Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1958, n. 99
Versione
22 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

Il comune di Milano corrispondera' ogni anno alla Fabbrica del Duomo per le esigenze della manutenzione e conservazione del monumento un contributo pari al gettito di una addizionale da sovrimporre all'imposta di famiglia nella misura di tre centesimi per ogni lira di imposta o all'imposta sul valore locativo nella misura di dieci centesimi per ogni lira d'imposta.
Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 , l'addizionale all'imposta sul valore locativo sara' applicata nella stessa misura di centesimi dieci.

Entrata in vigore il 22 marzo 1958