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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
l Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 2095 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TARRICONE CATALDO e TRITTO MARIA Parte_1
LUIGIA;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. CARACUTA ROSALBA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/02/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per altra malattia professionale (ernia del disco lombare, con danno biologico del 6%), ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “ipoacusia percettiva bilaterale”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle CP_1
differenze del dovuto maturato e maturando nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che il ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricolo e trattorista e nell'espletamento delle proprie mansioni, è stato esposto in maniera continuativa e giornaliera ad elevati livelli di rumore.
Il CTU nominato ha ritenuto che la patologia riscontrata: “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” sia di natura professionale ed ha quantificato il danno biologico dalla stessa determinato nella misura del 14%. Pertanto, il ricorrente, già titolare di indennizzo nella misura del 6% per altra malattia professionale, ha un danno biologico complessivo del 18% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale (5.02.2023).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattie professionali complessivamente considerate nella misura percentuale del 18 % con decorrenza dal 5.2.2023, di talché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 18 %
(6% per altra malattia professionale già riconosciuta e 14% per ipoacusia) dal 5.2.2023, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.700,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 29.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
l Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 2095 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TARRICONE CATALDO e TRITTO MARIA Parte_1
LUIGIA;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. CARACUTA ROSALBA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/02/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per altra malattia professionale (ernia del disco lombare, con danno biologico del 6%), ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “ipoacusia percettiva bilaterale”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle CP_1
differenze del dovuto maturato e maturando nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che il ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricolo e trattorista e nell'espletamento delle proprie mansioni, è stato esposto in maniera continuativa e giornaliera ad elevati livelli di rumore.
Il CTU nominato ha ritenuto che la patologia riscontrata: “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” sia di natura professionale ed ha quantificato il danno biologico dalla stessa determinato nella misura del 14%. Pertanto, il ricorrente, già titolare di indennizzo nella misura del 6% per altra malattia professionale, ha un danno biologico complessivo del 18% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale (5.02.2023).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattie professionali complessivamente considerate nella misura percentuale del 18 % con decorrenza dal 5.2.2023, di talché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 18 %
(6% per altra malattia professionale già riconosciuta e 14% per ipoacusia) dal 5.2.2023, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.700,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 29.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)