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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/11/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 599/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice DE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 599/2022 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/07/2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. – P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Ermes IN (C.F.
[...]
), EL IN (C.F.: ) e AU RA (C.F. C.F._1 CodiceFiscale_2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via G. Elladio, n.3, presso lo
[...]
studio dell'Avv. AU RA;
ATTRICE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Antonio
RA (C.F. ) e TE DA ( ), ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata, in Campello sul Clitunno, via Dante Alighieri n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonio
RA;
pagina 1 di 11 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, accertare come la ditta individuale
[...]
, nella qualità di fornitore di abbia fornito camici chirurgici rinforzati Controparte_1 Parte_1
sterili differenti per caratteristiche fisiche, materiali, di certificazione e produzione rispetto a quelli oggetto di specifico ordine, accertare, altresì, la loro assoluta non idoneità all'uso prestabilito tanto da configurare una ipotesi di aliud pro alio e per
l'effetto, previa risoluzione del rapporto contrattuale in essere fra le parti condannare la società convenuta all'integrale rimborso dell'intero importo corrisposto da , comprensivo degli oneri di trasporto sostenuti o nella maggiore o minore Parte_1
somma da determinarsi in corso di causa, nonché al risarcimento di ogni danno provocato o provocando, da determinarsi in corso di causa e, altresì, condannare la società convenuta al ritiro dei camici in giacenza presso con oneri Parte_1
di trasporto e/o eventuale smaltimento in capo alla medesima convenuta. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, compreso il ristoro del contributo unificato”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le motivazioni tutte di cui alla superiore premessa,
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dal diritto alla garanzia per vizi e/o l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto per vizi della cosa compravenduta, e per lo effetto
rigettare integralmente ogni domanda attorea;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertare e dichiarare la conformità all'ordine della merce consegnata dalla veditrice nonché l'assenza di vizi nella fornitura e la regolarità delle certificazioni e iscrizioni previste dalla legge in subiecta materia, e per lo effetto rigettare integralmente ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, ivi inclusa quella di risarcimento di danni che non sono nemmeno stati dedotti;
IN VIA SUBORDINATA E SEMPRE NEL MERITO
pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare che alla data di notifica dell'atto di citazione difettava il dedotto inadempimento della convenuta, e per lo effetto dichiarare l'improponibilità e /o l'inammissibilità di ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, dichiarando in ogni caso l'integrale rigetto delle stesse.
- In ogni caso con vittoria integrale di spese e competenze di causa, comprensive di rimborso forfettario al 15% e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito anche solo “ ”), con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2 Parte_1
convenuto in giudizio (di seguito anche solo “ Controparte_1 [...]
”), per dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le stesse stipulato e la condanna della CP_1
convenuta alla restituzione dell'importo corrisposto. A sostegno della domanda parte attrice ha allegato:
- di operare nel settore degli appalti pubblici con particolare riferimento al settore della sanità;
- di aver acquistato dalla convenuta, in data 6/10/2020, n. 40.000 pezzi di camici chirurgici rinforzati sterili di varie taglie con ordine n. 20018787, da consegnare presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, nonché n.
40.000 pezzi di camici chirurgici rinforzati sterili di varie taglie con ordine n. 20018788, da consegnare presso “Lavanderia Barbariga”;
- che i camici chirurgici consegnati dalla convenuta presentavano vizi talmente gravi da renderli privi delle qualità essenziali e, pertanto, idonei a configurare la fattispecie della vendita aliud pro alio.
Ha concluso dunque chiedendo al Tribunale di accertare l'inidoneità dei camici all'uso prestabilito, la risoluzione del contratto nonché di condannare la convenuta alla restituzione della somma già corrisposta.
si è costituita in giudizio contestando l'avversa domanda poiché infondata in Controparte_1
fatto e in diritto deducendo, in primo luogo, che la fornitura non presentava alcun vizio ma, al contrario, era conforme all'ordine concordato;
in secondo luogo, ha evidenziato che, in ogni caso, la denuncia dei vizi era stata effettuata tardivamente, così come tardivamente la garanzia era stata azionata in giudizio, con conseguente decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Di qui, le conclusioni rassegnate.
pagina 3 di 11 L'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante l'escussione dei testi ammessi;
ritenuta poi la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data
03/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella quale i procuratori hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che parte attrice ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita, deducendo che l'inadempimento della convenuta consisterebbe nella consegna di un bene diverso da quello pattuito (cd. aliud pro alio).
Di contro, la convenuta ha eccepito la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione CP_1
ai sensi dell'art. 1495 c.c., assumendo che la fattispecie non integri un'ipotesi di aliud pro alio.
Ne consegue che la questione dirimente ai fini della decisione è rappresentata dalla qualificazione giuridica della fattispecie, ossia dalla verifica se ricorrano o meno gli estremi dell'ipotesi di aliud pro alio.
