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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/11/2024, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1014/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1014 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 promossa da nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elisabetta Magrini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Cagliari, via Efisio Marini n. 7; ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio, sia CP_1 C.F._2
congiunto che disgiunto, degli Avv. Gianni Falchi e Emilia Fois, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Nuoro nella via Domenico Guerrazzi n. 2; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (così come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del
7.11.2024):
“- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori e che ne Per_1 Per_2 cureranno l'istruzione e l'educazione e che, quali genitori affidatari, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione;
- disporre la collocazione prevalente delle minori presso la madre, considerata l'età delle minori;
- disporre che il padre possa vederle e tenerle con sé, con i seguenti tempi e modalità: R.G. n. 1014/2023
a) compatibilmente con gli orari di lavoro del padre nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori da concordare con la Sig.ra il Sig. potrà vedere e tenere Pt_1 CP_1
con sé le minori tutti i giorni, preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate. In caso di pernottamento, il Sig. accompagnerà le minori a scuola CP_1 all'orario di ingresso;
b) durante il periodo scolastico, a week end alternati, compatibilmente con gli orari di lavoro, dal venerdì all'uscita di scuola sino a domenica sera alle ore 19,30 o alle 21 (se effettuano la cena) riaccompagnandole presso il domicilio materno, preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
durante il periodo di interruzione dell'attività didattica coincidente con la pausa estiva, compatibilmente con gli orari di lavoro, a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle 22,30 riaccompagnandole presso il domicilio materno.
c) le minori trascorreranno alternativamente, nell'ambito dello stesso anno, con il padre e la madre, dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1gennaio, il 05 gennaio e il 06 gennaio, la domenica di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo, il Ferragosto e compleanni delle bambine. Nell'anno 2024 l'inizio dell'alternanza sarà così regolato il padre terrà le bambine il 24.12.2024 e la madre il 25.12.2024, il padre terrà le bambine il 26.12.2024 e la madre il 31.12.2024, il padre l'1.1.2025, la madre il
5.1.2025, il padre il 6.1.2025, la madre il giorno di Pasqua, il padre il lunedì dell'Angelo, la madre ferragosto 2025, il compleanno di è già stato festeggiato col padre, il compleanno di Persona_3
nell'anno 2024 sarà festeggiato col padre. Nell'ambito di queste giornate la frequentazione Per_2
avverrà dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno successivo. Trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore dalla mattina, dalle ore 10.00 se festivo, o dall'uscita di scuola, se feriale, fino alla mattina successiva (se feriale il genitore non collocatario provvederà ad accompagnarle a scuola all'orario d'ingresso).
d) In occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, le minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive.
e) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e,
a mezzo messaggio Whatsapp, l'eventuale spostamento dei minori in località diverse da quelle di R.G. n. 1014/2023
residenza, nonché il luogo dell'eventuale pernottamento laddove diverso dall'abitazione del genitore, specificando, se del caso, il nome della struttura alberghiera, B&B e simili.
- Disporre che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100 % dalla Sig.ra Pt_1
- Disporre che il Sig. versi, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1
la somma di Euro 200,00 complessivi;
tale somma dovrà essere corrisposta mediante Per_2
bonifico bancario intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. Pt_1
- Per quanto attiene alle spese straordinarie relative dei figli minori, disporre la ripartizione nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso:
a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: d1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: el) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature R.G. n. 1014/2023
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby sitter;
g) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig. a fronte di una richiesta CP_1
scritta avanzata dalla Sig.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso, Pt_1
sempre per iscritto a mezzo Whatsapp, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra che si Pt_1
impegna ad esibire la documentazione comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni
- dovrà essere effettuato dal entro i successivi 15 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti CP_1
invertite, qualora per le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal
Sig. CP_1
h) Con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'estero, le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per i minori valida anche ai fini dell'espatrio.
i) Ciascuna delle parti avrà facoltà di portare con sé i minori all'estero; tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 20 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio (data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni caso avere durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. Ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio.
l) Spese compensate”.
Conclusioni del PM:
“Conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti nelle note sostitutive d'udienza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.11.2023, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1
ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle figlie e Per_4 Per_2
A sostegno della propria domanda, ha allegato di aver intrapreso una convivenza more uxorio con a partire dal 2012; che dalla relazione sono nate due figlie: il CP_1 Per_4
21.08.2018, e il 27.10.2016; che la convivenza è cessata nel febbraio 2023; che il Per_2
resistente ha smesso di contribuire al mantenimento delle minori;
che la ricorrente svolge attività lavorativa presso un supermercato sito in Torpè, mentre il resistente svolge lavori saltuari.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento delle minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la disciplina della frequentazione paterna, un assegno di mantenimento per le minori pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2024, si è costituito in giudizio CP_1 R.G. n. 1014/2023
il quale ha contestato quanto allegato dalla ricorrente in ordine al mantenimento delle CP_1
figlie, infatti, ha affermato di provvedere in via diretta alle necessità delle minori, nei limiti delle proprie capacità finanziare. Ha allegato di svolgere lavori saltuari e di guadagnare circa € 500/600 mensili, quindi, si è reso disponibile al pagamento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, con riparto al 50% dell'assegno unico per i figli.
3. All'udienza del 10.10.2024, le parti, presenti personalmente, sono state sentite dal Giudice e, all'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte, così come riportate in epigrafe.
4. La causa, quindi, è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
5. È necessario prendere atto delle conclusioni congiunte delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7.11.2024. Le condizioni congiunte richiamate in epigrafe sono attuative dell'art 337 ter c.c., risultano finalizzate a tutelare gli interessi preminenti delle minori e non contrastano con norme imperative o d'ordine pubblico.
6. Le condizioni in esame sono esaustive perché riguardano l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento, la collocazione e il mantenimento dei minori. Quanto all'assegno di mantenimento, si rileva che le parti hanno concordato un assegno di mantenimento ordinario in capo al padre pari ad € 200,00 mensili, con l'accordo che sia la madre, in via esclusiva , a percepire l'assegno unico per i figli, attualmente, pari a circa € 400,00 mensili.
7. In conclusione, in base all'art. 337 ter c.c., occorre prendere atto degli accordi intervenuti fra i genitori.
8. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. affida le figlie minori e ad entrambi i genitori e prende atto delle conclusioni Per_4 Per_2 congiunte di cui alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7.11.2024, riportate in epigrafe
2. compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
20/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1014 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 promossa da nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elisabetta Magrini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Cagliari, via Efisio Marini n. 7; ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio, sia CP_1 C.F._2
congiunto che disgiunto, degli Avv. Gianni Falchi e Emilia Fois, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Nuoro nella via Domenico Guerrazzi n. 2; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (così come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del
7.11.2024):
“- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori e che ne Per_1 Per_2 cureranno l'istruzione e l'educazione e che, quali genitori affidatari, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione;
- disporre la collocazione prevalente delle minori presso la madre, considerata l'età delle minori;
- disporre che il padre possa vederle e tenerle con sé, con i seguenti tempi e modalità: R.G. n. 1014/2023
a) compatibilmente con gli orari di lavoro del padre nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori da concordare con la Sig.ra il Sig. potrà vedere e tenere Pt_1 CP_1
con sé le minori tutti i giorni, preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate. In caso di pernottamento, il Sig. accompagnerà le minori a scuola CP_1 all'orario di ingresso;
b) durante il periodo scolastico, a week end alternati, compatibilmente con gli orari di lavoro, dal venerdì all'uscita di scuola sino a domenica sera alle ore 19,30 o alle 21 (se effettuano la cena) riaccompagnandole presso il domicilio materno, preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
durante il periodo di interruzione dell'attività didattica coincidente con la pausa estiva, compatibilmente con gli orari di lavoro, a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle 22,30 riaccompagnandole presso il domicilio materno.
c) le minori trascorreranno alternativamente, nell'ambito dello stesso anno, con il padre e la madre, dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1gennaio, il 05 gennaio e il 06 gennaio, la domenica di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo, il Ferragosto e compleanni delle bambine. Nell'anno 2024 l'inizio dell'alternanza sarà così regolato il padre terrà le bambine il 24.12.2024 e la madre il 25.12.2024, il padre terrà le bambine il 26.12.2024 e la madre il 31.12.2024, il padre l'1.1.2025, la madre il
5.1.2025, il padre il 6.1.2025, la madre il giorno di Pasqua, il padre il lunedì dell'Angelo, la madre ferragosto 2025, il compleanno di è già stato festeggiato col padre, il compleanno di Persona_3
nell'anno 2024 sarà festeggiato col padre. Nell'ambito di queste giornate la frequentazione Per_2
avverrà dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno successivo. Trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore dalla mattina, dalle ore 10.00 se festivo, o dall'uscita di scuola, se feriale, fino alla mattina successiva (se feriale il genitore non collocatario provvederà ad accompagnarle a scuola all'orario d'ingresso).
d) In occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, le minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive.
e) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e,
a mezzo messaggio Whatsapp, l'eventuale spostamento dei minori in località diverse da quelle di R.G. n. 1014/2023
residenza, nonché il luogo dell'eventuale pernottamento laddove diverso dall'abitazione del genitore, specificando, se del caso, il nome della struttura alberghiera, B&B e simili.
- Disporre che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100 % dalla Sig.ra Pt_1
- Disporre che il Sig. versi, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1
la somma di Euro 200,00 complessivi;
tale somma dovrà essere corrisposta mediante Per_2
bonifico bancario intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. Pt_1
- Per quanto attiene alle spese straordinarie relative dei figli minori, disporre la ripartizione nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso:
a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: d1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: el) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature R.G. n. 1014/2023
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby sitter;
g) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig. a fronte di una richiesta CP_1
scritta avanzata dalla Sig.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso, Pt_1
sempre per iscritto a mezzo Whatsapp, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra che si Pt_1
impegna ad esibire la documentazione comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni
- dovrà essere effettuato dal entro i successivi 15 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti CP_1
invertite, qualora per le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal
Sig. CP_1
h) Con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'estero, le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per i minori valida anche ai fini dell'espatrio.
i) Ciascuna delle parti avrà facoltà di portare con sé i minori all'estero; tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 20 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio (data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni caso avere durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. Ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio.
l) Spese compensate”.
Conclusioni del PM:
“Conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti nelle note sostitutive d'udienza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.11.2023, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1
ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle figlie e Per_4 Per_2
A sostegno della propria domanda, ha allegato di aver intrapreso una convivenza more uxorio con a partire dal 2012; che dalla relazione sono nate due figlie: il CP_1 Per_4
21.08.2018, e il 27.10.2016; che la convivenza è cessata nel febbraio 2023; che il Per_2
resistente ha smesso di contribuire al mantenimento delle minori;
che la ricorrente svolge attività lavorativa presso un supermercato sito in Torpè, mentre il resistente svolge lavori saltuari.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento delle minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la disciplina della frequentazione paterna, un assegno di mantenimento per le minori pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2024, si è costituito in giudizio CP_1 R.G. n. 1014/2023
il quale ha contestato quanto allegato dalla ricorrente in ordine al mantenimento delle CP_1
figlie, infatti, ha affermato di provvedere in via diretta alle necessità delle minori, nei limiti delle proprie capacità finanziare. Ha allegato di svolgere lavori saltuari e di guadagnare circa € 500/600 mensili, quindi, si è reso disponibile al pagamento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, con riparto al 50% dell'assegno unico per i figli.
3. All'udienza del 10.10.2024, le parti, presenti personalmente, sono state sentite dal Giudice e, all'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte, così come riportate in epigrafe.
4. La causa, quindi, è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
5. È necessario prendere atto delle conclusioni congiunte delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7.11.2024. Le condizioni congiunte richiamate in epigrafe sono attuative dell'art 337 ter c.c., risultano finalizzate a tutelare gli interessi preminenti delle minori e non contrastano con norme imperative o d'ordine pubblico.
6. Le condizioni in esame sono esaustive perché riguardano l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento, la collocazione e il mantenimento dei minori. Quanto all'assegno di mantenimento, si rileva che le parti hanno concordato un assegno di mantenimento ordinario in capo al padre pari ad € 200,00 mensili, con l'accordo che sia la madre, in via esclusiva , a percepire l'assegno unico per i figli, attualmente, pari a circa € 400,00 mensili.
7. In conclusione, in base all'art. 337 ter c.c., occorre prendere atto degli accordi intervenuti fra i genitori.
8. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. affida le figlie minori e ad entrambi i genitori e prende atto delle conclusioni Per_4 Per_2 congiunte di cui alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 7.11.2024, riportate in epigrafe
2. compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
20/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu