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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/07/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2024
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 158/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 158/2024 R.G. Lav. promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellante
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Ventorino, elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti appellato pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12.09.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da . Questi aveva convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, nonché l' , perché fosse accertato e dichiarato il
[...] Controparte_2 suo diritto al riconoscimento del punteggio corretto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina (e quindi punti 6, complessivamente, essendosi protratto per 12 mesi detto servizio, anziché
0,60 effettivamente attribuiti).
1.1. Il ricorrente aveva, in particolare, dedotto di avere conseguito il diploma di scuola secondaria nel 1986/87 -titolo di accesso al profilo professionale di interesse (personale ATA)- e di avere successivamente svolto nel 1989/90 il servizio di leva Aveva, quindi, presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA e collaboratore scolastico triennio 2021/2024, per la provincia di Campobasso.
L'Ufficio scolastico di Campobasso inseriva il ricorrente nelle rispettive graduatorie, attribuendogli
8,40 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 8,10 per quello di collaboratore scolastico (all.
3 e 4 del fascicolo di primo grado del ). Il lamentava che per entrambi i profili gli veniva Pt_1 Pt_1 riconosciuto per i dodici mesi di servizio militare prestato e dichiarato nella domanda un punteggio di
0.60. Tanto in virtù del fatto che con il DM 50/2021, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, era prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
1.2. Il , l' CP_1 [...]
- si erano costituiti in giudizio e, Controparte_3 in via preliminare, avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
1.3. Il Tribunale, premessa l'esclusiva legittimazione passiva del , rilevava che la questione posta alla sua attenzione fosse quella CP_1 della valutabilità o meno, ai fini del punteggio nelle graduatorie, del servizio di leva e/o civile prestato non in costanza di nomina. Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, richiamava i principi pagina 2 di 9 espressi in recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. nn. 5679/2020,
15127/2021, 15487/2021, 41894/2021, 8586/24) e già affermati dalla giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato n. 4343/2015), secondo cui da una lettura coordinata dell'art. 2050 del
D.lgs. 66/2000 e dell'art. 485, comma 7, D.lgs. 197/1994, applicabili alla fattispecie in esame, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.) il servizio di leva è valido a tutti gli effetti e sempre utilmente valutabile ai fini della carriera, sia se prestato in costanza di lavoro che in precedenza all'immissione in ruolo”.
1.4. Avverso la sentenza ha proposto appello il Part
(d'ora in avanti ”) che, con il primo motivo, Controparte_1 denuncia l'erronea applicazione della normativa di riferimento (art. 569, co.3, D.L. vo n.
297/1994; art. 2050 D.L. vo n. 66/2010). Il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare, a sostegno della sua decisione, una serie di pronunce giurisprudenziali, già superate di più recenti arresti della Suprema Corte. Il Tribunale avrebbe, quindi, concluso nel senso che il servizio di leva o il servizio civile vanno sempre utilmente valutati nei concorsi pubblici, indipendentemente dall'essere gli stessi stati prestati in costanza o meno di rapporto di lavoro e sempre, per quel che qui rileverebbe, con il medesimo punteggio.
A dire dell'appellante la pronuncia del primo giudice meriterebbe di essere riformata in quanto non aderente al caso di specie, non avendo il Tribunale correttamente inquadrato la vicenda fattuale sottesa alla controversia de qua. Dalla lettura della sentenza sembrerebbe, infatti, che all'allora ricorrente nessun punteggio è stato attribuito in ragione del servizio militare prestato prima dell'immissione in servizio. Tanto, tuttavia, non corrisponde al vero, essendo pacifico che gli venne attribuito a tale titolo un punteggio di 0,6 punti in ciascuna delle graduatorie oggetto di domanda. La controversia andrebbe, quindi, circoscritta alla quantificazione del punteggio da attribuire, meritando anche sotto tale profilo la sentenza di essere riformata, desumendosi da essa che al servizio militare andrebbe attribuito lo stesso punteggio, indipendentemente che esso sia stato prestato in costanza o meno di servizio. Tale ricostruzione non sarebbe, tuttavia, coerente con la normativa di riferimento (rispettivamente, art. 485, co. 7, art. 569, co.3, D. L.vo n. 297/1994, per i docenti e per il personale ATA), secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è pagina 3 di 9 valido a tutti gli effetti”. Premesso, dunque, che il servizio militare andrebbe valutato sempre, anche se Part prestato prima della nomina, le norme regolamentari del che impongono la valutazione del servizio militare e di quello assimilato con punteggio pieno solo se prestato in costanza di nomina non si porrebbero in contrasto con le norme di rango primario (in particolare art. 2050, co.2, D.L.vo n.
66/2010:
“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”). Analoghe considerazioni varrebbero per le graduatorie, provinciali, di istituto o ad esaurimento, integranti delle selezioni concorsuali lato sensu.
Nel senso del diverso punteggio da attribuire al servizio militare a seconda se prestato in costanza o meno di rapporto di lavoro si sarebbe espresso anche il Consiglio di Stato in diverse e recenti pronunce
(da ultimo, Consiglio di Stato sentenza n. 11602 del 29.12.2022). A tale opzione interpretativa ha aderito anche la Corte di Cassazione con le sentenze n. 22429 e n. 22432 del 08.08.2024 che ha affermato il seguente principio di diritto: “«in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
L'appellante conclude, quindi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso proposto da dinanzi al Tribunale di Campobasso. Parte_1
1.5. Si è costituito l'originario ricorrente che resiste all'appello chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1.6. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo. ********************
2. Ritiene la Corte che l'appello meriti di essere accolto, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza impugnata.
2.1. Come correttamente rilevato dall'appellante Part
, il Tribunale di Campobasso ha accolto il ricorso, inquadrando non correttamente la questione sottoposta alla sua attenzione, sul presupposto che il si dolesse del fatto che il Pt_1 pagina 4 di 9 servizio militare da lui prestato non fosse stato affatto valutato dall'Amministrazione scolastica in quanto prestato non in costanza di servizio. Che vi sia stata un erroneo inquadramento da parte del primo giudice della vicenda al suo esame si desume, peraltro, dal fatto che nel ricorso si doleva espressamente del fatto che gli erano stati attribuiti in entrambe le graduatorie Pt_1
0,60 punti per il servizio militare, anziché i 6 previsti per lo stesso servizio prestato in costanza di nomina, a tale tematica mai accennando, invece, il Tribunale di Campobasso. Il primo giudice, infatti, richiamando il principio “secondo cui il servizio militare obbligatorio e quello civile equiparato devono ricevere valutazione, a fini concorsuali, al pari dei servizi prestati in favore dell'amministrazione (dunque, appunto, della medesima o di altra, a seconda che si tratti di servizio prestato, o non, in costanza di nomina”, non si è affatto espresso sul punteggio da attribuire al servizio militare prestato dal . Pt_1
2.2. La tematica che qui rileva attiene, invece, proprio alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso. Il D.M. n. 50/2021, citato nel ricorso del prevede, infatti, l'attribuzione di n. 0,60 punti, e non di n. 6,00 punti, per il Pt_1 servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, decreto che, secondo la prospettazione dell'allora ricorrente, doveva, pertanto, essere ritenuto illegittimo e disapplicato.
2.3. Sul punto reputa il collegio di non doversi discostare dall'indirizzo espresso in una sua recente sentenza (n. 59/2025, pubblicata il
14.06.2025), resa nel procedimento n. 173/2024.
In quella decisione si valorizzava in particolare il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024) secondo cui «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In motivazione, la Corte ha precisato che: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle pagina 5 di 9 graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva
(All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
pagina 6 di 9 6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in pagina 7 di 9 costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”. 1
2.4. Da tale orientamento non si è discostata la Corte di cassazione nella successiva ordinanza n. 11714 del 19.02.2025, relativa a fattispecie in cui il servizio militare prestato non in costanza di servizio era stato del tutto pretermesso. Ebbene nel richiamare i suoi precedenti, la Corte ha specificatamente ricordato Cass. n. 22429/2024, precisando che la stessa “ha ribadito il principio ma, al tempo stesso, ha ritenuto legittimo il d.m. n. 50/2021 che, per il personale ATA, opera una distinzione, quanto all'entità del punteggio, fra servizio militare reso in costanza di rapporto e servizio prestato in assenza di rapporto di impiego già costituito”.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, dovendosi rigettare il ricorso presentato dal dinanzi al Tribunale di Campobasso. Pt_1
Quanto alle spese, reputa il collegio di doverle compensare per entrambi i gradi di giudizio, stante la novità della questione e il recente intervento della Corte di cassazione sulla stessa (sez. L, ordinanza n.
22432 del 08.05.2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro – del 12.09.2024, proposto con ricorso qui depositato il 14.10.2024, da
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in data 21.12.2023 da dinanzi al Tribunale di Campobasso. Parte_1
pagina 8 di 9 Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Campobasso, 7.7.2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Elena Quaranta Il Presidente
Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 in senso conforme, Cass., sez. L, sentenza n. 22429 del 08.08.2024: ” In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 158/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 158/2024 R.G. Lav. promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellante
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Ventorino, elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti appellato pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12.09.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da . Questi aveva convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, nonché l' , perché fosse accertato e dichiarato il
[...] Controparte_2 suo diritto al riconoscimento del punteggio corretto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina (e quindi punti 6, complessivamente, essendosi protratto per 12 mesi detto servizio, anziché
0,60 effettivamente attribuiti).
1.1. Il ricorrente aveva, in particolare, dedotto di avere conseguito il diploma di scuola secondaria nel 1986/87 -titolo di accesso al profilo professionale di interesse (personale ATA)- e di avere successivamente svolto nel 1989/90 il servizio di leva Aveva, quindi, presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA e collaboratore scolastico triennio 2021/2024, per la provincia di Campobasso.
L'Ufficio scolastico di Campobasso inseriva il ricorrente nelle rispettive graduatorie, attribuendogli
8,40 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 8,10 per quello di collaboratore scolastico (all.
3 e 4 del fascicolo di primo grado del ). Il lamentava che per entrambi i profili gli veniva Pt_1 Pt_1 riconosciuto per i dodici mesi di servizio militare prestato e dichiarato nella domanda un punteggio di
0.60. Tanto in virtù del fatto che con il DM 50/2021, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, era prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
1.2. Il , l' CP_1 [...]
- si erano costituiti in giudizio e, Controparte_3 in via preliminare, avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
1.3. Il Tribunale, premessa l'esclusiva legittimazione passiva del , rilevava che la questione posta alla sua attenzione fosse quella CP_1 della valutabilità o meno, ai fini del punteggio nelle graduatorie, del servizio di leva e/o civile prestato non in costanza di nomina. Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, richiamava i principi pagina 2 di 9 espressi in recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. nn. 5679/2020,
15127/2021, 15487/2021, 41894/2021, 8586/24) e già affermati dalla giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato n. 4343/2015), secondo cui da una lettura coordinata dell'art. 2050 del
D.lgs. 66/2000 e dell'art. 485, comma 7, D.lgs. 197/1994, applicabili alla fattispecie in esame, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.) il servizio di leva è valido a tutti gli effetti e sempre utilmente valutabile ai fini della carriera, sia se prestato in costanza di lavoro che in precedenza all'immissione in ruolo”.
1.4. Avverso la sentenza ha proposto appello il Part
(d'ora in avanti ”) che, con il primo motivo, Controparte_1 denuncia l'erronea applicazione della normativa di riferimento (art. 569, co.3, D.L. vo n.
297/1994; art. 2050 D.L. vo n. 66/2010). Il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare, a sostegno della sua decisione, una serie di pronunce giurisprudenziali, già superate di più recenti arresti della Suprema Corte. Il Tribunale avrebbe, quindi, concluso nel senso che il servizio di leva o il servizio civile vanno sempre utilmente valutati nei concorsi pubblici, indipendentemente dall'essere gli stessi stati prestati in costanza o meno di rapporto di lavoro e sempre, per quel che qui rileverebbe, con il medesimo punteggio.
A dire dell'appellante la pronuncia del primo giudice meriterebbe di essere riformata in quanto non aderente al caso di specie, non avendo il Tribunale correttamente inquadrato la vicenda fattuale sottesa alla controversia de qua. Dalla lettura della sentenza sembrerebbe, infatti, che all'allora ricorrente nessun punteggio è stato attribuito in ragione del servizio militare prestato prima dell'immissione in servizio. Tanto, tuttavia, non corrisponde al vero, essendo pacifico che gli venne attribuito a tale titolo un punteggio di 0,6 punti in ciascuna delle graduatorie oggetto di domanda. La controversia andrebbe, quindi, circoscritta alla quantificazione del punteggio da attribuire, meritando anche sotto tale profilo la sentenza di essere riformata, desumendosi da essa che al servizio militare andrebbe attribuito lo stesso punteggio, indipendentemente che esso sia stato prestato in costanza o meno di servizio. Tale ricostruzione non sarebbe, tuttavia, coerente con la normativa di riferimento (rispettivamente, art. 485, co. 7, art. 569, co.3, D. L.vo n. 297/1994, per i docenti e per il personale ATA), secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è pagina 3 di 9 valido a tutti gli effetti”. Premesso, dunque, che il servizio militare andrebbe valutato sempre, anche se Part prestato prima della nomina, le norme regolamentari del che impongono la valutazione del servizio militare e di quello assimilato con punteggio pieno solo se prestato in costanza di nomina non si porrebbero in contrasto con le norme di rango primario (in particolare art. 2050, co.2, D.L.vo n.
