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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 6445/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MALABAILA ROBERTA e Parte_1
dall'avv. CRESTO FEDERICA
PARTE RICORRENTE contro con sede in Torino, via Lessona n. 101/A Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva in via principale nel merito - accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del licenziamento intimato da in data 2 marzo 2025 Controparte_2 perché discriminatorio in violazione del divieto di cui all'art 54 co. 1 e 2 D.lgs. n. 151/2001, e, visto l'art. 18 legge n. 300/1970, per l'effetto, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, al risarcimento del danno stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad euro 1.843,54 lordi mensili, o di quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale provvedimento anche in punto versamento contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata nel merito – primariamente accertare e dichiarare l'illegittimità e annullabilità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo soggettivo e/o della giusta pagina 1 di 8 causa addotti dal datore di lavoro, o comunque perché il fatto, se del caso, rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dell'art 138 del CCNL Turismo e Confcommercio, e, visto l'art. 18 co. 4 legge n. 300/1970, per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro a reintegrarla nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, commisurata all'ultima retribuzione globale mensile di fatto di euro
1.843,54 lordi, o di quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, in ogni caso nella misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale provvedimento anche in punto versamento contributi previdenziali ed assistenziali, secondariamente - accertare e dichiarare, ex art. 18 co. 5 legge n. 300/1970, l'illegittimità e annullabilità del licenziamento e, in ogni caso, risolto il rapporto di lavoro fra le parti con effetto dalla data del licenziamento, e per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, commisurata all'ultima retribuzione globale mensile di fatto di euro 1.843,54 lordi, o a diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 co.
4 cc e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale provvedimento;
in via di ulteriore subordine nel merito - accertare e dichiarare, visto l'art. 18 co. 6 legge n. 300/1970,
l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento per violazione degli artt. 7 legge n. 300/1970 e 138
CCNL Turismo Confcommercio e comunque risolto il rapporto di lavoro fra le parti con effetto dalla data del licenziamento e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, commisurata all'ultima retribuzione globale mensile di fatto di euro 1.843,54 lordi, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale provvedimento;
in ogni caso nel merito - accertare e dichiarare il diritto al pagamento delle differenze retributive nella misura di euro 104.811,98 lordi, oltre alle differenze sul TFR pari a euro 5.249,75 lordi, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e, per l'effetto, condannare la ditta convenuta al pagamento dei predetti importi, e/o veriore e/o diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali per euro 6.875,69 (conteggiati fino a febbraio 2025) ed ex art. 1284 co. 4 cc fino al saldo e rivalutazione monetaria per euro
5.575,47 (conteggiata a fino febbraio 2025) e fino al saldo, con ogni consequenziale provvedimento anche in punto regolarizzazione della propria posizione contributiva. La ricorrente deduceva - di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 24 giugno 2021 alla fine pagina 2 di 8 di ottobre 2024 nel bar con insegna King's Coffee sito in Torno, via Di Nanni n. 95, dal mese di dicembre 2024 fino al 1° marzo 2025 nel bar con insegna King's Coffee sito in Torino, piazza Pitagora n. 3, di non aver lavorato nel mese di novembre 2024 su disposizione del datore di lavoro, in quanto il bar di via Di Nanni era stato ceduto e quello di piazza Pitagora era in fase di ristrutturazione;
- oltre alle mansioni di barista si occupava della gestione di attività collegate al funzionamento dell'esercizio commerciale, e precisamente: - della gestione e della chiusura della cassa;
- della preparazione di panini, brioches e piatti freddi;
- di intrattenere contatti con i fornitori (per acquisto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di bevante alcoliche, analcoliche, affettati, gelati, pasticceria e generi alimentari, ecc.), occupandosi anche di pagare gli stessi;
- della gestione della manutenzione e riparazione dei macchinari, quando necessario, contattando ella i relativi manutentori (idraulici, elettricisti, frigorista, Lavazza, ecc.); - della pulizia dei locali del bar, del magazzino, del bagno e del dehor;
- di effettuare la spesa per i prodotti necessari nel periodo dal
24 giugno 2021 al 31 ottobre 2024, inoltre le era stata richiesta “la reperibilità 24 ore in caso di problemi/urgenze (ad esempio per sostituire colleghe/i sul posto di lavoro che all'ultimo non si presentavano, risolvere problemi relativi all'uso di macchinari/apparecchiature presso l'esercizio commerciale, ecc);“, - di aver osservato il seguente orario di lavoro: “dal 1.7.2021 al
31.12.2024 dal lunedì alla domenica dalle ore 19:00 alle ore 7:00, con un giorno di riposo al mese, mentre nel periodo dal 1.1.2025 al 1.3.2025 dal martedì alla domenica dalle ore 22:00 alle ore 6:00 con un giorno di riposo alla settimana
(lunedì e talvolta il mercoledì), con la precisazione che i riposi dapprima mensili e poi settimanali, su richiesta del datore di lavoro, non venivano usufruiti mensilmente o settimanalmente ma accorpati fra loro”; - di essere stata
“retribuita mensilmente dalla VE Caffè & Slot di VE CU con bonifico di €
600,00 - con la precisazione che: i mesi di luglio 2022, aprile 2023, maggio 2023 e agosto 2024 riceveva un bonifico mesile di euro 800,00, mentre i mesi di ottobre
2023, novembre 2023 e gennaio 2024 riceveva un bonifico mensile di euro 500,00
- , oltre alla somma di euro 800,00 consegnatale mensilmente “fuori busta” in contanti, per un totale incassato “fuori busta” relativo al periodo lavorato di euro pagina 3 di 8 34.400,00 e che il mese di giugno 2024 percepiva solo la retribuzione “fuori busta” di euro 800,00 e, infine, per il mese di novembre 2024, febbraio 2025 e per il giorno 1.3.2025 non percepiva alcuna retribuzione”, - in data 28 febbraio 2025 il convenuto comunicava al Centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro, ma la ricorrente lo apprendeva soltanto il 2 marzo successivo, quando si recava al
Centro per l'Impiego; - la mattina del 2 marzo 2025, terminato il proprio turno di lavoro, mentre aspettava la collega del turno successivo, tale Per_1
improvvisamente si sentiva poco bene, essendo in stato di gravidanza (alla nona settimana), contattava immediatamente la collega chiedendo le motivazioni del ritardo, la stessa le rispondeva che, come anticipato al sig. , quel giorno CP_1
avrebbe cominciato il turno alle 7:00 anziché alle 6:00, essendo da sola a gestire il locale e sentendosi poco bene alle ore 6.30 circa apponeva un cartello con l'indicazione di chiusura, pur senza chiudere il locale, rimanendo al suo interno in attesa della collega, nel locale c'erano anche due clienti che consumavano la colazione, fino alle 7.00 non giungevano altri clienti;
- il 2 marzo 2025, alle ore
12.15, riceveva un messaggio WhatsApp dal titolare, che la licenziava con effetto immediato per aver tenuto chiuso il bar per un'ora; - per il tramite dell'avv.
[...]
in data 4 marzo 2025, contestava il licenziamento intimatole in quanto CP_3
nullo, inefficace e/o comunque illegittimo, avendo “natura ritorsiva, discriminatoria ed illecita, essendo stato irrogato in ragione dello stato di gravidanza” della lavoratrice, trasmettendo unitamente l'attestato di gravidanza;
parte convenuta rimaneva contumace;
risultava documentalmente provato che: - la ricorrente lavorava alle dipendenze della parte convenuta dal 24 giugno 2021 al 30 settembre 2021 con contratto part-time per 20 ore settimanali, con qualifica di barista e assegnazione del 5 livello del CCNL Turismo-Confcommercio, e luogo di lavoro in Torino, via Di
Nanni 95/4; - il contratto veniva trasformato a tempo indeterminato con pagina 4 di 8 decorrenza dall'8 ottobre 2021 “per la medesima attività lavorativa ed alle medesime condizioni per il quale è stato stipulato”; - il convenuto comunicava al
Centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro al 28 febbraio 2025; - il certificato medico datato 3 marzo 2025 attestava che alla predetta data la ricorrente era alla nona settimana di gravidanza;
- il 2 marzo 2025, alle ore 12.15, il titolare la licenziava con effetto immediato attraverso un messaggio WhatsApp, per aver tenuto il bar chiuso per un'ora; - la medico di base accertava il suo stato di malattia dal 3 marzo 2025 al 17 marzo 2025 (numero di protocollo univoco del certificato 407476497) e dal 17 marzo 2025 al 26 marzo 2025 (numero di protocollo univoco del certificato 409024201); - con pec inviata il 4 marzo 2025
l'avv. su mandato della ricorrente, contestava il licenziamento Controparte_3
avente “natura ritorsiva, discriminatoria ed illecita, essendo stato irrogato in ragione dello stato di gravidanza” della lavoratrice, e trasmetteva unitamente all'atto di impugnazione l'attestato di gravidanza del 3 marzo 2025; la domanda di impugnazione del licenziamento è fondata;
l'art. 54 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per quel che rileva ai fini di causa prevede che “
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 4. (…).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.”. Al momento del licenziamento intimato con pagina 5 di 8 messaggio WhatsApp la ricorrente era alla nona settimana di gravidanza (volendo considerare la data comunicata al Centro per l'impiego – e non alla ricorrente, che continuava a lavorare nel bar del convenuto - la cessazione del rapporto di lavoro avveniva fra l'ottava e la nona settimana di gravidanza), il datore di lavoro veniva informato dello stato di gravidanza al più tardi il 4 marzo 2025 (ed avrebbe potuto revocare il provvedimento nei quindici giorni successivi, ex art. 5 D.lgs. 4 marzo
2015, n. 23). Il licenziamento è pertanto nullo;
in merito alle conseguenze sanzionatorie, l'art. 2 del D.lgs. n. 23/2015 prevede che “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. (…).
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”. La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 22 febbraio 2024 n. 22, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, limitatamente alla parola “espressamente"; alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue l'ordine di reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della parte convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 1.843,54 lordi pagina 6 di 8 mensili), dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con ogni ulteriore conseguenza normativamente prevista;
anche le altre domande sono fondate. tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto conto non solo della documentazione prodotta da parte ricorrente, ma anche delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, che confermava lo svolgimento delle mansioni di barista e l'osservanza dell'orario di lavoro dedotto in ricorso;
inoltre, la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.; la parte datoriale, sulla quale gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette indirette e differite richieste in ricorso (differenze sulla retribuzione base, lavoro festivo 20%, lavoro supplementare 30%, lavoro notturno 25%, lavoro straordinario notturno 60%, festività non godute, 13^ e 14^ mensilità), e deve pertanto essere condannata al pagamento degli importi riportati in dispositivo, desunti dal conteggio prodotto unitamente al ricorso;
deve essere respinta la richiesta di applicazione degli interessi ex art 1284 co 4 cc - con sentenza n. 11343 del 30 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha affermato che il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi nella misura prevista dall'art. 1284, co. 1 cc, “assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto,
c.c.“, per cui la predetta disposizione “appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro”; le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
pagina 7 di 8 dichiara la nullità del licenziamento intimato a il 2 Parte_1
marzo 2025 e per l'effetto ordina a di Controparte_1
reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condanna parte convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari a € 1.843,54 lordi mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 104.811,98, oltre alle differenze sul TFR pari a € 5.249,75 lordi, oltre € 6.875,69 per interessi legali fino a febbraio 2025, euro 5.575,47 per rivalutazione monetaria fino a febbraio 2025, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria da marzo 2025 al saldo effettivo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
13.395,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 18 dicembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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