Sentenza 28 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/01/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2025REG.PROV.COLL.
N. 06003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2024, proposto da
LO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesue' Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amantea, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, n. 924 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Stefano Fantini; preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avvocato Rizzi Ulmo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’avvocato LO AL ha interposto appello nei confronti della sentenza 10 giugno 2024, n. 924 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, di accoglimento del suo ricorso finalizzato all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Amantea sull’istanza di accesso civico semplice del 17 dicembre 2023, con statuizione peraltro di non dovere provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
2.- L’appello è ovviamente limitato alla sola statuizione sulle spese di giudizio, assumendosi che la stessa (ritenuta equiparabile alla compensazione delle spese) violi l’art. 26 cod. proc. amm. e le norme del cod. proc. civ. cui il predetto art. 26 fa rinvio, informate al principio della soccombenza, rispetto al quale la compensazione costituisce una deroga, consentita solo al ricorrere di ipotesi eccezionali, non configurabili nella fattispecie controversa.
3.- Nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025, nella mancata costituzione dell’amministrazione intimata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.- L’appello è fondato e va dunque accolto.
Per costante giurisprudenza (tra le tante, Cass., ord. 30 agosto 2022, n. 25538; ord. 29 maggio 2018, n. 13498) la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata non esclude l’applicabilità del principio della soccombenza, che guarda alla fondatezza sostanziale della pretesa dedotta in giudizio (e dunque alla legittimità del provvedimento o del silenzio serbato dall’amministrazione, che ha dato causa al ricorso), e prescinde, come regola, dal contegno processuale (quest’ultimo assume rilievo, al contrario, in caso di reiezione del ricorso, situazione in cui la parte non ha titolo al rimborso delle spese).
Essendo dunque il regime delle spese processuali informato al principio della soccombenza, va detto che nella fattispecie in esame detta soccombenza è integrata e non sono ravvisabili le ipotesi di deroga contemplate dall’art. 92 cod. proc. civ., che non include la mancata costituzione in giudizio.
5. - In accoglimento dell’appello, va dunque riformato il capo della sentenza che ha regolamentato le spese del giudizio, condannando il Comune di Amantea alla rifusione, nei termini di cui al dispositivo, delle spese del doppio grado in favore dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il Comune di Amantea alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in euro millecinquecento/00 (1,500,00), da distrarsi all’avvocato Fabrizio Langella difensore in quella fase e dichiaratosi antistatario, e, per il secondo grado, in euro duemila/00 (2.000,00), da distrarsi all’avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO