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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 938/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Paolo Dau Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2014 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.08.1953, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea SODDU (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Andrea PULEDDA (C.F. ) elettivamente domiciliata in Nuoro, Via CodiceFiscale_3
Alberto Mario n. 17, presso lo studio dell'avv. Andrea SODDU;
parte attrice e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._4
e difeso dall'avv. Barbara CORRIAS (C.F. elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5 presso lo studio del difensore sito in Nuoro, alla via Sant'Emiliano n. 55; parte attrice contro
(C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._6 [...]
(C.F. ) nata a [...] l'[...], rappresentate e difese CP_3 C.F._7 dall'avv. Francesco PIRARI (C.F. ), elettivamente domiciliate presso lo C.F._8
pagina 1 di 9 studio del difensore sito in Nuoro, via Lamarmora n. 115; parti convenute
(C.F. ), nato a [...] l'[...], rappresentato e Controparte_4 C.F._9 difeso dall'avv. Francesco PIRARI (C.F. ) elettivamente domiciliato presso C.F._8
lo studio del difensore in Nuoro, via Lamarmora n. 115; parte intervenuta
Oggetto: impugnazione del testamento e scioglimento di comunione ereditaria
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice : Parte_1
i procuratori concludono affinché l'intestato Tribunale Voglia, ogni contraria istanza, pretesa ed eccezione respinta, così giudicare:
- assegnare gli immobili oggetto di scioglimento della comunione come da progetto di divisione proposto con ordinanza collegiale del 29.11.2024 ed in particolare:
1° lotto (valore della quota pari a euro 78.750,00) a Parte_1
(attrice):
- una quota pari a ¼ della massa, con assegnazione dell'immobile di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 5 cat. F/5 - piano 2 € 64.800,00 e dell'immobile identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 9 cat. F/5 - € 20.500,00, per un totale di euro 85.300,00;
- conguaglio dare a pari a € 6.550,00; Controparte_2
2° lotto (valore della quota pari a euro 78.750,00) a (attore): CP_1
- una quota pari a 1/4, con assegnazione dell'immobile di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 4 cat. F/5 - piano 2 € 65.100,00, senza previsione di alcun conguaglio stante il debito nei confronti delle convenute;
(- 13.650,00);
- conguaglio dare a di € 1.314,00. Controparte_2
3° lotto (valore della quota pari a 86.232,00) a (convenuta) Controparte_2
- una quota pari a 1/4, con assegnazione dell'immobile di Orune – Via Delogu, pari a € 28.800,00; dell'immobile di Bitti, pari a € 29.800,00, per un importo di euro 58.600,00;
- conguaglio avere pari a € 27.632,00 di cui € 1.314,00 da , € 6.550 da CP_1 [...]
ed € 19.768,00 da;
Parte_1 Controparte_3
4° lotto (valore della quota pari a 86.232,00) a (convenuta) Controparte_3
pagina 2 di 9 - una quota pari a 1/4, con assegnazione dell'appartamento di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 6 cat. F/5 Sub 6 - A/2: € 106.000,00;
- conguaglio dare a favore di pari a € 19.768,00; Controparte_2
- con vittoria di spese, diritti ed onorari – oltre accessori di legge – sia in relazione alla domanda di annullamento del testamento, sia con riferimento al rigetto delle domande formulate dall'intervenuto e compensazione delle spese in ordine alla domanda di divisione Controparte_4
in considerazione dell'obbiettiva incertezza sul diritto controverso ed in particolare sulla possibilità di scioglimento della comunione avente ad oggetto immobili abusivi e/o non conformi catastalmente.
