italia;
La figlia il venerdì sera potrà essere presa presso la residenza materna anche dalla nonna paterna qualora il padre arrivasse più tardi da Losanna;
- i genitori potranno tenere con sé la minore per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo e detto periodo dovrà essere concordato tra le Parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
- il padre terrà con sé la figlia, in via alternata con la madre, dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 15 del
2 che chi avrà la figlia a Natale, non l'avrà nella settimana del 31/12, salvo migliori e diversi accordi tra le Parti che dovranno decidere entro il 30/10 di ciascun anno;
- le vacanze pasquali e quelle ulteriori scolastiche verranno divise equamente tra i genitori in via alternata di anno in anno;
3. il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la Pt_2 Parte_3
somma mensili pari a € 550,00 comprensiva di assegni familiari svizzeri, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como;
la madre percepirà direttamente l'assegno unico italiano di propria competenza;
4. i coniugi dichiarano la legittima spettanza e liquidazione del 50% in capo a di quanto Parte_2
accumulato dal marito presso la Confederazione Elvetica a titolo previdenziale ex art. 122 codice civile svizzero (secondo pilastro) dalla data del matrimonio sino alla data di deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
5. le Parti dichiarano che nessun provvedimento economico si rende necessario essendo economicamente indipendenti e di non necessitare di alcuna misura di sostentamento l'uno dall'altro, e che non sussistono le condizioni per l'attribuzione di un assegno divorzile, e dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico derivante dall'intercorso legame coniugale, e di non aver quindi più nulla a pretendere reciprocamente;
6. i coniugi si danno sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio dei documenti d'espatrio per sé e per la figlia;
7. ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorico di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere agli altri adempimenti di rito;
8. spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal
3 momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi Parte_1
e in data 06.06.2016 in Sorico (atto iscritto nei Registri degli Atti
[...] Parte_2 di Matrimonio del Comune di Sorico Anno 2016, Numero 2, Parte I, Ufficio 1).
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorico (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 15.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 dicembre;
le restanti vacanze natalizie saranno equamente divise tra i genitori con la precisazione