1.1 In punto di diritto si evidenzia che è nota la distinzione tra vizi rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c. e vizi che determinano la sussistenza della fattispecie di consegna di aliud pro alio.
Costituisce approdo interpretativo invero pacifico, in effetti, il principio per il quale, da un lato, “il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di
produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra”; dall'altro lato, la “consegna di “aliud pro alio” (…) si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (Cass. sent. n. 6596/2016).
Per giurisprudenza pacifica si ha dunque consegna di aliud pro alio sia quando il bene venduto appartenga ad un genus differente da quello cui appartiene il bene pattuito, sia quando il bene venduto (pur appartenendo pagina 4 di 11 al medesimo genus cui appartiene quello pattuito) presenti vizi che lo rendano incapace di assolvere alla sua funzione naturale o essenziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 36360/2020; Cass. Civ., sent. n. 5202/2007).
Ebbene, risulta agevole l'accertamento della sussistenza di un'ipotesi di consegna di aliud pro alio, laddove si faccia questione della vendita di un bene appartenente a genus differente da quello cui appartiene il bene pattuito: così è, per esempio, nel caso della compravendita di un immobile destinato ad abitazione “privo in maniera assoluta della licenza di abitabilità” e al contempo incapace di ottenerla in ragione della “presenza di insanabili violazioni urbanistiche” (ex multis, Tribunale di Imperia, 28/01/2022) o di un “quadro non autentico” (Cass. Civ., sent. n. 996/2022) o “di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che, in realtà, non ne è stato l'autore” (Cass. Civ., sent n. 30713/2018).
Meno agevole risulta l'individuazione della fattispecie della consegna di aliud pro alio, nel caso in cui si faccia questione della vendita di un bene appartenente al genus cui appartiene il bene pattuito e che, tuttavia, risulti viziato e pertanto inidoneo ad assolvere alla propria funzione.
A norma dell'art. 1490 c.c., in effetti, i vizi redibitori rendono la cosa “inidonea all'uso a cui è destinata”.
Per definizione, dunque, anche il vizio redibitorio determina l'inidoneità del bene all'impiego cui esso è destinato.
Ne discende che la inidoneità del bene ad assolvere alla propria funzione non può condurre, per così dire de plano, alla configurazione di un'ipotesi di aliud pro alio poiché, se così fosse, di fatto l'istituto di matrice giurisprudenziale dell'aliud pro alio comporterebbe una tacita abrogazione della fattispecie del vizio redibitorio disciplinata dall'art. 1490 c.c.
D'altro canto, posto che l'inidoneità all'uso determinata dal vizio redibitorio è tanto grave da giustificare, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto di compravendita, determinando essa la completa frustrazione dell'interesse in vista del quale il contratto medesimo è stato concluso, la differenza tra vizio redibitorio e consegna di aliud pro alio non può discendere dalla gravità della inidoneità all'uso poiché anche la inidoneità di cui discorre l'art. 1490 c.c., per essere rilevante, deve essere grave e compromettere definitivamente l'interesse che l'acquirente ha inteso soddisfare mediante l'acquisto del bene.
pagina 5 di 11 Ne deriva che la distinzione tra vizio redibitorio e vizio dal quale derivi la consegna di aliud pro alio debba discendere dalla natura del vizio.
Sono dunque vizi redibitori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c. l'imperfezione o il difetto del bene che ineriscano ad una sua componente o ad una sua caratteristica particolare, che discendano dal suo processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione e che rendano il bene medesimo carente, all'atto dell'impiego.
È per conto vizio che dà ingresso alla consegna di aliud pro alio la radicale non conformità del bene, atta a degradarlo, a bene da intendersi come complessivamente “diverso” (altro) da quello pattuito.
1.2 La differenza tra la fattispecie di cui all'art. 1497 c.c. e la consegna dell'aliud pro alio incide altresì sui rimedi esperibili poiché l'art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c., per contro, l'aliud pro alio consente al compratore di inoltrare un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. senza tener conto dei citati limiti temporali.
1.3 Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza, afferma che sulla base dei principi dettati da Cass. Sez.
U., 30/10/2001, n. 13533, ai fini della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale (come per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova, per esigenze di omogeneità del regime istruttorio, opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, nel senso che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di pagina 6 di 11 diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Pertanto, l'attore ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'idoneità del vizio dedotto ad integrare in astratto un'ipotesi di aliud pro alio, mentre grava sul convenuto l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
2. Passando all'esame del caso di specie, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti deve ritenersi fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non essendo oggetto di contestazione.
La questione dirimente ai fini della decisione attiene pertanto alla verifica se i vizi dedotti dall'attore siano idonei, in astratto ed in concreto, ad integrare un'ipotesi di aliud pro alio, ovvero se si versi in presenza di meri vizi redibitori disciplinati dall'art. 1490 c.c..
