Articolo 1 della Legge 5 luglio 1961, n. 564
Articolo 2
Versione
2 agosto 1961
Art. 1.
Il ruolo organico degli uscieri e' aumentato di 700 posti cosi' ripartiti:
uscieri giudiziari.................................. n. 658 uscieri capi........................................ " 42
Il quadro 67 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e' modificato secondo la tabella annessa alla presente legge.
Entrata in vigore il 2 agosto 1961