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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/09/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 775/2025 R.G.; promossa da
(C.F. Parte_1
), già con sede legale in AC ST (CT), Via Domenico Tempio n. 5, in persona P.IVA_1 dei Curatori Avv. Stefano Grande e Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Giovanni Perrotta (C.F.: , presso il cui studio in Catania, Via Milano, CodiceFiscale_1
n. 20, è elettivamente domiciliata, giusta provvedimento autorizzativo del giudice delegato dott.
Alessandro Laurino del 05/05/2025 (all. F) e giusta procura speciale alle liti apposta su separato atto in calce al presente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
Appellante nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_3 C.F._2 in AC ST (CT), Via degli Oleandri n. 28, e , con sede legale Controparte_1 in Catania, Via Quintino Sella n. 2, c.f. e p. IVA in persona del Liquidatore unico P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi nel presente giudizio, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Sergio Fulco (c.f. ; indirizzo pec C.F._3
e Matteo Luigi Maria Mengoni (c.f. Email_1
; indirizzo pec del Foro di C.F._4 Email_2
Milano e Paolo Di Bella (c.f. ; indirizzo pec C.F._5
del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliati Email_3
1 presso lo studio dell'avv. Paolo Di Bella, in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 165, giuste procure speciali alle liti depositate nel primo grado di giudizio;
Appellati
e di
e in concordato preventivo (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 commissario giudiziale avv. con sede in Catania, Via San Giuseppe La Rena Controparte_2
n. 20/A e in persona dei liquidatori giudiziali avv. Gaetano Cucuzza, avv. Noemi Francesca
Barbagallo e dott.ssa Grazia Pino;
Appellata contumace
All'udienza del 16.09.2025 la Corte, stante la concorde richiesta delle parti costituite, ha posto la causa in decisione senza assegnazione di termini per le difese conclusive.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello notificato l'08.05.2025 la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza della Terza Sezione Civile del
[...]
Tribunale di Catania n. 1846/2025 pubblicata il 31.03.2025 ed emessa nel giudizio iscritto al n.
4115/2023 RG.
e si sono costituite chiedendo il rigetto Parte_3 Controparte_1 dell'impugnazione.
e in concordato preventivo, in persona del Commissario liquidatore Controparte_1
e dei liquidatori giudiziali, è rimasta contumace, seppure regolarmente citata.
In data 15.09.2025 i difensori delle parti appellate e costituite hanno depositato reciproche istanze di rinuncia agli atti del giudizio di appello e relative accettazioni provenienti da tutte le parti costituite, regolarmente e reciprocamente notificate ai rispettivi difensori e procuratori (v.
PEC del 14 e 15 settembre 2025 in atti).
Verificata la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio, così come formulata e sottoscritta dai curatori fallimentari (per parte appellante), da e dal liquidatore di (per Parte_3 CP_1 le parti appellate), nonché dai rispettivi difensori, deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 306 e 359 c.p.c., con totale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti all'udienza del 16.09.2025 e concordato in sede transattiva, senza nulla provvedere sulle spese di lite inerenti all'altra parte appellata in ragione della sua contumacia.
All'esito, su espressa richiesta delle parti, va disposta - in mancanza di pronuncia sul punto da parte del primo giudice - la cancellazione, ai sensi dell'art. 2668 c.c., della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio (ex art. 2652 n. 5 c.c.).
2
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al n. 775/2025 R.G. promosso dalla Parte_1 nei confronti di , e Parte_3 Controparte_1 CP_1 Controparte_1
e in concordato preventivo.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Nulla per le spese inerenti alla parte appellata rimasta contumace.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Catania - Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. proposta dal Parte_1
eseguita con nota di trascrizione del 21.03.2023 ai nn. 13093/10092, esonerando
[...]
l'Agenzia delle Entrate da ogni responsabilità.
Catania, 18.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 775/2025 R.G.; promossa da
(C.F. Parte_1
), già con sede legale in AC ST (CT), Via Domenico Tempio n. 5, in persona P.IVA_1 dei Curatori Avv. Stefano Grande e Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Giovanni Perrotta (C.F.: , presso il cui studio in Catania, Via Milano, CodiceFiscale_1
n. 20, è elettivamente domiciliata, giusta provvedimento autorizzativo del giudice delegato dott.
Alessandro Laurino del 05/05/2025 (all. F) e giusta procura speciale alle liti apposta su separato atto in calce al presente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
Appellante nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_3 C.F._2 in AC ST (CT), Via degli Oleandri n. 28, e , con sede legale Controparte_1 in Catania, Via Quintino Sella n. 2, c.f. e p. IVA in persona del Liquidatore unico P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi nel presente giudizio, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Sergio Fulco (c.f. ; indirizzo pec C.F._3
e Matteo Luigi Maria Mengoni (c.f. Email_1
; indirizzo pec del Foro di C.F._4 Email_2
Milano e Paolo Di Bella (c.f. ; indirizzo pec C.F._5
del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliati Email_3
1 presso lo studio dell'avv. Paolo Di Bella, in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 165, giuste procure speciali alle liti depositate nel primo grado di giudizio;
Appellati
e di
e in concordato preventivo (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 commissario giudiziale avv. con sede in Catania, Via San Giuseppe La Rena Controparte_2
n. 20/A e in persona dei liquidatori giudiziali avv. Gaetano Cucuzza, avv. Noemi Francesca
Barbagallo e dott.ssa Grazia Pino;
Appellata contumace
All'udienza del 16.09.2025 la Corte, stante la concorde richiesta delle parti costituite, ha posto la causa in decisione senza assegnazione di termini per le difese conclusive.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello notificato l'08.05.2025 la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza della Terza Sezione Civile del
[...]
Tribunale di Catania n. 1846/2025 pubblicata il 31.03.2025 ed emessa nel giudizio iscritto al n.
4115/2023 RG.
e si sono costituite chiedendo il rigetto Parte_3 Controparte_1 dell'impugnazione.
e in concordato preventivo, in persona del Commissario liquidatore Controparte_1
e dei liquidatori giudiziali, è rimasta contumace, seppure regolarmente citata.
In data 15.09.2025 i difensori delle parti appellate e costituite hanno depositato reciproche istanze di rinuncia agli atti del giudizio di appello e relative accettazioni provenienti da tutte le parti costituite, regolarmente e reciprocamente notificate ai rispettivi difensori e procuratori (v.
PEC del 14 e 15 settembre 2025 in atti).
Verificata la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio, così come formulata e sottoscritta dai curatori fallimentari (per parte appellante), da e dal liquidatore di (per Parte_3 CP_1 le parti appellate), nonché dai rispettivi difensori, deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 306 e 359 c.p.c., con totale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti all'udienza del 16.09.2025 e concordato in sede transattiva, senza nulla provvedere sulle spese di lite inerenti all'altra parte appellata in ragione della sua contumacia.
All'esito, su espressa richiesta delle parti, va disposta - in mancanza di pronuncia sul punto da parte del primo giudice - la cancellazione, ai sensi dell'art. 2668 c.c., della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio (ex art. 2652 n. 5 c.c.).
2
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al n. 775/2025 R.G. promosso dalla Parte_1 nei confronti di , e Parte_3 Controparte_1 CP_1 Controparte_1
e in concordato preventivo.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Nulla per le spese inerenti alla parte appellata rimasta contumace.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Catania - Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. proposta dal Parte_1
eseguita con nota di trascrizione del 21.03.2023 ai nn. 13093/10092, esonerando
[...]
l'Agenzia delle Entrate da ogni responsabilità.
Catania, 18.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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