66/2010:
“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”). Analoghe considerazioni varrebbero per le graduatorie, provinciali, di istituto o ad esaurimento, integranti delle selezioni concorsuali lato sensu.
Nel senso del diverso punteggio da attribuire al servizio militare a seconda se prestato in costanza o meno di rapporto di lavoro si sarebbe espresso anche il Consiglio di Stato in diverse e recenti pronunce
(da ultimo, Consiglio di Stato sentenza n. 11602 del 29.12.2022). A tale opzione interpretativa ha aderito anche la Corte di Cassazione con le sentenze n. 22429 e n. 22432 del 08.08.2024 che ha affermato il seguente principio di diritto: “«in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
L'appellante conclude, quindi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso proposto da dinanzi al Tribunale di Campobasso. Parte_1
1.5. Si è costituito l'originario ricorrente che resiste all'appello chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1.6. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo. ********************
2. Ritiene la Corte che l'appello meriti di essere accolto, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza impugnata.
2.1. Come correttamente rilevato dall'appellante Part
, il Tribunale di Campobasso ha accolto il ricorso, inquadrando non correttamente la questione sottoposta alla sua attenzione, sul presupposto che il si dolesse del fatto che il Pt_1 pagina 4 di 9 servizio militare da lui prestato non fosse stato affatto valutato dall'Amministrazione scolastica in quanto prestato non in costanza di servizio. Che vi sia stata un erroneo inquadramento da parte del primo giudice della vicenda al suo esame si desume, peraltro, dal fatto che nel ricorso si doleva espressamente del fatto che gli erano stati attribuiti in entrambe le graduatorie Pt_1
0,60 punti per il servizio militare, anziché i 6 previsti per lo stesso servizio prestato in costanza di nomina, a tale tematica mai accennando, invece, il Tribunale di Campobasso. Il primo giudice, infatti, richiamando il principio “secondo cui il servizio militare obbligatorio e quello civile equiparato devono ricevere valutazione, a fini concorsuali, al pari dei servizi prestati in favore dell'amministrazione (dunque, appunto, della medesima o di altra, a seconda che si tratti di servizio prestato, o non, in costanza di nomina”, non si è affatto espresso sul punteggio da attribuire al servizio militare prestato dal . Pt_1
2.2. La tematica che qui rileva attiene, invece, proprio alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso. Il D.M. n. 50/2021, citato nel ricorso del prevede, infatti, l'attribuzione di n. 0,60 punti, e non di n. 6,00 punti, per il Pt_1 servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, decreto che, secondo la prospettazione dell'allora ricorrente, doveva, pertanto, essere ritenuto illegittimo e disapplicato.
2.3. Sul punto reputa il collegio di non doversi discostare dall'indirizzo espresso in una sua recente sentenza (n. 59/2025, pubblicata il
14.06.2025), resa nel procedimento n. 173/2024.
In quella decisione si valorizzava in particolare il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024) secondo cui «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In motivazione, la Corte ha precisato che: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle pagina 5 di 9 graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva
(All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
pagina 6 di 9 6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in pagina 7 di 9 costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”. 1
2.4. Da tale orientamento non si è discostata la Corte di cassazione nella successiva ordinanza n. 11714 del 19.02.2025, relativa a fattispecie in cui il servizio militare prestato non in costanza di servizio era stato del tutto pretermesso. Ebbene nel richiamare i suoi precedenti, la Corte ha specificatamente ricordato Cass. n. 22429/2024, precisando che la stessa “ha ribadito il principio ma, al tempo stesso, ha ritenuto legittimo il d.m. n. 50/2021 che, per il personale ATA, opera una distinzione, quanto all'entità del punteggio, fra servizio militare reso in costanza di rapporto e servizio prestato in assenza di rapporto di impiego già costituito”.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, dovendosi rigettare il ricorso presentato dal dinanzi al Tribunale di Campobasso. Pt_1
Quanto alle spese, reputa il collegio di doverle compensare per entrambi i gradi di giudizio, stante la novità della questione e il recente intervento della Corte di cassazione sulla stessa (sez. L, ordinanza n.
22432 del 08.05.2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro – del 12.09.2024, proposto con ricorso qui depositato il 14.10.2024, da
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in data 21.12.2023 da dinanzi al Tribunale di Campobasso. Parte_1
pagina 8 di 9 Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Campobasso, 7.7.2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Elena Quaranta Il Presidente
Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 in senso conforme, Cass., sez. L, sentenza n. 22429 del 08.08.2024: ” In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.