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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/03/2024, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. SALIS GIAN FRANCO Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
e per la stessa la sua mandataria Controparte_1 [...]
in persona della sua procuratrice con l'avv. Controparte_2 Controparte_3
FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_4
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione al decreto ingiuntivo decisa ex art. 281 sexies c.p.cc con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto n. 918 del 2022 con cui su Parte_1
istanza di in persona della sua mandataria Controparte_1 [...]
gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.109,31, Controparte_2
oltre interessi e spese, in forza di un contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo concluso con , dei cui crediti a seguito dell'intervenuta cessione Controparte_5
l'avversaria si era detta a titolare. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: evidenziava come il decreto ingiuntivo fosse stato pronunciato in favore di un soggetto diverso da quello ricorrente;
sosteneva, ancora, che il contratto di consumo di apertura di credito non avessi nulla a che vedere con la pretesa creditizia azionata e con la documentazione prodotta in sede monitoria, essendo diversi anche i numeri identificativi dei contratti con conseguente mancanza del titolo del credito fatto valere dalla controparte;
rilevava, ancora, come non fossero stati prodotti gli estratti conto, ma solo la certificazione ex art. 50 TUB che si riferiva oltretutto ad un contratto avente altra numerazione;
deduceva anche l'insufficienza ai fini avversari dell'elenco dei crediti ceduti che recava solo un numero di contratto diverso da quello del contratto di finanziamento prodotto;
rilevava come secondo le previsioni negoziali le somme a credito della banca gli dovessero essere addebitate mensilmente sul conto Organi corrente a lui intestato presso come era regolarmente avvenuto, visto che non aveva ricevuto mai alcuna segnalazione o sollecito di pagamento. Contestava di aver ricevuto la comunicazione dell'intervenuta cessione del credito, di cui aveva avuto contezza solo con il procedimento, e comunque evidenziava come anche questa comunicazione avesse fatto riferimento ad un numero di contratto diverso da quello da lui stipulato. Esponeva anche di aver accertato presso l'insussistenza di Org_2
qualsivoglia pendenza debitoria a suo nome, riservandosi di eccepire la prescrizione del credito una volta prodotti tutti gli estratti conto. Concludeva per la dichiarazione di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo e nel merito per la sua revoca.
Si costituiva la convenuta che richiamava il contratto di finanziamento e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e la restante documentazione prodotta in sede monitoria, sufficienti a dimostrare la sua legittimazione alla pretesa creditizia e il titolo negoziale del suo credito con conseguente onere dell'opponente di provare il suo adempimento. Chiariva che il numero 226925 richiamato nella citazione era non il numero di contratto ma il numero della richiesta di apertura di linea di credito utilizzabile mediante la carta e che al momento della conclusione del contratto a questo era stato attribuito il numero identificativo 10968822952, NDG
000001282728, che si ritrovava sia nell'elenco dei crediti ceduti che nella diffida
CP inviata da oltre che sull'estratto conto. Sosteneva, ancora, di aver comunicato l'intervenuta cessione del credito come già provato in sede monitoria, rilevando come a tal fine fosse sufficiente anche la notifica dello stesso ricorso e decreto ingiuntivo, notifica che comunque non aveva alcun effetto sul perfezionamento della cessione.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata nel titolo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed espletato il procedimento di mediazione, la causa, previa istruttoria solo documentale, era infine decisa ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento.
Chiarito che non vi può essere dubbio circa il soggetto che effettivamente si vanta titolare del credito azionato in via monitoria e cioè che ha Controparte_1
semplicemente agito per mezzo della sua mandataria, occorre rilevare come di fronte alle contestazioni di parte attrice sarebbe stato onere della convenuta dimostrare che il credito vantato e risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e dagli estratti conto ed oggetto della cessione intervenuta con è quello che CP_5
deriva dal contratto del 03/12/2004 che pacificamente è stato concluso dall'opponente. Detto contratto reca il numero 226925 che secondo quanto chiarito dalla convenuta non è il numero di contratto ma il numero della richiesta di apertura di credito utilizzabile mediante la carta revolving, richiesta dal cui accoglimento è derivato con il perfezionamento del contratto l'attribuzione del numero identificativo
10968822952 e NDG 000001282728 che sono gli stessi numeri che si rinvengono sia nell'elenco dei crediti ceduti sia nella comunicazione di intervenuta cessione sia, ancora, nell'estratto conto a ex art. 50 TUB. Ciò che, tuttavia, manca è il mezzo per collegare il contratto prodotto con questi identificativi, non essendovi documentazione sufficiente allo scopo. Secondo la convenuta detto collegamento si ricaverebbe dal fatto che gli estratti conto prodotti indicano lo stesso conto di addebito richiamato nel contratto e cioè quello intestato all'opponente in essere presso
Organi la con Iban 0100517201120. Occorre, tuttavia, rilevare come le produzioni in questione siano state eseguite con la terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. che, come noto, è riservata alla prova contraria;
detto riscontro, invece, avrebbe dovuto essere offerto dall'attrice sostanziale non oltre la memoria destinata alla prova diretta. Ma, anche a ritenere utilizzabili i documenti tardivamente prodotti, occorre rilevare come nessuno degli estratti conto allegati dalla convenuta indichi l'IBAN di riferimento per l'addebito periodico delle spese sostenute mediante la carta di credito. Se si volesse, poi, valorizzare lo stralcio di estratto conto scannerizzato nella memoria che Organi indica nel conto corrente presso (avente quel certo IBAN) il conto di addebito della carta di credito numero 4304131056798000, non vi sarebbero comunque elementi documentali per collegare questo numero di carta a quella a cui si riferisce il contratto prodotto dalla convenuta, dal quale oltretutto si evince che il era Pt_1
Org_ titolare anche di una carta di una carta di credito e di una carta Org_3
di credito con la conseguenza che il dubbio sulla riferibilità del credito Org_5
preteso all'unico contratto prodotto in giudizio pare proprio rafforzarsi.
Conclusivamente il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna della convenuta la rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice secondo soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo numero 918 del 2022;
- condanna come rappresentata, alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.600,00, oltre rimborso Pt_1
forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 5/3/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. SALIS GIAN FRANCO Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
e per la stessa la sua mandataria Controparte_1 [...]
in persona della sua procuratrice con l'avv. Controparte_2 Controparte_3
FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_4
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione al decreto ingiuntivo decisa ex art. 281 sexies c.p.cc con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto n. 918 del 2022 con cui su Parte_1
istanza di in persona della sua mandataria Controparte_1 [...]
gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.109,31, Controparte_2
oltre interessi e spese, in forza di un contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo concluso con , dei cui crediti a seguito dell'intervenuta cessione Controparte_5
l'avversaria si era detta a titolare. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: evidenziava come il decreto ingiuntivo fosse stato pronunciato in favore di un soggetto diverso da quello ricorrente;
sosteneva, ancora, che il contratto di consumo di apertura di credito non avessi nulla a che vedere con la pretesa creditizia azionata e con la documentazione prodotta in sede monitoria, essendo diversi anche i numeri identificativi dei contratti con conseguente mancanza del titolo del credito fatto valere dalla controparte;
rilevava, ancora, come non fossero stati prodotti gli estratti conto, ma solo la certificazione ex art. 50 TUB che si riferiva oltretutto ad un contratto avente altra numerazione;
deduceva anche l'insufficienza ai fini avversari dell'elenco dei crediti ceduti che recava solo un numero di contratto diverso da quello del contratto di finanziamento prodotto;
rilevava come secondo le previsioni negoziali le somme a credito della banca gli dovessero essere addebitate mensilmente sul conto Organi corrente a lui intestato presso come era regolarmente avvenuto, visto che non aveva ricevuto mai alcuna segnalazione o sollecito di pagamento. Contestava di aver ricevuto la comunicazione dell'intervenuta cessione del credito, di cui aveva avuto contezza solo con il procedimento, e comunque evidenziava come anche questa comunicazione avesse fatto riferimento ad un numero di contratto diverso da quello da lui stipulato. Esponeva anche di aver accertato presso l'insussistenza di Org_2
qualsivoglia pendenza debitoria a suo nome, riservandosi di eccepire la prescrizione del credito una volta prodotti tutti gli estratti conto. Concludeva per la dichiarazione di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo e nel merito per la sua revoca.
