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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1973/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gettulio Parte 1
BE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Terni, via Visciotti n. 1,
giusta delega in atti
-attore-
E
,(P. IVA P.IVA 1 in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pandiscia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: , giusta procura in atti;
Email 1
Parte 2 (P.I. P.IVA 2 ) in persona del sostituto del Direttore Generale Facente Funzioni e legale rappresentante pro tempore Dott. [...]
Pt 3 nominato giusta delibera DPGR n. 59 del 13.12.2023, rappresentata e difesa dall'Avv.
RI VA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40, giusta delega in atti
-convenute-
Parte 4 (C.F. Codice Fiscale 2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio
CE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via Petroni n. 40, giusta delega in atti
-Intervenuto- C.F. "Controparte 3 P.IVA 3 - P. IVA P.IVA 4 , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Orsini Federici e all'Avv. Valentina Orsini Federici Bruno ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Perugia, Via Danzetta n. 7, giusta delega in atti
-Terzo chiamato-
Oggetto: responsabilità medica
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha convenuto in Con atto di citazione ritualmente notificato il sig.
e l' CP 4giudizio l' Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: "Dichiarare la responsabilità delle convenute […]
CP 5 per le gravi lesioni riportate da Parte 1 Controparte 1 e
[...] a seguito del trattamento farmacologico con Pramipexolo, tramite assunzione di
IR, e conseguentemente: Condannare le convenute Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a
[...] pagare in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti le seguenti somme: danno biologico da inabilità temporanea parziale da quantificarsi nel minimo, tenuto conto dell'età del
Parte 1 e di un periodo di tempo di circa 10 anni;
danno patrimoniale di oltre 300.000,00 in considerazione della documentazione contabile e degli estratti di conto corrente in atti;
danno morale, da determinarsi secondo equità. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap".
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue: nell'anno 2010, a causa in un incidente stradale, ha riportato una frattura della testa del femore ed è stato sottoposto ad operazione chirurgica presso l'Azienda ospedaliera [...]
CP 1
successivamente all'intervento, accusando un forte dolore alle gambe che si accentuava nelle ore notturne compromettendone il riposo, sottoposto a visita dal Responsabile del
Dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Dr. Controparte 7 ha ricevuto la "
diagnosi di "sindrome delle gambe senza riposo" e gli è stato prescritto il trattamento con
Pramipexolo, nello specifico il MIRAPEXIM 0,18; la terapia farmacologica è proseguita per oltre dieci anni, con prescrizioni mensili ad opera
-
del medico di medicina generale Dr. Pt 4 sino all'anno 2019 e successivamente, sino all'anno 2022, dal Dr. Per 1 nel corso degli anni i dosaggi venivano aumentati in quanto il Parte 1 presentava assuefazione al farmaco;
nel mese di marzo 2022 la moglie del Parte 1 nel verificare l'estratto del conto corrente,
ha scoperto che vi era una grave situazione debitoria e che il marito aveva dilapidato il proprio patrimonio e chiesto prestiti e finanziamenti a causa del gioco d'azzardo; sottopostosi a visita neurologica con la Dr.ssa Per 2 gli è stato comunicato che, tra gli effetti collaterali del farmaco prescrittogli, vi era l'insorgenza di incontrollati impulsi al gioco d'azzardo, quindi, è stata disposta la sostituzione del IR con altri farmaci affidando il paziente alle cure del SERD per un percorso di supporto psicologico;
a seguito del cambiamento della terapia farmacologica è scomparso il disturbo compulsivo al gioco;
- il Parte 1 non è stato informato dei possibili rischi, in violazione del diritto all'autodeterminazione, e ha subito gravi conseguenze di natura psichica e un elevato danno patrimoniale.
Con comparsa depositata in data 28.1.2025 si è costituita l' CP 4 contestando le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, nello specifico, rilevando quanto segue: in data 30.06.2011, al sig. Parte 1 è stata prescritta terapia con “IR" con dosaggio
-
0,18 mg, dose poi aumentata, su indicazione dello Specialista, Dott. CP_7 a 2 compresse al giorno, la terapia è proseguita senza interruzioni in considerazione degli effetti benefici sulla patologia lamentata sino al marzo del 2022; nell'aprile del 2022, dopo che la famiglia del sig. Parte 1 aveva scoperto la condizione debitoria dello stesso dovuta al gioco d'azzardo, è stato visitato dalla Dott.ssa Per 2
,
Specialista Neurologa, che ha sostituito il IR con il farmaco "Clonazepam gocce"
(avente il medesimo principio attivo del primo), tuttavia, a seguito di una crisi epilettica, il sig. Parte 1 è tornato ad assumere il IR sempre con lo stesso dosaggio di 2 compresse da 0,18 mg al giorno;
deve ritenersi esistente il consenso dell'attore all'assunzione della terapia farmacologica
-
sulla base della ricostruzione dei fatti operata in citazione, infatti, dopo l'iniziale prescrizione, per 11 anni, periodicamente, almeno una volta al mese, il sig. Parte 1 si è recato dal medico di base (prima il Dott. Pt 4 e poi il Dott. Per_1 per ottenere la prescrizione e non sono mai emersi problemi legati al gioco d'azzardo, inoltre, nel foglietto illustrativo presente in ogni confezione del farmaco in questione, era espressamente segnalato, come effetto indesiderato seppure non comune, la possibile insorgenza di ludopatia ed, in ogni caso, non vi è stata alcuna lesione all'autodeterminazione dell'attore poiché può certamente presumersi che il paziente, pur correttamente edotto, avrebbe comunque prestato il suo consenso al trattamento e ne costituisce la prova il fatto che l'attore, dopo una iniziale sospensione, ha iniziato ad assumere nuovamente il farmaco de quo, dimostrando, quindi, che il IR non ha determinato un peggioramento della patologia delle "gambe senza riposo” ma un miglioramento per cui il sig. Parte 1 non ha subito alcun danno iatrogeno.
In data 29.01.2025, si è costituita in giudizio l' Controparte 1 la quale ha contestato le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto sulla base
[...]
dei seguenti motivi:
prescrizione del diritto azionato dal sig. Parte 1 per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., infatti, da quando si è recato presso l' Controparte_1 una sola volta, ossia nel 2011, negli anni non si è mai sottoposto a nuova visita medica e non sono stati mai lamentati effetti collaterali;
infondatezza e carenza di prova della pretesa risarcitoria poiché i sanitari dell' […]
Controparte 1 hanno agito con correttezza, prudenza e perizia in occasione delle cure somministrate all'attore, operando nel rispetto delle buone pratiche mediche in quanto, a seguito di diagnosi di "Sindrome delle gambe senza riposo (RLS)", è stata prescritta terapia con pramipexolo a bassissime dosi (0,18 mg), farmaco di prima scelta da Linee Guida internazionali;
carenza di prova della ludopatia nonché delle asserite perdite economiche, nonché assenza del nesso eziologico tra il danno descritto dall'odierno attore e le cure prestate presso
1' Controparte 1
Con atto del 27.1.2025 è intervenuto nel presente giudizio il dott. Parte_4 al fine di contrastare le domande attoree ed offrire elementi utili di supporto alla posizione delle convenute principali. In particolare, il dottor Pt 4 ha rappresentato di aver assistito il sig. Parte 1
[...] così come gli altri membri della sua famiglia, per oltre 30 anni. Dopo la diagnosi della sindrome delle gambe senza riposo e la prescrizione da parte del neurologo della terapia farmacologica a base di pramipexolo (mirapexin) 0,18 da assumere una volta al giorno, il dott.
Pt 4 quale medico di base, esaminata la richiesta del neurologo, si è limitato a rilasciare al proprio assistito la ricetta da esibire in farmacia per la acquisizione del farmaco. Inoltre, periodicamente, ha accertato che la cura non gli creasse problematiche, gli ha spiegato che quel farmaco poteva creare effetti collaterali e gli ha fatto eseguire controlli ematochimici periodici, invitandolo a rappresentargli se avesse notato l'insorgenza di disturbi dell'umore, pregandolo di avvisarlo in tempo reale, come si ricava dal report relativo alla posizione del sig. Parte_1 chiamata in causaDa ultimo, con comparsa del 28.4.2025, si è costituita la Controparte_8 dal dott. Pt 4 eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti Parte 4 che, sia nella vigenza del D.L. n. 158/2012 che della L. n. 24/2017, deve del Dott.
essere qualificata quale responsabilità extracontrattuale con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione. In secondo luogo, ha dedotto l'inammissibilità/infondatezza della domanda di manleva perché l'assicurato non ha ricevuto richieste risarcitorie né in via stragiudiziale, né in via giudiziale. Infine, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova e assenza di nesso di causalità tra le condotte addebitate all'assicurato e il danno.
La causa è stata istruita in via documentale.
Con ordinanza del 24.07.2025, quindi, è stata fissata l'udienza cartolare del 30.10.2025 per la rimessione della causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025 e del deposito delle comparse conclusionali, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, occorre chiarire che il medico ha il compito di acquisire un valido consenso informato alle cure, rispettivamente prescritte e dispensate, per consentire agli assistiti una scelta realmente consapevole del farmaco attraverso un'informazione imparziale, esauriente e non ingannevole, finalizzata alla tutela prioritaria della salute.
In caso di prescrizione di farmaci, il medico che ha acquisito un valido consenso informato alla cura, che ha prescritto una cura idonea alla diagnosi accertata, che ha scelto tra le opzioni disponibili quella più sicura, efficace e idonea al caso, che ha escluso controindicazioni all'uso e interazioni potenzialmente pericolose con altre cure contemporaneamente assunte, che ha prescritto dosi corrette del farmaco e che ha monitorato il paziente per il rischio di comparsa di effetti collaterali non può essere ritenuto responsabile per un'eventuale danno causato dal farmaco (vedi sentenza del 10 maggio 2001 della Corte di Giustizia della Comunità Europea in merito alla causa
C203/997), infatti, i medici prescrivono farmaci la cui sicurezza ed efficacia viene garantita dall'AIFA che ne autorizza l'immissione in commercio.
In particolare, in relazione alle modalità con cui può essere raccolto il consenso informato del paziente in caso di prescrizione farmacologia, deve ricordarsi che la forma scritta, ai sensi della L.
n. 94/1998, è necessaria solo in caso di farmaci off label, ovvero quando la terapia implica l'impiego di un farmaco al di fuori delle indicazioni terapeutiche e dal “foglietto illustrativo" approvati dal Ministero della salute sia in relazione al dosaggio, alle vie di somministrazione o all'età dei pazienti.
Quando si parla di effetti collaterali, inoltre, questi devono essere tenuti distinti dalle reazioni avverse, infatti, si tratta di concetti che hanno implicazioni molto diverse, soprattutto dal punto di vista medico-legale.
Secondo le definizioni dell'O.M.S., la reazione avversa (adverse reaction) è un “effetto nocivo e non voluto conseguente all'uso di un medicinale". Dobbiamo però considerare che, secondo la normativa dell'Unione Europea (cfr. Direttiva 2010/84/UE e Regolamento UE 1235/2010 del
15/12/2010), le reazioni avverse includono sia le risposte derivanti dall'uso del farmaco in modo conforme alle indicazioni dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.), sia quelle che derivano da errore terapeutico, abuso, sovradosaggio, o anche uso off label del farmaco.
Pertanto, l'effetto collaterale è una specie del più ampio genere "reazione avversa", è solitamente di entità minore, può risolversi in modo autonomo ed è descritto nel cosiddetto “bugiardino“. La reazione avversa, al contrario, può essere anche non preventivabile, quindi non segnalata dalla farmacovigilanza.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche importanti. Gli effetti collaterali noti e correttamente comunicati al paziente raramente configurano medical malpractice, mentre le reazioni avverse, che rientrano nel più ampio concetto di “evento avverso", possono giustificare un'azione risarcitoria, se gravi, inaspettate o dovute a errori.
La presenza di un effetto collaterale, quindi, non implica automaticamente responsabilità del medico, ma solo in caso di negligenza, imprudenza o imperizia con conseguente obbligo risarcitorio.
Tra gli adempimenti richiesti al sanitario, ovviamente, rientra anche il dovere di informazione che deve essere adempiuto tenendo in considerazione anche le caratteristiche del paziente e monitorandolo nel tempo.
La responsabilità, dunque, si configura quando il paziente subisce un danno che avrebbe potuto evitare se correttamente informato ovvero quando, conoscendo i rischi, avrebbe ragionevolmente rifiutato la terapia o richiesto alternative terapeutiche.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attore lamenta una lesione del diritto all'autodeterminazione, asseritamente causato dall'omissione del prescritto "consenso informato”, nonché un danno di natura patrimoniale in quanto la ludopatia, quale effetto collaterale del farmaco assunto, gli avrebbe causato notevoli pregiudizi economici costringendolo all'indebitamento. In particolare, in merito alla mancanza del consenso informato, la giurisprudenza di legittimità (cfr
Cass. n. 28985 del 2019, Cass. ord. n. 16633/2023, Cass. n. 7248 del 2018) ha distinto le seguenti ipotesi:
I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico in tal caso sarà risarcibile il
-
solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno
(l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.
Il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute e rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. n. 21748/2007).
La diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita;
e che la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo" (cfr. Cass.
2847/2010; Cass. n. 18513/2007).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che in caso di mancata acquisizione del consenso da parte del medico, quest'ultimo può essere chiamato a risarcire il danno alla salute verificatosi in capo al paziente, ancorché la prestazione sia stata correttamente eseguita, ma grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato (cfr. Cassazione civile
09/02/2010 n. 2847; Cassazione civile sez. III 16 febbraio 2016 n. 2998; Cass. n. 28985 del
11/11/2019).
Pertanto, posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass.
11/11/2019, n. 28985; Cass. 4/11/2020, n. 24471) -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit
-
informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633).
Nel caso concreto, come già detto, l'attore ha dedotto di non essere stato informato circa l'esistenza di effetti collaterali a seguito dell'assunzione di IR. L'assunzione di questo farmaco avrebbe determinato l'insorgenza di una forte ludopatia con ingenti danni patrimoniali stante l'irrefrenabile pulsione al gioco che lo ha costretto all'indebitamento.
Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti ed anche sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa parte attrice, non può ritenersi raggiunta la prova circa il fatto che il sig.
Parte 1 non sia stato sufficientemente informato in merito agli effetti della terapia che stava assumendo. Infatti, non può essere trascurato il fatto che la somministrazione del farmaco si è protratta per moltissimi anni (oltre dieci anni) ed ha anche garantito al Parte 1 un netto miglioramento della patologia da cui era affetto, circostanza che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno iatrogeno. Il farmaco prescelto, inoltre, risulta essere stato somministrato nelle giuste dosi (circostanza non contestata) e nelle numerose occasioni in cui l'attore si è recato dal medico di base per la prescrizione (solo nella prima occasione il farmaco era stato prescritto dallo specialista e poi la terapia è continuata sotto il controllo dei medici di medicina generale) non sono mai emersi elementi particolari in merito ad effetti collaterali della terapia (si veda la scheda del paziente).
Infine, non può non considerarsi che, trattandosi di farmaco approvato non off-label per cui non è previsto un obbligo di consenso scritto, il foglietto illustrativo conteneva una descrizione di tutti gli effetti collaterali associati alla somministrazione, proprio al fine di rendere edotti i pazienti in merito alle possibili conseguenze (anche rare) della terapia assunta.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesti in cui si dovesse ritenere che non vi sia stata una sufficiente informazione del paziente, il risarcimento del danno non sarebbe comunque dovuto in quanto non è possibile affermare, secondo il canone del "più probabile che non", che l'attore, conoscendo la possibilità di quel tipo di effetto collaterale, avrebbe rifiutato la terapia. Anzi, sulla base della ricostruzione fattuale fornita dalla stessa parte attrice, è possibile affermare l'esatto contrario ovvero che il consenso sarebbe stato comunque dato. Questa affermazione si desume con certezza dal fatto che, dopo aver sostituito il IR con un altro farmaco, nel giro di pochissimi giorni l'attore ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute e ha scelto di tornare ad assumere nuovamente lo stesso farmaco. Pertanto, visto che il sig. Parte 1 dice di aver interrotto la terapia dopo aver conosciuto la presenza dell'effetto collaterale della ludopatia, ma ha nuovamente deciso di assumere il medesimo farmaco perché ha notato un peggioramento sul suo stato di saluto, si può assolutamente presumere che, anche in passato, avrebbe comunque acconsentito alla terapia stante gli effetti benefici della stessa sulla sua patologia. Quanto appena detto, inoltre, pone anche dei seri dubbi sull'esistenza del nesso di causalità tra l'assunzione del IR e l'insorgenza della ludopatia posto che l'attore ha detto che tale fenomeno si sarebbe arrestato dopo aver sostituito il farmaco senza più ripresentarsi. Tuttavia, visto che è pacifico che l'attore ha ricominciato ad assumere il medesimo farmaco e che l'interruzione della terapia è stata molto breve, può sostenersi con ragionevole probabilità che non vi siano connessioni con la terapia farmacologica assunta, evidenziando, altresì, che si tratta di un effetto collaterale non comune e che il dosaggio assunto dall'attore è stato più basso rispetto a quelli previsti per il trattamento del morbo di parkinson per cui il farmaco nasce.
