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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 320/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VITTORIA AIELLO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PATRIZIA Controparte_1
SANGUINETI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Locri per ottenere una declaratoria Parte_1
CP_ di nullità/inefficacia delle comunicazioni dell' datate 23.02.2019, 26.02.19, 27.02.2019, con le quale l'istituto gli aveva comunicato di avere riesaminato e respinto le domande di disoccupazione agricola da egli presentate relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015; chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare che egli aveva lavorato durante l'anno 2013,2014 e 2015 come bracciante agricolo con conseguente condanna dell' all'inserimento del suo nominativo negli elenchi CP_1 agricoli;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Si costituiva l' che eccepiva in preliminare la decadenza dall'azione ex art. art. 22, comma
1 del D.L. n. 7/1970, conv. in Legge n. 83/1970.
Il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' , rigettava il CP_2
ricorso rilevando che parte resistente aveva dato prova che le giornate agricole erano state cancellate e comunicate mediate pubblicazione telematica degli elenchi agricoli sulla pagina web dell' , ai sensi e per l'effetto dell'art 38 c.7 della legge 06.07.2011 n 111 e il non aveva CP_1 Pt_1
esperito il ricorso mei modi e tempi previsti dalla legge.
Ha proposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza in quanto erroneamente il Giudice Pt_1 ha rigettato la domanda “perché proposta oltre i termini previsti dal DL 98/11, art.38.”
Ha rappresentato che il disconoscimento del rapporto di lavoro, che è avvenuto in epoca di gran lunga succesiva rispetto a quanto previsto dalla legge, non è stato notificato regolarmente atteso il comma 7 dell'art. 38 decreto cit prevede che “in caso di riconoscimento o disconoscimento in capo ai lavoratori delle giornate lavorate intervenuti dopo la compilazione degli elenchi anagrafici,
CP_ l' provvede alla comunicazione individuale con raccomandata o posta elettronica certificata.” CP_ Nel caso di specie mancava la comunicazione individuale, essendosi affidato l' solo alla pubblicazione telematica.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto è bene chiarire che il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, per quanto non chiaramente esplicitato, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, per decorrenza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria di
120 giorni ivi previsto, decorrente dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso.
Ciò posto l'appellante fonda il motivo di appello sul testo del comma 7 art. 38 decreto cit norma risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 76/20 convertito con modificazione dalla legge n 120. La norma nel testo vigente ratione temporis prevedeva, però, che”In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.”
La norma ha superato il vaglio di costituzionalità e la Corte di legittimità ha in maniera costante espresso - in fattisecie nella quli si discuteva dell'applicabilità della norma anche a giornate lavorative antecedenti al 2010 e dunque valevole a fortiori nella presente fattispecie - il principio in base al quale “La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma CP_1
7, del D.L. n. 98 del 2011, conv. dalla L. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del D.L. n. 76 del 2020, conv. dalla L. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma" (Cass. nr. 37974 del 2022 e successive conformi). ( di recente Cass. 1544/25).
Il rigetto del primo motivo di ricorso assorbe gli altri motivi di appello articolati, in quanto “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del
1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.( Cass. 17653/20).
In ordine alla spese di lite si osserva quanto segue.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “RICORRE all'intestata Corte d'Appello per la riforma totale della sentenza sopra indicata e l'accoglimento della domanda diretta a ottenere:
-l'annullamento delle comunicazioni –INPS del23-02-2019, 26-02-2019,27-02-2019 , la sua revocazione e/o la dichiarazione che la stessa è priva di efficacia giuridica per tutti i motivi indicati in narrativa;
CP_
-Indi la condanna dell' al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per
l'agricoltura, relativi al 2013, 2014 e 2015; CP_
-la condanna dell' alle spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
Non opera dunque l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 c,pc.c , in quanto
“Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati
- opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).” ( Cass. 16676/20)
Le espese seguono dunque la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura indicata in dispsositivo sulla base del D.M. n. 147/22, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1167/2021 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 16/12/2021 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere al'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 320/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VITTORIA AIELLO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PATRIZIA Controparte_1
SANGUINETI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Locri per ottenere una declaratoria Parte_1
CP_ di nullità/inefficacia delle comunicazioni dell' datate 23.02.2019, 26.02.19, 27.02.2019, con le quale l'istituto gli aveva comunicato di avere riesaminato e respinto le domande di disoccupazione agricola da egli presentate relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015; chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare che egli aveva lavorato durante l'anno 2013,2014 e 2015 come bracciante agricolo con conseguente condanna dell' all'inserimento del suo nominativo negli elenchi CP_1 agricoli;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Si costituiva l' che eccepiva in preliminare la decadenza dall'azione ex art. art. 22, comma
1 del D.L. n. 7/1970, conv. in Legge n. 83/1970.
Il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' , rigettava il CP_2
ricorso rilevando che parte resistente aveva dato prova che le giornate agricole erano state cancellate e comunicate mediate pubblicazione telematica degli elenchi agricoli sulla pagina web dell' , ai sensi e per l'effetto dell'art 38 c.7 della legge 06.07.2011 n 111 e il non aveva CP_1 Pt_1
esperito il ricorso mei modi e tempi previsti dalla legge.
Ha proposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza in quanto erroneamente il Giudice Pt_1 ha rigettato la domanda “perché proposta oltre i termini previsti dal DL 98/11, art.38.”
Ha rappresentato che il disconoscimento del rapporto di lavoro, che è avvenuto in epoca di gran lunga succesiva rispetto a quanto previsto dalla legge, non è stato notificato regolarmente atteso il comma 7 dell'art. 38 decreto cit prevede che “in caso di riconoscimento o disconoscimento in capo ai lavoratori delle giornate lavorate intervenuti dopo la compilazione degli elenchi anagrafici,
CP_ l' provvede alla comunicazione individuale con raccomandata o posta elettronica certificata.” CP_ Nel caso di specie mancava la comunicazione individuale, essendosi affidato l' solo alla pubblicazione telematica.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto è bene chiarire che il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, per quanto non chiaramente esplicitato, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, per decorrenza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria di
120 giorni ivi previsto, decorrente dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso.
Ciò posto l'appellante fonda il motivo di appello sul testo del comma 7 art. 38 decreto cit norma risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 76/20 convertito con modificazione dalla legge n 120. La norma nel testo vigente ratione temporis prevedeva, però, che”In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.”
La norma ha superato il vaglio di costituzionalità e la Corte di legittimità ha in maniera costante espresso - in fattisecie nella quli si discuteva dell'applicabilità della norma anche a giornate lavorative antecedenti al 2010 e dunque valevole a fortiori nella presente fattispecie - il principio in base al quale “La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma CP_1
7, del D.L. n. 98 del 2011, conv. dalla L. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del D.L. n. 76 del 2020, conv. dalla L. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma" (Cass. nr. 37974 del 2022 e successive conformi). ( di recente Cass. 1544/25).
Il rigetto del primo motivo di ricorso assorbe gli altri motivi di appello articolati, in quanto “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del
1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.( Cass. 17653/20).
In ordine alla spese di lite si osserva quanto segue.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “RICORRE all'intestata Corte d'Appello per la riforma totale della sentenza sopra indicata e l'accoglimento della domanda diretta a ottenere:
-l'annullamento delle comunicazioni –INPS del23-02-2019, 26-02-2019,27-02-2019 , la sua revocazione e/o la dichiarazione che la stessa è priva di efficacia giuridica per tutti i motivi indicati in narrativa;
CP_
-Indi la condanna dell' al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per
l'agricoltura, relativi al 2013, 2014 e 2015; CP_
-la condanna dell' alle spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
Non opera dunque l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 c,pc.c , in quanto
“Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati
- opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).” ( Cass. 16676/20)
Le espese seguono dunque la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura indicata in dispsositivo sulla base del D.M. n. 147/22, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1167/2021 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 16/12/2021 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere al'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)