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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2966/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del
21.5.2025;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Dentice (C.F. n. , presso il cui C.F._2
studio in Napoli, alla via Depretis, n. 114, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. - Iscrizione al Controparte_1 P.IVA_1
Registro delle Imprese di Napoli n. 243/66 – Iscrizione all'Albo Aziende di Credito n. 4708/40), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Michele Malinconico (C.F. n.
), con cui elettivamente domicilia in Torre del Greco, alla via Cesare Battisti, C.F._3
n. 47;
Appellata
pagina 1 di 5 NONCHE'
(C.F., Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. Controparte_2
- numero REA TV-421175) e per essa, in qualità di mandataria, P.IVA_2 [...]
( ”; C.F. e P. IVA n. - iscritta presso il Registro delle Imprese di Controparte_3 CP_4 P.IVA_3
Milano Monza Brianza e Lodi al REA n. MI 1608374), in forza di procura speciale del 7.1.2020 per atto del notaio , Rep. n. 303826 - Racc. n.35462, registrato a Pordenone il Persona_1
15.01.2020, al n. 626 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott.ssa (C.F. n. Controparte_5
), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto C.F._4
d'intervento, ex art. 111 c.p.c., dall'avv. Giuseppe Abenavoli (C.F. n. ), presso C.F._5
il cui studio in Napoli (NA), alla Piazza Piedigrotta, n. 9, elettivamente domicilia;
Terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1174/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata in data 13.5.2019, notificata a mezzo pec in data 15.5.2019.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.6.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, la per Controparte_1
proporre appello avverso la sentenza n. 1174/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata in data 13.5.2019 e notificata in data 13.5.2019, con cui era rigettata la domanda proposta in primo grado da esso appellante, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione di quote uguali tra loro.
Nel giudizio di primo grado, il chiedeva di: Pt_1
“1) considerare che il mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che le parti all'art. 4 del contratto di mutuo e all'art. 6 delle condizioni di cui al capitolato hanno stabilito che in caso di mancato pagamento di ogni somma dovuta, il tasso di mora si aggiunge e non si sostituisce a quello corrispettivo;
2)delibare, anche alla luce dell'art. 4 del contratto di mutuo e delle condizioni di cui al capitolato allegato allo stesso, che la ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello CP_1
corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitano gli interessi corrispettivi e le spese;
pagina 2 di 5 3) considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca d'Italia che per la Cassazione al numero valore strumentale;
4)ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del teg al momento della pattuizione;
5) ritenere perciò che, per l'effetto dell'articolo 644 insomma 1 e 3 c.p.c. dell'art. 1815 c.c., secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;
6) accertare che allo stato parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 46.576,16, come interessi l'importo di euro 42.156,41 o nella maggiore o minore somma risultante dall'espletanda istruttoria;
7) condannare la alla restituzione, in favore Controparte_6
dell'istante, di tutte le somme percepite a titolo di interessi che ammontano ad euro 42.156,41 o nella maggiore o minore somma risultante dall'espletanda istruttoria;
8) condannare l'istituto di credito al pagamento delle spese di onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;
9) nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quantomeno l'On.le Giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite”.
L'appellante, nell'atto di appello, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della stessa, di:
1) accertare e dichiarare che il TAEG ab origine del contratto di mutuo stipulato in data 19.10.2000,
Rep. n. 15353 – Racc. n. 3129 era superiore al tasso soglia usura previsto all'epoca della pattuizione come risultava dal decreto ministeriale allegato al fascicolo di primo grado e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c., dichiarare che alcun interesse era dovuto;
2) ritenere che, per l'effetto dell'art. 644, comma 1 e 3, c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. il mutuo de quo era usurario e non erano dovuti interessi;
3) con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
19.12.2019, la che ha resistito all'appello, di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 5 Alla prima udienza del 23.1.2020, parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.9.2022.
Nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 26.5.2020, è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la rappresentata dalla sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_2
la quale ha dedotto che, nel contesto di un'operazione di Controparte_3
cartolarizzazione di cui era stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.
147, parte II, del 14 dicembre 2019, la era divenuta cessionaria di un portafoglio Controparte_2
di crediti pecuniari in titolarità della tra cui quello oggetto di causa;
Controparte_6
ha dichiarato, pertanto, d'intervenire nel presente giudizio facendo proprie tutte le difese, richieste ed eccezioni precedentemente formulate dalla cedente e ha chiesto di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva limitatamente alle questioni relative alla condotta posta in essere dalla cedente nel periodo antecedente alla cessione.
La trattazione del giudizio è proseguita dinanzi alla Settima Sezione Civile fino al 20.1.2025, quando il giudizio è stato riassegnato alla Terza Sezione Civile, sulla base di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riequilibrio dei ruoli delle diverse sezioni civili della Corte di
Appello.
Nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata dinanzi al Collegio della Terza
Sezione Civile per il 14.5.2025, risulta depositato in via telematica, in data 13.5.2024, atto di “rinuncia agli atti del giudizio”, con cui il procuratore di parte appellante, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere a seguito di accordo transattivo intervenuto tra le parti, ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio di appello e ha chiesto dichiararsi l'estinzione dello stesso.
Alla predetta udienza del 14.5.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309
c.p.c., all'udienza del 21.5.2025; alla predetta udienza del 21.5.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 14.5.2025 ed alla successiva udienza del 21.5.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008,
pagina 4 di 5 n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno
2015).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 21 maggio 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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