Si costituiva la convenuta che richiamava il contratto di finanziamento e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e la restante documentazione prodotta in sede monitoria, sufficienti a dimostrare la sua legittimazione alla pretesa creditizia e il titolo negoziale del suo credito con conseguente onere dell'opponente di provare il suo adempimento. Chiariva che il numero 226925 richiamato nella citazione era non il numero di contratto ma il numero della richiesta di apertura di linea di credito utilizzabile mediante la carta e che al momento della conclusione del contratto a questo era stato attribuito il numero identificativo 10968822952, NDG
000001282728, che si ritrovava sia nell'elenco dei crediti ceduti che nella diffida
CP inviata da oltre che sull'estratto conto. Sosteneva, ancora, di aver comunicato l'intervenuta cessione del credito come già provato in sede monitoria, rilevando come a tal fine fosse sufficiente anche la notifica dello stesso ricorso e decreto ingiuntivo, notifica che comunque non aveva alcun effetto sul perfezionamento della cessione.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata nel titolo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed espletato il procedimento di mediazione, la causa, previa istruttoria solo documentale, era infine decisa ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento.
Chiarito che non vi può essere dubbio circa il soggetto che effettivamente si vanta titolare del credito azionato in via monitoria e cioè che ha Controparte_1
semplicemente agito per mezzo della sua mandataria, occorre rilevare come di fronte alle contestazioni di parte attrice sarebbe stato onere della convenuta dimostrare che il credito vantato e risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e dagli estratti conto ed oggetto della cessione intervenuta con è quello che CP_5
deriva dal contratto del 03/12/2004 che pacificamente è stato concluso dall'opponente. Detto contratto reca il numero 226925 che secondo quanto chiarito dalla convenuta non è il numero di contratto ma il numero della richiesta di apertura di credito utilizzabile mediante la carta revolving, richiesta dal cui accoglimento è derivato con il perfezionamento del contratto l'attribuzione del numero identificativo
10968822952 e NDG 000001282728 che sono gli stessi numeri che si rinvengono sia nell'elenco dei crediti ceduti sia nella comunicazione di intervenuta cessione sia, ancora, nell'estratto conto a ex art. 50 TUB. Ciò che, tuttavia, manca è il mezzo per collegare il contratto prodotto con questi identificativi, non essendovi documentazione sufficiente allo scopo. Secondo la convenuta detto collegamento si ricaverebbe dal fatto che gli estratti conto prodotti indicano lo stesso conto di addebito richiamato nel contratto e cioè quello intestato all'opponente in essere presso
Organi la con Iban 0100517201120. Occorre, tuttavia, rilevare come le produzioni in questione siano state eseguite con la terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. che, come noto, è riservata alla prova contraria;
detto riscontro, invece, avrebbe dovuto essere offerto dall'attrice sostanziale non oltre la memoria destinata alla prova diretta. Ma, anche a ritenere utilizzabili i documenti tardivamente prodotti, occorre rilevare come nessuno degli estratti conto allegati dalla convenuta indichi l'IBAN di riferimento per l'addebito periodico delle spese sostenute mediante la carta di credito. Se si volesse, poi, valorizzare lo stralcio di estratto conto scannerizzato nella memoria che Organi indica nel conto corrente presso (avente quel certo IBAN) il conto di addebito della carta di credito numero 4304131056798000, non vi sarebbero comunque elementi documentali per collegare questo numero di carta a quella a cui si riferisce il contratto prodotto dalla convenuta, dal quale oltretutto si evince che il era Pt_1
Org_ titolare anche di una carta di una carta di credito e di una carta Org_3
di credito con la conseguenza che il dubbio sulla riferibilità del credito Org_5
preteso all'unico contratto prodotto in giudizio pare proprio rafforzarsi.
Conclusivamente il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna della convenuta la rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice secondo soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo numero 918 del 2022;
- condanna come rappresentata, alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.600,00, oltre rimborso Pt_1
forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 5/3/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella