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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1147/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi”, promosso da:
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via San Pietro nr. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Rita Satta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Viale Aldo Moro nr. 78; ricorrente
pagina 1 di 14 contro
C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Olbia, Via San Pietro nr. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Martinella Diana, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Fertilia nr. 7; resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025:“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi obbligando gli stessi al reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Olbia alla Via San Pietro n. 29, di esclusiva proprietà della sig. , è assegnata alla Parte_1
stessa e vi abiterà unitamente ai suoi figli, e;
3. affidare i figli minori, in forma Per_1 Per_2
condivisa, ad entrambi i genitori stabilendo la collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare di esclusiva proprietà della sig. , sita in Olbia alla via San Pietro n. 29; 4. i Parte_1
figli minori e , sempre insieme, potranno trascorrere due pomeriggi alla settimana, Per_1 Per_2 dall'uscita della scuola fino alle ore 19.00, riaccompagnandoli presso la casa materna e, nella settimana in cui il padre non li terrà per il fine settimana (che vorrà essere lungo) permarranno anche negli orari notturni;
5. i fine settimana saranno alternati tra padre e madre, dalla uscita di scuola del venerdi alle ore 19.00 della domenica;
6. per quanto attiene il contributo al mantenimento, la quantificazione è rimessa all' Ill.mo Giudice;
7. I minori trascorreranno, nelle vacanze estive, con ciascuno dei genitori due (2) settimane anche non consecutive da concordare tra genitori e concedendosi un congruo termine (di almeno 15 giorni prima), curando di far svolgere agli stessi i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative. Nel corso di tali periodi i genitori potranno eventualmente concordare visite al fine di incontrare i figli;
8. I figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il periodo natalizio come di seguito: la giornata del 24 dicembre facendo ritorno dall'altro genitore la mattina del 25 dicembre, per trascorrervi il Natale ed il giorno di
Santo Stefano;
il giorno del 31 dicembre facendo rientro dall' altro genitore la mattina del primo gennaio per trascorrervi la giornata ed il 6 gennaio (giornata che verrà trascorsa con il genitore che ha avuto i bambini solo il primo gennaio); così il periodo pasquale: la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza, di anno in anno.
9. Eventualmente disporre che ciascuno dei coniugi liberi l'altro dagli obblighi derivanti dalla
pagina 2 di 14 cointestazione di mutui o finanziare relative all'acquisto di beni personali;
10. disporre la restituzione
a favore della sig. di € 20.000, corrisposti mediante bonifici per l'acquisto della casa al Parte_1
mare intestata in via esclusiva a (sita in Olbia, loc. Punta Saline)”; Controparte_1
per parte resistente, come da memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c. “1. confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale di cui ai nn. 1; 3; 5; 6 e 7; 2. in coerenza con i provvedimenti di cui al n. 5 dell'ordinanza, definire come paritario il collocamento dei figli presso ciascun genitore e non prevalente presso la madre;
3. in considerazione della paritarietà del collocamento dei figli presso ciascun genitore e ritenendo che ciò implichi un impegno diretto ed equivalente del contributo economico di ciascun genitore nel mantenimento dei figli, revocare l'obbligo posto a carico del padre al contributo indiretto;
4. in subordine per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 2 e 3 che precedono, in considerazione del tempo che i bambini trascorrono con il padre e delle sue mutate condizioni di reddito, disporre la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento a carico del padre a non più € 100 a figlio;
5. con la vittoria delle spese anche del procedimento di impugnazione dell'Ordinanza Presidenziale presso la Corte di Appello di Sassari. In considerazione della diversa natura del rito, si rinuncia in questa sede alle domande di cui ai punti 5 e 6 della comparsa di costituzione già depositata in atti in questa fase del giudizio, riservandosi di riproporre la medesima domanda nella sede giudiziaria appropriata”;
per il PM: parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, a questo Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente (come di fatto vivono), impegnandosi al rispetto reciproco. Affidare i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori stabilendo la collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare di esclusiva proprietà della sig. , sita in Olbia alla via San Pietro n. 29; Parte_1
1. il padre potrà vedere e tenere con se i figli ogni volta che vorrà e potrà, compatibilmente agli impegni dei minori e previo breve avviso, anche solo telefonico, alla madre;
2. tuttavia, il padre terrà con se e , sempre insieme, due pomeriggi alla settimana, dall'uscita della scuola Per_1 Per_2
fino alle ore 20.30, riaccompagnandoli presso la casa materna;
3. i fine settimana saranno alternati tra padre e madre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
4. per quanto attiene alle festività, anche queste seguiranno cadenze in alternanza tra genitori, e subiranno variazioni pagina 3 di 14 annualmente: la vigilia (dalle ore 17.00) ed il giorno di Natale (fino alle ore 20.30) con il padre e
Santo Stefano con la madre;
la vigilia del 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e
l'Epifania col padre;
la Santa Pasqua (l'intera giornata) con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, invertendosi di anno in anno;
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli nella misura di €
1.200,00 (€ 600,00 per figlio) al mese in considerazione al reddito dello stesso e al tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio;
6. tale importo sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat;
7. tutte le spese straordinarie verranno concertate dai genitori e divise al 50%;
8. la sig. rinuncia al contributo al mantenimento essendo economicamente indipendente;
9. che Pt_1
venga prestato il consenso al rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
10. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente rilevava che:
- i coniugi si univano in matrimonio concordatario il 6 dicembre 2008, celebrato in Olbia, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Olbia atto nr. 127, Parte II, Serie A, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: , nato il [...], ed , nato il 1° Per_1 Per_2
aprile 2016;
- nel corso del tempo, il rapporto tra i coniugi si deteriorava a causa di sopravvenute incompatibilità caratteriali, tali da fare venir meno la comunione spirituale e materiale tra i medesimi, che decidevano di separarsi di fatto e, ormai da anni, non convivevano più sotto lo stesso tetto;
- in particolare, la risiedeva, unitamente ai figli, in quella che era stata la casa coniugale sita in Pt_1
Olbia, Via San Pietro nr. 29, di sua esclusiva proprietà per donazione da parte del marito;
- il dal mese di febbraio 2020, viveva presso la casa vacanze, di sua esclusiva proprietà, sita CP_1 in Olbia, Via “Punta Saline”;
- stante il consolidato legame padre-figli, questi ultimi frequentavano il padre con costanza, per almeno due pomeriggi alla settimana, ed a week end alternati;
- i coniugi non riuscivano a trovare un accordo in ordine alle modalità di collocamento, visite e mantenimento dei minori in quanto, mentre il optava per un affido condiviso, con CP_1
collocamento paritario ed alternato, e mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, la ricorrente riteneva che tale soluzione fosse pregiudizievole per i figli, sradicandoli dalle loro consuetudini di vita,
e determinando ripetuti e disagevoli spostamenti da una casa all'altra, per cui riteneva maggiormente idoneo, nell'interesse dei minori, l'affidamento congiunto, con collocazione prevalente presso la madre, ed obbligo di contributo al mantenimento indiretto a carico del padre;
pagina 4 di 14 - la che prima assumeva incarichi in qualità di medico presso l'INPS /ATS, poi in RSA, Pt_1
si era trovata a svolgere la libera professione nel proprio studio, avendo più tempo da dedicare ai figli;
- il esercitava la professione di commercialista, e lavorava altresì come insegnante;
CP_1
- a partire dal mese di febbraio 2020, il si asteneva dal corrispondere qualsiasi forma di CP_1
contributo al mantenimento in favore dei figli, salvo, durante il periodo scolastico, il 50% delle rette per la scuola privata frequentata dai bambini.
