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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 44/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimiliano Gessaroli (posta elettronica certificata :
presso il cui studio in Rimini Email_1 C.so D'Augusto n. 220 è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
Sede di Rimini, in persona del
[...]
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- RESISTENTE -
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi a malattia professionale
(lombosciatalgia con ernie discali da L3 a S1 e cervicobrachialgia DX) non riconosciuta e indennizzata dall'Istituto.
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione di prove orali e documentali e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata .
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente deduceva : “ …1.- La ricorrente, Sig.ra ha iniziato a lavorare all'età di 15 anni, Parte_1 prima come apprendista in una fabbrica di sartoria e poi come operaia in una lavanderia. 2.- Dal 1992 ella lavora alle dipendenze di (già CP_2 [...]
poi con le seguenti mansioni: - dal 1992 al 1994 quale CP_3 CP_4 operatrice ecologica addetta alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia delle strade;
- dal 1994 fino ad oggi quale addetta al verde pubblico. 3.- Nello svolgimento di tale ultima mansione ella curava (e tuttora cura) i seguenti compiti lavorati: - taglio dell'erba con i frullini ed i decespugliatori;
- taglio dei rami con la motosega;
- raccolta dei rami tagliati e della potatura;
- accatastamento dei rami tagliati con la apposita piattaforma;
- sollevamento dei rami e caricamento sopra il porter a vasca (un mezzo con cassone alto); - raccolta delle siepi potate con il rastrello;
- sollevamento e caricamento dei rami e degli arbusti delle siepi potate e caricamento con la forca, il paletto (un badile di plastica) ed il raspino sul porter a vasca;
- taglio dell'erba col tosaerba e svuotamento dei sacchi del tosaerba nel porter;
- svuotamento dei secchi dei cimiteri pieni di fiori e piante vecchie nel porter a vasca;
- invasamento degli alberi nei vasi;
- spostamento col badile delle macerie provocate dalla (una trivella che estrae le radici Parte_2 delle vecchie piante). 4.- I turni di lavoro erano di 6,00 giornaliere per 5 giorni a settimana, il martedì (6 giorno) il turno durava 8 ore e mezzo. 5.- In data 09.08.2019 la ricorrente presentava all' una domanda di riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della malattia lombosciatalgia con ernie discali da L3 a S1 e cervicobrachialgia DX, da cui era affetta. 6.- La domanda veniva respinta per inidoneità del rischio lavorativo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata. 7.- Avverso il provvedimento di rigetto della domanda veniva presentata rituale opposizione amministrativa, col supporto di certificazione medico legale redatta dal Dott. anch'essa Persona_1 rigettata con la stessa motivazione dopo collegiale medica. 8.- In data 05.11.2020 la ricorrente presentava all' una seconda domanda di CP_1 riconoscimento di malattia professionale in relazione alla tendinite alla cuffia dei rotatori, o tendinite del sovraspinoso che ella aveva contratto a causa del lavoro.
9.- Anche questa domanda veniva rigettata per l'asserita inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata. 10.- Avverso detto diniego veniva proposta, come per la prima domanda, la rituale opposizione amministrativa, supportata da certificazione medico-legale, ma, a tutt'oggi, dopo una collegiale medica interlocutoria tenutasi il 29.05.2023, l' non ha ancora assunto alcuna CP_1 decisione e pertanto, essendo decorso il termine dilatorio ex art. 104 T.U. n.
1124/65, si è perfezionato il silenzio-rifiuto…” .
I testi e colleghi di lavoro della parte ricorrente hanno integralmente confermato in aula le circostanze in fatto di cui al ricorso relative alle modalità con le quali la ricorrente espletava le suddette attività lavorative con le seguenti convergenti deposizioni testimoniali :
, che ha lavorato per , e insieme alla Testimone_1 CP_3 CP_4 CP_2 ricorrente , sentito sulle circostanze di cui al ricorso : a) vero che la ricorrente ha lavorato e lavora alle dipendenze di (già poi CP_2 CP_3 CP_4
con le seguenti mansioni: - dal 1992 al 1994 quale operatrice ecologica
[...] addetta alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia delle strade;
- dal 1994 fino ad oggi quale addetta al verde pubblico. : Confermo. b) vero che nello svolgimento di tale ultima mansione ella curava (e tuttora cura) i seguenti compiti lavorativi: - taglio dell'erba con i frullini ed i decespugliatori;
- taglio dei rami con la motosega;
- raccolta dei rami tagliati e della potatura;
- accatastamento dei rami tagliati con la apposita piattaforma;
- sollevamento dei rami e caricamento sopra il porter a vasca (un mezzo con cassone alto); - raccolta delle siepi potate con il rastrello;
- sollevamento e caricamento dei rami e degli arbusti delle siepi potate e caricamento con la forca, il paletto (un badile di plastica) ed il raspino sul porter a vasca;
- taglio dell'erba col tosaerba e svuotamento dei sacchi del tosaerba nel porter;
- svuotamento dei secchi dei cimiteri pieni di fiori e piante vecchie nel porter a vasca;
- invasamento degli alberi nei vasi;
- spostamento col badile delle macerie provocate dalla (una trivella che estrae le radici Parte_2 Testi delle vecchie piante) : Confermo che la ricorrente svolgeva tutti i compiti indicati nel capitolo. c) vero che i turni di lavoro erano di 6,00 giornaliere per 5 giorni a settimana, il martedì (6 giorno) il turno durava 8 ore e mezzo : Confermo…”
, che ha lavorato per , e insieme alla ricorrente Parte_3 CP_3 CP_4 CP_2 dal 1983 al 2015, sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ a) vero che la ricorrente ha lavorato e lavora alle dipendenze di (già CP_2 [...]
poi con le seguenti mansioni: - dal 1992 al 1994 quale CP_3 CP_4 operatrice ecologica addetta alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia delle strade;
- dal 1994 fino ad oggi quale addetta al verde pubblico. : Confermo. b) vero che nello svolgimento di tale ultima mansione ella curava (e tuttora cura) i seguenti compiti lavorativi: - taglio dell'erba con i frullini ed i decespugliatori;
- taglio dei rami con la motosega;
- raccolta dei rami tagliati e della potatura;
- accatastamento dei rami tagliati con la apposita piattaforma;
- sollevamento dei rami e caricamento sopra il porter a vasca (un mezzo con cassone alto); - raccolta delle siepi potate con il rastrello;
- sollevamento e caricamento dei rami e degli arbusti delle siepi potate e caricamento con la forca, il paletto (un badile di plastica) ed il raspino sul porter a vasca;
- taglio dell'erba col tosaerba e svuotamento dei sacchi del tosaerba nel porter;
- svuotamento dei secchi dei cimiteri pieni di fiori e piante vecchie nel porter a vasca;
- invasamento degli alberi nei vasi;
- spostamento col badile delle macerie provocate dalla Parte_2
(una trivella che estrae le radici delle vecchie piante) : ADR: Confermo che la ricorrente svolgeva tutti i compiti indicati nel capitolo…”.
, che lavora per , e dal 1989 e in questi Parte_4 CP_3 CP_4 CP_2 trentadue anni ha lavorato insieme alla ricorrente, sentito sulle circostanze di cui al ricorso : a) vero che la ricorrente ha lavorato e lavora alle dipendenze di
(già poi con le seguenti mansioni: - dal CP_2 CP_3 CP_4
1992 al 1994 quale operatrice ecologica addetta alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia delle strade;
- dal 1994 fino ad oggi quale addetta al verde pubblico. : Confermo. b) vero che nello svolgimento di tale ultima mansione ella curava (e tuttora cura) i seguenti compiti lavorativi: - taglio dell'erba con i frullini ed i decespugliatori;
- taglio dei rami con la motosega;
- raccolta dei rami tagliati e della potatura;
- accatastamento dei rami tagliati con la apposita piattaforma;
- sollevamento dei rami e caricamento sopra il porter a vasca (un mezzo con cassone alto); - raccolta delle siepi potate con il rastrello;
- sollevamento e caricamento dei rami e degli arbusti delle siepi potate e caricamento con la forca, il paletto (un badile di plastica) ed il raspino sul porter a vasca;
- taglio dell'erba col tosaerba e svuotamento dei sacchi del tosaerba nel porter;
- svuotamento dei secchi dei cimiteri pieni di fiori e piante vecchie nel porter a vasca;
- invasamento degli alberi nei vasi;
- spostamento col badile delle macerie provocate dalla (una trivella che estrae le radici delle vecchie piante) : Parte_2 Testi
Confermo che la ricorrente svolgeva tutti i compiti indicati nel capitolo. c) vero che i turni di lavoro erano di 6,00 giornaliere per 5 giorni a settimana, il martedì (6 giorno) il turno durava 8 ore e mezzo : Confermo…”.
Sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che è affetta da patologia – Turbe Parte_1 algico-trofo-disfunzionali alla spalla destra, per tendinosi con multiple calcificazioni e piccola lesione parziale della regione preinserzionale del tendine del sovraspinoso, assottigliamento del capolungo del bicipite e degenerazione artrosica dell'articolazione acromion-claveare e del trochite omerale − con una componente del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura complessiva del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 6 % con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 18\01\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che è affetta da patologia – Turbe algico-trofo- Parte_1 disfunzionali alla spalla destra, per tendinosi con multiple calcificazioni e piccola lesione parziale della regione preinserzionale del tendine del sovraspinoso, assottigliamento del capolungo del bicipite e degenerazione artrosica dell'articolazione acromion-claveare e del trochite omerale − contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 6 % a favore della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.500,00 oltre ad € 488,00 per esborsi , al rimborso delle spese forfettarie e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 20\03\2025.
Il Giudice dott. Lucio Ardigo'