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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 18.3.2025,
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Lorenzetti
ricorrente contro
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso per parte ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE nonché in VIA
ISTRUTTORIA 1) Sospendere il provvedimento impugnato e disporre l''audizione del ricorrente. Nel merito. Il ricorrente chiede all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, l'accoglimento del presente ricorso e Chiede che l'On.le Tribunale acuto Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento • che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 3 8 e 167 c.p.c., • che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti
i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, • che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia,
e così conseguentemente così giudicare: -in Tesi dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della P_
, oggi impugnata, per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e riconoscere, per i
[...] motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L
130/20, Vittoria di spese ed onorari.”
Per la convenuta: “ Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 21.7.2023 avverso il decreto del Questore di Prato di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Prot. 84/2023 Cat. A.12/2023 – 53 Div.
PAS/Imm. IV Sez. notificato al ricorrente personalmente il 21.07.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 9.01.2023, presso la Questura di istanza di rilascio di P_ permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo (doc.3).
In data 07.07.2023 0, con decreto Prot. 84/2023 Cat. A.12/2023 – /Imm. IV Sez. notificato pagina 2 di 7 al ricorrente personalmente il 21.06.2023, il Questore della Provincia di decretava il P_ rigetto della relativa istanza (doc. 4).; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro P_ normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il Giudice Relatore delegato ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato e fissato per la trattazione del merito l'udienza al 13.2.2024; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 01.12.2023; anche il PM in data 31.01.2024 ha depositato in atti documentazione da cui non risultano precedenti penali a carico del ricorrente;
con note scritte del 2.3.2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato buste paga dicembre gennaio, Unilav, CUD 2024-2025, Estratto Conto MPS, Estratto INPS contributivo, Ospitalità ed in data 5.3.2025, in sostituzione di parte della documentazione depositata in data 2.3.2025, Buste paga dicembre gennaio 2025;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi pagina 3 di 7 umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di
pagina 4 di 7 soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente pagina 5 di 7 modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente, come da estratto previdenziale INPS depositato in atti ( all. nota del
2.3.2025), in data 6.2.2023 ha sottoscritto rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato come operaio per la Confezione di con sede a (cfr. allegati Pt_2 Persona_1 P_ al ricorso) e dal 19.6.2024 è stato assunto dalla società di con Parte_3 Persona_2 sede a . Dalla documentazione prodotta risulta la percezione di un reddito mensile P_ idoneo a consentirgli una vita economicamente indipendente (cfr. buste paga, CU 2024 e
2025 allegate alla nota del 29.1.2024, 27.11.2024 e nota del 2 e 5.3.2025), inoltre, il ricorrente ha prodotto conto corrente MPS dove viene accreditato il proprio stipendio ( all. nota del
5.3.2025). Attualmente egli risulta vivere a , in via Arrigo da Settimello n. 16, come da P_ dichiarazione di ospitalità prodotta (cfr. nota del 2.3.2025); quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto visto il titolo contrattuale da ultimo siglato, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata della ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in pagina 6 di 7 analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett.
e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 18.3.2025,
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Lorenzetti
ricorrente contro
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso per parte ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE nonché in VIA
ISTRUTTORIA 1) Sospendere il provvedimento impugnato e disporre l''audizione del ricorrente. Nel merito. Il ricorrente chiede all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, l'accoglimento del presente ricorso e Chiede che l'On.le Tribunale acuto Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento • che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 3 8 e 167 c.p.c., • che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti
i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, • che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia,
e così conseguentemente così giudicare: -in Tesi dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della P_
, oggi impugnata, per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e riconoscere, per i
[...] motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L
130/20, Vittoria di spese ed onorari.”
Per la convenuta: “ Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 21.7.2023 avverso il decreto del Questore di Prato di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Prot. 84/2023 Cat. A.12/2023 – 53 Div.
PAS/Imm. IV Sez. notificato al ricorrente personalmente il 21.07.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 9.01.2023, presso la Questura di istanza di rilascio di P_ permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo (doc.3).
In data 07.07.2023 0, con decreto Prot. 84/2023 Cat. A.12/2023 – /Imm. IV Sez. notificato pagina 2 di 7 al ricorrente personalmente il 21.06.2023, il Questore della Provincia di decretava il P_ rigetto della relativa istanza (doc. 4).; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro P_ normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il Giudice Relatore delegato ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato e fissato per la trattazione del merito l'udienza al 13.2.2024; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 01.12.2023; anche il PM in data 31.01.2024 ha depositato in atti documentazione da cui non risultano precedenti penali a carico del ricorrente;
con note scritte del 2.3.2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato buste paga dicembre gennaio, Unilav, CUD 2024-2025, Estratto Conto MPS, Estratto INPS contributivo, Ospitalità ed in data 5.3.2025, in sostituzione di parte della documentazione depositata in data 2.3.2025, Buste paga dicembre gennaio 2025;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi pagina 3 di 7 umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di
pagina 4 di 7 soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente pagina 5 di 7 modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente, come da estratto previdenziale INPS depositato in atti ( all. nota del
2.3.2025), in data 6.2.2023 ha sottoscritto rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato come operaio per la Confezione di con sede a (cfr. allegati Pt_2 Persona_1 P_ al ricorso) e dal 19.6.2024 è stato assunto dalla società di con Parte_3 Persona_2 sede a . Dalla documentazione prodotta risulta la percezione di un reddito mensile P_ idoneo a consentirgli una vita economicamente indipendente (cfr. buste paga, CU 2024 e
2025 allegate alla nota del 29.1.2024, 27.11.2024 e nota del 2 e 5.3.2025), inoltre, il ricorrente ha prodotto conto corrente MPS dove viene accreditato il proprio stipendio ( all. nota del
5.3.2025). Attualmente egli risulta vivere a , in via Arrigo da Settimello n. 16, come da P_ dichiarazione di ospitalità prodotta (cfr. nota del 2.3.2025); quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto visto il titolo contrattuale da ultimo siglato, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata della ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in pagina 6 di 7 analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett.
e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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