Nell'interesse della parte attrice : si chiede che il Giudice Voglia: Assegnare al CP_1 signor l'immobile di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al F. 36 mapp. 220 CP_1
sub 4 cat F/5, piano 2, nonché almeno il 50% della cantina identificata al sub 5, assegnando il restante 50% alla sorella , con corresponsione del conguaglio da parte Parte_1
del della somma eccedente la propria quota alla sorella . In CP_2 Parte_1
difetto di accoglimento della richiesta precedente, si chiede che il Giudice Voglia assegnare le quote come da progetto esecutivo predisposto dal Giudice con Ordinanza del 29.11.2024. Con condanna dei signori e alle spese legali. Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
Nell'interesse delle parti convenute e Controparte_3 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adìto, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento dell'istanza di revoca parziale dell'ordinanza collegiale 29.11.024 formulata dalla conchiudente Controparte_2 all'udienza del 06.02.025, così giudicare: assegnando alla medesima l'unità abitativa sita in Nuoro, Via Martiri di Via Controparte_2
Fani n. 26, distinta in catasto al Foglio 36 Mappale 220 sub 9 (c.d. casa della nonnina), previa compensazione (per la quota corrispondente) del conguaglio a suo credito di euro 6.550/00 verso
l'originaria assegnataria della stessa e conseguente addebito del Parte_1 valore eccedente a suo carico e a favore di quest'ultima nella misura e mediante pagamento del residuo importo di 13.950/00= (pari alla differenza tra il valore di stima di euro 20.500/00, attribuito al detto cespite nel progetto di divisione, ed il precitato conguaglio di euro 6.550/00);
Nell'interesse dell'intervenuto Controparte_4
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa:
.- Sempre in forza del giudicato formatosi sull'accoglimento della domanda, spiegata con
pagina 3 di 9 Comparsa di intervento volontario del 24.09.2015, che ha comportato l'estromissione dalla massa dividenda dell'appartamento sito al primo piano dello stabile di Via Martiri di via Fani e della cantina edificata parallelamente all'edificio lungo la via Martiri di via Fani, condannare solidalmente gli attori, che a tale estromissione hanno resistito, alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore del conchiudente”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani e CP_1 Parte_1
hanno chiesto accertarsi la nullità del testamento olografo, datato 20 febbraio 2008, pubblicato il
18 settembre 2012 (verbale Notaio - rep. N. 100.603, racc. n. 31.362, registrato Persona_1
a Olbia il 15.10.2012, all. 3), con cui la madre , deceduta in Nuoro il 31.8.2012, Persona_2
aveva disposto, in favore dei figli, dei seguenti beni:
a) appartamento, sito a Nuoro, alla via Martiri di Via Fani n. 26, censito nel N.C.E.U. del Comune di Nuoro al Foglio 36, mappale 220 sub 2, piani T-Sem. interno 1, cat. A/2, cl.1, consistenza vani
9, rendita euro 859,90;
b) lastrico solare, censito nel N.C.E.U. del Comune di Nuoro al foglio 36, mappale 220 sub 4, posto al piano secondo di Via Martiri di Via Fani;
c) casa di civile abitazione, sita in Orune, alla via Monte Grappa, posta ai piani terra e primo, censita nel N.C.E.U. del Comune di Orune al foglio 28, mappale 848, piani T-1, cat. A/4, cl. U, vani 2,5, rendita euro 78,76;
d) casa di civile abitazione, sita in Orune, alla via Ennio Delogu n. 1, posta ai piani terra e primo, censita nel N.C.E.U. del Comune di Orune, al foglio 28, mappale 851, piani T-1, cat. A/4, cl. U, vani 4,5, rendita euro 141,77;
e) terreno agricolo, censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 41, mappale 162, di complessivi Ha. 04.94.28 (ettari quattro are novantaquattro centiare ventotto) di cui Ha. 04.63.54
(ettari quattro are sessantatre centiare cinquantaquattro) pascolo di seconda classe, R.D.E. 47,88
R.A.E. 59,85 e Ha. 00.30.74 uliveto di classe U, R.D.E. 7,14 R.A.E. 5,56.
Secondo quanto sostenuto da parte attrice, il testamento era nullo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., in quanto aveva disposto di beni non propri, poiché alla Persona_2
medesima pervenuti, per successione ereditaria, dal coniuge deceduto a Nuoro Persona_3
il 13.3.2005, e pertanto, devoluti solo per 1/3 alla moglie e per i residui 2/3, in parti uguali, ai pagina 4 di 9 quattro figli , e . Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
non aveva invece disposto alcunché in ordine ai beni di sua esclusiva proprietà: un Persona_2
terreno sito in Sassari e una casa di civile abitazione sita in Bitti.
Per i motivi sopra illustrati, gli attori hanno impugnato il testamento materno chiedendo dichiararsi la nullità delle disposizioni ivi contenute.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.11.2014, si sono costituite in giudizio le sorelle e le quali, preliminarmente, hanno eccepito: 1) l'improcedibilità CP_2 Controparte_3
della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
2)
l'inammissibilità della stessa in quanto i beni ricompresi nell'asse ereditario risultavano sprovvisti della documentazione idonea a comprovare la proprietà della defunta;
3) la pendenza dinanzi alla
Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, di un separato giudizio avente ad oggetto ulteriori beni caduti nella successione di . Persona_2
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea sull'assunto che la volontà della de cuius fosse quella di disporre dei propri beni immobili nei limiti della sua quota e che gli attori non erano comunque legittimati ad assumere l'iniziativa impugnatoria avendo già dato volontaria esecuzione al testamento, con conseguente applicabilità della sanatoria prevista dall'art. 590 c.c.