Nel caso di specie, tenuto conto delle coordinate interpretative sopra ricordate, non può sicuramente ritenersi integrata un'ipotesi di aliud pro alio sotto il profilo del genere, poiché è pacifico che il bene oggetto di compravendita, i camici sanitari, appartenga al medesimo genus di quello pattuito.
Occorre pertanto verificare se le difformità denunciate siano tali da compromettere la funzione naturale del bene, ossia da renderlo radicalmente inidoneo all'uso cui era destinato.
Sul punto, parte attrice ha dedotto l'inutilizzabilità dei camici consegnati in quanto:
a) privi di telino di protezione;
b) dotati di una sola salvietta lavamani anziché due;
c) muniti di polsini mal confezionati con lacci debolmente attaccati;
d) carenti nella tenuta ai liquidi;
e) accompagnati da schede tecniche variate più volte in un breve lasso di tempo.
Di contro, parte convenuta sostiene che il contratto di fornitura intercorso tra le parti ebbe ad oggetto una vendita a campione, con le seguenti caratteristiche tecniche del camice:
a) confezionato in una unica busta;
b) dotato di una sola salvietta lavamani;
pagina 7 di 11 c) privo di telino di protezione;
d) rinforzato su tutta la manica con grammatura 40.
La convenuta evidenziava altresì di aver inviato prima della spedizione foto dettagliate dei camici all'amministratore dell'attrice, il quale non aveva sollevato alcuna obiezione.
Si rileva che nel corso del giudizio e dall'istruttoria svolta è emerso che:
– il contratto avesse ad oggetto camici con cuciture rinforzate;
tale circostanza risulta confermata sia da teste , dipendente della convenuta, il quale ha affermato che “ricordo che era rinforzato per tutta Testimone_1
la lunghezza dalla manica fino alla spalle”, sia dal teste , consulente della parte attrice con procura Testimone_2
agli acquisti, il quale ha dichiarato che “ricordo di aver letto le schede e si parlava di un camice monouso rinforzato” ed ha aggiunto altresì che “la convenuta ci mandò un campione del prodotto che fu fatta visionare dal nostro specialista,
al cliente finale, l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e la Clinica Castelli, che lo hanno approvato […] Persona_1
posso dire che dicendomi che al cliente era andato bene il prodotto, mi disse che era rinforzato fino al gomito” (cfr. Per_1
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 28/03/2024);
– la fornitura avvenne previa consegna di un campione visionato e approvato dalla parte attrice;
tale circostanza non è stata contestata dalla attrice ex art. 115 c.p.c. alla prima occasione utile (e, a ben vedere, nemmeno nelle successive memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e 2 c.p.c.) ed emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal teste , il quale ha dichiarato che “io ricordo questo campione;
gli abbiamo fatto una foto del camice Testimone_1
che io stavo reggendo e mandata dalla al per whatsapp […] questo campione l'abbiamo richiuso e rimesso su CP_1 Tes_2
una busta e l'ha portato alla ”, dal teste , il quale ha affermato Persona_1 Parte_1 Testimone_3
che “ricordo che gli facemmo delle foto nel nostro ufficio mandate per whatsapp al sig. prima di mandarlo alla società Tes_2
attrice e poi portato da alla società attrice”, nonché dal teste di parte attrice , che ha Per_1 Testimone_2
confermato che “la convenuta ci mandò un campione del prodotto che fu fatta visionare dal nostro specialista, Persona_1
al cliente finale, l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e la Clinica Castelli, che lo hanno approvato” (cfr.
[...]
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 28/03/2024);
pagina 8 di 11 – la consegna ha riguardato complessivamente n. 80.000 camici come risultante dai documenti di trasporto
(cfr. doc. 1 e 2 all. citazione), e l'attrice ha chiesto la restituzione di n. 68.100 camici (cfr. doc. 7 e 8 all. comparsa di costituzione);
– la contestazione specifica di non conformità ha riguardato esclusivamente il lotto n. 61733 (camice chirurgico rinforzato sterile taglia XL) come risultante dalla comunicazione inviata dall'attrice alla convenuta in data 19/01/2021 (cfr. doc. 6 all. citazione).
Alla luce di quanto esposto si rileva che, anche a voler ammettere che le parti avessero concordato la consegna di camici con caratteristiche qualitative più elevate, come la presenza del telino o di salviette aggiuntive, tale difformità non appare idonea a integrare l'ipotesi di aliud pro alio, ma piuttosto, al più, un'ipotesi di vizio redibitorio ai sensi dell'art. 1490 c.c.. Come detto, infatti, l'aliud pro alio si configura soltanto quando il bene sia radicalmente inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria, ossia quando la difformità ne determini una sostanziale inutilizzabilità per la destinazione tipica o essenziale.
