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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 9005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9005 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1901/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 14 giugno 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. LA HE, sono comparsi:
Per l'avv. DANZA MASSIMO, si riporta al ricorso e ne chiede Parte_1
l'accoglimento.
Per ; nessuno;
Controparte_1
Per ; nessuno;
CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
LA HE
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA HE ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1901/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANZA MASSIMO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DANZA MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentante pro – tempore;
con sede in DOLO (VE), Via Arino n. 2;
(C.F. ), dom.to in DOLO (VE), Via Dauli n. 62; CP_1 C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette, in via preliminare, la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato ai sensi della L. 2009 / 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte ricorrente nonché le allegazioni documentali a sostegno delle ragioni creditorie;
considerato che
è emerso che il bene oggetto del contratto è stato regolarmente consegnato alla parte resistente, come emerge dal verbale di consegna;
, e che non è stato neppure riconsegnato all'avente diritto, la odierna ricorrente, nonostante espressa diffida in tal senso;
considerato, poi, che è stato allegato l'estratto conto debitorio a carico del resistente;
considerato che
è stato allegato altresì il contratto e le unite condizioni generali sottoscritte pagina 2 di 3 dal resistente, con la conseguenza che, in difetto di allegazione di elementi di prova contraria della parte resistente, rimasta contumace, non vi sono elementi di contrasto all'accoglimento integrale della domanda della ricorrente, emergendo l'inadempimento al pagamento dei canoni ed alle obbligazioni contrattuali assunte
All'accoglimento della domanda consegue la condanna delle resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, secondo parametri medi e tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, in via preliminare, dichiara la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria n. 800B50/423 e n. 800B50/446 ai sensi dell'art. 12 delle condizioni contrattuali;
2) condanna le resistenti, in solido tra loro, in favore della ricorrente, al pagamento della somma di
€ 40.563,96, oltre interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna le resistenti all'immediata restituzione in favore della odierna ricorrente, dei beni oggetto del contratto e precisamente: 1) n. 1 Densitometro osseo Dexa Total Body Fan e n. 1
; Controparte_2
4) Condanna altresì i resistenti in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese a titolo di contributo unificato ed € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale e deposito telematico del provvedimento in assenza delle parti alle ore 18.00.
Roma, 12.06.2025
Il Giudice dott. LA HE
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1901/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 14 giugno 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. LA HE, sono comparsi:
Per l'avv. DANZA MASSIMO, si riporta al ricorso e ne chiede Parte_1
l'accoglimento.
Per ; nessuno;
Controparte_1
Per ; nessuno;
CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
LA HE
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA HE ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1901/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANZA MASSIMO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DANZA MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentante pro – tempore;
con sede in DOLO (VE), Via Arino n. 2;
(C.F. ), dom.to in DOLO (VE), Via Dauli n. 62; CP_1 C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette, in via preliminare, la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato ai sensi della L. 2009 / 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte ricorrente nonché le allegazioni documentali a sostegno delle ragioni creditorie;
considerato che
è emerso che il bene oggetto del contratto è stato regolarmente consegnato alla parte resistente, come emerge dal verbale di consegna;
, e che non è stato neppure riconsegnato all'avente diritto, la odierna ricorrente, nonostante espressa diffida in tal senso;
considerato, poi, che è stato allegato l'estratto conto debitorio a carico del resistente;
considerato che
è stato allegato altresì il contratto e le unite condizioni generali sottoscritte pagina 2 di 3 dal resistente, con la conseguenza che, in difetto di allegazione di elementi di prova contraria della parte resistente, rimasta contumace, non vi sono elementi di contrasto all'accoglimento integrale della domanda della ricorrente, emergendo l'inadempimento al pagamento dei canoni ed alle obbligazioni contrattuali assunte
All'accoglimento della domanda consegue la condanna delle resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, secondo parametri medi e tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, in via preliminare, dichiara la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria n. 800B50/423 e n. 800B50/446 ai sensi dell'art. 12 delle condizioni contrattuali;
2) condanna le resistenti, in solido tra loro, in favore della ricorrente, al pagamento della somma di
€ 40.563,96, oltre interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna le resistenti all'immediata restituzione in favore della odierna ricorrente, dei beni oggetto del contratto e precisamente: 1) n. 1 Densitometro osseo Dexa Total Body Fan e n. 1
; Controparte_2
4) Condanna altresì i resistenti in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese a titolo di contributo unificato ed € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale e deposito telematico del provvedimento in assenza delle parti alle ore 18.00.
Roma, 12.06.2025
Il Giudice dott. LA HE
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