In via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, hanno chiesto, previa ricostruzione tramite CTU della massa di tutti i beni appartenuti alla defunta,
l'assegnazione a ciascun erede della propria quota salvo conguaglio, oltre al rilascio dei beni da parte dei detentori e al pagamento dei frutti percepiti.
*
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 24.09.2015, si è costituito in giudizio coniuge di il quale ha chiesto escludersi dalla massa in Controparte_4 Controparte_2 divisione l'appartamento sito al primo piano di via Martiri di Via Fani n. 26, la cantina adiacente e la quota di terreno di 160 mq, acquistato dai coniugi nel 1978, nonché la parte di fabbricato sulla stessa edificato in quanto di proprietà esclusiva dell'intervenuto e della moglie Controparte_2
*
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., dichiarato ammissibile l'intervento del terzo e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 12.2.2019, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i pagina 5 di 9 termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza non definitiva n. 471/2019, pubblicata il 23.8.2019, il Tribunale ha così deciso:
- ha dichiarato nullo il testamento di datato 20.2.2008, pubblicato il 18.9.2012 Persona_2
(rep. 100.603 racc. 31.362 notaio;
Per_1
- dichiarato aperta la successione legittima di nata a [...] il [...] e Persona_2
deceduta a Nuoro il 31.8.2012 con diritto degli eredi alla quota di ¼ del compendio ereditario;
- rigettato nel resto le domande dell'intervenuto.
Rilevata la necessità di nominare un C.T.U. per l'espletamento delle operazioni divisionali, il
Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
*
Con comparsa di costituzione depositata il 14.9.2020 si è costituita in giudizio, quale nuovo difensore dell'attore l'avv. Barbara Corrias. CP_1
*
All'udienza cartolare del 12.5.2021 il giudice istruttore ha incaricato il CTU, Arch. Per_4
della stima dei beni ereditari e con successiva ordinanza del 17.7.2023 ha disposto
[...] un'integrazione della consulenza espletata, al fine di quantificare i frutti percepiti dagli attori, come statuito nella sentenza non definitiva.
Trattenuta la causa in decisione, con successiva sentenza non definitiva n. 605/2024, il Tribunale ha condannato a rappresentare e a corrispondere alle convenute ½ dei frutti relativi CP_1 al godimento esclusivo dell'immobile sito in via Martiri di via Fani n. 26, NCEU Nuoro F. 36,
Mapp. 220, sub 4, cat. F/5, nella misura di euro 14.964,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e ha rimesso la causa in istruttoria per la predisposizione di un progetto divisionale del compendio ereditario ex art. 789 c.p.c.
All'udienza fissata per la discussione del progetto divisionale, stante le contestazioni insorte tra le parti la causa è stata rinviata per valutare la possibilità di un accordo e alla successiva udienza del
03.04.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 605/2024 è stata esaminata la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalle convenute e, valutata l'ammissibilità e pagina 6 di 9 procedibilità della stessa, è stato disposto un progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. che è stato oggetto di discussione all'udienza del 10.12.2024.
Stante la mancata approvazione del progetto di divisione, deve procedersi alla divisione giudiziale dell'intero compendio ereditario con l'assegnazione a ciascun coerede di ¼ del patrimonio ereditario, oltre all'attribuzione alle convenute e di ½ dei frutti CP_3 Controparte_2
riconosciuti con la sentenza n. 471 del 2019, passata in giudicato.
Come risulta dalle sentenze non definitive in atti, il compendio ereditario è composto dai seguenti beni immobili:
- IMMOBILE VIA MARTIRI DI VIA FANI N. 26 (A/2 Sub 6 - piano T € 106.000,00; C/2
Sub 5 - piano S1 € 64.800,00; C/2 Sub 9 - piano T € 20.500,00; F/5 Sub 4 - piano 2 €
65.100,00) per complessivi € 256.400,00;
- IMMOBILE - BITTI: A/3 Sub 1 - piano S1 € 29.800,00;
- IMMOBILE ORUNE – VIA DELOGU: A/4 Piano T – 1 € 28.800,00;
- IMMOBILE ORUNE – MONTE GRAPPA: € 00,00
Il compendio ereditario è stato stimato dal consulente del giudice nell'importo di euro 315.000,00, da suddividersi in 4 quote di uguale valore, pari a euro 78.750,00 l'una.
Alcun valore è stato attribuito all'immobile di Monte Grappa in Orune per i motivi già esplicitati nella sentenza non definitiva sopra richiamata.
Nella formazione delle quote deve tenersi altresì conto dei frutti posti a carico di CP_1
da liquidarsi in favore delle convenute e pari complessivamente a euro CP_3 Controparte_2
14.964,00, da dividersi in parti uguali, ossia euro 7.482,00 ciascuna.
Con riguardo alla formazione delle quote, l'art.727 c.c. stabilisce che, salvo quanto disposto dagli artt. 720 e 722 c.c., le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.
Tanto premesso, avuto riguardo alle contestazioni formulate dalle parti all'udienza di discussione del progetto divisionale del 10.12.2024, alle esigenze manifestate e alla necessità di garantire una equa distribuzione del compendio ereditario attraverso la formazione di quote non solo di pari valore ma anche di eguale qualità, tenuto conto del fatto che sia gli attori che la convenuta CP_3 sono risultati assegnatari di un immobile all'interno del fabbricato di via Martiri di via Fani
[...]
n. 26, abitabile e immediatamente fruibile, e che solo la convenuta è stata esclusa Controparte_2
pagina 7 di 9 da tale ripartizione, per di più attraverso l'assegnazione di due unità immobiliari non agibili e in pessimo stato di conservazione, il Tribunale ritiene di apportare le seguenti modifiche al progetto di divisione:
1° lotto (valore della quota pari ¼ della massa - euro 78.750,00) a Parte_1
(attrice): assegnazione dell'immobile di via Martiri di via Fani n. 26,
[...]
identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 5 cat. F/5 - piano 2 euro 64.800,00; conguaglio avere da
(euro 657,00) e da pari a euro 13.293,00; CP_1 Controparte_3
2° lotto (valore della quota di ¼ della massa, pari a euro 78.750,00 - 14.964,00 = 63.786,00) ad
(attore): assegnazione dell'immobile di via Martiri di via Fani n. 26, CP_1
identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 4, cat. F/5 - piano 2, € 65.100,00. Conguaglio dare a
[...]
e pari a euro 1.314,00, ossia euro 657,00 l'una; Parte_1 Controparte_2
3° lotto (valore della quota pari ¼ della massa 7.482,00 a 86.232,00) a Controparte_2
(convenuta) con assegnazione dell'immobile di Orune – Via Delogu, pari a € 28.800,00; dell'immobile di Bitti, pari a € 29.800,00 e dell'immobile identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 9 cat. F/5 - € 20.500,00 per un importo di euro 79.100,00; - conguaglio avere da CP_1
(euro 657,00) e da pari a euro 6.475,00; Controparte_3
4° lotto (valore della quota pari a ¼ della massa + 86.232,00) a Controparte_3
(convenuta): assegnazione dell'appartamento di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al Foglio.
36 M. 220 sub. 6 cat. F/5 Sub 6 - A/2: € 106.000,00; conguaglio dare a favore di Parte_1
pari a euro 13.293,00, e a pari a euro 6.475,00;
[...] Controparte_2
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, sulla base del principio della soccombenza parziale e reciproca, come segue:
• per metà a carico delle convenute e e per la restante metà CP_2 Controparte_3
compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza degli attori nella domanda riconvenzionale di rappresentazione dei frutti e di scioglimento della comunione ereditaria;
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornato dal DM
147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi pagina 8 di 9 di cognizione di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00.
• Le spese di lite tra le attrici e stante l'integrale rigetto della domanda Controparte_4 formulata dall'intervenuto, devono essere poste integralmente a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere eseguita applicando i valori medi previsti dello scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, ridotti della metà in considerazione della non complessità della domanda ed esclusa la fase istruttoria.
Le spese della C.T.U. devono essere poste a carico della massa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- ripartisce il compendio ereditario tra gli eredi di , nata a [...] il [...] e Persona_5
deceduta a Nuoro il 31.8.2012, come da progetto divisionale di cui alla parte motiva della sentenza;
- condanna e alla rifusione della metà delle spese del giudizio in favore CP_3 Controparte_2
degli attori e che liquida per ciascuno in euro Parte_1 CP_1
11.273,50, per onorari, oltre a spese generali, Iva e c.p.a., con compensazione della metà residua.
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_4 Parte_1
e che liquida in complessivi euro 4.848,98 ciascuno, oltre spese
[...] CP_1
generali, iva e c.p.a..
- pone le spese di lite della divisione a carico della massa;
- pone le spese della C.T.U. a carico della massa;
Così deciso dal Tribunale Collegiale nella Camera di Consiglio del 29.04.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Lecis Dott.ssa Tiziana Longu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Paolo Dau Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2014 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.08.1953, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea SODDU (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Andrea PULEDDA (C.F. ) elettivamente domiciliata in Nuoro, Via CodiceFiscale_3
Alberto Mario n. 17, presso lo studio dell'avv. Andrea SODDU;
parte attrice e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._4
e difeso dall'avv. Barbara CORRIAS (C.F. elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5 presso lo studio del difensore sito in Nuoro, alla via Sant'Emiliano n. 55; parte attrice contro
(C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._6 [...]
(C.F. ) nata a [...] l'[...], rappresentate e difese CP_3 C.F._7 dall'avv. Francesco PIRARI (C.F. ), elettivamente domiciliate presso lo C.F._8
pagina 1 di 9 studio del difensore sito in Nuoro, via Lamarmora n. 115; parti convenute
(C.F. ), nato a [...] l'[...], rappresentato e Controparte_4 C.F._9 difeso dall'avv. Francesco PIRARI (C.F. ) elettivamente domiciliato presso C.F._8
lo studio del difensore in Nuoro, via Lamarmora n. 115; parte intervenuta
Oggetto: impugnazione del testamento e scioglimento di comunione ereditaria
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice : Parte_1
i procuratori concludono affinché l'intestato Tribunale Voglia, ogni contraria istanza, pretesa ed eccezione respinta, così giudicare:
- assegnare gli immobili oggetto di scioglimento della comunione come da progetto di divisione proposto con ordinanza collegiale del 29.11.2024 ed in particolare:
1° lotto (valore della quota pari a euro 78.750,00) a Parte_1
(attrice):
- una quota pari a ¼ della massa, con assegnazione dell'immobile di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 5 cat. F/5 - piano 2 € 64.800,00 e dell'immobile identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 9 cat. F/5 - € 20.500,00, per un totale di euro 85.300,00;
- conguaglio dare a pari a € 6.550,00; Controparte_2
2° lotto (valore della quota pari a euro 78.750,00) a (attore): CP_1
- una quota pari a 1/4, con assegnazione dell'immobile di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 4 cat. F/5 - piano 2 € 65.100,00, senza previsione di alcun conguaglio stante il debito nei confronti delle convenute;
(- 13.650,00);
- conguaglio dare a di € 1.314,00. Controparte_2
3° lotto (valore della quota pari a 86.232,00) a (convenuta) Controparte_2
- una quota pari a 1/4, con assegnazione dell'immobile di Orune – Via Delogu, pari a € 28.800,00; dell'immobile di Bitti, pari a € 29.800,00, per un importo di euro 58.600,00;
- conguaglio avere pari a € 27.632,00 di cui € 1.314,00 da , € 6.550 da CP_1 [...]
ed € 19.768,00 da;
Parte_1 Controparte_3
4° lotto (valore della quota pari a 86.232,00) a (convenuta) Controparte_3
pagina 2 di 9 - una quota pari a 1/4, con assegnazione dell'appartamento di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 6 cat. F/5 Sub 6 - A/2: € 106.000,00;
- conguaglio dare a favore di pari a € 19.768,00; Controparte_2
- con vittoria di spese, diritti ed onorari – oltre accessori di legge – sia in relazione alla domanda di annullamento del testamento, sia con riferimento al rigetto delle domande formulate dall'intervenuto e compensazione delle spese in ordine alla domanda di divisione Controparte_4
in considerazione dell'obbiettiva incertezza sul diritto controverso ed in particolare sulla possibilità di scioglimento della comunione avente ad oggetto immobili abusivi e/o non conformi catastalmente.
Nell'interesse della parte attrice : si chiede che il Giudice Voglia: Assegnare al CP_1 signor l'immobile di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al F. 36 mapp. 220 CP_1
sub 4 cat F/5, piano 2, nonché almeno il 50% della cantina identificata al sub 5, assegnando il restante 50% alla sorella , con corresponsione del conguaglio da parte Parte_1
del della somma eccedente la propria quota alla sorella . In CP_2 Parte_1
difetto di accoglimento della richiesta precedente, si chiede che il Giudice Voglia assegnare le quote come da progetto esecutivo predisposto dal Giudice con Ordinanza del 29.11.2024. Con condanna dei signori e alle spese legali. Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
Nell'interesse delle parti convenute e Controparte_3 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adìto, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento dell'istanza di revoca parziale dell'ordinanza collegiale 29.11.024 formulata dalla conchiudente Controparte_2 all'udienza del 06.02.025, così giudicare: assegnando alla medesima l'unità abitativa sita in Nuoro, Via Martiri di Via Controparte_2
Fani n. 26, distinta in catasto al Foglio 36 Mappale 220 sub 9 (c.d. casa della nonnina), previa compensazione (per la quota corrispondente) del conguaglio a suo credito di euro 6.550/00 verso
l'originaria assegnataria della stessa e conseguente addebito del Parte_1 valore eccedente a suo carico e a favore di quest'ultima nella misura e mediante pagamento del residuo importo di 13.950/00= (pari alla differenza tra il valore di stima di euro 20.500/00, attribuito al detto cespite nel progetto di divisione, ed il precitato conguaglio di euro 6.550/00);
Nell'interesse dell'intervenuto Controparte_4
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa:
.- Sempre in forza del giudicato formatosi sull'accoglimento della domanda, spiegata con
pagina 3 di 9 Comparsa di intervento volontario del 24.09.2015, che ha comportato l'estromissione dalla massa dividenda dell'appartamento sito al primo piano dello stabile di Via Martiri di via Fani e della cantina edificata parallelamente all'edificio lungo la via Martiri di via Fani, condannare solidalmente gli attori, che a tale estromissione hanno resistito, alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore del conchiudente”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani e CP_1 Parte_1
hanno chiesto accertarsi la nullità del testamento olografo, datato 20 febbraio 2008, pubblicato il
18 settembre 2012 (verbale Notaio - rep. N. 100.603, racc. n. 31.362, registrato Persona_1
a Olbia il 15.10.2012, all. 3), con cui la madre , deceduta in Nuoro il 31.8.2012, Persona_2
aveva disposto, in favore dei figli, dei seguenti beni:
a) appartamento, sito a Nuoro, alla via Martiri di Via Fani n. 26, censito nel N.C.E.U. del Comune di Nuoro al Foglio 36, mappale 220 sub 2, piani T-Sem. interno 1, cat. A/2, cl.1, consistenza vani
9, rendita euro 859,90;
b) lastrico solare, censito nel N.C.E.U. del Comune di Nuoro al foglio 36, mappale 220 sub 4, posto al piano secondo di Via Martiri di Via Fani;
c) casa di civile abitazione, sita in Orune, alla via Monte Grappa, posta ai piani terra e primo, censita nel N.C.E.U. del Comune di Orune al foglio 28, mappale 848, piani T-1, cat. A/4, cl. U, vani 2,5, rendita euro 78,76;
d) casa di civile abitazione, sita in Orune, alla via Ennio Delogu n. 1, posta ai piani terra e primo, censita nel N.C.E.U. del Comune di Orune, al foglio 28, mappale 851, piani T-1, cat. A/4, cl. U, vani 4,5, rendita euro 141,77;
e) terreno agricolo, censito nel Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 41, mappale 162, di complessivi Ha. 04.94.28 (ettari quattro are novantaquattro centiare ventotto) di cui Ha. 04.63.54
(ettari quattro are sessantatre centiare cinquantaquattro) pascolo di seconda classe, R.D.E. 47,88
R.A.E. 59,85 e Ha. 00.30.74 uliveto di classe U, R.D.E. 7,14 R.A.E. 5,56.
Secondo quanto sostenuto da parte attrice, il testamento era nullo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., in quanto aveva disposto di beni non propri, poiché alla Persona_2
medesima pervenuti, per successione ereditaria, dal coniuge deceduto a Nuoro Persona_3
il 13.3.2005, e pertanto, devoluti solo per 1/3 alla moglie e per i residui 2/3, in parti uguali, ai pagina 4 di 9 quattro figli , e . Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
non aveva invece disposto alcunché in ordine ai beni di sua esclusiva proprietà: un Persona_2
terreno sito in Sassari e una casa di civile abitazione sita in Bitti.
Per i motivi sopra illustrati, gli attori hanno impugnato il testamento materno chiedendo dichiararsi la nullità delle disposizioni ivi contenute.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.11.2014, si sono costituite in giudizio le sorelle e le quali, preliminarmente, hanno eccepito: 1) l'improcedibilità CP_2 Controparte_3
della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
2)
l'inammissibilità della stessa in quanto i beni ricompresi nell'asse ereditario risultavano sprovvisti della documentazione idonea a comprovare la proprietà della defunta;
3) la pendenza dinanzi alla
Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, di un separato giudizio avente ad oggetto ulteriori beni caduti nella successione di . Persona_2
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea sull'assunto che la volontà della de cuius fosse quella di disporre dei propri beni immobili nei limiti della sua quota e che gli attori non erano comunque legittimati ad assumere l'iniziativa impugnatoria avendo già dato volontaria esecuzione al testamento, con conseguente applicabilità della sanatoria prevista dall'art. 590 c.c.
In via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, hanno chiesto, previa ricostruzione tramite CTU della massa di tutti i beni appartenuti alla defunta,
l'assegnazione a ciascun erede della propria quota salvo conguaglio, oltre al rilascio dei beni da parte dei detentori e al pagamento dei frutti percepiti.
*
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 24.09.2015, si è costituito in giudizio coniuge di il quale ha chiesto escludersi dalla massa in Controparte_4 Controparte_2 divisione l'appartamento sito al primo piano di via Martiri di Via Fani n. 26, la cantina adiacente e la quota di terreno di 160 mq, acquistato dai coniugi nel 1978, nonché la parte di fabbricato sulla stessa edificato in quanto di proprietà esclusiva dell'intervenuto e della moglie Controparte_2
*
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., dichiarato ammissibile l'intervento del terzo e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 12.2.2019, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i pagina 5 di 9 termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza non definitiva n. 471/2019, pubblicata il 23.8.2019, il Tribunale ha così deciso:
- ha dichiarato nullo il testamento di datato 20.2.2008, pubblicato il 18.9.2012 Persona_2
(rep. 100.603 racc. 31.362 notaio;
Per_1
- dichiarato aperta la successione legittima di nata a [...] il [...] e Persona_2
deceduta a Nuoro il 31.8.2012 con diritto degli eredi alla quota di ¼ del compendio ereditario;
- rigettato nel resto le domande dell'intervenuto.
Rilevata la necessità di nominare un C.T.U. per l'espletamento delle operazioni divisionali, il
Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
*
Con comparsa di costituzione depositata il 14.9.2020 si è costituita in giudizio, quale nuovo difensore dell'attore l'avv. Barbara Corrias. CP_1
*
All'udienza cartolare del 12.5.2021 il giudice istruttore ha incaricato il CTU, Arch. Per_4
della stima dei beni ereditari e con successiva ordinanza del 17.7.2023 ha disposto
[...] un'integrazione della consulenza espletata, al fine di quantificare i frutti percepiti dagli attori, come statuito nella sentenza non definitiva.
Trattenuta la causa in decisione, con successiva sentenza non definitiva n. 605/2024, il Tribunale ha condannato a rappresentare e a corrispondere alle convenute ½ dei frutti relativi CP_1 al godimento esclusivo dell'immobile sito in via Martiri di via Fani n. 26, NCEU Nuoro F. 36,
Mapp. 220, sub 4, cat. F/5, nella misura di euro 14.964,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e ha rimesso la causa in istruttoria per la predisposizione di un progetto divisionale del compendio ereditario ex art. 789 c.p.c.
All'udienza fissata per la discussione del progetto divisionale, stante le contestazioni insorte tra le parti la causa è stata rinviata per valutare la possibilità di un accordo e alla successiva udienza del
03.04.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 605/2024 è stata esaminata la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalle convenute e, valutata l'ammissibilità e pagina 6 di 9 procedibilità della stessa, è stato disposto un progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. che è stato oggetto di discussione all'udienza del 10.12.2024.
Stante la mancata approvazione del progetto di divisione, deve procedersi alla divisione giudiziale dell'intero compendio ereditario con l'assegnazione a ciascun coerede di ¼ del patrimonio ereditario, oltre all'attribuzione alle convenute e di ½ dei frutti CP_3 Controparte_2
riconosciuti con la sentenza n. 471 del 2019, passata in giudicato.
Come risulta dalle sentenze non definitive in atti, il compendio ereditario è composto dai seguenti beni immobili:
- IMMOBILE VIA MARTIRI DI VIA FANI N. 26 (A/2 Sub 6 - piano T € 106.000,00; C/2
Sub 5 - piano S1 € 64.800,00; C/2 Sub 9 - piano T € 20.500,00; F/5 Sub 4 - piano 2 €
65.100,00) per complessivi € 256.400,00;
- IMMOBILE - BITTI: A/3 Sub 1 - piano S1 € 29.800,00;
- IMMOBILE ORUNE – VIA DELOGU: A/4 Piano T – 1 € 28.800,00;
- IMMOBILE ORUNE – MONTE GRAPPA: € 00,00
Il compendio ereditario è stato stimato dal consulente del giudice nell'importo di euro 315.000,00, da suddividersi in 4 quote di uguale valore, pari a euro 78.750,00 l'una.
Alcun valore è stato attribuito all'immobile di Monte Grappa in Orune per i motivi già esplicitati nella sentenza non definitiva sopra richiamata.
Nella formazione delle quote deve tenersi altresì conto dei frutti posti a carico di CP_1
da liquidarsi in favore delle convenute e pari complessivamente a euro CP_3 Controparte_2
14.964,00, da dividersi in parti uguali, ossia euro 7.482,00 ciascuna.
Con riguardo alla formazione delle quote, l'art.727 c.c. stabilisce che, salvo quanto disposto dagli artt. 720 e 722 c.c., le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.
Tanto premesso, avuto riguardo alle contestazioni formulate dalle parti all'udienza di discussione del progetto divisionale del 10.12.2024, alle esigenze manifestate e alla necessità di garantire una equa distribuzione del compendio ereditario attraverso la formazione di quote non solo di pari valore ma anche di eguale qualità, tenuto conto del fatto che sia gli attori che la convenuta CP_3 sono risultati assegnatari di un immobile all'interno del fabbricato di via Martiri di via Fani
[...]
n. 26, abitabile e immediatamente fruibile, e che solo la convenuta è stata esclusa Controparte_2
pagina 7 di 9 da tale ripartizione, per di più attraverso l'assegnazione di due unità immobiliari non agibili e in pessimo stato di conservazione, il Tribunale ritiene di apportare le seguenti modifiche al progetto di divisione:
1° lotto (valore della quota pari ¼ della massa - euro 78.750,00) a Parte_1
(attrice): assegnazione dell'immobile di via Martiri di via Fani n. 26,
[...]
identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 5 cat. F/5 - piano 2 euro 64.800,00; conguaglio avere da
(euro 657,00) e da pari a euro 13.293,00; CP_1 Controparte_3
2° lotto (valore della quota di ¼ della massa, pari a euro 78.750,00 - 14.964,00 = 63.786,00) ad
(attore): assegnazione dell'immobile di via Martiri di via Fani n. 26, CP_1
identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 4, cat. F/5 - piano 2, € 65.100,00. Conguaglio dare a
[...]
e pari a euro 1.314,00, ossia euro 657,00 l'una; Parte_1 Controparte_2
3° lotto (valore della quota pari ¼ della massa 7.482,00 a 86.232,00) a Controparte_2
(convenuta) con assegnazione dell'immobile di Orune – Via Delogu, pari a € 28.800,00; dell'immobile di Bitti, pari a € 29.800,00 e dell'immobile identificato al Foglio. 36 M. 220 sub. 9 cat. F/5 - € 20.500,00 per un importo di euro 79.100,00; - conguaglio avere da CP_1
(euro 657,00) e da pari a euro 6.475,00; Controparte_3
4° lotto (valore della quota pari a ¼ della massa + 86.232,00) a Controparte_3
(convenuta): assegnazione dell'appartamento di via Martiri di via Fani n. 26, identificato al Foglio.
36 M. 220 sub. 6 cat. F/5 Sub 6 - A/2: € 106.000,00; conguaglio dare a favore di Parte_1
pari a euro 13.293,00, e a pari a euro 6.475,00;
[...] Controparte_2
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, sulla base del principio della soccombenza parziale e reciproca, come segue:
• per metà a carico delle convenute e e per la restante metà CP_2 Controparte_3
compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza degli attori nella domanda riconvenzionale di rappresentazione dei frutti e di scioglimento della comunione ereditaria;
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornato dal DM
147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi pagina 8 di 9 di cognizione di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00.
• Le spese di lite tra le attrici e stante l'integrale rigetto della domanda Controparte_4 formulata dall'intervenuto, devono essere poste integralmente a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere eseguita applicando i valori medi previsti dello scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, ridotti della metà in considerazione della non complessità della domanda ed esclusa la fase istruttoria.
Le spese della C.T.U. devono essere poste a carico della massa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- ripartisce il compendio ereditario tra gli eredi di , nata a [...] il [...] e Persona_5
deceduta a Nuoro il 31.8.2012, come da progetto divisionale di cui alla parte motiva della sentenza;
- condanna e alla rifusione della metà delle spese del giudizio in favore CP_3 Controparte_2
degli attori e che liquida per ciascuno in euro Parte_1 CP_1
11.273,50, per onorari, oltre a spese generali, Iva e c.p.a., con compensazione della metà residua.
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_4 Parte_1
e che liquida in complessivi euro 4.848,98 ciascuno, oltre spese
[...] CP_1
generali, iva e c.p.a..
- pone le spese di lite della divisione a carico della massa;
- pone le spese della C.T.U. a carico della massa;
Così deciso dal Tribunale Collegiale nella Camera di Consiglio del 29.04.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Lecis Dott.ssa Tiziana Longu
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