Diversamente, dalla contestazione inviata dall'attrice alla convenuta emerge una mera mancanza di comfort nonché la difformità estetico-strutturale (quale la diversa grammatura del tessuto o l'assenza della doppia salvietta) le quali, tuttavia, non incidono sulla funzione propria del bene, che resta quella di proteggere l'operatore sanitario nel corso dell'attività (nonché il paziente da eventuali contaminazioni).
Invero, l'unico elemento che potrebbe ritenersi provato è che nel campione trasmesso vi fosse un camice con una doppia salvietta;
tuttavia, anche a voler ritenere sussistente una tale differenza, non si ritiene che la medesima di per sé sia idonea a rendere i camici inidonei all'uso per i quali sono stati acquistati. Non risulta, invece, provato che il campione inviato (e approvato) fosse confezionato in un'unica busta (si vedano le dichiarazioni del teste , dipendente della stessa attrice, il quale ha riferito “il Testimone_4
campione arrivò con il rinforzo fino alla spalla […] e confezionato in unica busta due salviette lavamani”).
Quanto alla presunta non impermeabilità dei camici consegnati, unico elemento che potenzialmente sarebbe in grado di rendere gli stessi inidonei per l'uso pattuito, occorre evidenziare come tale circostanza non sia emersa dall'istruttoria né sia stata denunciata dagli acquirenti;
la stessa attrice, sin dall'atto di pagina 9 di 11 citazione sino alle note conclusionali, ha riferito “In data 18.01.21, infatti, si rilevava come l'esame del camice sterile evidenziasse: 1. È presente nella confezione una sola carta per asciugare le mani;
2. Presenza di un'unica busta che preserva la sterilità del camice;
3. Non traspira facendo risultare la cute dopo poco tempo umida”. Un altro operatore, in pari data, precisava come: è presente un solo involucro all'apertura è facile la contaminazione, presente un solo panno per asciugare le mani”. Dunque, appare chiaro come alcuno dei due ha evidenziato una pericolosa permeabilità del camice, quanto, piuttosto un'eccessiva impermeabilità, la quale, lungi dal rendere il camice non idoneo all'uso, avrebbe comportato un'eccessiva temperatura interna.
Quanto ai differenti codici di prodotto, ancorché gli stessi siano stati modificati, non costituiscono vizio in sé o, quantomeno, non comportano automaticamente che il bene consegnato sia funzionalmente differente da quello ordinato;
invero, sarebbe stato onere della parte dimostrare come il cambio di tali codici avrebbe comportato la presenza di differenti qualità idonee ad integrare l'aliud pro alio.
Parimenti, quanto alla presunta riduzione del termine di sterilità, da 5 a 3 anni, si ritiene che costituiscano un vizio, non essendo l'inferiore durata del prodotto di per sé circostanza sufficiente a renderlo inidoneo all'uso per il quale è stato acquistato.
Peraltro, l'istruttoria ha dimostrato che parte attrice ha effettivamente utilizzato n. 11.900 camici della fornitura, circostanza che vale di per sé a escludere che i beni fossero radicalmente inidonei all'uso sanitario cui erano destinati. Se, infatti, i camici fossero stati effettivamente inutilizzabili o tali da compromettere la sicurezza o l'igiene dell'attività medica, parte attrice avrebbe dovuto e potuto accorgersene immediatamente e denunciare tempestivamente la non conformità, come imposto dall'art. 1495 c.c.. La successiva contestazione, peraltro limitata ad un solo lotto e intervenuta a distanza di tempo, conferma che la presunta inidoneità non aveva carattere assoluto.
In conclusione, le asserite difformità, anche se sgradite, non determinano la radicale inidoneità all'uso e non giustificano la risoluzione per consegna di aliud pro alio, potendo tutt'al più rilevare ai sensi dell'art. 1490
c.c., nei limiti decadenziali e prescrizionali ivi previsti.
pagina 10 di 11 Tuttavia, parte attrice risulta decaduta dalla relativa garanzia per mancata tempestiva denuncia, ai sensi dell'art. 1495 c.c., non avendo contestato i vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta né avendo dimostrato che la scoperta sia avvenuta in epoca tale da giustificare la tardiva comunicazione.
In difetto di prova della radicale inidoneità del bene all'uso pattuito, nonché in considerazione dell'avvenuto impiego di parte della fornitura, deve escludersi la sussistenza di un inadempimento della convenuta inquadrabile nella fattispecie dell'aliud pro alio; la domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
3. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. cpc e sono integralmente poste a carico di parte attrice che, risultata soccombente, va condannata a rifondere le spese alla convenuta, non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia (euro 272.000,00) di poco sopra al limite inferiore dello scaglione, la durate del giudizio e la non complessità delle questioni affrontate, elementi questi che giustificano una liquidazione ai valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 599/2022, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, del compenso professionale che liquida ai sensi del d.m. 147/22 in euro 11.229,00 (1.772,00 per fase di studio, 1.169,00 per fase introduttiva, 5.206,00 per fase istruttoria e 3.082,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 10/11/2025
Il Giudice
DE RI
pagina 11 di 11
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice DE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 599/2022 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/07/2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. – P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Ermes IN (C.F.
[...]
), EL IN (C.F.: ) e AU RA (C.F. C.F._1 CodiceFiscale_2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Via G. Elladio, n.3, presso lo
[...]
studio dell'Avv. AU RA;
ATTRICE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Antonio
RA (C.F. ) e TE DA ( ), ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata, in Campello sul Clitunno, via Dante Alighieri n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonio
RA;
pagina 1 di 11 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, accertare come la ditta individuale
[...]
, nella qualità di fornitore di abbia fornito camici chirurgici rinforzati Controparte_1 Parte_1
sterili differenti per caratteristiche fisiche, materiali, di certificazione e produzione rispetto a quelli oggetto di specifico ordine, accertare, altresì, la loro assoluta non idoneità all'uso prestabilito tanto da configurare una ipotesi di aliud pro alio e per
l'effetto, previa risoluzione del rapporto contrattuale in essere fra le parti condannare la società convenuta all'integrale rimborso dell'intero importo corrisposto da , comprensivo degli oneri di trasporto sostenuti o nella maggiore o minore Parte_1
somma da determinarsi in corso di causa, nonché al risarcimento di ogni danno provocato o provocando, da determinarsi in corso di causa e, altresì, condannare la società convenuta al ritiro dei camici in giacenza presso con oneri Parte_1
di trasporto e/o eventuale smaltimento in capo alla medesima convenuta. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, compreso il ristoro del contributo unificato”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le motivazioni tutte di cui alla superiore premessa,
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dal diritto alla garanzia per vizi e/o l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto per vizi della cosa compravenduta, e per lo effetto
rigettare integralmente ogni domanda attorea;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertare e dichiarare la conformità all'ordine della merce consegnata dalla veditrice nonché l'assenza di vizi nella fornitura e la regolarità delle certificazioni e iscrizioni previste dalla legge in subiecta materia, e per lo effetto rigettare integralmente ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, ivi inclusa quella di risarcimento di danni che non sono nemmeno stati dedotti;
IN VIA SUBORDINATA E SEMPRE NEL MERITO
pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare che alla data di notifica dell'atto di citazione difettava il dedotto inadempimento della convenuta, e per lo effetto dichiarare l'improponibilità e /o l'inammissibilità di ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, dichiarando in ogni caso l'integrale rigetto delle stesse.
- In ogni caso con vittoria integrale di spese e competenze di causa, comprensive di rimborso forfettario al 15% e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito anche solo “ ”), con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2 Parte_1
convenuto in giudizio (di seguito anche solo “ Controparte_1 [...]
”), per dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le stesse stipulato e la condanna della CP_1
convenuta alla restituzione dell'importo corrisposto. A sostegno della domanda parte attrice ha allegato:
- di operare nel settore degli appalti pubblici con particolare riferimento al settore della sanità;
- di aver acquistato dalla convenuta, in data 6/10/2020, n. 40.000 pezzi di camici chirurgici rinforzati sterili di varie taglie con ordine n. 20018787, da consegnare presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, nonché n.
40.000 pezzi di camici chirurgici rinforzati sterili di varie taglie con ordine n. 20018788, da consegnare presso “Lavanderia Barbariga”;
- che i camici chirurgici consegnati dalla convenuta presentavano vizi talmente gravi da renderli privi delle qualità essenziali e, pertanto, idonei a configurare la fattispecie della vendita aliud pro alio.
Ha concluso dunque chiedendo al Tribunale di accertare l'inidoneità dei camici all'uso prestabilito, la risoluzione del contratto nonché di condannare la convenuta alla restituzione della somma già corrisposta.
si è costituita in giudizio contestando l'avversa domanda poiché infondata in Controparte_1
fatto e in diritto deducendo, in primo luogo, che la fornitura non presentava alcun vizio ma, al contrario, era conforme all'ordine concordato;
in secondo luogo, ha evidenziato che, in ogni caso, la denuncia dei vizi era stata effettuata tardivamente, così come tardivamente la garanzia era stata azionata in giudizio, con conseguente decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Di qui, le conclusioni rassegnate.
pagina 3 di 11 L'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante l'escussione dei testi ammessi;
ritenuta poi la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data
03/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella quale i procuratori hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che parte attrice ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita, deducendo che l'inadempimento della convenuta consisterebbe nella consegna di un bene diverso da quello pattuito (cd. aliud pro alio).
Di contro, la convenuta ha eccepito la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione CP_1
ai sensi dell'art. 1495 c.c., assumendo che la fattispecie non integri un'ipotesi di aliud pro alio.
Ne consegue che la questione dirimente ai fini della decisione è rappresentata dalla qualificazione giuridica della fattispecie, ossia dalla verifica se ricorrano o meno gli estremi dell'ipotesi di aliud pro alio.
1.1 In punto di diritto si evidenzia che è nota la distinzione tra vizi rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c. e vizi che determinano la sussistenza della fattispecie di consegna di aliud pro alio.
Costituisce approdo interpretativo invero pacifico, in effetti, il principio per il quale, da un lato, “il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di
produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra”; dall'altro lato, la “consegna di “aliud pro alio” (…) si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (Cass. sent. n. 6596/2016).
Per giurisprudenza pacifica si ha dunque consegna di aliud pro alio sia quando il bene venduto appartenga ad un genus differente da quello cui appartiene il bene pattuito, sia quando il bene venduto (pur appartenendo pagina 4 di 11 al medesimo genus cui appartiene quello pattuito) presenti vizi che lo rendano incapace di assolvere alla sua funzione naturale o essenziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 36360/2020; Cass. Civ., sent. n. 5202/2007).
Ebbene, risulta agevole l'accertamento della sussistenza di un'ipotesi di consegna di aliud pro alio, laddove si faccia questione della vendita di un bene appartenente a genus differente da quello cui appartiene il bene pattuito: così è, per esempio, nel caso della compravendita di un immobile destinato ad abitazione “privo in maniera assoluta della licenza di abitabilità” e al contempo incapace di ottenerla in ragione della “presenza di insanabili violazioni urbanistiche” (ex multis, Tribunale di Imperia, 28/01/2022) o di un “quadro non autentico” (Cass. Civ., sent. n. 996/2022) o “di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che, in realtà, non ne è stato l'autore” (Cass. Civ., sent n. 30713/2018).
Meno agevole risulta l'individuazione della fattispecie della consegna di aliud pro alio, nel caso in cui si faccia questione della vendita di un bene appartenente al genus cui appartiene il bene pattuito e che, tuttavia, risulti viziato e pertanto inidoneo ad assolvere alla propria funzione.
A norma dell'art. 1490 c.c., in effetti, i vizi redibitori rendono la cosa “inidonea all'uso a cui è destinata”.
Per definizione, dunque, anche il vizio redibitorio determina l'inidoneità del bene all'impiego cui esso è destinato.
Ne discende che la inidoneità del bene ad assolvere alla propria funzione non può condurre, per così dire de plano, alla configurazione di un'ipotesi di aliud pro alio poiché, se così fosse, di fatto l'istituto di matrice giurisprudenziale dell'aliud pro alio comporterebbe una tacita abrogazione della fattispecie del vizio redibitorio disciplinata dall'art. 1490 c.c.
D'altro canto, posto che l'inidoneità all'uso determinata dal vizio redibitorio è tanto grave da giustificare, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto di compravendita, determinando essa la completa frustrazione dell'interesse in vista del quale il contratto medesimo è stato concluso, la differenza tra vizio redibitorio e consegna di aliud pro alio non può discendere dalla gravità della inidoneità all'uso poiché anche la inidoneità di cui discorre l'art. 1490 c.c., per essere rilevante, deve essere grave e compromettere definitivamente l'interesse che l'acquirente ha inteso soddisfare mediante l'acquisto del bene.
pagina 5 di 11 Ne deriva che la distinzione tra vizio redibitorio e vizio dal quale derivi la consegna di aliud pro alio debba discendere dalla natura del vizio.
Sono dunque vizi redibitori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c. l'imperfezione o il difetto del bene che ineriscano ad una sua componente o ad una sua caratteristica particolare, che discendano dal suo processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione e che rendano il bene medesimo carente, all'atto dell'impiego.
È per conto vizio che dà ingresso alla consegna di aliud pro alio la radicale non conformità del bene, atta a degradarlo, a bene da intendersi come complessivamente “diverso” (altro) da quello pattuito.
1.2 La differenza tra la fattispecie di cui all'art. 1497 c.c. e la consegna dell'aliud pro alio incide altresì sui rimedi esperibili poiché l'art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c., per contro, l'aliud pro alio consente al compratore di inoltrare un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. senza tener conto dei citati limiti temporali.
1.3 Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza, afferma che sulla base dei principi dettati da Cass. Sez.
U., 30/10/2001, n. 13533, ai fini della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale (come per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova, per esigenze di omogeneità del regime istruttorio, opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, nel senso che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di pagina 6 di 11 diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Pertanto, l'attore ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'idoneità del vizio dedotto ad integrare in astratto un'ipotesi di aliud pro alio, mentre grava sul convenuto l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
2. Passando all'esame del caso di specie, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti deve ritenersi fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non essendo oggetto di contestazione.
La questione dirimente ai fini della decisione attiene pertanto alla verifica se i vizi dedotti dall'attore siano idonei, in astratto ed in concreto, ad integrare un'ipotesi di aliud pro alio, ovvero se si versi in presenza di meri vizi redibitori disciplinati dall'art. 1490 c.c..
Nel caso di specie, tenuto conto delle coordinate interpretative sopra ricordate, non può sicuramente ritenersi integrata un'ipotesi di aliud pro alio sotto il profilo del genere, poiché è pacifico che il bene oggetto di compravendita, i camici sanitari, appartenga al medesimo genus di quello pattuito.
Occorre pertanto verificare se le difformità denunciate siano tali da compromettere la funzione naturale del bene, ossia da renderlo radicalmente inidoneo all'uso cui era destinato.
Sul punto, parte attrice ha dedotto l'inutilizzabilità dei camici consegnati in quanto:
a) privi di telino di protezione;
b) dotati di una sola salvietta lavamani anziché due;
c) muniti di polsini mal confezionati con lacci debolmente attaccati;
d) carenti nella tenuta ai liquidi;
e) accompagnati da schede tecniche variate più volte in un breve lasso di tempo.
Di contro, parte convenuta sostiene che il contratto di fornitura intercorso tra le parti ebbe ad oggetto una vendita a campione, con le seguenti caratteristiche tecniche del camice:
a) confezionato in una unica busta;
b) dotato di una sola salvietta lavamani;
pagina 7 di 11 c) privo di telino di protezione;
d) rinforzato su tutta la manica con grammatura 40.
La convenuta evidenziava altresì di aver inviato prima della spedizione foto dettagliate dei camici all'amministratore dell'attrice, il quale non aveva sollevato alcuna obiezione.
Si rileva che nel corso del giudizio e dall'istruttoria svolta è emerso che:
– il contratto avesse ad oggetto camici con cuciture rinforzate;
tale circostanza risulta confermata sia da teste , dipendente della convenuta, il quale ha affermato che “ricordo che era rinforzato per tutta Testimone_1
la lunghezza dalla manica fino alla spalle”, sia dal teste , consulente della parte attrice con procura Testimone_2
agli acquisti, il quale ha dichiarato che “ricordo di aver letto le schede e si parlava di un camice monouso rinforzato” ed ha aggiunto altresì che “la convenuta ci mandò un campione del prodotto che fu fatta visionare dal nostro specialista,
al cliente finale, l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e la Clinica Castelli, che lo hanno approvato […] Persona_1
posso dire che dicendomi che al cliente era andato bene il prodotto, mi disse che era rinforzato fino al gomito” (cfr. Per_1
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 28/03/2024);
– la fornitura avvenne previa consegna di un campione visionato e approvato dalla parte attrice;
tale circostanza non è stata contestata dalla attrice ex art. 115 c.p.c. alla prima occasione utile (e, a ben vedere, nemmeno nelle successive memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e 2 c.p.c.) ed emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal teste , il quale ha dichiarato che “io ricordo questo campione;
gli abbiamo fatto una foto del camice Testimone_1
che io stavo reggendo e mandata dalla al per whatsapp […] questo campione l'abbiamo richiuso e rimesso su CP_1 Tes_2
una busta e l'ha portato alla ”, dal teste , il quale ha affermato Persona_1 Parte_1 Testimone_3
che “ricordo che gli facemmo delle foto nel nostro ufficio mandate per whatsapp al sig. prima di mandarlo alla società Tes_2
attrice e poi portato da alla società attrice”, nonché dal teste di parte attrice , che ha Per_1 Testimone_2
confermato che “la convenuta ci mandò un campione del prodotto che fu fatta visionare dal nostro specialista, Persona_1
al cliente finale, l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e la Clinica Castelli, che lo hanno approvato” (cfr.
[...]
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 28/03/2024);
pagina 8 di 11 – la consegna ha riguardato complessivamente n. 80.000 camici come risultante dai documenti di trasporto
(cfr. doc. 1 e 2 all. citazione), e l'attrice ha chiesto la restituzione di n. 68.100 camici (cfr. doc. 7 e 8 all. comparsa di costituzione);
– la contestazione specifica di non conformità ha riguardato esclusivamente il lotto n. 61733 (camice chirurgico rinforzato sterile taglia XL) come risultante dalla comunicazione inviata dall'attrice alla convenuta in data 19/01/2021 (cfr. doc. 6 all. citazione).
Alla luce di quanto esposto si rileva che, anche a voler ammettere che le parti avessero concordato la consegna di camici con caratteristiche qualitative più elevate, come la presenza del telino o di salviette aggiuntive, tale difformità non appare idonea a integrare l'ipotesi di aliud pro alio, ma piuttosto, al più, un'ipotesi di vizio redibitorio ai sensi dell'art. 1490 c.c.. Come detto, infatti, l'aliud pro alio si configura soltanto quando il bene sia radicalmente inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria, ossia quando la difformità ne determini una sostanziale inutilizzabilità per la destinazione tipica o essenziale.
Diversamente, dalla contestazione inviata dall'attrice alla convenuta emerge una mera mancanza di comfort nonché la difformità estetico-strutturale (quale la diversa grammatura del tessuto o l'assenza della doppia salvietta) le quali, tuttavia, non incidono sulla funzione propria del bene, che resta quella di proteggere l'operatore sanitario nel corso dell'attività (nonché il paziente da eventuali contaminazioni).
Invero, l'unico elemento che potrebbe ritenersi provato è che nel campione trasmesso vi fosse un camice con una doppia salvietta;
tuttavia, anche a voler ritenere sussistente una tale differenza, non si ritiene che la medesima di per sé sia idonea a rendere i camici inidonei all'uso per i quali sono stati acquistati. Non risulta, invece, provato che il campione inviato (e approvato) fosse confezionato in un'unica busta (si vedano le dichiarazioni del teste , dipendente della stessa attrice, il quale ha riferito “il Testimone_4
campione arrivò con il rinforzo fino alla spalla […] e confezionato in unica busta due salviette lavamani”).
Quanto alla presunta non impermeabilità dei camici consegnati, unico elemento che potenzialmente sarebbe in grado di rendere gli stessi inidonei per l'uso pattuito, occorre evidenziare come tale circostanza non sia emersa dall'istruttoria né sia stata denunciata dagli acquirenti;
la stessa attrice, sin dall'atto di pagina 9 di 11 citazione sino alle note conclusionali, ha riferito “In data 18.01.21, infatti, si rilevava come l'esame del camice sterile evidenziasse: 1. È presente nella confezione una sola carta per asciugare le mani;
2. Presenza di un'unica busta che preserva la sterilità del camice;
3. Non traspira facendo risultare la cute dopo poco tempo umida”. Un altro operatore, in pari data, precisava come: è presente un solo involucro all'apertura è facile la contaminazione, presente un solo panno per asciugare le mani”. Dunque, appare chiaro come alcuno dei due ha evidenziato una pericolosa permeabilità del camice, quanto, piuttosto un'eccessiva impermeabilità, la quale, lungi dal rendere il camice non idoneo all'uso, avrebbe comportato un'eccessiva temperatura interna.
Quanto ai differenti codici di prodotto, ancorché gli stessi siano stati modificati, non costituiscono vizio in sé o, quantomeno, non comportano automaticamente che il bene consegnato sia funzionalmente differente da quello ordinato;
invero, sarebbe stato onere della parte dimostrare come il cambio di tali codici avrebbe comportato la presenza di differenti qualità idonee ad integrare l'aliud pro alio.
Parimenti, quanto alla presunta riduzione del termine di sterilità, da 5 a 3 anni, si ritiene che costituiscano un vizio, non essendo l'inferiore durata del prodotto di per sé circostanza sufficiente a renderlo inidoneo all'uso per il quale è stato acquistato.
Peraltro, l'istruttoria ha dimostrato che parte attrice ha effettivamente utilizzato n. 11.900 camici della fornitura, circostanza che vale di per sé a escludere che i beni fossero radicalmente inidonei all'uso sanitario cui erano destinati. Se, infatti, i camici fossero stati effettivamente inutilizzabili o tali da compromettere la sicurezza o l'igiene dell'attività medica, parte attrice avrebbe dovuto e potuto accorgersene immediatamente e denunciare tempestivamente la non conformità, come imposto dall'art. 1495 c.c.. La successiva contestazione, peraltro limitata ad un solo lotto e intervenuta a distanza di tempo, conferma che la presunta inidoneità non aveva carattere assoluto.
In conclusione, le asserite difformità, anche se sgradite, non determinano la radicale inidoneità all'uso e non giustificano la risoluzione per consegna di aliud pro alio, potendo tutt'al più rilevare ai sensi dell'art. 1490
c.c., nei limiti decadenziali e prescrizionali ivi previsti.
pagina 10 di 11 Tuttavia, parte attrice risulta decaduta dalla relativa garanzia per mancata tempestiva denuncia, ai sensi dell'art. 1495 c.c., non avendo contestato i vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta né avendo dimostrato che la scoperta sia avvenuta in epoca tale da giustificare la tardiva comunicazione.
In difetto di prova della radicale inidoneità del bene all'uso pattuito, nonché in considerazione dell'avvenuto impiego di parte della fornitura, deve escludersi la sussistenza di un inadempimento della convenuta inquadrabile nella fattispecie dell'aliud pro alio; la domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
3. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. cpc e sono integralmente poste a carico di parte attrice che, risultata soccombente, va condannata a rifondere le spese alla convenuta, non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia (euro 272.000,00) di poco sopra al limite inferiore dello scaglione, la durate del giudizio e la non complessità delle questioni affrontate, elementi questi che giustificano una liquidazione ai valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 599/2022, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, del compenso professionale che liquida ai sensi del d.m. 147/22 in euro 11.229,00 (1.772,00 per fase di studio, 1.169,00 per fase introduttiva, 5.206,00 per fase istruttoria e 3.082,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 10/11/2025
Il Giudice
DE RI
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