Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1266/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1266/2018, riservata in decisione all'udienza del
5.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: divisione dei beni caduti in successione
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pomigliano d'Arco alla via Leonardo da Vinci, 57 presso lo studio degli
Avv.ti Antonio Aievola (C.F. ), Alessandro Romito (C.F. C.F._2
) e Giuseppe Esposito (C.F. ) che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._5 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Controparte_3
), rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dagli C.F._7
Avv.ti Antonio Sposito (C.F ) e Maria Antonietta Toscano (C.F CodiceFiscale_8
pag. 1 di 15
Napoli alla Via M. Stanzione 11 presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria Monetti
Pec: Email_2 Email_3
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
DEL (C.F. ), rappr.ta e Controparte_4 C.F._10 difesa dagli avv.ti Liberato Francesco De Falco (C.F. ) e Monica C.F._11
Mungivera (C.F. ) e presso gli stessi elett.te dom.ta in C.F._12
Pomigliano d'Arco alla via A. Guidoni n. 7
Pec: Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per come da note di trattazione scritta relative all'udienza Parte_1 cartolare del 5.3.2025.
Per , e : come da Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 5.3.2025.
Per Del NO Giuseppina: come da note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 202/2018, pubblicata il 25/01/2018 il Tribunale di Nola ha così provveduto: A) ha dichiarato aperte le successioni ab intestato di nata a Persona_1
Pomigliano d'Arco il 23-11-1926 ed ivi deceduta in data 27-10-1996 e di Persona_2 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 5-02-2003; B) ha
[...] dichiarato che attuali eredi legittimi dei predetti de cuius sono i figli Parte_1 [...]
Parte
, , e;
C) ha CP_1 Controparte_3 Parte_2 Controparte_2 disposto lo scioglimento della comunione ereditaria;
D) ha attribuito a CP_2
in via esclusiva l'appartamento al primo piano di 3,5 vani catastali in NCEL
[...]
Comune di Pomigliano d' Arco al foglio 12 particella 2000 sub 3, viale Tramonto;
E) ha attribuito a in via esclusiva l'appartamento a piano terra di 3,5 Parte_2 vani catastali in NCEU Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12 particella 200 sub 2
pag. 2 di 15 viale Tramonto;
F) ha attribuito a in via esclusiva l'appartamento al Parte_1 secondo piano di 3,5 vani catastali in NCEU Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12 particella 200 sub 5 viale Tramonto;
G) ha attribuito a in via esclusiva Controparte_1
l'appartamento al primo piano di 4 vani catastali in NCEU Comune di Pomigliano al foglio 12 particella 200 sub 4 viale Tramonto;
H) ha attribuito a in via Controparte_3 esclusiva l'appartamento al secondo piano di4 vani catastali in NCEU Comune di
Pomigliano d'Arco foglio 12 particella 200 sub 6 viale Tramonto;
I) ha attribuito in CP_ CP_ comune ed indiviso a , , e a)il locale Parte_1 Parte_2 CP_2 deposito a piano sottostrada di circa mq 67 in NCEU Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12 particella 200 sub 7 viale Tramonto nonché b) il locale uso artigianale al piano terra di circa mq 86 in NCEU Comune di Pomigliano d' Arco al foglio 12 particella 2000 sub 1 viale Tramonto;
i beni sub a) e b) attribuiti secondo le pattuizioni e gli obblighi reciproci di cui agli art. 3, 4 c 5 della scrittura privata sottoscritta dalle stesse parti condividenti nel febbraio 2009; J) ha attribuito a in via esclusiva la zona Controparte_1 di terreno in Pomigliano d'arco masseria Chiavettieri di circa mq. 1029 in NCT Comune di Pomigliano al foglio 10 particella 151 e ha condannato al pagamento, Controparte_1
a titolo dl conguaglio, della somma di Euro 15.000,00 in favore di e di Parte_1
Euro 8.000.00 in favore di entrambe le somma oltre interessi legali Controparte_2 dalla data della presente decisione al soddisfo;
K) ha rigettato per il resto le domande delle parti;
L) ha compensato interamente tra le parti le spese processuali decisione al soddisfo;
M) ha ordinato alla competente Agenzia delle Entrate già Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 25 gennaio 2018, con atto di citazione notificato in data 28/02/2018, accompagnato da contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, ha proposto appello, Parte_1 deducendo a sostegno tre motivi.
2.1 L'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure ha errato ad attribuire in comune i locali indicati nel punto i) della sentenza, i quali dovevano essere assegnati ad ognuno dei condividenti, secondo il progetto divisionale presente nella scrittura del
10/02/2009; all'uopo avrebbe dovuto procedere alla nomina di un ausiliare per eventuali incombenti catastali e/o urbanistici.
pag. 3 di 15 2.2 Con il secondo motivo di appello, ha evidenziato che il Parte_1
Tribunale di Nola, errando, ha attribuito la masseria Chiavettieri a Controparte_1 condannandolo al pagamento a titolo di conguaglio di € 15.000,00 senza pronunciarsi sulla domanda di condanna, formulata da parte attrice, al pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria a far epoca dal febbraio del 2009 e mancando di subordinare il trasferimento del terreno al pagamento del prezzo.
2.2.2 L'appellante si è, inoltre, lamentata che non è stata scrutinata, altresì, la domanda di condanna dei convenuti, previo deposito di rendiconto, di versamento delle indennità di occupazione dei beni in favore dell'attrice. Anche con riferimento a tale domanda, parte appellante ha sostenuto la fondatezza della stessa, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di prime cure, che l'ha rigettata perché sfornita di prove.
2.3 Infine, la appellante ha dedotto che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in quanto è stata Parte_1 costretta ad incardinare il giudizio per far valere i propri diritti. Infatti, nessuno dei germani ha aderito al tentativo di mediazione che avrebbe evitato l'esborso delle spese di lite. CP_
3. Gli appellati, , ed , si sono costituiti in giudizio ed CP_2 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto dell'appello; a loro volta hanno proposto appello incidentale per la riforma della sentenza, articolandolo in un unico motivo.
3.1 In particolare, gli odierni appellanti incidentali hanno rappresentato che il giudice di prime cure non si è pronunciato in ordine alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme godute ed indebitamente percette da quale Parte_1 canone di locazione sull'immobile sito in Pomigliano D'Arco alla via Del Tramonto n. 21, nonché in ordine alla domanda di rimborso della somma di € 55,00 per la manutenzione del terreno sito in Pomigliano D'Arco, nonostante la tempestiva produzione in giudizio di documentazione comprovante la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale.
4. L'appellata, , si è costituita in giudizio ed ha chiesto il Parte_2 rigetto dell'appello.
5. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
pag. 4 di 15 6. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed è stata svolta attività istruttoria attraverso la nomina di un nuovo CTU. All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale proposto da Al riguardo, Parte_1 dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 30/01/2018 da , e e l'atto d'appello è stato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 notificato da il 28/02/2018. Parte_1
Ne deriva che il termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c. è stato osservato.
8. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
9. Prima di passare all'esame del merito dell'appello va disposta, su istanza congiunta di tutte le parti, la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata al capo D) del dispositivo nella misura in cui, laddove è scritto “particella 2000 sub 3”, deve leggersi “particella 200 sub 3”.
10. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello principale proposto da è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione per i Parte_1 seguenti motivi.
11. Con la prima doglianza, la parte appellante ha dedotto che, pur avendo il tribunale riconosciuto che in corso di causa le parti condividenti hanno chiesto di pag. 5 di 15 procedere allo scioglimento della comunione ereditaria secondo le pattuizioni di cui alle scritture private preliminari di cessioni di quote e di divisione del febbraio 2009, tuttavia, contraddittoriamente ed erroneamente avrebbe attribuito, nel dispositivo, al capo I), in comune ed indiviso sia il locale deposito al piano sotto strada che il locale artigianale con ulteriore sibillina assegnazione in riferimento ai beni sub a) e b) alla scrittura intercorsa nel
Febbraio 2009.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto, invece, nel rispetto della scrittura, assegnare ad ognuno dei condividenti le cantinole ed i posti auto come riportati nelle planimetrie allegate sottoscritte da tutti gli stessi, anche con la nomina di CTU per procedere all'assegnazione personale in favore di ognuno dei condividenti per gli eventuali incombenti catastali e urbanistici necessari.
11.1. Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Ed invero, la sentenza gravata, pur avendo sciolto la comunione ereditaria per la maggior parte dei beni che ne costituivano la massa ereditaria secondo le indicazioni contenute nella scrittura privata del 10 Febbraio 2009, tuttavia, ha lasciato in comune e pro indiviso sia il locale deposito posto al piano sottostrada delle fabbricato sito in
Pomigliano d'Arco al viale Tramonto, esteso circa metri quadrati 67, distinto al NCEU al foglio 12 particella 200 sub 7, che il locale ad uso artigianale posto al piano terra del medesimo fabbricato di circa 86 metri quadrati distinto al foglio 12 particella 200 sub 1, omettendo altresì di procedere a quanto necessario con riguardo ai beni sub a) e b) attribuiti secondo le pattuizioni gli obblighi reciproci di cui agli articoli 3, 4 e 5 della scrittura privata del 10 Febbraio 2009” (vedi punto L) della sentenza gravata).
Consegue da quanto innanzi che, correttamente, nella presente fase di gravame è stato nominato CTU al quale è stato conferito l'incarico di provvedere a tutte le operazioni, di natura urbanistica e catastale per procedere alla concreta divisione ed assegnazione dei beni meglio distinti alla lett. L) della sentenza n. 202/18, secondo le indicazioni contenute nella scrittura privata sottoscritta da tutti i condividenti il
10/02/2009, onde procedere al completo scioglimento della comunione ereditaria per cui
è causa.
11.2 È risultato poi che, nel corso della consulenza, su accordo di tutte le parti, in data 10 ottobre 2023, le stesse hanno proceduto al sorteggio per l'assegnazione dei posti auto come indicati e disposti nella planimetria della scrittura privata del febbraio 2009 e pag. 6 di 15 all'assegnazione formale dei locali cantinati. Quest'ultimi non sono stati sorteggiati in quanto già assegnati e presi in possesso dai germani come indicati e disposti Parte_1 nella planimetria della scrittura privata del febbraio 2009, sottoscritta per accettazione da tutti i condividenti (cfr. all. 1 alla CTU).
Il sorteggio effettuato in tale sede è stato accettato da tutti i condividenti per i posti auto estratti, come emerge dal verbale allegato alla relazione di consulenza depositata dall'Ausiliare, come del pari i condividenti nella stessa sede hanno contemporaneamente accettato, la planimetria del piano cantinato con l'indicazione delle rispettive assegnazioni, come si evince verbale allegato, e la planimetria dell'area cortilizia con l'indicazione dell'assegnazione dei posti auto, versato in atti dal consulente d'ufficio.
In ordine a tali operazioni svolte nel pieno contraddittorio, non vi sono contestazioni tra le parti del presente giudizio, sicché può procedersi alla attribuzione dei beni su accordo tra le parti come indicati nella planimetria allegata alla CTU unitamente al verbale di sorteggio e, comunque, accettati da tutti i condividenti con la sottoscrizione del verbale detto in data 10/10/2023 come segue: 1) a , a- il posto auto n. 2 (due) sito al Controparte_1 piano terra identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 15; b- il locale cantinato n. 2 (due) sito al piano seminterrato identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 9; 2) a c- il posto auto n. 3 (tre) sito al piano terra Parte_1 identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 16; d- il locale cantinato n. 5 (cinque) sito al piano seminterrato identificato nel
Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 12; 3) a e- il posto auto n. 4 (quattro) sito al piano terra identificato nel Controparte_2
Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 17; f- il locale cantinato n. 1 (uno) sito al piano seminterrato identificato nel Catasto del Comune Parte di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 8; 4) a , g- il CP_3 posto auto n. 5 (cinque) sito al piano terra identificato nel Catasto del Comune di
Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 18; h- il locale cantinato n. 4
(quattro) sito al piano seminterrato identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano
d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 11; 5) a i- il posto Parte_2 auto n. 1 (uno) sito al piano terra identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano
pag. 7 di 15 d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 14; l- il locale cantinato n. 3 (tre) sito al piano seminterrato identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 10.
12. Con il secondo motivo di appello, articolato in varie doglianze, Parte_1 ha rappresentato che il giudice di primo grado ha erroneamente stabilito che le
[...] ulteriori domande formulate dalle parti, aventi ad oggetto l'indennità di occupazione di alcuni beni facenti parte dell'asse unitariamente considerato ed il rimborso pro quota delle somme spese per i lavori di ristrutturazione di alcuni beni andavano rigettate essendo rimaste sfornite di prova. L'appellante ha poi evidenziato di aver formulato le seguenti ulteriori domande: 1) ordinare il trasferimento dei beni nella misura riportata nella scrittura privata di cessione di quote intercorsa nel febbraio 2009, condannando
[...]
al versamento del corrispettivo della promessa cessione in favore dell'attrice CP_1 di € 15.000,00, oltre interessi e maggior danno a far epoca dal febbraio 2009 fino all'effettivo soddisfo, subordinando il trasferimento ex articolo 2932 c.c. al versamento del prezzo dovuto. Diversamente, il tribunale al capo J) della sentenza ha attribuito a
[...]
il terreno innanzi richiamato, condannandolo al pagamento a titolo di CP_1 conguaglio della somma di € 15.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione soddisfo, per cui erroneamente non avrebbe accolto la domanda di condanna agli interessi e alla svalutazione, riconoscendo in favore delle attrici interessi legali sul solo dovuto di € 15.000,00 a decorrere dalla data della decisione senza alcuna motivazione, così come non ha subordinato il trasferimento al pagamento del prezzo.
12.2. Tale motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi.
12.3. Ed invero, con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi a far epoca dal febbraio 2009, si osserva che, qualora al condividente venga assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, e ciò indipendentemente dalla natura - dichiarativa o costitutiva - attribuita alla relativa sentenza, posto che anche nel primo caso l'efficacia retroattiva della pronuncia
è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., all'effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote.
pag. 8 di 15 Ne consegue che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni, in pendenza del quale i frutti maturati fino al momento della divisione spettano ai comunisti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
Pertanto, non è configurabile a favore del condividente, non assegnatario, il diritto agli interessi compensativi sul capitale - la cui corresponsione postula il mancato godimento dei frutti della cosa propria - atteso che anche nel caso in cui il bene sia assegnato a colui che durante la comunione ne aveva il possesso, gli altri condividenti - in quanto esclusi dal godimento - avranno diritto, per il periodo precedente il provvedimento di scioglimento della comunione, soltanto al rendiconto della gestione e alla corresponsione degli interessi corrispettivi sulle somme loro eventualmente dovute in relazione ai frutti maturati e non percepiti (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/02/2004,
n.2483).
Consegue da quanto innanzi che, correttamente, il primo giudice ha riconosciuto gli interessi in ordine al detto conguaglio di € 15.000,00 a decorrere dalla sentenza, ossia dal momento in cui è cessato lo stato di comunione tra le parti del presente giudizio in ordine al terreno de quo, dovendosi ritenere che l'eventuale mancato godimento dei frutti derivanti del bene comune doveva essere regolato in sede di eventuale domanda di rendiconto.
12.4. Deve, invece, trovare accoglimento il presente motivo di appello nella parte in cui si è lamentata del fatto che il primo giudice non ha riconosciuto Parte_1 in suo favore la rivalutazione sul conguaglio posto a carico di . Controparte_1
Ed invero, in tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore;
pertanto, la sua rivalutazione da effettuare, anche "officio iudicis", con riferimento al momento della decisione della causa di divisione (Cassazione civile sez. II, 13/02/2006,
n.3083). In sostanza, siccome il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione, è necessario rivalutare tale valore d'ufficio, ed anche in appello, ove la stima del bene da assegnare sia risalente, per adeguarlo alle fluttuazioni di mercato (cfr., da ultimo, anche Cassazione civile sez. II, 08/04/2016,
n.6931 e Cassazione civile sez. II, 22/03/2018, n.7181).
pag. 9 di 15 Dopo la sentenza di assegnazione e la connessa determinazione delle somme dovute a titolo di conguaglio, detto importo diviene però un debito di valuta, sicché non è più soggetto a rivalutazione.
Consegue che va riconosciuta in favore di parte appellante, la rivalutazione sulla somma di € 15.000,00 stabilita a titolo di conguaglio secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dal febbraio 2009 (data della quantificazione concordemente effettuata dalle parti) alla data della sentenza di primo grado (epoca in cui
è cassato lo stato di comunione ed è stata determinata la somma a titolo di conguaglio).
12.5. Deve invece essere disattesa la doglianza formulata da Parte_1 nella parte in cui l'appellante ha evidenziato che il primo giudice non ha subordinato il trasferimento ex articolo 2932 c.c. al versamento del prezzo dovuto.
Ed invero, trattasi di divisione giudiziale disposta, su accordo tra le parti, sulla scorta della scrittura privata sottoscritta tra le stesse nel febbraio 2009 per cui alla stessa non può trovare applicazione il disposto di cui al citato art. 2932 c.c.
13. L'ulteriore motivo di appello formulato da con riferimento Parte_1 alla domanda di rendiconto al versamento delle indennità di occupazione va esaminato congiuntamente all'appello incidentale proposto da , Controparte_1 CP_2
e siccome intimamente connessi.
[...] Controparte_5
13.1 A tal fine, si osserva, anzitutto, che l'appello incidentale è ammissibile ancorchè tardivo siccome proposto oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dal 30/01/2018, data in cui la sentenza impugnata è stata notificata dagli stessi appellanti in via incidentale , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Difatti, secondo il più recente e oramai consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere proposta anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/05/2024, n.15100).
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la pag. 10 di 15 sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.
Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018).
Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di
Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite: "l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale"; "il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva".
13.2. Ciò posto e passando all'esame del merito dei detti motivi di gravame, si rileva che si è lamentata del fatto che la sentenza di primo grado non Parte_1 si è pronunziata sulla domanda di rendiconto dalla stessa formulata sul presupposto che tutti i coeredi fossero nel possesso e godimento ognuno dell'appartamento poi avuto in donazione, mentre l'appellante, poiché abitava altrove e cioè nella proprietà del marito, ha provveduto a cedere in locazione a terzi l'appartamento assegnatole, riscuotendo i relativi canoni, solo a seguito del decesso del genitore che lo occupava.
pag. 11 di 15 Ha chiesto inoltre l'ammissione della prova orale articolata nel corso del giudizio di primo grado.
Dal loro canto gli appellati, hanno dedotto che il giudice di prime cure non si è pronunciato in ordine alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme godute ed indebitamente percette da quale canone di locazione sull'immobile Parte_1 sito in Pomigliano D'Arco alla via Del Tramonto n. 21, nonché in ordine alla domanda di rimborso della somma di € 55,00 per la manutenzione del terreno sito in Pomigliano
D'Arco, nonostante la tempestiva produzione in giudizio di documentazione comprovante la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale.
13.3. Tali motivi di appello sono infondati e vanno disattesi per i seguenti motivi.
Ed invero, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019;
Cass. 14213/2012; Cass. 31105/23).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass.
18458/2022; Cass. 10264/2023).
Orbene, nel caso di specie, non solo non vi è prova che i condividenti abbiano fatto reciproche richieste di utilizzo degli immobili (né vi è richiesta di prova orale sul pag. 12 di 15 punto con conseguente inammissibilità della prova orale articolata in primo grado e richiamata in appello da siccome afferente, in parte, a circostanze non Parte_1 contestate e, in parte, documentali), ma è risultato, dalle complessive difese, che, a seguito del decesso del de cuius, tutti i coeredi erano nel possesso dei beni rispettivamente attribuiti con la scrittura privata del febbraio 2009, in tal modo assicurandosi reciprocamente un utilizzo pro quota dei beni in comunione nel rispetto dell'art. 1102 c.c.
14. La modifica della sentenza impugnata comporta la riformulazione delle spese di lite anche del primo grado con conseguente assorbimento dell'ultimo motivo di appello formulato da in ordine al regime delle spese di lite. Parte_1
15. A tal uopo, si osserva che l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione totale o parziale delle spese nei casi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e nei casi in cui sussistano altre "analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77).
La regola così enunciata è violata allorché il giudice motivi la compensazione delle spese attraverso la stereotipa locuzione delle 'giuste ragioni', non più rispondente all'attuale previsione letterale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., configurando simile statuizione una omissione della verifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, di quale sarebbe stato l'esito ipotetico del giudizio nonché del dovere di esplicitazione, nonostante tale esito, di quali 'gravi ed eccezionali ragioni' potessero eventualmente giustificare la compensazione (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25796).
Applicando tali coordinate alla fattispecie, tenuto conto del comportamento conciliativo assunto dalle parti in corso di causa, del fatto che la riforma del capo I) della impugnata sentenza è stata disposta nell'interesse di tutte le parti e della soccombenza reciproca in ordine alle domande di rendiconto, deve disporsi una compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado.
15.1. Del pari, le spese di CTU, svolta nel presente grado nell'interesse di tutte le parti del giudizio, vanno poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
pag. 13 di 15 la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 202/2018, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da nei termini che Parte_1 seguono:
A. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata al capo D) del dispositivo nel senso che laddove è scritto “particella
2000 sub 3” deve leggersi “particella 200 sub 3”;
B. in riforma del capo I) della sentenza impugnata, attribuisce a CP_1
a)- il posto auto n. 2 (due) sito al piano terra identificato nel Catasto del
[...]
Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 15; b)- il locale cantinato n. 2 (due) sito al piano seminterrato identificato nel Catasto del
Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 9; a
[...]
c)- il posto auto n. 3 (tre) sito al piano terra identificato nel Catasto Parte_1 del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 16; d)- il locale cantinato n. 5 (cinque) sito al piano seminterrato identificato nel Catasto del
Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 12; a
[...]
e)- il posto auto n. 4 (quattro) sito al piano terra identificato nel Controparte_2
Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno
17; f)- il locale cantinato n. 1 (uno) sito al piano seminterrato identificato nel
Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 8;
a , g)- il posto auto n. 5 (cinque) sito al piano terra identificato Controparte_3 nel Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 18; h) il locale cantinato n. 4 (quattro) sito al piano seminterrato identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella
200, subalterno 11; a i) il posto auto n. 1 (uno) sito al Parte_2 piano terra identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio 12, particella 200, subalterno 14; l) il locale cantinato n. 3 (tre) sito al piano seminterrato identificato nel Catasto del Comune di Pomigliano d'Arco al foglio
12, particella 200, subalterno 10;
C. in parziale riforma del capo J) della sentenza impugnata, riconosce in favore di la rivalutazione sulla somma di € 15.000,00 stabilita a titolo Parte_1
pag. 14 di 15 di conguaglio secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dal 10 febbraio 2009 (data della quantificazione concordemente effettuata dalle parti) alla data della sentenza di primo grado;
D. conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da , e Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_2
3) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado;
4) pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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