Al netto delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile (complessità media) applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte 1
alla rifusione delle spese processuali in favore di tutte condanna Parte 1
le parti convenute, intervenute e chiamate, che liquida in € 3.526,00, ciascuno, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 8.11.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1973/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gettulio Parte 1
BE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Terni, via Visciotti n. 1,
giusta delega in atti
-attore-
E
,(P. IVA P.IVA 1 in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pandiscia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: , giusta procura in atti;
Email 1
Parte 2 (P.I. P.IVA 2 ) in persona del sostituto del Direttore Generale Facente Funzioni e legale rappresentante pro tempore Dott. [...]
Pt 3 nominato giusta delibera DPGR n. 59 del 13.12.2023, rappresentata e difesa dall'Avv.
RI VA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Petroni n. 40, giusta delega in atti
-convenute-
Parte 4 (C.F. Codice Fiscale 2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio
CE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via Petroni n. 40, giusta delega in atti
-Intervenuto- C.F. "Controparte 3 P.IVA 3 - P. IVA P.IVA 4 , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Orsini Federici e all'Avv. Valentina Orsini Federici Bruno ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Perugia, Via Danzetta n. 7, giusta delega in atti
-Terzo chiamato-
Oggetto: responsabilità medica
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha convenuto in Con atto di citazione ritualmente notificato il sig.
e l' CP 4giudizio l' Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: "Dichiarare la responsabilità delle convenute […]
CP 5 per le gravi lesioni riportate da Parte 1 Controparte 1 e
[...] a seguito del trattamento farmacologico con Pramipexolo, tramite assunzione di
IR, e conseguentemente: Condannare le convenute Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a
[...] pagare in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti le seguenti somme: danno biologico da inabilità temporanea parziale da quantificarsi nel minimo, tenuto conto dell'età del
Parte 1 e di un periodo di tempo di circa 10 anni;
danno patrimoniale di oltre 300.000,00 in considerazione della documentazione contabile e degli estratti di conto corrente in atti;
danno morale, da determinarsi secondo equità. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap".
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue: nell'anno 2010, a causa in un incidente stradale, ha riportato una frattura della testa del femore ed è stato sottoposto ad operazione chirurgica presso l'Azienda ospedaliera [...]
CP 1
successivamente all'intervento, accusando un forte dolore alle gambe che si accentuava nelle ore notturne compromettendone il riposo, sottoposto a visita dal Responsabile del
Dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Dr. Controparte 7 ha ricevuto la "
diagnosi di "sindrome delle gambe senza riposo" e gli è stato prescritto il trattamento con
Pramipexolo, nello specifico il MIRAPEXIM 0,18; la terapia farmacologica è proseguita per oltre dieci anni, con prescrizioni mensili ad opera
-
del medico di medicina generale Dr. Pt 4 sino all'anno 2019 e successivamente, sino all'anno 2022, dal Dr. Per 1 nel corso degli anni i dosaggi venivano aumentati in quanto il Parte 1 presentava assuefazione al farmaco;
nel mese di marzo 2022 la moglie del Parte 1 nel verificare l'estratto del conto corrente,
ha scoperto che vi era una grave situazione debitoria e che il marito aveva dilapidato il proprio patrimonio e chiesto prestiti e finanziamenti a causa del gioco d'azzardo; sottopostosi a visita neurologica con la Dr.ssa Per 2 gli è stato comunicato che, tra gli effetti collaterali del farmaco prescrittogli, vi era l'insorgenza di incontrollati impulsi al gioco d'azzardo, quindi, è stata disposta la sostituzione del IR con altri farmaci affidando il paziente alle cure del SERD per un percorso di supporto psicologico;
a seguito del cambiamento della terapia farmacologica è scomparso il disturbo compulsivo al gioco;
- il Parte 1 non è stato informato dei possibili rischi, in violazione del diritto all'autodeterminazione, e ha subito gravi conseguenze di natura psichica e un elevato danno patrimoniale.
Con comparsa depositata in data 28.1.2025 si è costituita l' CP 4 contestando le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, nello specifico, rilevando quanto segue: in data 30.06.2011, al sig. Parte 1 è stata prescritta terapia con “IR" con dosaggio
-
0,18 mg, dose poi aumentata, su indicazione dello Specialista, Dott. CP_7 a 2 compresse al giorno, la terapia è proseguita senza interruzioni in considerazione degli effetti benefici sulla patologia lamentata sino al marzo del 2022; nell'aprile del 2022, dopo che la famiglia del sig. Parte 1 aveva scoperto la condizione debitoria dello stesso dovuta al gioco d'azzardo, è stato visitato dalla Dott.ssa Per 2
,
Specialista Neurologa, che ha sostituito il IR con il farmaco "Clonazepam gocce"
(avente il medesimo principio attivo del primo), tuttavia, a seguito di una crisi epilettica, il sig. Parte 1 è tornato ad assumere il IR sempre con lo stesso dosaggio di 2 compresse da 0,18 mg al giorno;
deve ritenersi esistente il consenso dell'attore all'assunzione della terapia farmacologica
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sulla base della ricostruzione dei fatti operata in citazione, infatti, dopo l'iniziale prescrizione, per 11 anni, periodicamente, almeno una volta al mese, il sig. Parte 1 si è recato dal medico di base (prima il Dott. Pt 4 e poi il Dott. Per_1 per ottenere la prescrizione e non sono mai emersi problemi legati al gioco d'azzardo, inoltre, nel foglietto illustrativo presente in ogni confezione del farmaco in questione, era espressamente segnalato, come effetto indesiderato seppure non comune, la possibile insorgenza di ludopatia ed, in ogni caso, non vi è stata alcuna lesione all'autodeterminazione dell'attore poiché può certamente presumersi che il paziente, pur correttamente edotto, avrebbe comunque prestato il suo consenso al trattamento e ne costituisce la prova il fatto che l'attore, dopo una iniziale sospensione, ha iniziato ad assumere nuovamente il farmaco de quo, dimostrando, quindi, che il IR non ha determinato un peggioramento della patologia delle "gambe senza riposo” ma un miglioramento per cui il sig. Parte 1 non ha subito alcun danno iatrogeno.
In data 29.01.2025, si è costituita in giudizio l' Controparte 1 la quale ha contestato le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto sulla base
[...]
dei seguenti motivi:
prescrizione del diritto azionato dal sig. Parte 1 per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., infatti, da quando si è recato presso l' Controparte_1 una sola volta, ossia nel 2011, negli anni non si è mai sottoposto a nuova visita medica e non sono stati mai lamentati effetti collaterali;
infondatezza e carenza di prova della pretesa risarcitoria poiché i sanitari dell' […]
Controparte 1 hanno agito con correttezza, prudenza e perizia in occasione delle cure somministrate all'attore, operando nel rispetto delle buone pratiche mediche in quanto, a seguito di diagnosi di "Sindrome delle gambe senza riposo (RLS)", è stata prescritta terapia con pramipexolo a bassissime dosi (0,18 mg), farmaco di prima scelta da Linee Guida internazionali;
carenza di prova della ludopatia nonché delle asserite perdite economiche, nonché assenza del nesso eziologico tra il danno descritto dall'odierno attore e le cure prestate presso
1' Controparte 1
Con atto del 27.1.2025 è intervenuto nel presente giudizio il dott. Parte_4 al fine di contrastare le domande attoree ed offrire elementi utili di supporto alla posizione delle convenute principali. In particolare, il dottor Pt 4 ha rappresentato di aver assistito il sig. Parte 1
[...] così come gli altri membri della sua famiglia, per oltre 30 anni. Dopo la diagnosi della sindrome delle gambe senza riposo e la prescrizione da parte del neurologo della terapia farmacologica a base di pramipexolo (mirapexin) 0,18 da assumere una volta al giorno, il dott.
Pt 4 quale medico di base, esaminata la richiesta del neurologo, si è limitato a rilasciare al proprio assistito la ricetta da esibire in farmacia per la acquisizione del farmaco. Inoltre, periodicamente, ha accertato che la cura non gli creasse problematiche, gli ha spiegato che quel farmaco poteva creare effetti collaterali e gli ha fatto eseguire controlli ematochimici periodici, invitandolo a rappresentargli se avesse notato l'insorgenza di disturbi dell'umore, pregandolo di avvisarlo in tempo reale, come si ricava dal report relativo alla posizione del sig. Parte_1 chiamata in causaDa ultimo, con comparsa del 28.4.2025, si è costituita la Controparte_8 dal dott. Pt 4 eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti Parte 4 che, sia nella vigenza del D.L. n. 158/2012 che della L. n. 24/2017, deve del Dott.
essere qualificata quale responsabilità extracontrattuale con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione. In secondo luogo, ha dedotto l'inammissibilità/infondatezza della domanda di manleva perché l'assicurato non ha ricevuto richieste risarcitorie né in via stragiudiziale, né in via giudiziale. Infine, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova e assenza di nesso di causalità tra le condotte addebitate all'assicurato e il danno.
La causa è stata istruita in via documentale.
Con ordinanza del 24.07.2025, quindi, è stata fissata l'udienza cartolare del 30.10.2025 per la rimessione della causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025 e del deposito delle comparse conclusionali, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, occorre chiarire che il medico ha il compito di acquisire un valido consenso informato alle cure, rispettivamente prescritte e dispensate, per consentire agli assistiti una scelta realmente consapevole del farmaco attraverso un'informazione imparziale, esauriente e non ingannevole, finalizzata alla tutela prioritaria della salute.
In caso di prescrizione di farmaci, il medico che ha acquisito un valido consenso informato alla cura, che ha prescritto una cura idonea alla diagnosi accertata, che ha scelto tra le opzioni disponibili quella più sicura, efficace e idonea al caso, che ha escluso controindicazioni all'uso e interazioni potenzialmente pericolose con altre cure contemporaneamente assunte, che ha prescritto dosi corrette del farmaco e che ha monitorato il paziente per il rischio di comparsa di effetti collaterali non può essere ritenuto responsabile per un'eventuale danno causato dal farmaco (vedi sentenza del 10 maggio 2001 della Corte di Giustizia della Comunità Europea in merito alla causa
C203/997), infatti, i medici prescrivono farmaci la cui sicurezza ed efficacia viene garantita dall'AIFA che ne autorizza l'immissione in commercio.
In particolare, in relazione alle modalità con cui può essere raccolto il consenso informato del paziente in caso di prescrizione farmacologia, deve ricordarsi che la forma scritta, ai sensi della L.
n. 94/1998, è necessaria solo in caso di farmaci off label, ovvero quando la terapia implica l'impiego di un farmaco al di fuori delle indicazioni terapeutiche e dal “foglietto illustrativo" approvati dal Ministero della salute sia in relazione al dosaggio, alle vie di somministrazione o all'età dei pazienti.
Quando si parla di effetti collaterali, inoltre, questi devono essere tenuti distinti dalle reazioni avverse, infatti, si tratta di concetti che hanno implicazioni molto diverse, soprattutto dal punto di vista medico-legale.
Secondo le definizioni dell'O.M.S., la reazione avversa (adverse reaction) è un “effetto nocivo e non voluto conseguente all'uso di un medicinale". Dobbiamo però considerare che, secondo la normativa dell'Unione Europea (cfr. Direttiva 2010/84/UE e Regolamento UE 1235/2010 del
15/12/2010), le reazioni avverse includono sia le risposte derivanti dall'uso del farmaco in modo conforme alle indicazioni dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.), sia quelle che derivano da errore terapeutico, abuso, sovradosaggio, o anche uso off label del farmaco.
Pertanto, l'effetto collaterale è una specie del più ampio genere "reazione avversa", è solitamente di entità minore, può risolversi in modo autonomo ed è descritto nel cosiddetto “bugiardino“. La reazione avversa, al contrario, può essere anche non preventivabile, quindi non segnalata dalla farmacovigilanza.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche importanti. Gli effetti collaterali noti e correttamente comunicati al paziente raramente configurano medical malpractice, mentre le reazioni avverse, che rientrano nel più ampio concetto di “evento avverso", possono giustificare un'azione risarcitoria, se gravi, inaspettate o dovute a errori.
La presenza di un effetto collaterale, quindi, non implica automaticamente responsabilità del medico, ma solo in caso di negligenza, imprudenza o imperizia con conseguente obbligo risarcitorio.
Tra gli adempimenti richiesti al sanitario, ovviamente, rientra anche il dovere di informazione che deve essere adempiuto tenendo in considerazione anche le caratteristiche del paziente e monitorandolo nel tempo.
La responsabilità, dunque, si configura quando il paziente subisce un danno che avrebbe potuto evitare se correttamente informato ovvero quando, conoscendo i rischi, avrebbe ragionevolmente rifiutato la terapia o richiesto alternative terapeutiche.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attore lamenta una lesione del diritto all'autodeterminazione, asseritamente causato dall'omissione del prescritto "consenso informato”, nonché un danno di natura patrimoniale in quanto la ludopatia, quale effetto collaterale del farmaco assunto, gli avrebbe causato notevoli pregiudizi economici costringendolo all'indebitamento. In particolare, in merito alla mancanza del consenso informato, la giurisprudenza di legittimità (cfr
Cass. n. 28985 del 2019, Cass. ord. n. 16633/2023, Cass. n. 7248 del 2018) ha distinto le seguenti ipotesi:
I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico in tal caso sarà risarcibile il
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solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno
(l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.
Il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute e rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. n. 21748/2007).
La diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita;
e che la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo" (cfr. Cass.
2847/2010; Cass. n. 18513/2007).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che in caso di mancata acquisizione del consenso da parte del medico, quest'ultimo può essere chiamato a risarcire il danno alla salute verificatosi in capo al paziente, ancorché la prestazione sia stata correttamente eseguita, ma grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato (cfr. Cassazione civile
09/02/2010 n. 2847; Cassazione civile sez. III 16 febbraio 2016 n. 2998; Cass. n. 28985 del
11/11/2019).
Pertanto, posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass.
11/11/2019, n. 28985; Cass. 4/11/2020, n. 24471) -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit
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informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633).
Nel caso concreto, come già detto, l'attore ha dedotto di non essere stato informato circa l'esistenza di effetti collaterali a seguito dell'assunzione di IR. L'assunzione di questo farmaco avrebbe determinato l'insorgenza di una forte ludopatia con ingenti danni patrimoniali stante l'irrefrenabile pulsione al gioco che lo ha costretto all'indebitamento.
Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti ed anche sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa parte attrice, non può ritenersi raggiunta la prova circa il fatto che il sig.
Parte 1 non sia stato sufficientemente informato in merito agli effetti della terapia che stava assumendo. Infatti, non può essere trascurato il fatto che la somministrazione del farmaco si è protratta per moltissimi anni (oltre dieci anni) ed ha anche garantito al Parte 1 un netto miglioramento della patologia da cui era affetto, circostanza che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno iatrogeno. Il farmaco prescelto, inoltre, risulta essere stato somministrato nelle giuste dosi (circostanza non contestata) e nelle numerose occasioni in cui l'attore si è recato dal medico di base per la prescrizione (solo nella prima occasione il farmaco era stato prescritto dallo specialista e poi la terapia è continuata sotto il controllo dei medici di medicina generale) non sono mai emersi elementi particolari in merito ad effetti collaterali della terapia (si veda la scheda del paziente).
Infine, non può non considerarsi che, trattandosi di farmaco approvato non off-label per cui non è previsto un obbligo di consenso scritto, il foglietto illustrativo conteneva una descrizione di tutti gli effetti collaterali associati alla somministrazione, proprio al fine di rendere edotti i pazienti in merito alle possibili conseguenze (anche rare) della terapia assunta.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesti in cui si dovesse ritenere che non vi sia stata una sufficiente informazione del paziente, il risarcimento del danno non sarebbe comunque dovuto in quanto non è possibile affermare, secondo il canone del "più probabile che non", che l'attore, conoscendo la possibilità di quel tipo di effetto collaterale, avrebbe rifiutato la terapia. Anzi, sulla base della ricostruzione fattuale fornita dalla stessa parte attrice, è possibile affermare l'esatto contrario ovvero che il consenso sarebbe stato comunque dato. Questa affermazione si desume con certezza dal fatto che, dopo aver sostituito il IR con un altro farmaco, nel giro di pochissimi giorni l'attore ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute e ha scelto di tornare ad assumere nuovamente lo stesso farmaco. Pertanto, visto che il sig. Parte 1 dice di aver interrotto la terapia dopo aver conosciuto la presenza dell'effetto collaterale della ludopatia, ma ha nuovamente deciso di assumere il medesimo farmaco perché ha notato un peggioramento sul suo stato di saluto, si può assolutamente presumere che, anche in passato, avrebbe comunque acconsentito alla terapia stante gli effetti benefici della stessa sulla sua patologia. Quanto appena detto, inoltre, pone anche dei seri dubbi sull'esistenza del nesso di causalità tra l'assunzione del IR e l'insorgenza della ludopatia posto che l'attore ha detto che tale fenomeno si sarebbe arrestato dopo aver sostituito il farmaco senza più ripresentarsi. Tuttavia, visto che è pacifico che l'attore ha ricominciato ad assumere il medesimo farmaco e che l'interruzione della terapia è stata molto breve, può sostenersi con ragionevole probabilità che non vi siano connessioni con la terapia farmacologica assunta, evidenziando, altresì, che si tratta di un effetto collaterale non comune e che il dosaggio assunto dall'attore è stato più basso rispetto a quelli previsti per il trattamento del morbo di parkinson per cui il farmaco nasce.
Al netto delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile (complessità media) applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte 1
alla rifusione delle spese processuali in favore di tutte condanna Parte 1
le parti convenute, intervenute e chiamate, che liquida in € 3.526,00, ciascuno, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 8.11.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone