TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 31/01/2025, da
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
NE (VB), Via Alberti Aurelio n. 10, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCA ARRIGHI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, via Livigno n. 6, presso e nello studio del suo difensore
(C.F. nato il [...] a [...], residente a CP_1 C.F._3
NE (VB), via Alberti Aurelio n. 10, rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'avv. ARRIGHI FRANCESCA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Milano, via Livigno n. 6, presso e nello studio del suo difensore
Oggetto: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Verbania, Via Alberti Aurelio n. 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata in via esclusiva alla moglie che la continuerà ad abitare unitamente ai figli minori. Si dà atto che il SI. ha già asportato i propri effetti personali e CP_1 si è trasferito altrove.
3. I coniugi convengono consensualmente per l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, i genitori
[...] Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il padre si impegna a versare a favore della madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente n. 23167178 intestato alla SI.ra presso Banca Intesa San Paolo entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese Pt_1
straordinarie, previamente concordate tra i genitori e documentate. Per dette spese straordinarie i genitori si atterranno al protocollo d'Intesa del Tribunale di Verbania siglato nel maggio 2023, che dichiarano di conoscere ed accettare. La SI.ra conseguirà al 100% l'assegno unico a Pt_1
favore dei minori.
5. Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati da venerdì sera
(dalla fine della scuola e/o dalla fine delle attività dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori) fino alla domenica sera dopo cena. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli liberamente previo congruo preavviso alla madre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
6. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno 7 giorni anche non consecutivi con ciascun gestore, alternando da Natale a Capodanno con uno e da Capodanno all'Epifania con l'altro. I genitori si impegnano a concordare detto periodo con adeguato anticipo. Durante le vacanze pasquali verrà altresì alternato tra i genitori di anno in anno il girono di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Durate le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo entro il 30 maggio di ogni anno.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla reciprocamente pretendono
a titolo di assegno di mantenimento.
8. L'autovettura Peugeout 108 targata FB891SL intestata alla SI.ra che attualmente l'ha Pt_1
in uso, rimarrà di proprietà esclusiva della stessa, la quale provvederà a sostenere personalmente ogni onere relativo.
9. L'autovettura Mercedes Benz Classe A targata EW978AJ intestata al SI. che CP_1 attualmente l'ha in uso, rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso, il quale provvederà a sostenere personalmente ogni onere relativo.
10. I coniugi presteranno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo di documenti validi per
l'espatrio anche per i figli minori.
*****
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c., con scadenza
a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva voglia
P R O N U N C I A R E
SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 02.04.2006 e iscritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, Serie A dell'anno 2006, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Verbania, Via Alberti Aurelio n. 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata in via esclusiva alla moglie che la continuerà ad abitare unitamente ai figli minori. Si dà atto che il SI. ha già asportato i propri effetti personali e CP_1
si è trasferito altrove.
3. I coniugi convengono consensualmente per l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
[...] Persona_2
4. Il padre si impegna a versare a favore della madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente n.23167178 intestato alla SI.ra Pt_1
presso Banca Intesa San Paolo entro il giorno 5 di ogni mese, nonchè il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori e documentate. Per dette spese straordinarie i genitori si atterranno al protocollo d'Intesa del Tribunale di Verbania siglato nel maggio 2023, che dichiarano di conoscere ed accettare. La SI.ra conseguirà al 100% l'assegno unico a Pt_1
favore dei minori.
5. Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati da venerdì sera
(dalla fine della scuola e/o dalla fine delle attività dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori) fino alla domenica sera dopo cena. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli liberamente previo congruo preavviso alla madre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
6. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno 7 giorni anche non consecutivi con ciascun gestore, alternando da Natale a Capodanno con uno e da Capodanno all'Epifania con l'altro. I genitori si impegnano a concordare detto periodo con adeguato anticipo. Durante le vacanze pasquali verrà altresì alternato tra i genitori di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Durate le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, con impegno a comunicare alla madre il periodo entro il 30 maggio di ogni anno.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla reciprocamente pretendono
a titolo odi assegno di mantenimento.
8. L'autovettura Peugeot 108 targata FB891SL intestata alla SI.ra che attualmente l'ha Pt_1
in uso, rimarrà di proprietà esclusiva della stessa, la quale provvederà a sostenere personalmente ogni onere relativo.
9. L'autovettura Mercedes Benz Classe A targata EW978AJ intestata al SI. che CP_1 attualmente l'ha in uso, rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso, il quale provvederà a sostenere personalmente ogni onere relativo.
10. I coniugi presteranno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo di documenti validi per
l'espatrio anche per i figli minori.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 31/01/2025, e chiedevano con domanda Parte_1 CP_1 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Verbania il 02.04.2006.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Va dato atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla reciprocamente pretendono a titolo di assegno di mantenimento, che l'autovettura Peugeout 108 targata FB891SL intestata alla SI.ra che attualmente l'ha in uso, rimarrà di proprietà esclusiva della stessa, la Pt_1 quale provvederà a sostenere personalmente ogni onere relativo, che l'autovettura Mercedes Benz
Classe A targata EW978AJ intestata al SI. che attualmente l'ha in uso, rimarrà di proprietà CP_1
esclusiva dello stesso, il quale provvederà a sostenere personalmente ogni onere relativo.
Va dato atto, inoltre, che i coniugi presteranno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo, DICHIARA la separazione personale tra i coniugi uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Verbania, in data 02.04.2006; affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 congiuntamente, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
dà facoltà al padre, di tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati da venerdì sera (dalla fine della scuola e/o dalla fine delle attività dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori) fino alla domenica sera dopo cena. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli liberamente previo congruo preavviso alla madre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno sette giorni anche non consecutivi con ciascun gestore, alternando da Natale a Capodanno con uno e da Capodanno all'Epifania con l'altro. I genitori si impegnano a concordare detto periodo con adeguato anticipo. Durante le vacanze pasquali verrà altresì alternato tra i genitori di anno in anno il girono di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Durate le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, con impegno a comunicare il periodo entro il 30 maggio di ogni anno. pone a carico del padre l'obbligo di versare a favore della madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente n. 23167178 intestato alla
SI.ra presso Banca Intesa San Paolo entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese Pt_1
straordinarie, previamente concordate tra i genitori e documentate. Per dette spese straordinarie i genitori si atterranno al protocollo d'Intesa del Tribunale di Verbania siglato nel maggio 2023.
La SI.ra conseguirà al 100% l'assegno unico a favore dei minori. Pt_1
assegna la casa coniugale ubicata nel Comune di NE, Via Alberti Aurelio n. 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in uso alla moglie, che la continuerà ad abitare unitamente ai figli minori;
si dà atto che il SI. ha già asportato i propri effetti personali e si è trasferito altrove. CP_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 12/05/2025
Il Presidente - Est Dott. Monica Barco