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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SI RA, Presidente
BE RA, AT
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1073/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239002104022000 IR-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920060010065747000 IR-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920060010065747000 IR-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2992017001231027800'0 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 546/92, l'avviso d'intimazione di pagamento 2992023900210402200 emesso da
Agenzia delle Entrate - Riscossione di Trapani e notificato in data 20.04.2023, di € 32.539,58 comprensivo di interessi, oneri e sanzioni, chiedeva il pagamento delle suddette somme per omesso pagamento IR anno 1997/1998 e per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013 di €167,80.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di Trapani, la quale contestava le eccezioni di parte ricorrente.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 14.11.2023 l'Agenzia delle Entrate di Trapani depositava le controdeduzioni al ricorso. In via pregiudiziale l'Ufficio chiede dichiararsi:
in via preliminare:
- il difetto di giurisdizione nel caso in cui venisse acclarata la notifica delle cartelle di pagamento in favore del Tribunale ordinario;
- inammissibile il ricorso per violazione del combinato disposto degli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/92;
- rigettare l'istanza di sospensione.
Nel merito il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna Udienza la Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso attinente l'intervenuta prescrizione è fondato. Costituendosi in giudizio ADER ha prodotto la documentazione attestante l'intervenuta notifica della cartella di pagamento avvenuta il 10.06.2006, ma non ha provato regolari notifiche successivi ulteriori atti interruttivi ragione per cui alla data del 20.04.2023 era ampiamente scaduto il termine decennale di prescrizione relativa alla cartelle esattoriali originate da crediti erariali IR ( vale il termine lungo di dieci anni), e triennale per la tassa auto per l'anno 2013 di
€167,80.
Si ritiene illegittimo l'avviso di intimazione impugnato, non risulta provata la rituale notifica degli atti interruttivi,
è per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria del diritto di agire.
L'intimazione è sottesa a due cartelle di pagamento:
1. 29920060010065747000, notificata il giorno 10/06/2006, dell'importo di euro 32.371,78, afferente il mancato pagamento delle somme recuperate con gli avvisi di accertamento nn.89221002618 e
8922010100246, notificati entrambi il 10/05/2005, per gli anni d'imposta 1997 e 1998;
2. 29920170012310278000 ritenuta presuntivamente notificata il 19/07/2019, dell'importo di euro 167,80 afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'autovettura targata Targa_1 per l'anno d'imposta 2013, l'intervenuta notifica della cartella di pagamento non si è perfezionata ragione per cui alla data del 20.04.2023 era ampiamente scaduto il termine triennale di prescrizione relativa alla cartella esattoriala originata da tassa auto anno d'imposta 2013.
Il motivo preliminare sollevato da ADE, difetto di giurisdizione in caso di regolare notifica delle cartelle, è infondato. Non risultano le cartelle regolarmente notificate, il credito è prescitto.
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022, in cui il ricorrente lamentava la legittimità e validità della cartella di pagamento oltre alla prescrizione, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario. In particolare veniva ribadito che “… la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata …”
Ci si riferisce alla questione prospettata con l'eccezione d'illegittimità dell'atto opposto per “ Prescrizione successiva”. Ed invero, dalla documentazione in atti, si rileva che la cartella di pagamento relativa n.
29920060010065747000, notificata il giorno 10/06/2006, dell'importo di euro 32.371,78, afferente il mancato pagamento delle somme recuperate con gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 1997 e 1998; , atto presupposto all'intimazione impugnata, risulta notificata in data 1 giugno 2006, prodotto in allegato alle controdeduzioni dall'ADER.
Pertanto, la cartella regolarmente notificata e non opposta è divenuta atto definitivo. Pur tuttavia, considerato che per le imposte IR secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione dalla quale questa Corte non si è mai discostata - è ritenuta applicabile la prescrizione decennaleale, in assenza di dimostrazione della notifica di altri precedenti atti interruttivi, la notifica dell'intimazione avvenuta il 20.04.2023 risulta oltremodo tardiva, oltre il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica della cartella in data
1 giugno 2006. E' nullo latto notificato senza la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10012 del 15 aprile
2021) ,
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, ha formulato un principio di diritto secondo cui, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - recente giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 2621 del 2022 della Corte di Cassazione (nello stesso senso, cfr.
Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020).
Non vi è prova che l'agente della riscossione abbia posto in essere ulteriori atti interruttivi della prescrizione che deve quindi ritenersi utilmente decorsa. Non resta, pertanto, che annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
Né nella fattispecie si può tener conto della sospensione dei termini dettata dalla legislazione emergenziale da COVID-19, atteso che per la notifica dell'intimazione la prescrizione risulta maturata, ben prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 cd. “Decreto Cura Italia”, e del D.L. n. 34/2020 cd. "Decreto Rilancio". In ragione di quanto sopra esposto, ritenute assorbite le altre contestazioni sollevate, in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento opposta.
Le spese, in considerazione del tenore della decisione, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Trapani, 21 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SI RA, Presidente
BE RA, AT
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1073/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239002104022000 IR-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920060010065747000 IR-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920060010065747000 IR-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2992017001231027800'0 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 546/92, l'avviso d'intimazione di pagamento 2992023900210402200 emesso da
Agenzia delle Entrate - Riscossione di Trapani e notificato in data 20.04.2023, di € 32.539,58 comprensivo di interessi, oneri e sanzioni, chiedeva il pagamento delle suddette somme per omesso pagamento IR anno 1997/1998 e per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013 di €167,80.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di Trapani, la quale contestava le eccezioni di parte ricorrente.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 14.11.2023 l'Agenzia delle Entrate di Trapani depositava le controdeduzioni al ricorso. In via pregiudiziale l'Ufficio chiede dichiararsi:
in via preliminare:
- il difetto di giurisdizione nel caso in cui venisse acclarata la notifica delle cartelle di pagamento in favore del Tribunale ordinario;
- inammissibile il ricorso per violazione del combinato disposto degli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/92;
- rigettare l'istanza di sospensione.
Nel merito il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna Udienza la Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso attinente l'intervenuta prescrizione è fondato. Costituendosi in giudizio ADER ha prodotto la documentazione attestante l'intervenuta notifica della cartella di pagamento avvenuta il 10.06.2006, ma non ha provato regolari notifiche successivi ulteriori atti interruttivi ragione per cui alla data del 20.04.2023 era ampiamente scaduto il termine decennale di prescrizione relativa alla cartelle esattoriali originate da crediti erariali IR ( vale il termine lungo di dieci anni), e triennale per la tassa auto per l'anno 2013 di
€167,80.
Si ritiene illegittimo l'avviso di intimazione impugnato, non risulta provata la rituale notifica degli atti interruttivi,
è per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria del diritto di agire.
L'intimazione è sottesa a due cartelle di pagamento:
1. 29920060010065747000, notificata il giorno 10/06/2006, dell'importo di euro 32.371,78, afferente il mancato pagamento delle somme recuperate con gli avvisi di accertamento nn.89221002618 e
8922010100246, notificati entrambi il 10/05/2005, per gli anni d'imposta 1997 e 1998;
2. 29920170012310278000 ritenuta presuntivamente notificata il 19/07/2019, dell'importo di euro 167,80 afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'autovettura targata Targa_1 per l'anno d'imposta 2013, l'intervenuta notifica della cartella di pagamento non si è perfezionata ragione per cui alla data del 20.04.2023 era ampiamente scaduto il termine triennale di prescrizione relativa alla cartella esattoriala originata da tassa auto anno d'imposta 2013.
Il motivo preliminare sollevato da ADE, difetto di giurisdizione in caso di regolare notifica delle cartelle, è infondato. Non risultano le cartelle regolarmente notificate, il credito è prescitto.
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022, in cui il ricorrente lamentava la legittimità e validità della cartella di pagamento oltre alla prescrizione, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario. In particolare veniva ribadito che “… la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata …”
Ci si riferisce alla questione prospettata con l'eccezione d'illegittimità dell'atto opposto per “ Prescrizione successiva”. Ed invero, dalla documentazione in atti, si rileva che la cartella di pagamento relativa n.
29920060010065747000, notificata il giorno 10/06/2006, dell'importo di euro 32.371,78, afferente il mancato pagamento delle somme recuperate con gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 1997 e 1998; , atto presupposto all'intimazione impugnata, risulta notificata in data 1 giugno 2006, prodotto in allegato alle controdeduzioni dall'ADER.
Pertanto, la cartella regolarmente notificata e non opposta è divenuta atto definitivo. Pur tuttavia, considerato che per le imposte IR secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione dalla quale questa Corte non si è mai discostata - è ritenuta applicabile la prescrizione decennaleale, in assenza di dimostrazione della notifica di altri precedenti atti interruttivi, la notifica dell'intimazione avvenuta il 20.04.2023 risulta oltremodo tardiva, oltre il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica della cartella in data
1 giugno 2006. E' nullo latto notificato senza la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10012 del 15 aprile
2021) ,
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, ha formulato un principio di diritto secondo cui, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - recente giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 2621 del 2022 della Corte di Cassazione (nello stesso senso, cfr.
Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020).
Non vi è prova che l'agente della riscossione abbia posto in essere ulteriori atti interruttivi della prescrizione che deve quindi ritenersi utilmente decorsa. Non resta, pertanto, che annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
Né nella fattispecie si può tener conto della sospensione dei termini dettata dalla legislazione emergenziale da COVID-19, atteso che per la notifica dell'intimazione la prescrizione risulta maturata, ben prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 cd. “Decreto Cura Italia”, e del D.L. n. 34/2020 cd. "Decreto Rilancio". In ragione di quanto sopra esposto, ritenute assorbite le altre contestazioni sollevate, in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento opposta.
Le spese, in considerazione del tenore della decisione, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Trapani, 21 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE