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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3279/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...](c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato C.F._1
Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2024 il signor ha convenuto Parte_1
in giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della CP_1
“tendinopatia del sovraspinoso”, patologia per la quale aveva presentato domanda amministrativa in data 9.11.2021.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa quale titolare di impresa artigiana (dal 1986 al 2009), impiegato nell'installazione di vetri e vetrate, nel posizionamento di guarnizioni ed in attività di stuccatura.
pagina 1 Il ricorrente ha quindi sostenuto che, per l'esecuzione delle opere commissionate,
doveva sollevare, movimentare e ruotare lastre di vetro e cristallo del peso superiore ai
50 kg che, per le loro dimensioni, impiegavano gravemente le spalle ed il piano scapolare.
Ha allegato, inoltre, che utilizzava abitualmente il tassellatore per il posizionamento delle guarnizioni, ed effettuava l'attività di stuccatura con le braccia protese verso l'alto.
Ha quindi sostenuto che, in ragione dell'effettivo espletamento delle mansioni menzionate, aveva riportato la patologia della “tendinopatia del sovraspinoso”, per la quale in data 9.11.2021 aveva presentato all' la relativa domanda di indennizzo. CP_1
Avverso il rigetto di tale domanda amministrativa, aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
Ha altresì precisato, di essere già beneficiario di un indennizzo , corrispondente CP_1
al danno biologico del 7% per “spondilodiscoartrosi diffusa” con decorrenza dal
9.11.2021.
2. Con memoria del 30.4.2025 l' si è costituito in giudizio, proponendo, al solo CP_1
fine di comporre bonariamente la controversia, la liquidazione dell'indennizzo del 4%
per la patologia invocata, con complessivo danno biologico da liquidarsi nella misura dell'11%.
Ha pertanto richiesto che, in caso di accettazione di tale proposta da parte del ricorrente, il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con spese secondo giustizia.
3. Nelle successive note di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 14.5.2025, parte ricorrente ha dichiarato che intendeva accettare la quantificazione della percentuale di danno biologico operata dall'Istituto, ed ha quindi richiesto la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e competenze.
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4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
pagina 2 Considerato che il riconoscimento del diritto fatto valere dal ricorrente è avvenuto solo in corso di causa (in data 30.4.2025 a fronte di un ricorso depositato in data
17.10.2024), e considerato altresì che l' aveva a disposizione tutti gli elementi CP_1
necessari per l'accoglimento della domanda in via stragiudiziale, le spese processuali debbono essere integralmente poste a carico dell' , da ritenersi virtualmente CP_1
soccombente.
L' deve essere quindi condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate CP_1
nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa
(da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con liquidazione ai valori prossimi a quelli minimi, data la natura della controversia, e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, la predetta fase non può dirsi svolta, poiché la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui agli atti introduttivi.
6. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente,
ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 CP_1
per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Maurizio Barrella.
Cagliari, 28.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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