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, salvo l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi manterranno l'affidamento congiunto dei figli per i quali è disposto anche il collocamento paritario presso entrambi i genitori, nella casa materna ed in quella paterna, entrambe site in Olbia,
Via San Pietro n. 29; 3. il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore sarà organizzato secondo il seguente calendario articolato su due settimane: lunedì e martedì (fino al mercoledì mattina) con il padre mercoledì e giovedì (fino al venerdì mattina) con la madre venerdì e sabato (fino alla domenica mattina) con il padre domenica e lunedì (fino al martedì mattina) con la madre martedì
e mercoledì (fino al giovedì mattina) con il padre giovedì e venerdì (fino al sabato mattina) con la madre sabato e domenica (fino al lunedì mattina) con il padre o in altro modo il Giudice dovesse ritenere più adeguato, purché venga garantita la parità di tempo presso ciascun genitore;
4. le festività natalizie e pasquali verranno regolate in alternanza tra i genitori, vigilia e Natale con uno e Santo
Stefano con l'altro, così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno;
5. nel caso di impegni lavorativi diurni o notturni della madre nei giorni di permanenza dei figli presso di lei, i figli verranno lasciati presso il padre per tutto il tempo necessario anche con minimo preavviso;
6. ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento dei figli;
7. le spese relative alle rette scolastiche saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% così come quelle straordinarie purchè previamente concordate;
8. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze relative alla collocazione paritaria ed al mantenimento diretto, si chiede che i figli stiano con il padre nel periodo scolastico 3 pomeriggi la settimana fino al dopo cena, oltre un fine settimana si ed uno no, dal sabato dopo la scuola al lunedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola dal padre;
nel periodo non scolastico 3 intere giornate la settimana, dalla mattina al dopo cena: i bambini verranno presi la mattina dalla casa materna e ivi riaccompagnati la sera;
i fine settimana dal sabato mattina al lunedì mattina entro l'ora di pranzo, salvo diverso accordo. Le festività, come di regola, in alternanza tra padre e madre. L'assegno di mantenimento sia determinato nella misura non superiore
a € 250,00 per ciascun figlio, tenuto conto del reddito disponibile detratte tutte le spese e ratei dei finanziamenti in corso;
9. il Sig. si impegna a chiedere l'estromissione della Sig.ra CP_1 Pt_1
pagina 5 di 14 dalla cointestazione del mutuo acceso per l'acquisto della casa di Punta Salina a lui solo intestata e ad accollarsi per intero il relativo onere;
10. la Sig.ra si impegna a chiedere l'estromissione del Pt_1
Sig. dalla cointestazione del mutuo acceso per l'acquisto della casa di Via San Pietro n. 29 CP_1
di sua esclusiva proprietà e ad accollarsi per intero il relativo onere;
11. la Sig,ra si impegna Pt_1
ad ottenere lo svincolo del Sig. dall'obbligo di garanzia assunto per il finanziamento CP_1 dell'acquisto della autovettura di proprietà della moglie”.
Nella propria comparsa, il resistente, insistendo per il collocamento paritario dei figli, rilevava che l'adozione di provvedimenti standard non rispondeva alle esigenze del caso concreto, vista anche la propria maggiore disponibilità, correlata alla flessibilità degli orari di lavoro, in considerazione della riduzione oraria dell'impegno da insegnante, limitato ad otto ore settimanali, ed alla facile gestione della libera professione di dottore commercialista, esercitata in associazione con altri professionisti, circostanze che gli permettevano di disporre di più tempo per stare con i figli. Contestava, inoltre, la richiesta della ricorrente, avente ad oggetto il contributo al mantenimento in favore dei minori, nell'importo di € 600,00 mensili per ciascun figlio, in considerazione delle proprie disponibilità economiche, e del tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio, per cui si dichiarava disponibile a versare, a tale titolo, un importo complessivamente pari ad € 500,00.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 20 luglio 2021, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, stabiliva il diritto di visita del genitore non collocatario, prevedendo che quest'ultimo potesse tenere con sé i bambini “due fine settimana “lunghi” al mese, alterni, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 19.00 della domenica, riaccompagnandoli presso la casa materna prima di cena e curando di far svolgere ai figli minori i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative;
nelle settimane in cui il padre non avrà con se i figli nel week end li terrà con sé dall'uscita di scuola del mercoledì sino alle ore 19.00 del venerdì, quando li riaccompagnerà presso la casa materna prima di cena e curando di far svolgere ai figli minori i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative;
nelle settimane in cui il padre avrà con sé i figli nel week end terrò con sé i minori dall'uscita di scuola del martedì asino alle 19.00 del mercoledì quando li riaccompagnerà presso la casa materna prima di cena e curando di far svolgere ai figli minori i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative”,
e determinava in € 350,00 mensili per ciascun figlio (€ 700,00 complessivi) l'importo dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli. CP_1
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva reclamo, ex art. 708, comma 4 c.p.c., presso CP_2
la Corte d'Appello di Cagliari (Sez. distaccata di Sassari), nella parte in cui disciplinava il diritto di pagina 6 di 14 visita del padre, lamentando che le condizioni adottate dal Tribunale risultavano destabilizzanti per i minori, determinando cambiamenti continui dell'abitazione presso la quale gli stessi dovevano permanere.
La Corte d'Appello rigettava il predetto reclamo, motivando sull'assenza di prova degli effetti negativi di tali disposizioni sui figli delle parti.
All'udienza del 6 giugno 2024, si procedeva all'ascolto del minore.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 22 gennaio 2025, le parti si richiamavano ai propri atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al
Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede, ed assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Le risultanze processuali, e le dichiarazioni stesse delle parti, hanno provato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione tra i coniugi della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto matrimoniale.
Deve essere, dunque, dichiarata la separazione personale delle parti, in relazione al matrimonio concordatario celebrato dai coniugi in Olbia, il 6 dicembre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al nr. 127, parte II, serie A.
Sull'affido condiviso dei figli minori
Occorre osservare che entrambe le parti concordano sull'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Ebbene, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, il quale, è noto, “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore (…)” (Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
L'affidamento condiviso, nella specie, risulta essere la soluzione maggiormente rispondente al superiore interesse della prole, ed al rispettivo diritto alla bigenitorialità.
pagina 7 di 14 Del resto, entrambi i genitori, nonostante la conflittualità tra loro, appaiono consapevoli dell'importanza di garantire ai bambini l'uno la figura dell'altra, nonché perfettamente in grado, singolarmente, di riconoscere i bisogni dei figli, e di provvedervi.
Sulle disposizioni in materia di collocamento, e diritto di visita del genitore non collocatario
Il principale punto di scontro tra le parti, nel caso di specie, è rappresentato dalle disposizioni da adottare in ordine al collocamento dei minori, ed alle modalità di visita da parte del genitore non collocatario.
Sul punto, come esposto in premessa, parte resistente ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale, preferendo il collocamento paritario ed alternato dei figli minori presso entrambi i genitori, mentre parte ricorrente, ritenendo tale soluzione pregiudizievole per i figli, ha chiesto di disporre il collocamento prevalente della prole presso la madre, ritenuto dalla stessa maggiormente idoneo a garantire l'equilibrio e la stabilità dei figli.
Il Collegio ritiene che gli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento acclarino che quanto richiesto dal resistente non risponda al superiore interesse di , e del piccolo . Per_1 Per_2
Sul punto, appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dal figlio minore delle parti, , all'udienza del Per_1
6 giugno 2024, il quale, in maniera decisamente matura ed oggettiva, pur esprimendo un profondo affetto nei confronti di entrambi i genitori, ha rappresentato le difficoltà ed i disagi che l'attuale collocamento dei minori sta determinando nella gestione della propria quotidianità, e di quella del fratellino, . In particolare, ha dichiarato quanto segue: “Il lunedì noi stiamo con la Per_2 Per_1
mamma, ed anche il martedì. Il mercoledì il babbo ci viene a prendere a scuola, e restiamo con lui fino al venerdì, alle ore 19.00. Dopo, lui ci riporta dalla mamma, e stiamo con lei tutto il fine settimana, fino al lunedì successivo. Poi, il martedì ci viene a prendere il babbo a scuola, e stiamo con lui fino a mercoledì sera prima di cena. Ceniamo sempre con la mamma, tranne quando ci sono le partite della
Juve, che le guardiamo con il babbo e ceniamo con lui, che dopo ci riporta dalla mamma. Non c'è un genitore con cui stiamo di più, e non c'è una casa principale. Le cose di scuola le abbiamo tutte dalla mamma, però, quando dobbiamo andare dal babbo, ci prepariamo una busta con quello che ci serve, e quando il babbo ci viene a prendere a scuola, la passiamo a prendere. I vestiti li abbiamo in entrambe le case, un po' da babbo, ed un po' da mamma. Mamma vive in una zona di Olbia più periferica, mentre il babbo abita in centro (…)”.
Pare che abbia espressamente richiesto al Tribunale di mettere ordine in questa situazione, non Per_1 solo nel momento in cui ha dichiarato “(…) A me questa organizzazione va bene, però, per una questione di omogeneità vorrei che si facesse un po' più di ordine durante la settimana, ad esempio:
pagina 8 di 14 dal lunedì al giovedì con mamma, venerdì, sabato, domenica e lunedì, fino all'orario di entrata a scuola, con il babbo. Si potrebbe anche alternare, e fare da lunedì a giovedì con il babbo, poi tutto il fine settimana con la mamma. La cosa importante per me, per l'organizzazione della scuola, dei miei impegni ecc.., sarebbe restare durante la settimana, almeno, in una casa, e credo che anche per mio fratello, che è ancora alle elementari, sia la soluzione migliore (…)”, ma altresì quando ha precisato che “(…) se ci dovessero essere cambiamenti nelle modalità di organizzazione dei tempi in cui stiamo con i nostri genitori, a me andrebbe bene, perché credo che lo facciate per il nostro bene”. D'altra parte, non si può non osservare come , abbia, di fatto, espresso il malessere già patito, correlato Per_1
proprio alle problematiche inerenti alla scuola, dichiarando che “in seconda media, ho ricominciato ad avere incubi, non tanto per la separazione, ma per l'ansia dovuta alla scuola, dalla prima alla seconda media c'è stato un forte cambiamento. Quindi, sono andato da uno psicoterapeuta, con il quale ho fissato un appuntamento a settembre, che penso sarà l'ultimo”.
In materia di collocamento paritario si è espressa la Suprema Corte, con ordinanza nr. 4060 del 15 febbraio 2017, proprio in relazione alla richiesta di un genitore di sostituire il collocamento alternato, originariamente concordato, con un affidamento condiviso, e collocazione prevalente presso di un genitore, riconoscendo la soluzione del collocamento paritario “(…) di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione”. Ad avviso della Corte, inoltre,
l'affidamento alternato, determinando una modifica continua dell'abitazione della prole minore, potrebbe avere “un effetto destabilizzante per molti minori”.
Orbene, la Suprema Corte appare limitare i benefici del collocamento alternato alla presenza di un accordo in tal senso tra i genitori, e ad un consenso del minore rispetto a tale soluzione, rilevando, al contempo, il pregiudizio correlato alla c.d. “shared residence” (residenza condivisa) ogni qualvolta vi siano tensioni, e disaccordo tra i genitori sul punto, come, del resto, avviene nel caso di specie, dove tale soluzione, oltreché contestata dalla parte ricorrente, neppure appare condivisa dalla prole.
Rispetto all'esigenza del padre di mantenere il collocamento paritario dei minori, si ritiene prevalente il diritto del minore a trovare stabilità nell'habitat domestico in cui vive, ed a mantenere un rapporto il più possibile continuativo con il genitore collocatario, fermo restando il diritto di visita del genitore non collocatario, anche ampio, nel rispetto del principio della bigenitorialità (vedi in tal senso
Cassazione Civ., ordinanza nr. 25418 del 17 dicembre 2015).
Pertanto, visto il mancato accordo delle parti rispetto al collocamento paritario/alternato, ed il disagio manifestato da , che si è fatto portavoce anche del fratello più piccolo, il Collegio ritiene doversi Per_1
modificare quanto deciso in sede presidenziale, disponendo che i figli minori delle parti restino pagina 9 di 14 collocati prevalentemente presso la madre, la cui abitazione è stata riconosciuta dal minore quale
“casa” (“Il posto che sento più casa mia è casa di mamma”).
Alla ricorrente resterà assegnata la casa coniugale, sita in Olbia, Via San Pietro nr. 29, che la stessa abiterà insieme alla prole.
Sul diritto di visita del genitore non collocatario
In merito al diritto di visita del padre, si ritiene opportuno disporre quanto segue.
Il potrà tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì CP_1 dall'uscita da scuola (in periodi non scolastici il momento del prelievo dovrà essere concordato dai genitori, tenuto conto delle esigenze e delle abitudini di vita dei minori), pernottamento nelle notti di venerdì e sabato, e rientro presso la residenza materna la domenica sera dopo cena, entro le ore 22:00.
Nelle settimane in cui è previsto che il padre terrà con sé i figli nel week end, potrà vederli e tenerli con sé anche un pomeriggio durante la settimana, nella giornata di mercoledì, con prelievo da scuola,
e riaccompagnamento presso la residenza materna dopo cena, entro le ore 22:00.
Nei fine settimana in cui è previsto che i minori restino presso la madre, il padre potrà vederli, e tenerli con sé, nella giornata di mercoledì, con prelievo dall'uscita da scuola, pernottamento presso di sé la notte di mercoledì, e riaccompagnamento la mattina successiva del giovedì a scuola, entro l'orario previsto per l'inizio delle lezioni. Resta inteso che ogni genitore, nel tempo in cui i minori resteranno presso di sé, avrà cura di fargli svolgere i compiti scolastici, e le attività sportive e ricreative.
Le festività principali saranno trascorse dai minori con ciascun genitore, ogni anno secondo il principio dell'alternanza: un anno i figli minori trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale, e le giornate di Natale e Santo Stefano con l'altro, il 31 dicembre con un genitore, ed il 1° gennaio con l'altro, e così
l'epifania, e le giornate di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo.
Nelle vacanze estive, i figli minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da concordare tra le parti con un preavviso di almeno 15 giorni. I genitori avranno cura di far svolgere ai figli i compiti scolastici, e le attività sportive e ricreative. Nel corso di tali periodi, i genitori potranno, eventualmente, concordare visite al fine di incontrare i figli, rendendosi sempre reperibili.
Sul mantenimento dei figli minori
Sul contributo al mantenimento indiretto in favore della prole, da porsi a carico del occorre CP_1
osservare quanto segue.
pagina 10 di 14 Nell'ultimo atto in cui il resistente ha precisato le rispettive conclusioni, ovvero la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., lo stesso ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento disposto in sede presidenziale, tenuto conto del collocamento paritario dei minori presso ciascuno dei genitori o, in subordine, la riduzione di tale importo.
Alla luce di quanto disposto dal Collegio in punto collocamento prole, e tempi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, entrambe le richieste devono essere rigettate.
Di fatto, le disposizioni adottate in questa sede a modifica del provvedimento presidenziale, implicano che i minori trascorreranno la maggior parte del tempo presso la madre che, pertanto, dovrà provvedere, in via principale ed immediata, a soddisfare tutte le esigenze correlate alla crescita dei figli.
Viste altresì le condizioni economiche di entrambe le parti, riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi da ultimo depositate, si ritiene doversi confermare l'importo già determinato in sede presidenziale in €
350,00 mensili per ciascun figlio (€ 700,00 mensili complessivi).
Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposta dal alla ricorrente, mediante versamento sull'IBAN che sarà indicato dalla stessa, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese.
Restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli, come disciplinate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Sulle ulteriori domande proposte dalle parti
Le domande di cui ai punti 9 e 10 delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente (9. Eventualmente disporre che ciascuno coniugi liberi l'altro dagli obblighi derivanti dalla cointestazione di mutui o finanziare relative all'acquisto di beni personali;
10. disporre la restituzione a favore della sig. Pt_1
di € 20.000, corrisposti mediante bonifici per l acquisto della casa al mare intestata in via
[...] esclusiva a (sita in Olbia, loc. Punta Saline)” devono essere dichiarate Controparte_1
inammissibili, per quanto segue.
Nessuna disposizione può essere adottata in relazione alla domanda nr. 9, trattandosi di fattispecie che deve essere rimessa alla volontà, e ad un eventuale accordo delle parti in tal senso.
Anche la domanda di restituzione appare inammissibile in questa sede, in quanto l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33
c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità del pagina 11 di 14 "simultaneus processus" nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quello relativo alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme;
di divisione mobiliare e\o immobiliare etc..), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che, per loro natura, non richiedono di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e, come tali, soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso,
Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
Anche le domande proposte dal resistente, di cui ai punti 9, 10 ed 11 della comparsa di costituzione e risposta, dovrebbero essere dichiarate inammissibili. Tuttavia, dal tenore delle difese del CP_1
appare che, nel momento in cui, nella memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c. egli ha rilevato di intendere rinunciare ai punti 5 e 6, in realtà intendesse rinunciare alle predette domande, avendo, peraltro, dato atto di riservare la proposizione delle medesime nelle sedi opportune.
Ad ogni modo, tali richieste non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e, vista la condotta processuale del resistente, anche in relazione a quanto sopra indicato, si ritiene che debbano intendersi rinunciate, per cui sulle medesime occorre disporsi non luogo a provvedere.
Sulle spese di lite
Visto l'esito complessivo del giudizio, la natura familiare della causa, ed i rapporti tra le parti, il
Collegio ritiene sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento al procedimento per reclamo avverso il provvedimento presidenziale, n.r.g.
245/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di e in relazione al Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Olbia, il 6 dicembre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr. 127, parte II, serie A;
pagina 12 di 14 DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, ed , ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La casa coniugale sita in Olbia, Via San Pietro nr. 29, resterà assegnata alla ricorrente, che la abiterà insieme alla prole;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore dei Controparte_1
figli minori, la corresponsione dell'importo mensile complessivamente pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie, Pt_1
disciplinate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente;
DISPONE non luogo a provvedere sulle ulteriori domande proposte dal resistente;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, anche con riferimento al procedimento per reclamo avverso il provvedimento presidenziale, n.r.g. 245/2021;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica dell'11 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 13 di 14 Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1147/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi”, promosso da:
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via San Pietro nr. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Rita Satta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Viale Aldo Moro nr. 78; ricorrente
pagina 1 di 14 contro
C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Olbia, Via San Pietro nr. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Martinella Diana, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Fertilia nr. 7; resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025:“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi obbligando gli stessi al reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Olbia alla Via San Pietro n. 29, di esclusiva proprietà della sig. , è assegnata alla Parte_1
stessa e vi abiterà unitamente ai suoi figli, e;
3. affidare i figli minori, in forma Per_1 Per_2
condivisa, ad entrambi i genitori stabilendo la collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare di esclusiva proprietà della sig. , sita in Olbia alla via San Pietro n. 29; 4. i Parte_1
figli minori e , sempre insieme, potranno trascorrere due pomeriggi alla settimana, Per_1 Per_2 dall'uscita della scuola fino alle ore 19.00, riaccompagnandoli presso la casa materna e, nella settimana in cui il padre non li terrà per il fine settimana (che vorrà essere lungo) permarranno anche negli orari notturni;
5. i fine settimana saranno alternati tra padre e madre, dalla uscita di scuola del venerdi alle ore 19.00 della domenica;
6. per quanto attiene il contributo al mantenimento, la quantificazione è rimessa all' Ill.mo Giudice;
7. I minori trascorreranno, nelle vacanze estive, con ciascuno dei genitori due (2) settimane anche non consecutive da concordare tra genitori e concedendosi un congruo termine (di almeno 15 giorni prima), curando di far svolgere agli stessi i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative. Nel corso di tali periodi i genitori potranno eventualmente concordare visite al fine di incontrare i figli;
8. I figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il periodo natalizio come di seguito: la giornata del 24 dicembre facendo ritorno dall'altro genitore la mattina del 25 dicembre, per trascorrervi il Natale ed il giorno di
Santo Stefano;
il giorno del 31 dicembre facendo rientro dall' altro genitore la mattina del primo gennaio per trascorrervi la giornata ed il 6 gennaio (giornata che verrà trascorsa con il genitore che ha avuto i bambini solo il primo gennaio); così il periodo pasquale: la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza, di anno in anno.
9. Eventualmente disporre che ciascuno dei coniugi liberi l'altro dagli obblighi derivanti dalla
pagina 2 di 14 cointestazione di mutui o finanziare relative all'acquisto di beni personali;
10. disporre la restituzione
a favore della sig. di € 20.000, corrisposti mediante bonifici per l'acquisto della casa al Parte_1
mare intestata in via esclusiva a (sita in Olbia, loc. Punta Saline)”; Controparte_1
per parte resistente, come da memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c. “1. confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale di cui ai nn. 1; 3; 5; 6 e 7; 2. in coerenza con i provvedimenti di cui al n. 5 dell'ordinanza, definire come paritario il collocamento dei figli presso ciascun genitore e non prevalente presso la madre;
3. in considerazione della paritarietà del collocamento dei figli presso ciascun genitore e ritenendo che ciò implichi un impegno diretto ed equivalente del contributo economico di ciascun genitore nel mantenimento dei figli, revocare l'obbligo posto a carico del padre al contributo indiretto;
4. in subordine per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 2 e 3 che precedono, in considerazione del tempo che i bambini trascorrono con il padre e delle sue mutate condizioni di reddito, disporre la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento a carico del padre a non più € 100 a figlio;
5. con la vittoria delle spese anche del procedimento di impugnazione dell'Ordinanza Presidenziale presso la Corte di Appello di Sassari. In considerazione della diversa natura del rito, si rinuncia in questa sede alle domande di cui ai punti 5 e 6 della comparsa di costituzione già depositata in atti in questa fase del giudizio, riservandosi di riproporre la medesima domanda nella sede giudiziaria appropriata”;
per il PM: parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, a questo Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente (come di fatto vivono), impegnandosi al rispetto reciproco. Affidare i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori stabilendo la collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare di esclusiva proprietà della sig. , sita in Olbia alla via San Pietro n. 29; Parte_1
1. il padre potrà vedere e tenere con se i figli ogni volta che vorrà e potrà, compatibilmente agli impegni dei minori e previo breve avviso, anche solo telefonico, alla madre;
2. tuttavia, il padre terrà con se e , sempre insieme, due pomeriggi alla settimana, dall'uscita della scuola Per_1 Per_2
fino alle ore 20.30, riaccompagnandoli presso la casa materna;
3. i fine settimana saranno alternati tra padre e madre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
4. per quanto attiene alle festività, anche queste seguiranno cadenze in alternanza tra genitori, e subiranno variazioni pagina 3 di 14 annualmente: la vigilia (dalle ore 17.00) ed il giorno di Natale (fino alle ore 20.30) con il padre e
Santo Stefano con la madre;
la vigilia del 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e
l'Epifania col padre;
la Santa Pasqua (l'intera giornata) con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, invertendosi di anno in anno;
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli nella misura di €
1.200,00 (€ 600,00 per figlio) al mese in considerazione al reddito dello stesso e al tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio;
6. tale importo sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat;
7. tutte le spese straordinarie verranno concertate dai genitori e divise al 50%;
8. la sig. rinuncia al contributo al mantenimento essendo economicamente indipendente;
9. che Pt_1
venga prestato il consenso al rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
10. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente rilevava che:
- i coniugi si univano in matrimonio concordatario il 6 dicembre 2008, celebrato in Olbia, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Olbia atto nr. 127, Parte II, Serie A, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: , nato il [...], ed , nato il 1° Per_1 Per_2
aprile 2016;
- nel corso del tempo, il rapporto tra i coniugi si deteriorava a causa di sopravvenute incompatibilità caratteriali, tali da fare venir meno la comunione spirituale e materiale tra i medesimi, che decidevano di separarsi di fatto e, ormai da anni, non convivevano più sotto lo stesso tetto;
- in particolare, la risiedeva, unitamente ai figli, in quella che era stata la casa coniugale sita in Pt_1
Olbia, Via San Pietro nr. 29, di sua esclusiva proprietà per donazione da parte del marito;
- il dal mese di febbraio 2020, viveva presso la casa vacanze, di sua esclusiva proprietà, sita CP_1 in Olbia, Via “Punta Saline”;
- stante il consolidato legame padre-figli, questi ultimi frequentavano il padre con costanza, per almeno due pomeriggi alla settimana, ed a week end alternati;
- i coniugi non riuscivano a trovare un accordo in ordine alle modalità di collocamento, visite e mantenimento dei minori in quanto, mentre il optava per un affido condiviso, con CP_1
collocamento paritario ed alternato, e mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, la ricorrente riteneva che tale soluzione fosse pregiudizievole per i figli, sradicandoli dalle loro consuetudini di vita,
e determinando ripetuti e disagevoli spostamenti da una casa all'altra, per cui riteneva maggiormente idoneo, nell'interesse dei minori, l'affidamento congiunto, con collocazione prevalente presso la madre, ed obbligo di contributo al mantenimento indiretto a carico del padre;
pagina 4 di 14 - la che prima assumeva incarichi in qualità di medico presso l'INPS /ATS, poi in RSA, Pt_1
si era trovata a svolgere la libera professione nel proprio studio, avendo più tempo da dedicare ai figli;
- il esercitava la professione di commercialista, e lavorava altresì come insegnante;
CP_1
- a partire dal mese di febbraio 2020, il si asteneva dal corrispondere qualsiasi forma di CP_1
contributo al mantenimento in favore dei figli, salvo, durante il periodo scolastico, il 50% delle rette per la scuola privata frequentata dai bambini.
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, salvo l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi manterranno l'affidamento congiunto dei figli per i quali è disposto anche il collocamento paritario presso entrambi i genitori, nella casa materna ed in quella paterna, entrambe site in Olbia,
Via San Pietro n. 29; 3. il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore sarà organizzato secondo il seguente calendario articolato su due settimane: lunedì e martedì (fino al mercoledì mattina) con il padre mercoledì e giovedì (fino al venerdì mattina) con la madre venerdì e sabato (fino alla domenica mattina) con il padre domenica e lunedì (fino al martedì mattina) con la madre martedì
e mercoledì (fino al giovedì mattina) con il padre giovedì e venerdì (fino al sabato mattina) con la madre sabato e domenica (fino al lunedì mattina) con il padre o in altro modo il Giudice dovesse ritenere più adeguato, purché venga garantita la parità di tempo presso ciascun genitore;
4. le festività natalizie e pasquali verranno regolate in alternanza tra i genitori, vigilia e Natale con uno e Santo
Stefano con l'altro, così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno;
5. nel caso di impegni lavorativi diurni o notturni della madre nei giorni di permanenza dei figli presso di lei, i figli verranno lasciati presso il padre per tutto il tempo necessario anche con minimo preavviso;
6. ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento dei figli;
7. le spese relative alle rette scolastiche saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% così come quelle straordinarie purchè previamente concordate;
8. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze relative alla collocazione paritaria ed al mantenimento diretto, si chiede che i figli stiano con il padre nel periodo scolastico 3 pomeriggi la settimana fino al dopo cena, oltre un fine settimana si ed uno no, dal sabato dopo la scuola al lunedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola dal padre;
nel periodo non scolastico 3 intere giornate la settimana, dalla mattina al dopo cena: i bambini verranno presi la mattina dalla casa materna e ivi riaccompagnati la sera;
i fine settimana dal sabato mattina al lunedì mattina entro l'ora di pranzo, salvo diverso accordo. Le festività, come di regola, in alternanza tra padre e madre. L'assegno di mantenimento sia determinato nella misura non superiore
a € 250,00 per ciascun figlio, tenuto conto del reddito disponibile detratte tutte le spese e ratei dei finanziamenti in corso;
9. il Sig. si impegna a chiedere l'estromissione della Sig.ra CP_1 Pt_1
pagina 5 di 14 dalla cointestazione del mutuo acceso per l'acquisto della casa di Punta Salina a lui solo intestata e ad accollarsi per intero il relativo onere;
10. la Sig.ra si impegna a chiedere l'estromissione del Pt_1
Sig. dalla cointestazione del mutuo acceso per l'acquisto della casa di Via San Pietro n. 29 CP_1
di sua esclusiva proprietà e ad accollarsi per intero il relativo onere;
11. la Sig,ra si impegna Pt_1
ad ottenere lo svincolo del Sig. dall'obbligo di garanzia assunto per il finanziamento CP_1 dell'acquisto della autovettura di proprietà della moglie”.
Nella propria comparsa, il resistente, insistendo per il collocamento paritario dei figli, rilevava che l'adozione di provvedimenti standard non rispondeva alle esigenze del caso concreto, vista anche la propria maggiore disponibilità, correlata alla flessibilità degli orari di lavoro, in considerazione della riduzione oraria dell'impegno da insegnante, limitato ad otto ore settimanali, ed alla facile gestione della libera professione di dottore commercialista, esercitata in associazione con altri professionisti, circostanze che gli permettevano di disporre di più tempo per stare con i figli. Contestava, inoltre, la richiesta della ricorrente, avente ad oggetto il contributo al mantenimento in favore dei minori, nell'importo di € 600,00 mensili per ciascun figlio, in considerazione delle proprie disponibilità economiche, e del tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio, per cui si dichiarava disponibile a versare, a tale titolo, un importo complessivamente pari ad € 500,00.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 20 luglio 2021, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, stabiliva il diritto di visita del genitore non collocatario, prevedendo che quest'ultimo potesse tenere con sé i bambini “due fine settimana “lunghi” al mese, alterni, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 19.00 della domenica, riaccompagnandoli presso la casa materna prima di cena e curando di far svolgere ai figli minori i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative;
nelle settimane in cui il padre non avrà con se i figli nel week end li terrà con sé dall'uscita di scuola del mercoledì sino alle ore 19.00 del venerdì, quando li riaccompagnerà presso la casa materna prima di cena e curando di far svolgere ai figli minori i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative;
nelle settimane in cui il padre avrà con sé i figli nel week end terrò con sé i minori dall'uscita di scuola del martedì asino alle 19.00 del mercoledì quando li riaccompagnerà presso la casa materna prima di cena e curando di far svolgere ai figli minori i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative”,
e determinava in € 350,00 mensili per ciascun figlio (€ 700,00 complessivi) l'importo dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli. CP_1
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva reclamo, ex art. 708, comma 4 c.p.c., presso CP_2
la Corte d'Appello di Cagliari (Sez. distaccata di Sassari), nella parte in cui disciplinava il diritto di pagina 6 di 14 visita del padre, lamentando che le condizioni adottate dal Tribunale risultavano destabilizzanti per i minori, determinando cambiamenti continui dell'abitazione presso la quale gli stessi dovevano permanere.
La Corte d'Appello rigettava il predetto reclamo, motivando sull'assenza di prova degli effetti negativi di tali disposizioni sui figli delle parti.
All'udienza del 6 giugno 2024, si procedeva all'ascolto del minore.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 22 gennaio 2025, le parti si richiamavano ai propri atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al
Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede, ed assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Le risultanze processuali, e le dichiarazioni stesse delle parti, hanno provato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione tra i coniugi della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto matrimoniale.
Deve essere, dunque, dichiarata la separazione personale delle parti, in relazione al matrimonio concordatario celebrato dai coniugi in Olbia, il 6 dicembre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al nr. 127, parte II, serie A.
Sull'affido condiviso dei figli minori
Occorre osservare che entrambe le parti concordano sull'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Ebbene, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, il quale, è noto, “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore (…)” (Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
L'affidamento condiviso, nella specie, risulta essere la soluzione maggiormente rispondente al superiore interesse della prole, ed al rispettivo diritto alla bigenitorialità.
pagina 7 di 14 Del resto, entrambi i genitori, nonostante la conflittualità tra loro, appaiono consapevoli dell'importanza di garantire ai bambini l'uno la figura dell'altra, nonché perfettamente in grado, singolarmente, di riconoscere i bisogni dei figli, e di provvedervi.
Sulle disposizioni in materia di collocamento, e diritto di visita del genitore non collocatario
Il principale punto di scontro tra le parti, nel caso di specie, è rappresentato dalle disposizioni da adottare in ordine al collocamento dei minori, ed alle modalità di visita da parte del genitore non collocatario.
Sul punto, come esposto in premessa, parte resistente ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale, preferendo il collocamento paritario ed alternato dei figli minori presso entrambi i genitori, mentre parte ricorrente, ritenendo tale soluzione pregiudizievole per i figli, ha chiesto di disporre il collocamento prevalente della prole presso la madre, ritenuto dalla stessa maggiormente idoneo a garantire l'equilibrio e la stabilità dei figli.
Il Collegio ritiene che gli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento acclarino che quanto richiesto dal resistente non risponda al superiore interesse di , e del piccolo . Per_1 Per_2
Sul punto, appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dal figlio minore delle parti, , all'udienza del Per_1
6 giugno 2024, il quale, in maniera decisamente matura ed oggettiva, pur esprimendo un profondo affetto nei confronti di entrambi i genitori, ha rappresentato le difficoltà ed i disagi che l'attuale collocamento dei minori sta determinando nella gestione della propria quotidianità, e di quella del fratellino, . In particolare, ha dichiarato quanto segue: “Il lunedì noi stiamo con la Per_2 Per_1
mamma, ed anche il martedì. Il mercoledì il babbo ci viene a prendere a scuola, e restiamo con lui fino al venerdì, alle ore 19.00. Dopo, lui ci riporta dalla mamma, e stiamo con lei tutto il fine settimana, fino al lunedì successivo. Poi, il martedì ci viene a prendere il babbo a scuola, e stiamo con lui fino a mercoledì sera prima di cena. Ceniamo sempre con la mamma, tranne quando ci sono le partite della
Juve, che le guardiamo con il babbo e ceniamo con lui, che dopo ci riporta dalla mamma. Non c'è un genitore con cui stiamo di più, e non c'è una casa principale. Le cose di scuola le abbiamo tutte dalla mamma, però, quando dobbiamo andare dal babbo, ci prepariamo una busta con quello che ci serve, e quando il babbo ci viene a prendere a scuola, la passiamo a prendere. I vestiti li abbiamo in entrambe le case, un po' da babbo, ed un po' da mamma. Mamma vive in una zona di Olbia più periferica, mentre il babbo abita in centro (…)”.
Pare che abbia espressamente richiesto al Tribunale di mettere ordine in questa situazione, non Per_1 solo nel momento in cui ha dichiarato “(…) A me questa organizzazione va bene, però, per una questione di omogeneità vorrei che si facesse un po' più di ordine durante la settimana, ad esempio:
pagina 8 di 14 dal lunedì al giovedì con mamma, venerdì, sabato, domenica e lunedì, fino all'orario di entrata a scuola, con il babbo. Si potrebbe anche alternare, e fare da lunedì a giovedì con il babbo, poi tutto il fine settimana con la mamma. La cosa importante per me, per l'organizzazione della scuola, dei miei impegni ecc.., sarebbe restare durante la settimana, almeno, in una casa, e credo che anche per mio fratello, che è ancora alle elementari, sia la soluzione migliore (…)”, ma altresì quando ha precisato che “(…) se ci dovessero essere cambiamenti nelle modalità di organizzazione dei tempi in cui stiamo con i nostri genitori, a me andrebbe bene, perché credo che lo facciate per il nostro bene”. D'altra parte, non si può non osservare come , abbia, di fatto, espresso il malessere già patito, correlato Per_1
proprio alle problematiche inerenti alla scuola, dichiarando che “in seconda media, ho ricominciato ad avere incubi, non tanto per la separazione, ma per l'ansia dovuta alla scuola, dalla prima alla seconda media c'è stato un forte cambiamento. Quindi, sono andato da uno psicoterapeuta, con il quale ho fissato un appuntamento a settembre, che penso sarà l'ultimo”.
In materia di collocamento paritario si è espressa la Suprema Corte, con ordinanza nr. 4060 del 15 febbraio 2017, proprio in relazione alla richiesta di un genitore di sostituire il collocamento alternato, originariamente concordato, con un affidamento condiviso, e collocazione prevalente presso di un genitore, riconoscendo la soluzione del collocamento paritario “(…) di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione”. Ad avviso della Corte, inoltre,
l'affidamento alternato, determinando una modifica continua dell'abitazione della prole minore, potrebbe avere “un effetto destabilizzante per molti minori”.
Orbene, la Suprema Corte appare limitare i benefici del collocamento alternato alla presenza di un accordo in tal senso tra i genitori, e ad un consenso del minore rispetto a tale soluzione, rilevando, al contempo, il pregiudizio correlato alla c.d. “shared residence” (residenza condivisa) ogni qualvolta vi siano tensioni, e disaccordo tra i genitori sul punto, come, del resto, avviene nel caso di specie, dove tale soluzione, oltreché contestata dalla parte ricorrente, neppure appare condivisa dalla prole.
Rispetto all'esigenza del padre di mantenere il collocamento paritario dei minori, si ritiene prevalente il diritto del minore a trovare stabilità nell'habitat domestico in cui vive, ed a mantenere un rapporto il più possibile continuativo con il genitore collocatario, fermo restando il diritto di visita del genitore non collocatario, anche ampio, nel rispetto del principio della bigenitorialità (vedi in tal senso
Cassazione Civ., ordinanza nr. 25418 del 17 dicembre 2015).
Pertanto, visto il mancato accordo delle parti rispetto al collocamento paritario/alternato, ed il disagio manifestato da , che si è fatto portavoce anche del fratello più piccolo, il Collegio ritiene doversi Per_1
modificare quanto deciso in sede presidenziale, disponendo che i figli minori delle parti restino pagina 9 di 14 collocati prevalentemente presso la madre, la cui abitazione è stata riconosciuta dal minore quale
“casa” (“Il posto che sento più casa mia è casa di mamma”).
Alla ricorrente resterà assegnata la casa coniugale, sita in Olbia, Via San Pietro nr. 29, che la stessa abiterà insieme alla prole.
Sul diritto di visita del genitore non collocatario
In merito al diritto di visita del padre, si ritiene opportuno disporre quanto segue.
Il potrà tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì CP_1 dall'uscita da scuola (in periodi non scolastici il momento del prelievo dovrà essere concordato dai genitori, tenuto conto delle esigenze e delle abitudini di vita dei minori), pernottamento nelle notti di venerdì e sabato, e rientro presso la residenza materna la domenica sera dopo cena, entro le ore 22:00.
Nelle settimane in cui è previsto che il padre terrà con sé i figli nel week end, potrà vederli e tenerli con sé anche un pomeriggio durante la settimana, nella giornata di mercoledì, con prelievo da scuola,
e riaccompagnamento presso la residenza materna dopo cena, entro le ore 22:00.
Nei fine settimana in cui è previsto che i minori restino presso la madre, il padre potrà vederli, e tenerli con sé, nella giornata di mercoledì, con prelievo dall'uscita da scuola, pernottamento presso di sé la notte di mercoledì, e riaccompagnamento la mattina successiva del giovedì a scuola, entro l'orario previsto per l'inizio delle lezioni. Resta inteso che ogni genitore, nel tempo in cui i minori resteranno presso di sé, avrà cura di fargli svolgere i compiti scolastici, e le attività sportive e ricreative.
Le festività principali saranno trascorse dai minori con ciascun genitore, ogni anno secondo il principio dell'alternanza: un anno i figli minori trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale, e le giornate di Natale e Santo Stefano con l'altro, il 31 dicembre con un genitore, ed il 1° gennaio con l'altro, e così
l'epifania, e le giornate di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo.
Nelle vacanze estive, i figli minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da concordare tra le parti con un preavviso di almeno 15 giorni. I genitori avranno cura di far svolgere ai figli i compiti scolastici, e le attività sportive e ricreative. Nel corso di tali periodi, i genitori potranno, eventualmente, concordare visite al fine di incontrare i figli, rendendosi sempre reperibili.
Sul mantenimento dei figli minori
Sul contributo al mantenimento indiretto in favore della prole, da porsi a carico del occorre CP_1
osservare quanto segue.
pagina 10 di 14 Nell'ultimo atto in cui il resistente ha precisato le rispettive conclusioni, ovvero la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., lo stesso ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento disposto in sede presidenziale, tenuto conto del collocamento paritario dei minori presso ciascuno dei genitori o, in subordine, la riduzione di tale importo.
Alla luce di quanto disposto dal Collegio in punto collocamento prole, e tempi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, entrambe le richieste devono essere rigettate.
Di fatto, le disposizioni adottate in questa sede a modifica del provvedimento presidenziale, implicano che i minori trascorreranno la maggior parte del tempo presso la madre che, pertanto, dovrà provvedere, in via principale ed immediata, a soddisfare tutte le esigenze correlate alla crescita dei figli.
Viste altresì le condizioni economiche di entrambe le parti, riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi da ultimo depositate, si ritiene doversi confermare l'importo già determinato in sede presidenziale in €
350,00 mensili per ciascun figlio (€ 700,00 mensili complessivi).
Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposta dal alla ricorrente, mediante versamento sull'IBAN che sarà indicato dalla stessa, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese.
Restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli, come disciplinate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Sulle ulteriori domande proposte dalle parti
Le domande di cui ai punti 9 e 10 delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente (9. Eventualmente disporre che ciascuno coniugi liberi l'altro dagli obblighi derivanti dalla cointestazione di mutui o finanziare relative all'acquisto di beni personali;
10. disporre la restituzione a favore della sig. Pt_1
di € 20.000, corrisposti mediante bonifici per l acquisto della casa al mare intestata in via
[...] esclusiva a (sita in Olbia, loc. Punta Saline)” devono essere dichiarate Controparte_1
inammissibili, per quanto segue.
Nessuna disposizione può essere adottata in relazione alla domanda nr. 9, trattandosi di fattispecie che deve essere rimessa alla volontà, e ad un eventuale accordo delle parti in tal senso.
Anche la domanda di restituzione appare inammissibile in questa sede, in quanto l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33
c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità del pagina 11 di 14 "simultaneus processus" nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quello relativo alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme;
di divisione mobiliare e\o immobiliare etc..), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che, per loro natura, non richiedono di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e, come tali, soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso,
Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
Anche le domande proposte dal resistente, di cui ai punti 9, 10 ed 11 della comparsa di costituzione e risposta, dovrebbero essere dichiarate inammissibili. Tuttavia, dal tenore delle difese del CP_1
appare che, nel momento in cui, nella memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c. egli ha rilevato di intendere rinunciare ai punti 5 e 6, in realtà intendesse rinunciare alle predette domande, avendo, peraltro, dato atto di riservare la proposizione delle medesime nelle sedi opportune.
Ad ogni modo, tali richieste non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e, vista la condotta processuale del resistente, anche in relazione a quanto sopra indicato, si ritiene che debbano intendersi rinunciate, per cui sulle medesime occorre disporsi non luogo a provvedere.
Sulle spese di lite
Visto l'esito complessivo del giudizio, la natura familiare della causa, ed i rapporti tra le parti, il
Collegio ritiene sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento al procedimento per reclamo avverso il provvedimento presidenziale, n.r.g.
245/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di e in relazione al Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Olbia, il 6 dicembre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr. 127, parte II, serie A;
pagina 12 di 14 DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, ed , ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La casa coniugale sita in Olbia, Via San Pietro nr. 29, resterà assegnata alla ricorrente, che la abiterà insieme alla prole;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore dei Controparte_1
figli minori, la corresponsione dell'importo mensile complessivamente pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie, Pt_1
disciplinate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente;
DISPONE non luogo a provvedere sulle ulteriori domande proposte dal resistente;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, anche con riferimento al procedimento per reclamo avverso il provvedimento presidenziale, n.r.g. 245/2021;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica dell'11 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 13 di 14 Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
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